Sentenza n. 24/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/1964 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo
30 maggio 1947, n. 439, ratificato e modificato dalla legge 11 febbraio
1952, n. 69; del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 888; della
legge 5 gennaio 1949, n. 7; della legge 4 luglio 1950, n. 454; della
legge 10 luglio 1951, n. 541; della legge 26 giugno 1952, n. 664, e del
decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21 agosto
1953, n. 589, per tutte le disposizioni in essi contenute riguardanti
l'ammasso del grano per contingente, promosso con ordinanza emessa il
20 febbraio 1963 dalla Corte di cassazione - Sezione III penale - nel
procedimento penale a carico di Cominelli Angelo ed altri, iscritta al
n. 75 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, n. 107 del 20 aprile 1963.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cominelli Angelo, di
Caprioli Giulio e del Consorzio agrario provinciale di Brescia;
udita nell'udienza pubblica del 4 dicembre 1963 la relazione del
Giudice Giovanni Battista Benedetti;
uditi l'avv. Alfredo Angelucci, per il Cominelli, gli avvocati Enzo
Paroli, Gianfranco Groppali, Pietro Nuvolone e Giuseppe Bettiol, per il
Caprioli, e l'avv. Antonio Putzolu, per il Consorzio agrario.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Cominelli Angelo, Caprioli Giulio ed altri sette dipendenti
del Consorzio agrario provinciale di Brescia venivano condannati con
sentenza 22 dicembre 1960 del Tribunale di quella città, parzialmente
confermata dalla Corte di appello con sentenza 15 febbraio 1962, per i
reati di concorso in peculato, falso ideologico continuato in atto
pubblico e truffa continuata, reati consumati dal 1949 al 1955 ed
originati dalla distrazione e dall'appropriazione di rilevanti
quantitativi di grano dell'ammasso per contingente con alterazione di
libri contabili e dei verbali di sopraluogo e di prepolitura.
Avverso la sentenza di secondo grado gli imputati ricorrevano in
Cassazione deducendo in via pregiudiziale l'illegittimità
costituzionale del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439 (in
particolare dell'art. 17) ratificato e modificato dalla legge 11
febbraio 1952, n. 69; del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 888;
della legge 5 gennaio 1949, n. 7; della legge 4 luglio 1950, n. 454;
della legge 10 luglio 1951, n. 541; della legge 26 giugno 1952, n. 664,
e del decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21
agosto 1953, n. 589, per tutte le disposizioni in essi contenute
riguardanti l'ammasso del grano per contingente, in riferimento
all'art. 41 della Costituzione, e precisamente per non essere stata
rispettata la riserva di legge attinente al procedimento di
classificazione del prodotto e di determinazione dei prezzi delle
singole quantità conferite, nonché attinente alle fasi di gestione e
di redistribuzione del frumento ammassato.
Con ordinanza 20 febbraio 1963 la Corte di cassazione - Sezione III
penale - in accoglimento della dedotta eccezione ha osservato che
l'obbligo del conferimento del grano all'ammasso è misura di direzione
pubblica dell'economia, rientrante tra quelle consentite dall'art. 41
della Costituzione, che esige limiti, programmi e controlli da
stabilirsi sulla base di una legge.
Questo principio della "riserva di legge" - ad avviso della Corte -
non potrebbe dirsi rispettato nel caso in esame sia perché l'art. 17
del D.L. n. 439 del 1947, per quanto riguarda i criteri per la
classificazione delle singole qualità di frumento e la determinazione
dei relativi prezzi, si rimette alle apposite tabelle approvate dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sia perché, per quanto
concerne la distribuzione del prodotto, lo stesso decreto nulla
dispone, mentre i successivi provvedimenti sopra elencati, si rimettono
al Ministero dell'agricoltura, all'Alto Commissariato per
l'alimentazione, ai Comitati provinciali e al Ministero del tesoro.
Ha, pertanto, ritenuto la Corte che in tutti i provvedimenti
legislativi riguardanti l'ammasso del grano, siano da ravvisare
elementi di incostituzionalità che, analogamente a quanto statuito con
la sentenza 14 febbraio 1962, n. 5, con la quale la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni
concernenti l'ammasso del risone, dovrebbero condurre alla
dichiarazione di illegittimità dell'intero sistema dell'ammasso del
frumento.
Sul punto della rilevanza la Corte ha ritenuto che il giudizio non
potesse essere definito indipendentemente dalla risoluzione della
questione di legittimità in quanto l'eventuale dichiarazione di
illegittimità delle norme in questione potrebbe avere conseguenze
rilevanti nel piano della configurabilità giuridica dei reati
contestati.
L'ordinanza di rinvio, comunicata ai Presidenti delle Camere,
notificata in udienza alle parti e al Presidente del Consiglio dei
Ministri l'8 marzo 1963, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 20 aprile 1963, n. 107.
2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito Cominelli
Angelo depositando in cancelleria il 10 maggio 1963 le proprie
deduzioni con procura conferita agli avvocati Carlo Turlini di Brescia
e Alfredo Angelucci di Roma.
La difesa del Cominelli ha rilevato anzitutto che il complesso
delle disposizioni impugnate concernenti l'ammasso del grano pone in
essere un sistema che grandemente comprime la libertà di produzione,
commercio e contrattazione di tale bene venendo a costituire lo Stato
quale contraente necessario sia verso il produttore che verso il
consumatore. E se è vero che la libertà economica dei privati può
essere per ragioni pubbliche di utilità generale, compressa,
programmata e controllata allo scopo di indirizzare e coordinare le
iniziative verso fini sociali è parimenti indubbio che detti limiti,
per potersi considerare legittimi, debbano essere chiaramente e
specificamente determinati con legge e non lasciati alla
discrezionalità della pubblica Amministrazione.
Ciò premesso, la difesa ha osservato che le disposizioni impugnate
non sarebbero affatto rispondenti al principio della "riserva di
legge".
Ed invero, per quanto riguarda la fase di acquisizione del grano,
tutti i provvedimenti legislativi relativi all'ammasso nulla dispongono
in ordine ai criteri per la classificazione del prodotto e la
determinazione dei prezzi, rimettendoli alla pura discrezionalità
dell'Amministrazione alla quale è inoltre lasciata per quanto riguarda
l'ammasso per contingente - tanto la determinazione del contingente
nazionale, quanto di quelli locali.
In tutte le leggi impugnate non si rinviene inoltre alcuna norma
che disciplini la fase di gestione e redistribuzione del grano e ciò
consente alla pubblica Amministrazione di comprimere a suo arbitrio la
libertà degli operatori della trasformazione della materia prima
ammassata.
Per tali motivi la difesa, dopo aver posto in rilievo il carattere
unitario del sistema giuridico degli ammassi del grano, ha chiesto che
ne sia dichiarata l'illegittimità costituzionale.
3. - Nel presente giudizio si è anche costituito Caprioli Giulio
con atto depositato in cancelleria il 10 maggio 1963 e procura
conferita agli avvocati Enzo Paroli di Brescia e Filippo Ungaro di
Roma.
4. - Si è infine costituito il Consorzio agrario provinciale di
Brescia, parte civile nel giudizio a quo, depositando in cancelleria il
12 marzo 1963 le proprie deduzioni con procura conferita all'avvocato
Antonio Putzolu del Foro di Roma.
La difesa del Consorzio ha rilevato anzitutto che l'ordinanza di
rinvio si è essenzialmente basata sulla sentenza n. 5 del 1962 con la
quale la Corte ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale delle
norme concernenti l'ammasso totale obbligatorio del risone e non ha
considerato che le norme denunciate di incostituzionalità nel presente
giudizio non si riferiscono a tale tipo di ammasso - cessato con
l'annata agraria 1946-47 - bensì all'ammasso obbligatorio per
contingente disposto dal decreto legislativo n. 888 del 1947 e dalla
legge n. 7 del 1949 e all'ammasso facoltativo disposto dalle leggi n.
454 del 1950, n. 541 del 1951, n. 664 del 1952 e n. 452 del 1953.
Le differenze fra detti tipi di ammasso sono sostanziali ed invero:
a) nell'ammasso totale obbligatorio il cereale era completamente
vincolato ed era fatto assoluto divieto al produttore di disporne in
qualsiasi modo; negli ammassi per contingente, obbligatorio o
facoltativo, era, invece, fatto solo obbligo ovvero era attribuita la
facoltà al produttore di conferire una determinata quota del prodotto;
b) nell'ammasso totale si verificava un accentramento del prodotto
nelle mani dello Stato venendosi così a incidere sul diritto di
iniziativa economica privata sia del produttore sia degli operatori
economici dei settori della trasformazione e dello smercio del prodotto
ammassato; negli ammassi per contingente, invece, gli operatori
economici, data la scarsa entità del cereale contingentato, potevano
continuare ad operare liberamente sul mercato acquistando il grano, a
seconda della convenienza, o dalla gestione dell'ammasso dello Stato o
dai produttori che ne conservavano larga disponibilità.
Da tali considerazioni la difesa del Consorzio ha tratto queste
conseguenze:
1) il decreto legislativo n. 888 del 1947 e la legge n. 7 del 1949,
riguardanti l'ammasso obbligatorio del grano per contingente, debbono
ritenersi legittimi tanto se posti in raffronto con l'art. 41 della
Costituzione, quanto se posti in raffronto con l'art. 42, terzo comma,
come sarebbe più giusto fare, trattandosi, più che di una
obbligazione di dare, della requisizione di una quota del prodotto;
2) per l'ammasso per contingente facoltativo, istituito con le
leggi n. 454 del 1950, n. 541 del 1951, n. 664 del 1952 e col
decreto-legge n. 452 del 1953, la questione di costituzionalità non si
pone affatto non ricorrendo la necessità del rispetto del principio
della "riserva di legge", dato che il conferimento era semplicemente
facoltativo e quindi la libertà economica dei produttori non era
affatto limitata.
La difesa del Consorzio ha, pertanto, concluso perché la Corte,
ritenuto estraneo al giudizio di costituzionalità il decreto
legislativo n. 439 del 1947, voglia dichiarare non fondata la questione
di legittimità sia nei confronti delle disposizioni riguardanti
l'ammasso obbligatorio per contingente che di quelle concernenti
l'ammasso facoltativo.
5. - La difesa di Cominelli Angelo ha depositato in cancelleria in
data 20 novembre 1963 una memoria difensiva nella quale ha riaffermato
che oggetto del presente giudizio è l'intero sistema legislativo
regolante gli ammassi del grano e che deve essere perciò disattesa la
tesi del Consorzio che vorrebbe infrangere l'unità di tale sistema
frazionandolo in vari gruppi di norme, ciascuno regolante un diverso
tipo di ammasso.
In particolare non sarebbe sostenibile l'estraneità al giudizio di
costituzionalità del decreto legislativo n. 439 del 1947, e ciò
perché le norme di tale decreto, sebbene riguardassero un ammasso
totale, continuarono a costituire una non indifferente parte del
sistema anche nel nuovo regime posto che ad esse fanno richiamo i
successivi provvedimenti legislativi.
La difesa inoltre ha contestato la tesi del Consorzio relativa alla
distinzione tra ammasso per contingente obbligatorio e ammasso per
contingente volontario rilevando che parlare di contingente volontario
è una contraddizione in termini, giacché, se l'ammasso per
contingente è uno strumento per fare acquisire allo Stato una parte
della produzione granaria, è evidente che solo l'obbligatorietà del
conferimento potrà dare la certezza che il contingente sara
effettivamente acquisito allo Stato.
La difesa del Cominelli ha rilevato ancora che anche le norme
dell'ammasso per contingente pongono limiti, sia alla libera
disponibilità del cereale da parte del produttore, sia agli operatori
economici della fase di distribuzione del grano ammassato.
6. - La difesa del Consorzio ha depositato in cancelleria in data
21 novembre 1963 una memoria nella quale ha ampiamente sviluppato la
tesi secondo la quale deve essere riconosciuto carattere facoltativo
non solo all'ammasso del grano disposto con la legge n. 454 del 1950,
ma anche a quelli disposti negli anni successivi con le leggi n. 541
del 1951, n. 664 del 1952 e col D.L. n. 452 del 1953.
E ciò sia perché in tali leggi non vi è traccia di un "obbligo"
di conferire che il legislatore avrebbe dovuto formulare espressamente,
così come lo formulò nel D.L. n. 888 del 1947, sia perché il D. M.
4 settembre 1953 (che dettò norme di esecuzione del D.L. n. 452 del
1953, ma che ha valore anche per le altre leggi, avendo queste sempre
integralmente richiamato la disciplina della legge n. 541 del 1951),
parlando di produttori che "possono conferire", dimostra come
l'Amministrazione abbia giustamente considerato facoltativo il
conferimento del grano all'ammasso dal 1950 in poi.
Il carattere facoltativo di tali conferimenti non è, infine, in
contrasto con le sanzioni previste dall'art. 8 della legge n. 541 del
1951 le quali riguardavano altri aspetti della disciplina degli ammassi
e che del resto non furono mai applicate.
7. - Per Caprioli Giulio sono state depositate in cancelleria due
memorie difensive rispettivamente in data 25 ottobre e 19 novembre
1963. Sotto quest'ultima data, inoltre, è stata depositata altra
procura con la quale il Caprioli, in aggiunta all'avvocato Enzo Paroli,
nomina quali suoi difensori gli avvocati Giuseppe Bettiol, Pietro
Nuvolone e Gianfranco Groppali.
Nelle indicate memorie la difesa del Caprioli ha contestato
l'affermazione del Consorzio agrario secondo la quale tutte le leggi
dal 1950 in poi avrebbero posto in essere un ammasso per contingente in
forma facoltativa.
Ha sostenuto al riguardo che anche l'ammasso disposto dalla legge
n. 454 del 1950, nonostante in essa si parli di facoltà di conferire,
dovrebbe essere considerato obbligatorio e ciò sia perché
l'obbligatorietà si desumerebbe da altre espressioni di tale legge,
sia perché nello stesso periodo era già in vigore un ammasso
volontario del grano onde non avrebbe avuto ragione di esistere
contemporaneamente un ammasso facoltativo per contingente.
Ha rilevato poi la difesa che, dato e non concesso che la legge n.
454 del 1950 avesse disposto il conferimento facoltativo, dovrebbe pur
sempre essere dichiarata incostituzionale per inosservanza del
principio della riserva di legge e ciò sia perché, fissando in
16.000.000 di quintali il quantitativo massimo da conferirsi, avrebbe
lasciato arbitro il Ministro di stabilire definitivamente l'effettivo
quantitativo, sia perché avrebbe demandato allo stesso Ministro il
potere di fissare con proprio decreto le caratteristiche del prodotto,
il prezzo, le modalità e i termini di consegna e pagamento, nonché il
potere di dettare norme per la conservazione e la distribuzione del
grano ammassato.
La difesa ha inoltre sostenuto che l'ammasso disposto dalle leggi
n. 541 del 1951 e successive debba considerarsi obbligatorio, dato che
in esse si usano espressioni imperative e si ripristinano le sanzioni
per i contravventori all'obbligo del conferimento.
Ha osservato, alfine, che l'ammasso per contingente non può essere
assimilato alla requisizione poiché anche in questo tipo di ammasso il
trasferimento della proprietà si perfeziona per virtù della legge, e
non in base ad un atto amministrativo autoritativo, e solo quando
l'obbligo del conferimento non viene adempiuto sono previsti
provvedimenti ablativi quali la confisca e la requisizione. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza della Corte di cassazione sono state
impugnate, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, tutte le
disposizioni relative all'ammasso del grano per contingente contenute
nei seguenti provvedimenti legislativi: D.L. C. P. S. 30 maggio 1947,
n. 439, ratificato e modificato dalla legge 11 febbraio 1952, n. 69
(in particolare la disposizione di cui all'art. 17 di tale decreto),
D.L. C. P. S. 5 settembre 1947, n. 888, legge 5 gennaio 1949, n. 7,
legge 4 luglio 1950, n. 454, legge 10 luglio 1951, n. 541, legge 26
giugno 1952, n. 664, decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, convertito
nella legge 21 agosto 1953, n. 589.
Il primo degli anzidetti provvedimenti non contiene però - a
differenza di tutti gli altri - disposizioni sull'ammasso del grano per
contingente, ma sull'ammasso totale di detto prodotto. L'impugnativa -
come del resto è dato desumere dalla motivazione dell'ordinanza di
rimessione che fa specifico riferimento alla disposizione dell'art. 17,
applicabile anche all'ammasso per contingente - deve pertanto ritenersi
limitata a quelle disposizioni del decreto legislativo n. 439 del 1947
che, non essendo in contrasto con quelle sull'ammasso per contingente,
debbono intendersi, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 5
settembre 1947, n. 888, recepite da tale decreto e, per conseguenza,
anche dalla successiva legge 5 gennaio 1949, n. 7, che al decreto n.
888 fa integrale riferimento.
2. - Ciò premesso, occorre tenere nettamente distinti, ai fini
dell'esame della questione di legittimità, i primi due provvedimenti
legislativi con i quali fu disposto l'ammasso obbligatorio del grano
per contingente, e cioè il decreto legislativo n. 888 del 1947 e la
legge n. 7 del 1949, dalle quattro leggi successive, per effetto delle
quali - come sarà in seguito dimostrato - il conferimento del grano
all'ammasso da obbligatorio si tramutò in facoltativo.
Il primo provvedimento sull'ammasso per contingente, per il quale
è stata proposta la questione di legittimità, è un decreto
legislativo anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, emanato
nel periodo dell'immediato dopoguerra "per la necessità - come leggesi
nel preambolo - di assicurare, con la concessione ai produttori
agricoli della parziale libera disponibilità della produzione
cerealicola dell'annata agraria 1947-1948, un incremento nelle
coltivazioni dei cereali indispensabili all'approvvigionamento della
popolazione tesserata e un aumento della quantità disponibile sul
mercato per l'alimentazione di tutti i cittadini".
Si era nel periodo del razionamento e l'ammasso per contingente del
grano del raccolto 1947-1948 fu disposto per provvedere alle
indilazionabili esigenze dell'alimentazione nazionale, per gli stessi
motivi cioè per i quali erano stati precedentemente disposti gli
ammassi obbligatori per contingente o totali col D.L.L. 5 ottobre
1945, n. 721, col D. M. 27 maggio 1946 e col D.L. 30 maggio 1947, n.
439.
Considerazioni analoghe possono farsi per l'ammasso per contingente
del raccolto 1948-1949 per il quale la legge n. 7 del 1949 si limitò a
dichiarare applicabili tutte le norme del decreto legislativo n. 888.
Quando fu disposto tale ammasso era ancora in vigore il tesseramento
del pane e della pasta, che ebbe termine solo nell'agosto 1949, e
valgono quindi, per le finalità che ebbero a giustificarlo, le
osservazioni svolte a proposito dell'ammasso della precedente annata
agraria.
Il decreto legislativo n. 888 del 1947 e la legge n. 7 del 1949 si
ricollegano immediatamente ai provvedimenti vincolistici emanati nel
periodo della guerra e in quello dell'immediato dopoguerra e
concludono, senza alcun residuo di operatività per il futuro, la serie
dei provvedimenti diretti ad assicurare, in quei periodi così gravi
per la vita della Nazione, e nei quali non si era ancora affermato il
nuovo ordine costituzionale, l'approvvigionamento dei cereali
indispensabili per l'alimentazione dei cittadini.
In tale stato di cose la Corte non ritiene che i due testi
legislativi in questione possano essere posti in raffronto con l'art.
41 della Costituzione.
Nel proporre la questione di legittimità è stato fatto ampio e
testuale richiamo ai motivi per i quali questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo
1947, n. 439, per la parte in cui si riferiscono all'ammasso totale del
risone. Non è stato però tenuto presente che la sentenza 8 febbraio
1962, n. 5, si riferisce a un ammasso obbligatorio che, a differenza di
quelli ora in esame, ebbe vigore non solo nel periodo dell'immediato
dopoguerra, quando sussistevano le eccezionali circostanze sopra
illustrate, ma anche in quello successivo, quando le finalità
giustificatrici dell'ammasso del risone erano diverse da quelle
originarie. E non sarà superfluo ricordare che, nelle stesse ordinanze
con le quali furono promossi i giudizi di costituzionalità definiti
con la sentenza anzidetta, in tanto era stata denunciata
l'illegittimità delle norme sull'ammasso del risone in riferimento
all'art. 41 della Costituzione, in quanto erano venute meno le ragioni
contingenti del tempo di guerra e dell'immediato dopoguerra che ne
avevano sollecitato e giustificato l'emanazione.
3. - Venendo ora all'esame delle altre leggi impugnate, la Corte
osserva che con la legge 4 luglio 1950, n. 454, si verificò il
passaggio dal regime di ammasso obbligatorio del grano per contingente
a quello facoltativo. La formulazione della legge è tale da non
consentire dubbi al riguardo. Nell'art. 2 si parla infatti dei
contingenti di grano che "possono" essere conferiti in ogni Provincia
della Repubblica e nell'art. 6 delle quantità di grano che ciascun
produttore ha "facoltà" di conferire ai granai del popolo. È
pacifico, quindi, che il conferimento del grano del raccolto 1949-1950
fu facoltativo e non già obbligatorio.
Ma facoltativi debbono considerarsi anche i conferimenti di grano
effettuati in base alle disposizioni delle leggi n. 541 del 1951, n.
664 del 1952 e del D.L. n. 452 del 1953, convertito nella legge n. 589
dello stesso anno. Quest'ultimo provvedimento legislativo, non essendo
stato emanato - a differenza di tutti gli altri - con riferimento ad
una determinata annata agraria, ha regolato gli ammassi del grano per
contingente fino al 1 luglio 1962, data di entrata in vigore delle
disposizioni del regolamento n. 19 approvato dal Consiglio della
Comunità economica europea il 4 aprile dello stesso anno.
Nonostante i dubbi che la lettera delle disposizioni potrebbe far
sorgere è da ritenere che le leggi ora ricordate non abbiano importato
un ritorno al sistema dell'ammasso obbligatorio per contingente. Esse
infatti, hanno sicuramente vissuto, al pari della legge n. 454 del
1950, come leggi istitutive di ammassi facoltativi.
Ed invero nei decreti emanati dal Ministro per l'agricoltura per
l'esecuzione delle leggi anzidette (decreti ministeriali 2 ottobre
1951, 14 luglio 1952 e 4 settembre 1953), si parla sempre di "quantità
di frumento che i produttori possono conferire" all'ammasso;
espressione in tutto identica a quella contenuta nel D. M. 18 luglio
1950, emanato per l'esecuzione della legge n. 454 del 1950, ma
diametralmente opposta a quella usata nel D. M. 3 giugno 1948, relativo
all'ammasso obbligatorio dei cereali di produzione del 1948, nel quale
si parlava invece di "quantità di cereali soggette ad obbligo di
conferimento".
In sostanza, cessato con la campagna agraria 1948-1949 il periodo
vincolistico, il conferimento all'ammasso è stato sempre inteso quale
un diritto anziché un obbligo dei produttori, i quali in tanto
conferivano, in quanto trovavano di loro convenienza il prezzo fissato
dal Comitato interministeriale dei prezzi. All'uopo è opportuno
precisare che, a partire dalla campagna agraria 1949-1950, i prezzi del
grano, che i produttori avevano facoltà di conferire ai granai del
popolo, furono sempre fissati, sia per quanto riguarda i prezzi base,
sia per quanto riguarda le maggiorazioni e detrazioni dovute alle
caratteristiche del prodotto, dal C. I. P., malgrado che, ad esempio,
l'art. 7 del decreto n. 454 del 1950 disponesse che il prezzo del grano
sarebbe stato determinato dal Ministero per l'agricoltura.
È stato eccepito che gli ammassi disciplinati dalle leggi emanate
dopo il periodo vincolistico non possano considerarsi facoltativi in
quanto le leggi in questione prevedevano espressamente un ammasso
volontario che avrebbe potuto coesistere solo con quello obbligatorio.
L'eccezione è però priva di fondamento. L'ammasso facoltativo non era
inconciliabile con quello volontario date le diverse caratteristiche e
finalità dei due tipi di ammasso: il primo era gestito dai consorzi
agrari provinciali per conto dello Stato; il secondo, per il quale
erano previste agevolazioni creditizie e fiscali, era invece gestito
dai consorzi per conto dei produttori, con gestione rigorosamente
distinta da quella per conto dello Stato.
Ugualmente infondata è l'eccezione di inconciliabilità del
carattere facoltativo degli ammassi in esame con le Sanzioni previste
per l'inosservanza delle disposizioni che li regolavano. I produttori
avevano semplice facoltà di conferire il grano, ma se di tale facoltà
intendevano avvalersi dovevano osservare tutte le disposizioni dirette
a regolarne l'esercizio (modalità, termini di consegna del prodotto e
così via) ed erano passibili di sanzioni se contravvenivano alle
disposizioni medesime.
Concludendo, poiché gli ammassi disposti con le quattro leggi in
esame furono tutti facoltativi, non è fondata la questione di
legittimità costituzionale, non potendosi ritenere limitata la
libertà economica dei produttori quando vi è la semplice facoltà e
non già l'obbligo di conferire il prodotto all'ammasso.
Né, del pari, potrebbe parlarsi di limiti alla libertà economica
degli esercenti l'industria molitoria giacché costoro erano
perfettamente liberi di acquistare il grano, secondo la loro
convenienza, o dalla gestione di Stato, che ne deteneva del resto
modesti quantitativi, o direttamente dai produttori;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza della
Corte di cassazione del 20 febbraio 1963 sulla legittimità
costituzionale delle disposizioni sull'ammasso del grano per
contingente contenuto nel D.L. C. P. S. 5 settembre 1947, n. 888; nella
legge 5 gennaio 1949, n. 7; nella legge 4 luglio 1950, n. 454; nella
legge 10 luglio 1951, n. 541; nella legge 26 giugno 1952, n. 664, e nel
decreto-lgge 21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21 agosto
1953, n. 589, in riferimento all'art. 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte