Taluni dei fatti che la legge prevede tra i «delitti contro il patrimonio» non sono punibili, quando sono commessi a danno del coniuge non legalmente separato, e sono punibili soltanto a querela dell'offeso, se commessi a danno del coniuge legalmente separato (art. 649). Ora la Commissione parlamentare propose che si ammettesse la punibilità di quei fatti a querela dell'offeso, anche se commessi a danno del coniuge separato di fatto, perchè in tal caso, ad avviso della Commissione, vengono meno le ragioni tradizionali della non punibilità, mentre la condizione della querela consentirebbe la punizione solo quando il danneggiato la reclamasse. Ma le ragioni tradizionali tanto poco vengono meno, che sono riconosciute anche dal codice del 1889, che nell'articolo 433 contiene un'identica disposizione riguardo ai coniugi. Io ho ritenuto opportuno di non modificare su questo punto il diritto vigente, perchè non si è mai avvertita la convenienza d'un mutamento. È inoltre da considerare che la separazione di mero fatto non distrugge quello speciale regime patrimoniale famigliare che, se anche non costituisce una vera e propria comproprietà, molto a questa si avvicina; non toglie il reciproco diritto alla successione; lascia sperare una più probabile riconciliazione. Non v'è motivo, quindi, nè giuridico, nè politico, di equiparare i coniugi separati soltanto di fatto ai coniugi legalmente separati. I fatti predetti, inoltre, non sono punibili, se commessi a danno di un affine in linea retta, e sono punibili soltanto a querela dell'offeso, se commessi a danno di un affine in secondo grado convivente col colpevole. La Commissione vorrebbe che questi fatti fossero punibili, sempre a querela dell'offeso, anche se commessi a danno di un affine in linea retta, quando manchi la condizione della convivenza, che non è richiesta, per l'impunità, dalla disposizione in esame. Ma anche su questo punto non ho ritenuto opportuno modificare il diritto finora vigente, convenendo tenere distinti gli affini in linea retta, che ben a ragione possono equipararsi ai discendenti e agli ascendenti consanguinei, e che appartengono al più stretto nucleo famigliare, dagli affini in secondo grado. LIBRO TERZO. Delle contravvenzioni in particolare.
Relazione al Codice penale (1930), n. 212
Una proposta d'indole generale è stata fatta dalla Commissione parlamentare su questo libro: che cioè vengano eliminate dal codice «le contravvenzioni che non hanno carattere strettamente giuridico o che si riferiscono a materia in continua trasformazione». Tutte le contravvenzioni hanno carattere strettamente giuridico, perchè esse, siano o no da comprendersi nel codice penale, essendo in ogni caso prevedute in norme giuridiche, sono precetti di diritto penalmente sanzionati, e quindi hanno necessariamente e sempre carattere strettamente giuridico. Se si è inteso di usare il termine «giuridico» in contrapposto a «sociale», la distinzione non può valere, perchè è proprio della maggior parte delle contravvenzioni il carattere sociale, in quanto sono stabilite per assicurare condizioni favorevoli alla buona e ordinata convivenza sociale. Se, infine, la Commissione ha voluto riferirsi alle contravvenzioni «concernenti l'attività sociale della pubblica Amministrazione», si tratta soltanto di quattro reati, compresi nel titolo II di questo libro, che non riguardano materie in continua trasformazione. Più fondata appare la proposta di escludere dal codice quelle contravvenzioni che si riferiscono veramente a materie in continua trasformazione, e le cui esigenze di regolamentazione male si conciliano con la stabilità del codice. Senonchè questa proposta era già stata fatta dalla Commissione ministeriale, che esaminò il progetto preliminare, ed in accoglimento di essa furono escluse dal progetto definitivo parecchie contravvenzioni, che erano comprese nel primo progetto. Quelle mantenute nel codice non si riferiscono a materie in continua trasformazione, e però non v'è ragione di lasciarle alle leggi speciali. TITOLO I. Delle contravvenzioni di polizia.
Relazione al Codice penale (1930), n. 213