Sentenza n. 24/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/02/1972 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22d.l. 510/1961
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 22 del
decreto legge 24 giugno 1961, n. 510 (modificazioni al regime fiscale
degli olii di semi), convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 769,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 gennaio 1970 dal tribunale di Novara nel
procedimento penale a carico di Prino Carmelo e Bandi Francesco,
iscritta al n. 72 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970;
2) ordinanza emessa il 30 ottobre 1970 dal tribunale di Rovereto
nel procedimento penale a carico di Gandolfi Bruno ed altri, iscritta
al n. 6 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 49 del 24 febbraio 1971.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1971 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Tali Carmelo Prino e Francesco Bandi, rispettivamente
presidente e direttore pro-tempore del Consorzio agrario provinciale di
Novara, venivano rinviati a giudizio davanti al tribunale di quella
città, per rispondere del reato di cui agli artt. 8 e 17 del d.l. 24
giugno 1961, n. 510, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 769, per
avere posto in circolazione oli di semi commestibili in quantitativi
superiori a kg. 50 senza l'obbligatoria bolletta di legittimazione,
reato punibile con la sola multa e non comportante né evasione di
tributi, né multa proporzionale e, come tale, non definibile in via
amministrativa, in base all'art. 22 del d.l. n. 510 del 1961, secondo
l'interpretazione data a tale norma dal Ministero delle finanze.
Il tribunale investito del relativo procedimento, accogliendo
analoga richiesta del patrocinio degli imputati, con ordinanza in data
20 gennaio 1970, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale del citato art. 22 del d.l.
n. 510 del 1961, in riferimento agli artt. 3, 101, 108, secondo comma,
e 113, primo comma, della Costituzione.
In ordine alla rilevanza manca qualsiasi motivazione.
La non manifesta infondatezza è, sostanzialmente, così motivata:
a) la potestà di ammettere discrezionalmente alla oblazione gli
imputati per delitti puniti con la sola pena della multa, conferita
all'Intendente di finanza dall'art. 22 del d.l. n. 510 del 1961,
implica l'esercizio di funzioni giurisdizionali, affidate ad un organo
amministrativo, che non offre le garanzie di indipendenza e di
imparzialità proprie del giudice e, quindi, è in contrasto con gli
artt. 101 e 108, secondo comma, della Costituzione;
b) contro la decisione dell'Intendente di finanza che non ammette
l'oblazione non è dato all'interessato alcun mezzo di gravame, in
contrasto con l'art. 113, secondo comma, della Costituzione;
c) l'ammissibilità all'oblazione dei delitti implicanti evasione
fiscale e punibili oltre che con il pagamento dell'imposta evasa con
una multa proporzionata all'importo di tale imposta e la esclusione dei
delitti non implicanti evasione fiscale e puniti con la sola multa,
importa violazione del principio di uguaglianza (art. 3 della
Costituzione) in quanto la disparità di trattamento, che ne deriva,
non ha razionale giustificazione.
È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
che con l'atto d'intervento chiede che le proposte questioni vengano
dichiarate infondate, in quanto le attribuzioni in materia
dell'Intendente di finanza hanno carattere amministrativo e non
giurisdizionale e contro i relativi provvedimenti è ammesso il ricorso
alla giurisdizione amministrativa, ed in quanto la denunziata
disparità di trattamento trova sufficiente e razionale giustificazione
nella diversità della natura dei reati ai quali si riferisce.
2. - Anche il tribunale di Rovereto, con ordinanza 30 ottobre 1970,
emessa nel procedimento penale a carico di Bruno Gandolfi, Pietro
Prestato e Giovanni Zucchi, imputati del reato preveduto dallo stesso
d.l. n. 510 del 1961, non implicante evasione fiscale e punibile con
la sola multa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 22 di detto d.l., peraltro, soltanto per contrasto con l'art.
3 della Costituzione.
La disparità di trattamento che implicherebbe violazione del
principio di uguaglianza viene prospettata non soltanto sotto il
profilo denunziato dal tribunale di Novara, ma anche sotto il seguente
profilo:
Per il secondo comma dell'impugnato art. 22 il pagamento di quanto
dovuto per l'oblazione estingue il reato, purché effettuato prima
della trasmissione del processo verbale di accertamento all'autorità
giudiziaria.
Ciò implica che, in concreto, possono essere ammessi alla
oblazione soltanto gli imputati denunziati dall'Intendenza di finanza e
non anche quelli denunziati direttamente dall'autorità giudiziaria o
per i quali questa stessa abbia avuto modo di accertare il reato
contestato.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato è intervenuto pure in questo
giudizio.
Con l'atto d'intervento si conchiude chiedendo che le proposte
questioni vengano dichiarate infondate, richiamandosi, al riguardo, a
quanto dedotto nel giudizio promosso dal tribunale di Novara, per
quanto attiene al profilo anche da questo prospettato e, per l'altro
profilo, deducendo che quando sia mancata la fase amministrativa,
durante la quale è ammessa l'oblazione, il giudice investito
direttamente della denunzia, prima di procedere al rinvio a giudizio,
ben può trasmettere gli atti, d'ufficio o su richiesta di parte,
all'Intendenza di finanza, perché esamini se sia o non il caso di
ammettere l'imputato all'oblazione.
3. - Dopo gli adempimenti di legge, i due giudizi così promossi
vengono oggi alla cognizione della Corte. Considerato in diritto :
1. - I due giudizi, come sopra promossi, vanno esaminati e decisi
congiuntamente, avendo per oggetto la stessa questione.
2. - Il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti,
approvato con d.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, contiene oltre a
prescrizioni relative all'attivazione delle fabbriche e delle
raffinerie di oli di semi, alle licenze di esercizio, alla vigilanza
finanziaria, al trasporto ed al condizionamento, alla custodia dei semi
oleosi nelle fabbriche, ai requisiti degli oli prodotti a seconda che
siano destinati ad uso alimentare, farmaceutico o industriale, le norme
relative agli oneri fiscali che si riducono, poi, all'imposta di
fabbricazione ed alla sovrimposta di confine, qualora si tratti di semi
o oli importati dall'estero.
Contiene, poi, norme penali che prevedono:
a) semplici contravvenzioni, punibili con l'ammenda;
b) delitti punibili con la multa e con la reclusione;
c) delitti punibili con la multa soltanto, stabilita in un minimo
ed un massimo fissi;
d) delitti implicanti evasione o frode fiscale, punibili con la
multa ragguagliata al doppio e fino al decuplo dell'importo della
imposta evasa, oltre al pagamento dell'imposta stessa.
In conformità con l'art. 162 del codice penale e con l'art. 14
della legge 7 gennaio 1929, n. 4, il t.u. ammette l'oblazione
volontaria soltanto per le contravvenzioni punibili con la sola
ammenda.
Il d.l. 24 giugno 1961, n. 510, convertito nella legge 28 luglio
1961, n. 769, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli di
semi, oltre a prevedere altre forme di reati per violazione di norme
dirette a prevenire evasioni fiscali e ad assicurare la genuinità
degli oli prodotti, all'art. 22, in espressa deroga dell'art. 162 c.p.
dà facoltà all'Intendente di finanza, anche per i delitti puniti con
la sola multa, di consentire che il trasgressore effettui il pagamento
oltre che del contributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e
non superiore al decuplo del tributo stesso, con l'effetto della
estinzione del reato, a condizione che il pagamento abbia luogo prima
della trasmissione del processo verbale di accertamento dell'autorità
giudiziaria.
Ammette, cioè, una forma di composizione in via amministrativa,
impropriamente definita come oblazione.
Il richiamato art. 22 viene denunziato a questa Corte:
a) sia dal tribunale di Novara, sia da quello di Rovereto, sotto il
profilo di violazione del principio di eguaglianza, perché senza un
motivo razionale che giustifichi tale disparità di trattamento per
reati ugualmente punibili con la sola multa viene ammessa o esclusa la
oblazione a seconda che comportino o no evasione fiscale;
b) dal tribunale di Rovereto, sempre sotto il profilo della
violazione del principio di eguaglianza, in quanto, anche per i reati
per i quali è ammessa la oblazione, per effetto del secondo comma
dell'art. 22, questa non può aver luogo quando la denunzia pervenga
direttamente all'autorità giudiziaria;
c) dal tribunale di Novara, sotto il profilo della violazione degli
artt. 101, 108 e 113 della Costituzione, in quanto sarebbero affidati
all'Intendente di finanza, che non presenta le garanzie all'uopo
richieste dagli artt. 101 e 108, vere e proprie funzioni
giurisdizionali, per giunta senza possibilità di difesa adeguata (art.
113 Cost.).
3. - Così precisati i termini della controversia, poiché è
pacifico, risultando espressamente affermato in entrambe le ordinanze
di rinvio, che i procedimenti penali, nel corso dei quali tali
ordinanze sono state emesse, riguardano reati che non implicano
evasione fiscale e, quindi, non sono ammessi all'oblazione, è evidente
che deve essere esaminata per prima la questione di legittimità
costituzionale sotto il profilo della violazione del principio di
eguaglianza per la esclusione dall'oblazione dei reati che non
comportano evasione fiscale.
Al riguardo si rileva:
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (v. da
ultimo sentenze nn. 48 e 90 del 1971) non può ravvisarsi violazione
del principio di eguaglianza tutte le volte che a posizioni
differenziate corrispondano discipline razionalmente e conseguentemente
differenziate.
L'ammissione all'oblazione per reati costituenti delitti, puniti
con la sola pena pecuniaria della multa, disposta dall'art. 22 del d.l.
n. 510 del 1961, espressamente in deroga dell'art. 162 c.p. che
l'ammette, invece, soltanto per le contravvenzioni punibili con la sola
ammenda, costituisce, evidentemente, una eccezione della quale non è
difficile identificare il fondamento razionale: il preminente interesse
della finanza alla riscossione dei tributi.
Sotto questo profilo le figure di reato prevedute dal d.l. n. 510
del 1961, come si è sopra premesso, vanno ricondotte sotto due tipi
differenziati fra di loro appunto a seconda che riguardino infrazioni
che comportano o no evasione fiscale aventi, cioè, carattere
repressivo della avvenuta evasione fiscale il primo tipo (art. 16, d.l.
n. 510 del 1961) e carattere di prevenzione della evasione stessa e di
tutela dei consumatori il secondo (artt. 17, 18, 19 e 20 stesso d.l.).
Quando vi sia evasione fiscale l'interesse dell'Amministrazione a
recuperare il tributo evaso è maggiormente e specificamente
evidenziato: di qui l'adozione di un mezzo, quale l'oblazione o,
meglio, come già si è detto, la composizione in via amministrativa,
che, senza lasciare del tutto impunito (pur estinguendolo) il reato,
assicuri, anzitutto, il recupero del tributo evaso.
In questa esigenza preminente di realizzazione del tributo della
quale non può essere contestata la razionalità, va identificato il
pieno fondamento giuridico della differenziata disciplina per i due
diversi tipi di reato sopra indicati.
4. - Dimostrata, così, la legittimità costituzionale della
esclusione dalla oblazione dei delitti che non implicano evasione
fiscale, poiché le altre questioni di legittimità prospettate con le
ordinanze di rinvio presuppongono, invece, l'ammissibilità della
oblazione anche per tali reati, è evidente la irrilevanza, ai fini dei
giudizi a quibus, di tali questioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 22 del d.l. 24 giugno 1961, n. 510, recante "Modificazioni
al regime fiscale degli olii di semi", sollevata dai tribunali di
Novara e Rovereto con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, nella parte in cui esclude dall'oblazione i reati
non comportanti evasione di tributi, punibili con la sola pena della
multa;
2) dichiara inammissibili, perché irrilevanti, le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 22 del suddetto d.l. n. 510,
sollevate:
a) dal tribunale di Novara, con l'ordinanza indicata in epigrafe,
in riferimento agli artt. 101, 108 e 113 della Costituzione;
b) dal tribunale di Rovereto, con l'ordinanza indicata in epigrafe,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui la
norma denunziata stabilisce, al secondo comma, "purché effettuato
prima della trasmissione del processo verbale di accertamento
all'autorità giudiziaria".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte