Sentenza n. 24/1959
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/05/1959 · relatore Giuseppe Cappi
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 26d.P.R. 818/1957
usata come parametro
- art. 70Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 37legge 218/1952
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del D.P.R.
26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1958
dal Tribunale di Pistoia nel procedimento civile vertente tra Galigani
Roberto e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n.
22 del Registro ordinanze del 1958 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 148 del 21 giugno 1958.
Udita nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1959 la relazione del
Giudice Giuseppe Cappi;
uditi gli avv. Giorgio Balladore Pallieri e Luciano Stanghellini
per il Galigani, e l'avv. Guido Nardone per l'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Galigani Roberto era un invalido del lavoro e godeva della relativa
pensione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. In
forza del D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222 (assunzione obbligatoria
dei mutilati ed invalidi del lavoro, di guerra e per servizio), fu
assunto in qualità di operaio presso il cotonificio Villa Cortese di
Pistoia, continuando a percepire la pensione.
In data 26 aprile 1957, venne emanato il D.P.R. n. 818 il quale
all'art. 26 disponeva la sospensione del pagamento della pensione di
invalidità "quando l'avente diritto presti la sua opera alle
dipendenze di terzi in forza della legislazione speciale sulla
assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro, di guerra
e per servizio, con una retribuzione superiore ad un terzo del guadagno
normale che aveva anteriormente al riconoscimento dell'invalidità, se
si tratta di operaio, della metà, se si tratta di impiegato".
Il Galigani, il quale si trovava nelle condizioni di essere colpito
dal provvedimento di sospensione della pensione, con atto notificato il
31 ottobre 1957 citava avanti il Tribunale di Pistoia l'Istituto della
previdenza sociale esponendo che l'Istituto col primo novembre gli
avrebbe sospeso il pagamento della pensione di invalidità, in base al
predetto art. 26, del quale l'Istituto aveva reso nota l'applicazione
anche con appositi comunicati stampa.
Ciò premesso, il Galigani testualmente concludeva: "previa
sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, in accoglimento della istanza formulata dall'attore
perché sia dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 26
del D.P.R. n. 818 del 1957 per violazione degli art. 76 e 77 p.p. della
Costituzione, condannare l'Istituto della previdenza sociale a
ripristinare il pagamento della pensione di invalidità finora goduta
da Galigani Roberto a far tempo dal giorno successivo a quello della
pubblicazione della decisione della Corte costituzionale; con
condanna, ove del caso, alla corresponsione degli arretrati e cogli
interessi dalle scadenze successive alla pubblicazione in questione".
Si costituiva in giudizio l'Istituto della previdenza sociale, il
quale preliminarmente eccepiva l'improponibilità dell'azione, in
quanto il Galigani, in base alla norma generale contenuta nell'art. 460
Cod. proc. civ., avrebbe dovuto, prima di promuovere l'azione
giudiziaria, esperire la via amministrativa e, precisamente, adire il
Comitato esecutivo dell'Istituto come previsto dell'art. 97 del R.D.L.
4 ottobre 1935, n. 1827. Per quanto poi riguardava l'eccezione di
illegittimità costituzionale dell'art. 26 del D.P.R. 26 aprile 1957,
n. 818, l'Istituto sosteneva che l'eccezione era manifestamente
infondata.
Il Tribunale, con sentenza parziale 24 aprile 1958, respingeva
l'eccezione di improponibilità dell'azione e nella stessa data,
ritenuta rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale, pronunciava ordinanza con
la quale disponeva la sospensione del processo e la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale.
L'ordinanza veniva regolarmente notificata al Presidente del
Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle due Camere e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1958, n. 148.
Circa la questione di legittimità costituzionale l'ordinanza del
Tribunale sostanzialmente osserva quanto segue. L'art. 37 della legge 4
aprile 1952, n. 218 (legge delegante), aveva disposto: "Entro cinque
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
potranno essere emanate, in conformità dei principi e dei criteri cui
si informa la presente legge, disposizioni transitorie e di attuazione,
nonché norme intese a:
1) coordinare le vigenti norme sulle assicurazioni sociali con
quelle della presente legge, anche per quanto riflette l'ordinamento
dei servizi;
2) raccogliere in un unico testo le disposizioni che regolano la
materia".
Il Tribunale, ritenuto che relativamente al citato art. 26 non
poteva trattarsi - come è pacifico inter partes - né di norma
transitoria né di redazione di un testo unico, osservò che non era
manifestamente infondata l'eccezione che il D.P.R. n. 818 del 1957
avesse ecceduto i limiti della delega contenuti nel citato art. 37
della legge delegante e fosse quindi costituzionalmente illegittimo. Al
riguardo il Tribunale osservò che l'art. 26 del decreto presidenziale
non poteva costituire norma di attuazione della legge delegante né
effetto di coordinamento fra tale legge e le vigenti norme in materia
di assicurazioni sociali.
Avanti questa Corte si costituiva l'attore Galigani Roberto,
rappresentato e difeso dagli avvocati Ignazio Granelli e Luciano
Stanghellini, i quali, in data 11 luglio 1958, depositavano nella
cancelleria le proprie deduzioni, nelle quali concludevano chiedendo
che la Corte dichiarasse l'illegittimità costituzionale dell'art.. 26
del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.
Si costituiva pure l'Istituto della previdenza sociale,
rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Aureli, Mario
Pizzicannella, Guido Nardone e Pierino Pierini, i quali nelle loro
deduzioni, depositate il 10 luglio 1958, chiedevano che la Corte
dichiarasse infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale.
Il patrocinio dell'attore Galigani fonda la propria tesi sulle
seguenti argomentazioni, che riecheggiano quelle dell'ordinanza del
Tribunale. La questione consiste nel vedere se il più volte citato
articolo 26 possa rientrare nella categoria delle norme di attuazione o
in quella del coordinamento. Il patrocinio dell'attore lo nega e al
riguardo osserva che non può trattarsi di norma di attuazione, perché
tale norma non può per definizione creare ipotesi nuove, sconosciute
alla legge attuata, ma solo dettare con crete particolari disposizioni
necessarie per l'applicazione delle norme già impartite in via di
massima. In altri termini, la norma di attuazione può solo stabilire
le specifiche modalità con cui in concreto dovranno attuarsi nelle
particolari ipotesi quelle norme che, per la loro ampia portata
generale, presenterebbero delle difficoltà di pratica applicazione.
Nella specie - continua il patrocinio del Galigani - l'art. 26,
lungi dal costituire una attuazione particolare e concreta di norme
generali contenute nella legge delegante, rappresenta una vera e
propria innovazione. Infatti, mentre l'art. 12 di tale legge sancisce
che ai titolari di pensione che prestino la propria opera retribuita
alle dipendenze di terzi la pensione viene ridotta di un quarto e
comunque non oltre il 25% della retribuzione, l'art. 26 prescrive che
la pensione viene completamente sospesa quando la retribuzione di
titolare risulta superiore al terzo del guadagno normale che aveva
anteriormente al riconoscimento dell'invalidità, se si tratta di
operaio, o della metà, se si tratta di impiegato.
Da quanto sopra il patricinio del Galigani deduce che fra la
riduzione automatica della pensione prevista dall'art. 12 della legge
delegante e la sospensione disposta dall'art. 26 del decreto delegato
esiste un contrasto formale e sostanziale, per cui il secondo articolo
non può venir considerato come norma di attuazione della legge
delegante.
Il carattere innovativo dell'art. 26 esclude anche ad evidenza,
secondo il Galigani, che si possa trattare di coordinamento fra le
vigenti norme sulle assicurazioni sociali e quelle della legge
delegante.
Il patrocinio dell'Istituto nelle sue deduzioni risolleva
l'eccezione già proposta avanti al Tribunale, fondata come si è visto
sulla violazione dell'art. 460 Cod. proc. civile. Solleva poi anche una
eccezione che non figura proposta in sede di merito, sostenendo che
l'attore difettava di interesse ad agire, perché nel momento nel quale
iniziò l'azione giudiziaria (31 ottobre 1957) nessun provvedimento di
sospensione della pensione era stato preso a di lui carico. (Al
riguardo, in linea di fatto, risulta che il provvedimento di
sospensione fu preso il 4 dicembre 1957). Dalle surriferite eccezioni
di improponibilità o improcedibilità dell'azione di merito,
l'Istituto deduce poi la conseguenza della improponibilità del
giudizio di legittimità costituzionale, in quanto, mentre, in base
all'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, tale giudizio non può avere se
non carattere incidentale, cioè sorgere nel corso di un giudizio
principale di merito, nella specie tale giudizio non avrebbe potuto
essere proposto e, quindi, non aveva giuridica esistenza.
Quanto al merito della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 26 D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, l'Istituto osserva che
esso ben può costituire norma di attuazione della legge 4 aprile 1952,
n. 218. Al riguardo l'Istituto sostiene che le norme di attuazione non
possono venire equiparate "a quelle di mera esecuzione di una legge",
giacché per emanare norme del genere non sarebbe certo occorsa delega
al Governo da parte del potere legislativo. La concessione di delega,
espressamente comprensiva della facoltà di emanare norme di
attuazione, implica non soltanto la distinzione fra queste norme e
quelle regolamentari e di esecuzione, bensì anche la possibilità che
le norme del genere non siano in immediato, diretto rapporto con le
disposizioni testuali della legge di delega e possano anche attingere
il loro contenuto a principi insiti nella legge medesima. L'Istituto
rileva che tali principi si possono sintetizzare nel concetto che
l'ordinamento previdenziale si propone "in modo particolare di
assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in
caso di invalidità e di vecchiaia, in conformità dell'art. 38 della
Costituzione".
Alla stregua delle surriferite osservazioni, l'Istituto conclude
che nella specie non sussiste il vizio costituzionale di eccesso di
delega. Che se, prosegue l'Istituto, l'art. 26 non dovesse ritenersi
norma di attuazione, esso sarebbe pur sempre costituzionalmente
legittimo in quanto costituirebbe un atto di coordinamento fra le
vigenti norme sulle assicurazioni sociali e quelle della legge
delegante, coordinamento di cui la legge aveva dato espresso mandato al
potere esecutivo.
L'art. 26 infatti costituirebbe coordinamento fra diverse
disposizioni nascenti da principi generali, principalmente quello
"secondo il quale la previdenza sociale adempie, in aderenza alle
finalità di carattere pubblico che le sono proprie, alla funzione di
"'sollievo dal bisogno", garantendo ai lavoratori, in ogni evento che
il bisogno suscita, quei "mezzi adeguati alle loro esigenze vitali " di
cui parla l'art. 38 della Costituzione".
Ambedue le parti hanno presentato memorie. In quella del Galigani,
a firma dell'avvocato Giorgio Balladore Pallieri e avvocato Luciano
Stanghellini, si sostiene anzitutto che, data l'indipendenza del
giudizio di merito a quo da quello di legittimità costituzionale, la
eccezione di improponibilità dell'azione, decisa e respinta dalla
sentenza del Tribunale, non deve formare oggetto di giudizio da parte
della Corte.
Sul punto della costituzionalità dell'art. 26 del D.P.R. n. 818
del 1957, il Galigani sviluppa gli argomenti da lui già esposti a
sostegno della illegittimità.
L'Istituto della previdenza sociale si rimette alle sue precedenti
deduzioni per quanto riguarda le questioni di improponibilità o
improcedibilità, sia dell'azione di merito che del giudizio di
legittimità costituzionale; questioni che poi ha sviluppato ampiamente
nella discussione orale.
Sul punto della costituzionalità dell'art. 26, l'Istituto ne
sostiene la legittimità, osservando che esso ben può venir
considerato norma di attuazione o effetto di coordinamento,
specialmente perché discenderebbe come conseguenza e applicazione di
principi generali ai quali si informano e la legge di delega e le varie
altre in materia di assicurazioni sociali. Considerato in diritto :
1. - L'Istituto della previdenza sociale nelle sue deduzioni avanti
la Corte ha insistito nelle eccezioni di improponibilità e di
improcedibilità dell'azione di merito, che già aveva sollevato avanti
al Tribunale. Si sosteneva che in base al disposto dell'art. 460 Cod.
proc. civ. il Galigani, prima di iniziare l'azione avanti l'autorità
giudiziaria avrebbe dovuto esperire la via amministrativa, e
precisamente adire il Comitato esecutivo dell'Istituto, come previsto
dall'art. 97 del R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827. Nella sua memoria e
nella discussione orale il patrocinio dell'Istituto sollevò un'altra
eccezione. Sostenne cioè che il Galigani, al quale nel momento in cui
spiccò la citazione (31 ottobre 1957) non era ancora stata sospesa la
pensione, mancava di interesse ad agire, non potendosi chiedere il
ripristino del pagamento di una pensione che non era stato ancora
sospeso. (Nella narrativa del fatto già si è rilevato che il
pagamento era stato poi sospeso il 4 dicembre 1957. La sentenza
parziale che dichiarò proponibile l'azione del Galigani è del 24
aprile 1958).
2. - Circa le due surriferite eccezioni di improponibilità o di
improcedibilità dell'azione di merito la Corte osserva quanto segue.
Per ciò che riguarda la seconda (mancanza di interesse ad agire) è
evidente che non può venir presa in considerazione, giacché è
attinente al giudizio di merito, sul quale la Corte, investita del
giudizio di costituzionalità, non può interferire, salvo che per la
verifica del presupposto della rilevanza della questione di
costituzionalità per la decisione di merito; presupposto che nella
specie risulta dall'ordinanza di rinvio. Lo stesso è a dirsi per la
prima eccezione (violazione dell'art. 460 Cod. proc. civ.) che il
Tribunale ha respinto con la motivata sentenza parziale 24 aprile 1958.
Il patrocinio dell'Istituto ha criticato la sentenza del Tribunale,
contro la quale ha dichiarato di aver interposto appello; ma è chiaro
che trattasi anche qui di una questione attinente al giudizio di
merito, sulla quale la Corte, che è investita soltanto delle questioni
di legittimità costituzionale, non può interferire.
3. - Dalle surriferite eccezioni l'Istituto deduce poi che
improponibile sarebbe l'attuale giudizio di legittimità
costituzionale, in quanto tale giudizio non può avere se non carattere
incidentale, sorgere cioè nel corso di un giudizio principale,
giudizio che, nel caso, non avrebbe potuto essere proposto e, quindi,
non aveva giuridica esistenza. Al riguardo la Corte osserva che se è
vero che nei casi previsti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.
87, il giudizio di legittimità costituzionale non può avere se non
carattere incidentale, altrettanto è vero che all'uopo è sufficiente
che un giudizio di merito sia stato di fatto instaurato, il che nella
specie non è dubbio. La Corte, data l'indipendenza del giudizio di
merito da quello di legittimità costituzionale, non può scendere ad
esaminare se il primo sia stato iniziato in modo proceduralmente
regolare. Quanto infine al rilievo che la sentenza del Tribunale di
Pistoia sarebbe stata appellata, è ovvio rilevare che nessuna norma di
legge impone che per dare ingresso all'azione di legittimità
costituzionale le questioni di proponibilità o di altre pregiudiziali
del giudizio di merito debbano essere definite con sentenza non più
impugnabile. La definitiva decisione di tali questioni potrà avere
riflessi sulla singola causa, ma non può toccare il giudizio di
legittimità costituzionale, il quale è assolutamente autonomo nel
proprio svolgimento, e indipendente dalle sorti del giudizio
principale.
Pertanto le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Istituto devono
essere respinte.
4. - Il vizio denunciato è di eccesso di delega.
La legge di delega è quella del 4 aprile 1952, n. 218,
sull'ordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la
invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Essa contiene numerose
disposizioni. Il titolo I dice: "Modificazioni e integrazioni al regio
decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio
1939, n. 1272, e successive modificazioni". Il titolo II: "Adeguamenti
delle pensioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti". Il
titolo III: "Disposizioni transitorie e finali", diviso in ben 12
lunghi articoli con numerose tabelle. Si comprende pertanto come sia
apparsa opportuna la concessione di delega al Governo, tanto più che
numerose disposizioni legislative in materia esistevano anche prima
della legge 4 aprile 1952, n. 218. La delegazione è contenuta
nell'art. 37 così formulato: "Entro cinque anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto col Ministro per il tesoro, potranno essere
emanate, in conformità dei principi e dei criteri direttivi cui si
informa la presente legge, disposizioni transitorie e di attuazione
nonché norme intese a:
1) coordinare le vigenti norme sulle assicurazioni sociali con
quelle della presente legge, anche per quanto riflette l'ordinamento
degli organi e dei servizi;
2) raccogliere in un unico testo le disposizioni che regolano la
materia".
In base alla citata legge di delega fu emanato il D.P.R. 26 aprile
1957, n. 818, contenente fra gli altri l'art. 26 del seguente tenore:
"Il pagamento della pensione di invalidità è sospeso quando l'avente
diritto presti opera alle dipendenze di terzi, in forza della
legislazione speciale sulla assunzione obbligatoria dei mutilati o
invalidi del lavoro, di guerra e per servizio, con una retribuzione
superiore ad un terzo del guadagno normale che aveva anteriormente al
riconoscimento dell'invalidità se si tratta di operaio, o alla metà,
se si tratta di impiegato".
Oggetto della censura di legittimità costituzionale è appunto
l'art. 26 dinanzi citato, sostenendosi dall'attore Galigani, e
contestandosi dall'Istituto, che esso eccede i limiti della
delegazione.
Nella controversia erano in discussione tre norme di legge: la
prima, contenuta nel citato art. 26; la seconda, nell'art. 12 della
legge di delegazione, dispone: "Ai titolari di pensione che prestano la
propria opera retribuita alle dipendenze di altri, il trattamento
complessivo di pensione previsto dalla presente legge è ridotto di una
quota pari ad un quarto del trattamento stesso, salvo quanto è
disposto nel comma seguente. I lavoratori sono tenuti a dichiarare al
proprio datore di lavoro la loro qualità di pensionati. La trattenuta
di cui al precedente comma non può superare il 25 per cento della
retribuzione". La terza norma infine è contenuta nell'art. 10 del
R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella
legge 6 luglio 1939, n. 1272, articolo che è del seguente tenore: "Si
considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in
occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo
permanente, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un
terzo del suo guadagno normale, per gli operai, o a meno della metà,
per gli impiegati. La pensione di invalidità è soppressa quando la
capacità di guadagno del pensionato cessi di essere inferiore ai
limiti indicati al primo comma".
5. - La controversia, quale si ricava dalle deduzioni delle parti,
si può sintetizzare nel modo seguente. L'attore osserva che la legge
di delega aveva dato mandato al Governo di emanare norme di attuazione
e di coordinamento in conformità dei principi e dei criteri cui essa
legge si informa; mentre l'art. 26 non potrebbe essere ritenuto norma
di attuazione né di coordinamento, donde il vizio di illegittimità
costituzionale per eccesso di delega. L'Istituto della previdenza
sociale per contro nega che sussista tale eccesso.
6. - La Corte ritiene che la norma dell'art. 26 non possa essere
considerata norma di attuazione o norma di coordinamento, rientrante
nei limiti della delegazione.
Superfluo sarebbe qui discutere in generale circa la estensione
delle potestà conferibili al Governo con le leggi di delegazione o
circa la nozione di norma di attuazione e il contenuto che è proprio
delle norme di coordinamento.
Certo è che, per quanto ampie siano le facoltà delegate al
Governo nei singoli casi, con la legge delegata non possono essere
dettate norme in contrasto con quelle contenute nella stessa legge di
delegazione; né si potrebbero mai qualificare norme di attuazione
quelle che contrastassero con le norme della legge alla quale dovrebbe
essere data attuazione.
Se si raffronta l'art. 26 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, con
l'art. 12 della legge di delegazione 4 aprile 1952, n. 218, evidente
appare il contrasto, in quanto che in luogo della riduzione di una
quota del trattamento di pensione che la legge di delega dispone quando
il pensionato presta opera alle dipendenze di altri, la legge delegata
dispone che il pagamento sia sospeso. È chiaro che la sospensione del
pagamento è cosa ben diversa dalla riduzione. L'art. 26 della legge
delegata non è quindi norma di attuazione, onde non può essere
negato l'eccesso di delega che importa la illegittimità della norma
contenuta nell'art. 26.
7. - Né sarebbe possibile considerare la norma dettata nel l'art.
26 come norma di coordinamento, ricollegata all'art. 10 del R.D.L. 14
aprile 1939, n. 636, in quanto alla revoca della pensione ivi
disposta sostituirebbe la semplice sospensione del pagamento, riuscendo
così più favorevole ai pensionati, come l'INPS sostiene ma il
Galigani nega.
Ai fini della causa è sufficiente rilevare che la funzione del
coordinamento è di armonizzare secondo criteri di logica e di tecnica
giuridica una serie di norme contenute in uno o più testi di legge,
non già quello di introdurre norme nuove, quale è quella
dell'impugnato art. 26 che nessun riferimento ha con il menzionato art.
10 della legge del 1939. Basterà qui considerare che la ipotesi per
la quale il detto art. 10 disponeva la revoca della pensione è diversa
da quella per la quale l'art. 26 della legge delegata dispone la
sospensione. La revocazione poteva avvenire, secondo la legge del 1939,
solo quando fosse accertata la cessazione della invalidità con il
ricupero della capacità di guadagno del pensionato. Secondo l'art. 26
della legge delegata, la sospensione del pagamento della pensione
deriverebbe invece dal semplice fatto che il pensionato presti opera
alle dipendenze altrui in forza della legislazione speciale che impone
l'assunzione degli invalidi. Poiché nessuna indagine viene qui fatta
sul ricupero o meno della normale capacità di guadagno, si è fuori
delle ipotesi dell'art. 10 della legge del 1939, e si rientra in quella
dell'art. 12 della legge di delegazione 4 aprile 1952, che, come si è
detto, consentiva soltanto una riduzione del trattamento di pensione,
mentre l'art. 26 dispone la sospensione totale del pagamento,
introducendo così nel sistema una norma del tutto nuova che non può
qualificarsi né di attuazione né di coordinamento.
8. - Che poi, come afferma l'Istituto, l'art. 26 abbia colmata una
lacuna della legge e corrisponda allo spirito informatore e ai principi
e criteri direttivi della medesima, è questione che potrebbe essere
sostenibile; senonché il punto da decidere è se la lacuna potesse
venire colmata con una norma di attuazione o di coordinamento, dato che
la legge di delegazione non aveva attribuito al Governo,
genericamente, il potere di emanare nuove norme con il solo limite
della conformità ai principi e ai criteri direttivi di essa; bensì
attribuiva solo il potere di emanare norme di attuazione e di
coordinamento.
A proposito di principi, l'Istituto insistette sulla tesi che il
principio informatore della legislazione sulle assicurazioni sociali è
il sollievo dal bisogno, con la conseguente alternativa fra
retribuzione e prestazione assistenziale; e all'uopo l'Istituto citò
l'articolo 38 della Costituzione. Ora, a parte che sulla natura e sugli
scopi di tale legislazione esistono molte divergenze d'opinione, dato -
fra l'altro - che le prestazioni assistenziali prescindono dalla
situazione economica degli assistiti, resta il fatto che il potere
conferito al Governo con la legge di delegazione è unicamente quello
di emanare norme di attuazione e di coordinamento, tra le quali non è,
come si è detto, compresa la disposizione dettata con l'art. 26.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 del D.P.R. 26
aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile
1952, n. 218, e in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1959:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte