Sentenza n. 24/1967
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1967 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 987/1931
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
18 giugno 1931, n. 987, promosso con ordinanza emessa il 27 luglio 1965
dal Pretore di Strambino nel procedimento penale a carico di Actis
Giorgetto Felice, iscritta al n. 177 del Registro ordinanze 1965 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 25
settembre 1965.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 14 dicembre 1966 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale, promosso contro Actis Giorgetto
Felice per avere posto in vendita grano da semina senza essere in
possesso dell'autorizzazione prefettizia, il Pretore di Strambino ha
sollevato di ufficio, con ordinanza del 27 luglio 1965, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n.
987, perché in contrasto col principio di libertà della iniziativa
economica privata, garantito dall'art. 41 della Costituzione.
Secondo l'ordinanza non sono indicate dalla legge né sussistono le
ragioni di utilità sociale che, per l'art. 41 della Costituzione,
renderebbero legittima detta autorizzazione, la quale non è altro se
non un limite alla libertà di iniziativa economica privata. Inoltre,
sarebbe violata la riserva di legge prevista dal terzo comma dell'art.
41 poiché la norma non fissa né gli scopi perseguiti, né i
requisiti, né i criteri cui deve essere informato il provvedimento del
prefetto, sicché l'autorità amministrativa viene a godere di una
discrezionalità illimitata.
L'ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 25 settembre 1965. Nel
presente giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
L'avvocato dello Stato ritiene che la questione sia infondata dal
momento che da tutto il contesto della legge in discussione possono
ricavarsi sufficienti indicazioni circa i criteri che l'autorità
amministrativa deve seguire per concedere o negare la ripetuta
autorizzazione, mentre è facile comprendere a quali scopi di utilità
sociale è preordinato il controllo.
Inoltre, dal coordinamento fra le varie norme, che compongono il
testo di legge ed in modo particolare da quelle relative al parere del
Commissario provinciale per le malattie delle piante ed ai successivi
controlli, risulta che non fa difetto quel minimo di determinazione di
criteri direttivi idonei ad evitare che l'autorità incida -
compatibilmente con la natura tecnica della materia in esame - sui
fondamentali diritti di libertà garantiti dall'art. 41 della
Costituzione. Considerato in diritto :
L'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, che prescrive
l'autorizzazione prefettizia per l'impianto di vivai e per il commercio
di piante e di semi, violerebbe, secondo l'ordinanza di rimessione,
l'art. 41 della Costituzione, sia perché siffatta autorizzazione
dovrebbe verificare se l'iniziativa economica sia o meno contrastante
con l'utilità sociale o con gli altri interessi espressamente tutelati
dal precetto costituzionale; sia perché, in ogni caso, non sarebbe
rispettata la riserva di legge per delimitare la discrezionalità della
pubblica amministrazione dal momento che la norma non stabilisce né i
criteri né i requisiti occorrenti per il rilascio dell'autorizzazione.
La Corte rileva che l'imposizione di limiti alla libera iniziativa
privata, nel caso in esame, è legittimata dalla sussistenza di
particolari motivi di utilità sociale, i quali risultano dal complesso
delle norme della legge impugnata, emanata allo scopo di difendere le
piante ed i semi dalle "cause nemiche". Nel caso in esame il
legislatore ha adottato misure particolari perché i vivai di piante ed
i semi siano immuni da malattie e da parassiti diffusibili o
pericolosi; ha vietato la vendita di prodotti ritenuti infetti, dei
quali in taluni casi può essere ordinata la distruzione; e ha dettato
norme speciali per il commercio e per l'esportazione di tali prodotti.
Per raggiungere questi scopi, i vivai e gli stabilimenti relativi
vengono sottoposti alla vigilanza di speciali organi dipendenti dal
Ministero dell'agricoltura, ed in relazione a tale controllo è
prescritta la preventiva autorizzazione prefettizia di cui all'art. 1.
Ed appare evidente che la protezione delle piante e dei semi contro le
malattie e contro la diffusibilità di esse risponde all'interesse
generale dell'agricoltura, nei riflessi di un continuo miglioramento
della produzione, dell'aumento del reddito, e del commercio all'interno
ed all'estero.
La questione non è fondata neppure sotto il profilo del rispetto
della riserva di legge, quando si tratti di limitare il diritto di
libertà dell'iniziativa economica privata. Come ha già deciso questa
Corte, "riferendosi i limiti di cui si tratta a diritti su mezzi o su
attività rivolte alla produzione economica, la riserva di legge di cui
all'art. 41 in parola non esige che l'intera disciplina dei rapporti
venga regolata con atto normativo del Parlamento, dovendosi ritenere
sufficiente che questo determini i criteri e le direttive atte a
contenere in un ambito ben delineato l'esercizio tanto dell'attività
normativa secondaria quanto di quella particolare e concreta di
esecuzione affidata al Governo, evitando che esse si svolgano in modo
assolutamente discrezionale" (sentenza n. 4 del 1962).
E la norma impugnata soddisfa a questa esigenza. Il provvedimento
del Prefetto non soltanto deve essere circoscritto dai limiti segnati
dagli scopi che la legge si prefigge e che costituiscono criteri
precisi per dirigere l'attività della pubblica Amministrazione; ma
deve altresì essere emesso su parere favorevole del Commissario
provinciale per le malattie delle piante. Questo parere, evidentemente
di carattere tecnico, collegato con la segnalazione della concessione
al Ministero dell'agricoltura per il successivo controllo, appare
sufficiente a delimitare la sfera di discrezionalità amministrativa in
ordine ai requisiti che debbono essere tenuti presenti ai fini del
rilascio o meno dell'autorizzazione. Ed è soltanto nell'ambito di
siffatti criteri che la legge consente una limitazione degli operatori
economici del settore, in funzione di un più efficiente controllo
volto ad evitare preventivamente che siano posti in commercio piante e
semi deteriorati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987 (norme per la difesa
delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle "cause nemiche"),
sollevata in riferimento all'art. 41 della Costituzione, con ordinanza
del Pretore di Strambino del 27 luglio 1965.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte