Sentenza n. 24/1969
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/02/1969 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49 del R.D.
16 marzo 1942, n. 267, contenente norme in materia di fallimento,
promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1967 dal pretore di Saronno
nel procedimento penale a carico di Monticciolo Giuseppe, iscritta al
n. 79 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 132 del 27 maggio 1967.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 15 gennaio 1969 la relazione del
Giudice Vezio Crisafulli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Monticciolo
Giuseppe il pretore di Saronno, accogliendo una eccezione difensiva, ha
sollevato con ordinanza emessa il 10 marzo 1967 questione di
legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 220 della legge 16
marzo 1942, n. 267 (inesattamente indicata sotto il n. 266) in
relazione all'art. 49 della stessa legge, per contrasto con gli artt.
13 e 16 della Costituzione.
Sotto il profilo della non manifesta infondatezza il pretore rileva
che l'obbligo imposto al fallito dalle norme impugnate di presentarsi
al curatore ogni volta questi lo richieda restringe notevolmente la
libertà del cittadino senza che ciò appaia giustificato da ragioni di
pubblico interesse, in quanto la procedura fallimentare, pur essendo
prevista a salvaguardia di interessi generali, ha natura privata, per
la specifica tutela degli interessi individuali dei creditori.
L'ordinanza premette che la Corte costituzionale avrebbe già
deciso nel senso della infondatezza una questione relativa alla
limitazione della libertà personale derivante dallo stato fallimentare
dell'imprenditore, sotto l'aspetto piu particolare della libertà
epistolare, ma aggiunge che fra le varie libertà garantite dalla
Costituzione al cittadino esiste una gerarchia basata sulla loro
importanza e che al vertice di questa gerarchia deve porsi la libertà
personale.
Pertanto, ritenendo la questione non manifestamente infondata ed
affermando che non risultava che la Corte avesse su di essa deciso, il
pretore sospendeva il giudizio di merito e rinviava gli atti a questa
Corte per la decisione sulla questione come innanzi prospettata.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato, chiedendo
che la questione sia dichiarata infondata.
Nelle sue deduzioni l'Avvocatura fa presente che la Corte si è
già pronunciata in favore della legittimità costituzionale degli
artt. 49 e 220 della legge fallimentare con la sentenza 8 marzo 1962,
n. 20.
Richiamandosi ai principi stabiliti in quella decisione, la
Avvocatura rileva che "la presenza del fallito, o comunque la sua
disponibilità immediata ad ogni invito del giudice delegato o del
curatore costituisce una condizione indispensabile per l'espletamento
degli atti del procedimento concorsuale"; che la norma di cui all'art.
49 della legge fallimentare non ha pertanto neppure indirettamente lo
scopo di limitare un diritto di libertà, ma "ha una funzione meramente
strumentale in relazione ai fini assegnati al procedimento concorsuale
nei confronti del quale il fallito costituisce un mezzo necessario che,
del resto, attraverso il controllo continuativo del giudice delegato e
del tribunale, si realizza pienamente la garanzia che la limitazione ai
movimenti del fallito sia contenuta nei termini segnati dalle esigenze
della procedura.
Quanto ai nuovi argomenti contenuti nell'ordinanza di rimessione,
è da respingere, secondo l'Avvocatura, l'introduzione di un principio
di gerarchia rispetto al concetto della libertà, che non può
sopportare divisioni o distinzioni di grado o di intensità, in quanto
costituisce un bene primario inviolabile e insopprimibile, non
suscettibile di scambio, né - trattandosi di un concetto qualitativo -
di una gradazione o di una quantificazione nei suoi vari aspetti.
All'udienza l'Avvocatura ha insistito nelle deduzioni e conclusioni
precedentemente formulate. Considerato in diritto :
L'ordinanza conclude denunciando l'art. 220 in relazione all'art.
49 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, contenente norme in materia di
fallimento, per contrasto con gli artt. 13 e 16 della Costituzione. La
Corte osserva che l'art. 220 contiene una norma sanzionatoria che ha
riferimento a diverse ipotesi, e non solamente alla violazione da parte
del fallito degli obblighi derivanti dall'art. 49 di guisa che è
contro quest'ultima disposizione che si rivolgono in realtà le censure
dell'ordinanza. Le quali d'altronde, come si evince dalle
argomentazioni addotte e come risulta altresì confermato dagli atti
del processo principale rimasto sospeso, concernono esclusivamente
l'obbligo del fallito di presentarsi personalmente, ogni qual volta ne
sia richiesto, al giudice delegato, al curatore o al comitato dei
creditori. Rimane perciò estranea al presente giudizio quella parte
dello stesso art. 49 che impone al fallito l'obbligo di non
"allontanarsi dalla sua residenza" senza autorizzazione del giudice
delegato: norma, quest'ultima, che aveva in precedenza formato oggetto
di analoga questione di legittimità costituzionale alla stregua degli
artt. 13 e 16 della Costituzione, dichiarata da questa Corte non
fondata con la sentenza 8 marzo 1962, n. 20.
Le considerazioni svolte in detta sentenza sarebbero già
sufficienti per escludere, a maggior ragione, che gli obblighi di
presentazione del fallito, per loro natura puntuali e strettamente
circoscritti nel tempo, rientrino tra le limitazioni della libertà
personale o di quella di circolazione e soggiorno, vietate dagli artt.
13 e 16, fuori delle ipotesi, delle condizioni e delle forme
rispettivamente previste.
Gli obblighi di cui è questione nel presente giudizio configurano
una ipotesi di prestazioni personali che, a norma dell'art. 23 della
Costituzione, possono dalla legge essere validamente imposte per
soddisfare interessi considerati meritevoli di particolare tutela, e
costituzionalmente rilevanti, come sono, nella specie, gli interessi di
giustizia inerenti alla procedura fallimentare, della quale il fallito
è il soggetto passivo ed alla base della quale si pone, comunque, un
atto del giudice, qual'è appunto la sentenza dichiarativa di
fallimento. Ed è appena il caso di rilevare che, avendo la
presentazione del fallito carattere strumentale rispetto alle esigenze
della procedura in corso, è dalla legge stessa che si ricavano, anche
se implicitamente, i limiti della discrezionalità degli organi del
fallimento nel prescriverla di volta in volta quando sia necessaria,
tanto è vero che, in caso di legittimo impedimento, il fallito può
essere autorizzato dal giudice a farsi rappresentare da un mandatario
speciale. Non è perciò violato il principio della riserva di legge
posto a garanzia del cittadino dall'art. 23 della Costituzione secondo
l'interpretazione costantemente affermatane dalla giurisprudenza di
questa Corte.
Sotto il profilo ora accennato, l'obbligo di presentazione del
fallito non ha natura diversa dal dovere, che grava su ogni cittadino,
di prestare testimonianza in giudizio, o dagli obblighi che possono
essere imposti nelle ipotesi di cui all'art. 652 del Codice penale (in
ordine ai quali questa Corte, con sent. n. 49 del 9 luglio 1959, ebbe a
dichiarare non fondata una questione di legittimità costituzionale
sollevata con riferimento all'art. 13), o dall'obbligo di presentarsi
all'autorità di pubblica sicurezza previsto dall'art. 15 del testo
unico del 1931 (questo pure ritenuto, con sent. 24 aprile 1967, n. 52,
non contrastante con l'art. 13), od anche, sopra un piano diverso, da
quelli autorizzati dall'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4613,
giudicati a loro volta non incompatibili, tra l'altro, con gli artt. 13
e 16 della Costituzione (sent. 15 marzo 1960, n. 12).
Ovviamente l'adempimento di obblighi siffatti implica come
conseguenza la limitazione di attività che il soggetto cui sono
imposti potrebbe altrimenti svolgere liberamente e a suo pieno
arbitrio, poiché sempre e per definizione l'imposizione di prestazioni
personali comporta - in fatto - conseguenze del genere. Ma, come si è
sopra rilevato, nel caso in esame tali limitazioni, mentre da un lato
sono funzionalizzate ad una procedura giudiziaria e derivano ope legis
dalla sentenza dichiarativa di fallimento, d'altro lato non incidono
direttamente nell'ambito delle fattispecie tipiche garantite dagli
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 13 e 16 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, contenente norme in materia di
fallimento, sollevata con ordinanza 10 marzo 1967 del pretore di
Saronno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1969:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte