Sentenza n. 24/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/03/1973 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22legge 990/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 22
della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 giugno 1971 dal giudice conciliatore di
Napoli nel procedimento civile vertente tra Esposito Matilde e Minucci
Armando, iscritta al n. 267 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971;
2) ordinanza emessa il 22 febbraio 1972 dal pretore di Trani nel
procedimento civile vertente tra Piliero Maria e Amoruso Maria, con
l'intervento della Compagnia Zurigo di assicurazione, iscritta al n.
217 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 187 del 19 luglio 1972;
3) ordinanza emessa il 5 giugno 1972 dal pretore di Lodi nel
procedimento penale a carico di Malguzzi Antonio, iscritta al n. 316
del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 279 del 25 ottobre 1972.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione della Compagnia Zurigo di assicurazione;
udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1973 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida;
uditi gli avvocati Giuseppe Fanelli e Gian Antonio Micheli, per la
Compagnia Zurigo di assicurazione, ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto In fatto :
1. - In un giudizio innanzi al conciliatore di Napoli, promosso da
Matilde Esposito contro Armando Minucci per il risarcimento, ex artt.
2043 e 2048 cod. civ., di danni di un suo autoveicolo in conseguenza
dell'urto con una bicicletta montata da un figlio del convenuto, il
conciliatore, essendo stata proposta dal Minucci domanda
riconvenzionale per il danneggiamento della bicicletta ed essendosene
dall'attrice eccepita la improponibilità ai sensi dell'art. 22 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, ha, con ordinanza 24 giugno 1971,
sollevato questione di legittimità costituzionale di questa norma.
Nell'ordinanza di rimessione si rileva che il detto art. 22, in
quanto statuisce che l'azione per il risarcimento di danni causati
dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali vi è obbligo
di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi
sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il
risarcimento del danno all'assicuratore, distingue gli utenti della
strada in due categorie, l'una formata da coloro che sono muniti di
polizza di assicurazione e l'altra composta dai non assicurati: la
prima privilegiata rispetto alla seconda; che la disparità di
trattamento, la quale non ha ragionevole fondamento, appare
particolarmente ingiustificata nell'ipotesi, ricorrente nella specie,
di collisione di veicoli dalla quale siano derivati danni tanto al
soggetto tenuto all'assicurazione obbligatoria quanto all'altro non
tenuto, giacché, mentre il primo può agire immediatamente contro il
secondo, questi, per il menzionato disposto dell'art. 22, non potrebbe
fare altrettanto nei confronti del primo; e, se convenuto, vede
compresso il suo diritto alla difesa con l'eccezione di
improponibilità della domanda riconvenzionale.
Si osserva ancora nell'ordinanza che, nella ipotesi di procedimento
penale a carico del conducente del veicolo assicurato, il danneggiato
sarebbe, per il periodo di sessanta giorni previsto dall'art. 22,
sfornito di ogni tutela e non potrebbe costituirsi parte civile, con
possibile pregiudizio del proprio diritto al risarcimento del danno
anche in dipendenza di un giudicato penale favorevole all'imputato.
Per queste ragioni, nell'ordinanza si denuncia il contrasto della
norma dell'art. 22 della legge con gli artt. 3, 24 e 25 della
Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale della norma dell'art.
22 è stata anche sollevata dal pretore di Trani con ordinanza del 22
febbraio 1972 in un giudizio promosso da Maria Piliero contro Maria
Amoruso per il risarcimento dei danni da questa arrecati ad una
autovettura della prima in conseguenza di errata manovra di autoveicolo
della convenuta e da lei condotta. La Compagnia Zurigo di
assicurazione, istituto assicuratore del veicolo della Amoruso, era
intervenuta volontariamente ed aveva eccepito la improponibilità della
domanda per mancato decorso del termine previsto dalla norma su citata.
Avendo il procuratore dell'attrice dedotto la illegittimità
costituzionale di tale norma, il pretore ha ritenuto non manifestamente
infondata la questione, sia con riguardo all'art. 3 della Costituzione,
in quanto la norma comporta una ingiustificata disparità di
trattamento, favorendo il danneggiante in pregiudizio del danneggiato,
sia con riguardo all'art. 24 della Costituzione, perché il
danneggiato viene temporaneamente privato del potere di agire in
giudizio per la tutela del suo diritto. Né, secondo l'ordinanza,
potrebbe invocarsi, per la questione de qua, la giurisprudenza della
Corte costituzionale che ha riconosciuti legittimi taluni casi di
subordinazione della tutela giurisdizionale al previo esperimento di
ricorsi amministrativi, giacché in quei casi si tratta di azione
contro enti pubblici, il cui operato si presume conforme all'interesse
pubblico, mentre tale presunzione non sussiste rispetto agli istituti
assicuratori, i quali hanno carattere privatistico e perseguono scopi
di lucro.
Infine, in un procedimento penale a carico di Antonio Malguzzi per
lesioni personali, con indebolimento permanente dell'organo della
fonazione, riportate da Giovanni Albini in conseguenza della collisione
di un'autovettura da lui guidata con altra condotta dal primo, avendo
l'Albini - che si era costituito parte civile - richiesto una
provvisionale di dieci milioni di lire ai sensi dell'art. 24 della
legge n. 990 del 1969 ed essendosi il difensore dell'imputato opposto,
instando per la declaratoria di inammissibilità della costituzione di
parte civile per mancato decorso del termine previsto dall'art. 22
della legge medesima, il pretore di Lodi, con ordinanza del 5 giugno
1972, ha sollevato di ufficio la stessa questione di legittimità
costituzionale di tale norma per contrasto con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione, prospettando argomentazioni sostanzialmente
corrispondenti a quelle enunciate nell'ordinanza del conciliatore di
Napoli con riguardo ad un ipotetico processo penale contro l'assicurato
e concernenti soprattutto gli effetti pregiudizievoli per il
danneggiato in conseguenza della preclusione della costituzione di
parte civile ex art. 93 c.p.p., nel caso di apertura del dibattimento
prima del decorso del predetto termine di giorni sessanta.
Le tre ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate e
pubblicate.
2. - Dinanzi a questa Corte, nel giudizio promosso dal conciliatore
di Napoli, mentre non v'è stata costituzione di parti, è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura
generale dello Stato, la quale, con deduzioni depositate il 5 ottobre
1971, ha osservato che le questioni prospettate nell'ordinanza con
riguardo ad un ipotetico processo penale sono estranee rispetto al
giudizio civile pendente innanzi al conciliatore e irrilevanti per la
definizione di esso; che il termine di sessanta giorni per il
promovimento dell'azione di risarcimento del danno ai sensi della norma
denunciata è dettato per rendere possibile agli istituti assicuratori
di liquidare gli indennizzi a seguito degli opportuni accertamenti,
evitandosi l'azione giudiziaria e l'aggravio dei costi di gestione del
servizio, il che è in armonia con le finalità sociali perseguite dal
legislatore con l'istituzione dell'assicurazione obbligatoria; che
l'eventuale impedimento alla proposizione di domanda riconvenzionale
contro l'assicurato da parte di chi sia convenuto, per il risarcimento
dei danni da questo subiti, non importa alcun pregiudizio sostanziale
del suo diritto, ben potendo egli esercitarlo in separato giudizio.
L'Avvocatura dello Stato ha quindi concluso per la dichiarazione di non
fondatezza della questione.
Nello stesso senso ha concluso la Società per azioni Zurigo,
costituitasi nel giudizio promosso dal pretore di Trani, con deduzioni
depositate il 29 luglio 1972, poi ribadite e illustrate con memoria.
Secondo la difesa della Zurigo, l'art. 22 della legge in questione
sarebbe applicabile soltanto all'azione esperita innanzi al giudice
civile in via principale, e non a quella riconvenzionale né alla
richiesta di danni mediante costituzione di parte civile in sede
penale. Nell'ambito della sua applicabilità, la norma non sarebbe
affatto in contrasto né con l'art. 3 né con l'art. 24 della
Costituzione: quanto al primo, perché al diverso trattamento, rispetto
all'osservanza del termine di giorni sessanta per l'esercizio
dell'azione di danni, corrisponde la diversità di situazioni per
l'esistenza, nell'un caso e non nell'altro, dell'obbligo, a tutela del
danneggiato, dell'assicurazione obbligatoria; quanto al secondo,
perché la improponibilità temporanea della domanda giudiziale
risponde ad esigenze di interesse sociale, non dissimili, secondo la
Zurigo, da quelle che le pronunce di questa Corte n. 107 del 1963, n.
57 del 1964 e n. 130 del 1970, hanno ritenute sufficienti a
legittimare, rispetto ai principi costituzionali, il condizionare la
proponibilità della domanda giudiziale al previo esperimento di
procedimenti amministrativi o al decorso di termini per l'esaurimento
di essi.
Nel giudizio promosso dal pretore di Lodi non vi è stata
costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri. Considerato in diritto :
1. - I tre giudizi, discussi congiuntamente alla pubblica udienza,
vanno riuniti e decisi con unica sentenza, riferendosi tutti alla
medesima disposizione di legge e a questioni che, pur se prospettate
sotto profili parzialmente diversi, sono sostanzialmente identiche.
2. - L'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, la quale detta
la disciplina sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
statuisce che l'azione per il risarcimento di danni causati dalla
circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali vi è obbligo di
assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi
sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il
risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento all'assicuratore o, nelle ipotesi previste dall'art. 19,
comma primo, lettere a) e b), all'impresa designata a norma dell'art.
20 o all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del
"Fondo di garanzia per le vittime della strada".
È controverso in dottrina e giurisprudenza se questa prescrizione
debba intendersi dettata soltanto per l'esercizio dell'azione diretta
nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 18 della legge, o
dell'impresa designata di cui all'art. 19, ovvero anche per il caso in
cui il danneggiato intenda promuovere l'azione di risarcimento nei
confronti del responsabile ai sensi degli artt. 2043 e 2054 del codice
civile. Non può dirsi, anche per il breve tempo decorso dall'entrata
in vigore della legge, che l'un indirizzo abbia nettamente prevalso
sull'altro. E questa Corte ritiene che l'esame delle questioni di
legittimità costituzionale devoluto al proprio giudizio debba essere
condotto alla stregua della interpretazione più ampia, esplicitamente
accolta o implicitamente presupposta dalle ordinanze di rimessione.
3. - Come già precisato nella esposizione in fatto relativa allo
svolgimento dei giudizi civili nei quali sono state emesse le ordinanze
del conciliatore di Napoli e del pretore di Trani, il dubbio sulla
legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge è stato
prospettato con congiunto riguardo agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, ma, poiché il profilo concernente la violazione del
principio di eguaglianza è strettamente dipendente da quello relativo
alla tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 della Costituzione,
l'indagine della Corte va anzitutto accentrata sulla dedotta violazione
di questo secondo precetto costituzionale.
4. - L'introduzione nel nostro ordinamento dell'assicurazione
obbligatoria di cui alla legge n. 990 del 1969 è l'espressione e il
risultato di un ampio movimento di idee, di studi e di proposte di
legge, ispirati dall'esigenza di garantire il risarcimento del danno
alle vittime della circolazione stradale, esigenza ritenuta di pubblico
interesse, non solo in Italia, ma anche all'estero, tanto che
l'obbligatorietà dell'assicurazione aveva formato oggetto di
affermazione di principio nella convenzione internazionale di
Strasburgo del 20 aprile 1959.
A base di questo movimento di idee e della legge che ne è la
realizzazione, sta la constatazione che l'odierno enorme sviluppo del
fenomeno dell'uso del mezzo motorizzato di circolazione, mentre si
risolve in uno strumento di progresso dell'intera collettività in
dipendenza dello sviluppo dei traffici, delle conoscenze e dei contatti
umani, implica anche, per la stessa vastità del fenomeno, un rischio
immanente di carattere generale. Onde, la vera finalità del nuovo
sistema non sta nel salvaguardare il patrimonio del responsabile, ma
piuttosto, attraverso una distribuzione mutualistica del rischio, nel
garantire il risarcimento del danneggiato.
Per ragioni di ordine economico sociale e tecnico che qui non mette
conto di esporre, il legislatore ha preferito, anzicché ricorrere
all'assicurazione contro i danni, servirsi dello strumento
dell'assicurazione di responsabilità civile, rendendola obbligatoria
ed apportando alcuni correttivi che, pur alterandone in parte la
fisionomia, valgono a garantire una più rafforzata tutela della
vittima. Ciò soprattutto attribuendole il diritto di essere
indennizzata dall'istituto assicuratore mediante l'azione diretta
prevista dall'art. 18 della legge: diritto che, concorrendo con quello
verso il responsabile del fatto illecito ex art. 2054 cod. civ., non
solo pone il danneggiato al riparo dal pregiudizio dell'eventuale
insolvibilità di quest'ultimo, ma ne rafforza anche la protezione con
la inopponibilità delle eccezioni inerenti al rapporto contrattuale
assicurativo (articolo 18, secondo comma) e - con l'istituzione del
"Fondo di garanzia", mediante l'apporto di contributi delle imprese
assicuratrici di questo ramo particolare, gestito dall'Istituto
nazionale delle assicurazioni - garantisce a tutti i danneggiati almeno
un minimo di risarcimento nel caso in cui l'impresa che ha stipulato il
contratto di assicurazione versi in stato di dissesto e perfino in
quello in cui il veicolo che ha cagionato il sinistro non sia
identificato o non risulti coperto da assicurazione (art. 19 e segg.).
In questa disciplina e con riguardo alle finalità di ordine
sociale perseguite, si inquadra, non solo il sistema previsto dalla
legge di un penetrante controllo sulle imprese assicuratrici da parte
degli organi dello Stato, per quanto attiene, tra l'altro, alle tariffe
dei premi e alle condizioni generali di polizza, alla costituzione e al
calcolo delle riserve tecniche e all'assolvimento degli obblighi
connessi alla istituzione del fondo di garanzia, ma anche la
disposizione dell'art. 22, la quale, col subordinare la proponibilità
dell'azione del danneggiato alla previa comunicazione all'istituto
assicuratore, o agli istituti previsti dall'art. 20, della richiesta di
risarcimento del danno e al successivo decorso di sessanta giorni,
intende, come precisato nei lavori preparatori della legge, porre le
imprese e gli istituti predetti in grado di istruire la pratica e
raccogliere tutti gli elementi di valutazione e favorire la
possibilità di liquidazione dell'indennizzo in via di composizione
stragiudiziale, evitando una troppo sollecita proposizione di giudizi,
le cui spese, quando non finissero col gravare, almeno in parte, sullo
stesso danneggiato, nel caso di eccessività delle sue pretese
risarcitorie, si risolverebbero comunque in un aggravio del costo di
gestione delle imprese, con riflessi pregiudizievoli per l'intero
settore del servizio assicurativo.
Né va trascurato il rilievo che il legislatore, giustamente
preoccupato di garantire un eguale trattamento a più persone che
fossero danneggiate dal medesimo sinistro, ha nell'art. 27 dettata una
particolare disciplina. imponendo all'assicuratore, il quale riceva una
richiesta di risarcimento, di esperire diligenti indagini per
l'accertamento della eventuale esistenza e per la identificazione di
altri danneggiati, al fine di un proporzionale indennizzo entro il
limite complessivo delle somme assicurate, e di attendere comunque il
decorso del termine di trenta giorni dall'incidente. Anche l'onere di
tali indagini, in relazione al giusto contemperamento degli interessi
dei danneggiati da un medesimo sinistro, concorre con le altre
considerazioni sopra esposte, sotto il profilo della ragionevolezza, a
giustificare una norma che, come quella denunciata dell'art. 22, mira
ad evitare che l'immediato esercizio dell'azione giudiziaria si risolva
in pregiudizio di preminenti esigenze di interesse sociale.
Soccorrono qui puntualmente le considerazioni già svolte, proprio
con riguardo all'asserita violazione dell'art. 24 della Costituzione,
in altre decisioni di questa Corte richiamate dalla difesa della Soc.
Zurigo, nelle quali si è affermato che la tutela giurisdizionale "è
garantita sempre dalla Costituzione, ma non nel senso che si imponga
una sua relazione di immediatezza con il sorgere del diritto" e che
sono costituzionalmente legittime le disposizioni di legge che
impongono oneri diretti ad evitare l'abuso o l'eccesso nell'esercizio
del diritto "o a salvaguardare interessi generali che con tale diritto
sostanziale non contrastano" (v., in ultimo, le sentenze n. 130 del
1970 e n. 57 del 1972). Queste affermazioni di principio, pur essendo
state fatte nelle prime decisioni della Corte con riguardo alla
subordinazione della tutela giurisdizionale al previo esperimento di
procedimenti amministrativi, non hanno esclusivo riguardo a
procedimenti del genere, né si fondano, contrariamente all'assunto del
pretore di Trani, su ragioni strettamente dipendenti dalla natura
pubblica degli enti, ma, come chiaramente si desume dalle decisioni
più recenti sopra richiamate, hanno ampia portata, tale da comprendere
ipotesi come quella ia' esame, in cui la limitata remora all'esercizio
dell'azione di risarcimento del danno si inquadra in un sistema
legislativo ispirato da finalità di preminente interesse sociale e si
risolve anche in una piu sicura ed efficace protezione del diritto
dello stesso danneggiato.
Né può dirsi che le ragioni sopra esposte, le quali conducono
alla esclusione della incostituzionalità dell'art. 22 della legge con
riguardo all'art. 24 della Costituzione, non sussistano nel caso di
esercizio dell'azione risarcitoria contro il responsabile del danno ex
art. 2054 cod. civ., al quale, secondo la interpretazione posta a base
delle ordinanze di rimessione a questa Corte, la predetta norma sarebbe
pur sempre applicabile. Basta al riguardo considerare che lo scopo
perseguito dalla norma, di rendere possibile, mediante gli accertamenti
da parte della impresa assicuratrice, la composizione stragiudiziale
sulla pretesa del danneggiato, evitandosi che il costo di gestione del
servizio assicurativo subisca l'aggravio di spese giudiziali superflue,
sarebbe frustrato se il danneggiato potesse liberamente convenire in
giudizio il responsabile, posto che questi potrebbe chiamare senz'altro
in causa l'assicuratore ex art. 1917, ultimo comma, del codice civile.
5. - La illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n.
990 del 1969 è prospettata dal pretore di Trani e dal conciliatore di
Napoli anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
esclusivamente sotto i profili che qui di seguito si espongono.
Secondo il pretore, la disparità di trattamento consisterebbe
"nell'assoggettamento del danneggiato al rispetto del termine per agire
in giudizio, favorendo il danneggiante"; secondo il conciliatore - il
quale era chiamato a conoscere, in seguito a collisione di un
autoveicolo con una bicicletta, dell'azione di risarcimento promossa
dal soggetto coperto dall'assicurazione e della riconvenzionale del
convenuto, la cui proponibilità era contestata per difetto dei
presupposti previsti dall'art. 22 - la norma creerebbe una
ingiustificata disparità di trattamento tra gli utenti della strada
coperti dall'assicurazione prevista dalla legge e quelli non coperti
dall'assicurazione: i primi privilegiati rispetto ai secondi, perché,
pur potendo senza alcuna remora agire contro questi ultimi per i danni
subiti, sono posti temporaneamente al riparo rispetto alle azioni in
dipendenza del danno che essi stessi hanno prodotto.
Ora, mentre è ovvio che la disciplina che attiene all'esercizio
dell'azione del danneggiato non può logicamente essere dettata anche
nei confronti del danneggiante, il quale, non essendo a sua volta
danneggiato, non abbia alcuna azione di danni da esperire, onde il
richiamo del principio di uguaglianza nella prospettazione della
questione contenuta nell'ordinanza del pretore di Trani è privo di
qualsiasi fondamento, la disparità di trattamento prospettata
nell'ordinanza del conciliatore trova razionale giustificazione, con
riguardo alle considerazioni che sono state esposte sul fondamento
dell'art. 22 della legge, nella diversità obiettiva delle due
situazioni, in una delle quali, e non nell'altra, è operante la
disciplina dell'assicurazione obbligatoria.
6. - L'ordinanza del conciliatore di Napoli, con riguardo specifico
al caso di cui si occupava, ravvisa anche nella improponibilità della
domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, per mancata
osservanza dell'art. 22 della legge, un ulteriore motivo di
illegittimità costituzionale della norma denunciata, rilevando che il
convenuto "vede compresso il suo diritto alla difesa", ed aggiunge che,
a parte il fatto che la domanda riconvenzionale deve essere proposta
nella prima udienza di trattazione, il giudizio potrebbe rapidamente
esaurirsi, prima del decorso del termine previsto dalla norma predetta,
"senza che il convenuto abbia potuto formulare per intero le proprie
difese".
La difesa della soc. Zurigo, che pur aveva nel giudizio a quo
eccepito la improponibilità dell'azione riconvenzionale, sostiene ora
la inapplicabilità, in tal caso, del disposto dell'art. 22, il quale
dovrebbe intendersi limitato a regolare la proposizione dell'azione di
risarcimento con riguardo ai casi in cui essa sarebbe altrimenti
lasciata alla libera scelta e quindi alla libera determinazione anche
del momento in cui promuoverla, non avendo il congegno alcuna ragion
d'essere se lo stesso legislatore fissa, con altra norma particolare,
il momento in cui la pretesa risarcitoria deve essere fatta valere in
giudizio.
Tale interpretazione, che contrasta con quella implicitamente
presupposta dall'ordinanza del conciliatore, non può dirsi tuttavia
pacifica, né appare sufficientemente sorretta dalle ragioni sopra
enunciate, giacché, come rileva l'Avvocatura dello Stato, il
legislatore non impone al convenuto, il quale intenda far valere delle
pretese contro l'attore in dipendenza dal titolo già dedotto in
giudizio, di proporle in via riconvenzionale, ma lo lascia libero di
agire in separato giudizio, salva l'applicazione - ove si renda
possibile il simultaneus processus - della disciplina della
connessione, dettata per criteri relativi di economia processuale.
Né è decisivo il rilievo che, una volta che lo stesso assicurato
abbia instaurato il giudizio per il risarcimento dei danni da lui
subiti per effetto della collisione, non sussisterebbero più, riguardo
alla proponibilità dell'azione riconvenzionale di danni, le ragioni
che giustificano la norma dell'art. 22 della legge. Potrebbe, infatti,
obiettarsi, da un lato, che la legge non prescrive rispetto alle azioni
promosse dall'assicurato un litisconsorzio attivo con l'assicuratore,
cosicché, potendosi la partecipazione di questo al giudizio
determinare solo per effetto della proposizione di domanda
riconvenzionale e della chiamata in causa ex art. 1917 cod. civ.,
potrebbe permanere' l'interesse ad evitare l'aggravio del costo del
servizio assicurativo mediante composizione stragiudiziale in ordine
alla pretesa del convenuto, anche se il raggiungimento di tale
obiettivo può apparire meno probabile per le implicazioni col problema
di responsabilità già coinvolto nel giudizio promosso
dall'assicurato; e, dall'altro, che la proponibilità della
riconvenzionale indipendentemente dall'osservanza dell'art. 22 della
legge potrebbe risolversi, con la chiamata in causa dell'assicuratore e
la sua condanna, in un ostacolo a quegli accertamenti (non
necessariamente già coinvolti nel giudizio, dato il carattere
dispositivo, e non ufficioso, di questo) che sono previsti dall'art.
27 per il proporzionale parziale soddisfacimento dei danneggiati dal
medesimo sinistro.
Tuttavia, pur presupposta, in conformità dell'ordinanza di
rimessione, l'interpretazione della norma dell'art. 22 nel senso della
sua applicabilità all'azione riconvenzionale, il dubbio di
legittimità costituzionale come sopra prospettato non è fondato,
perché, come innanzi si è detto, il diritto del convenuto di ottenere
dall'attore il risarcimento dei danni provocatigli non è condizionato
alla proposizione dell'azione in via riconvenzionale e può essere
esercitato in separato giudizio; né è giuridicamente esatto l'assunto
contenuto nell'ordinanza che la improponibilità dell'azione
riconvenzionale incida sulla possibilità di difesa da parte del
convenuto, ben potendo egli invece, secondo le ordinarie regole
processuali, proporre eccezioni e avvalersi dei normali mezzi di prova
e di difesa al fine di ottenere il rigetto della domanda dell'attore.
Le questioni sollevate con riguardo al giudizio civile vanno
pertanto dichiarate non fondate.
7. - Con l'ordinanza del pretore di Lodi, chiamato a decidere, nel
giudizio penale per lesioni a carico del conducente del veicolo
assicurato, sulla opposizione alla costituzione di parte civile del
danneggiato per mancata osservanza delle prescrizioni dettate dall'art.
22 della legge predetta, la questione di legittimità costituzionale
della norma è sollevata, sempre con riguardo agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, sotto il profilo del pregiudizio per la tutela
giurisdizionale del danneggiato, il quale, per la temporanea
improponibilità della costituzione di parte civile, non potrebbe
esercitare i relativi poteri processuali e, nel caso di pronuncia di
sentenza di assoluzione dell'imputato con una delle formule indicate
nell'art. 25 c.p.p., vedrebbe perfino precluso anche l'esercizio in
sede civile dell'azione per il risarcimento del danno patito.
Questa Corte ritiene che la corretta interpretazione della legge
deve indurre ad escludere che la disposizione denunciata sia
applicabile all'esercizio dell'azione civile nel processo penale.
Questa è retta da norme divergenti in più punti da quelle relative
all'esercizio nel processo civile e, se il legislatore avesse inteso
estendere ad essa la prescrizione dell'art. 22, non avrebbe mancato di
farlo risultare in modo espresso, così come ha fatto, per ciò che
attiene all'istituto della provvisionale, nell'art. 24, contenente
esplicito riferimento tanto al giudizio civile che a quello penale: né
tra questo particolare istituto e la cosiddetta temporanea vacatio
actionis di cui all'art. 22 v'è un legame di dipendenza o
correlazione, in modo da potersi dire che dalla esplicita previsione
dell'applicabilità del primo nel caso di azione civile esercitata nel
processo penale si desuma la corrispondente estensione dell'altra
norma. È vero, piuttosto, il contrario.
Questa interpretazione è sorretta, oltre che dalla lettera della
norma in questione, dalla ratio innanzi esposta, giacché, mentre la
preoccupazione di evitare con la costituzione di parte civile contro
l'imputato e la citazione dell'assicuratore ex art. 107 c.p.p., quale
nuova figura di responsabile civile, che tale esercizio dell'azione di
risarcimento del danno si risolva in un possibile aggravio del costo di
gestione del servizio assicurativo appare trascurabile di fronte al
preminente interesse pubblico inerente all'accertamento del fatto
costituente reato e della responsabilità dell'imputato, al che può
validamente concorrere anche l'esercizio dei poteri processuali
concessi alla parte civile, la officialità del processo penale e il
principio della libertà del giudice nella ricerca e nell'acquisizione
delle prove valgono ad assicurare l'accertamento, nel modo più
completo possibile, delle modalità del sinistro e qiuindi della
eventuale esistenza di altri danneggiati, indipendentemente da
quell'onere di diligenti indagini da parte dell'assicuratore, previsto
dal sopra richiamato art. 27 della legge ai fini della proporzionale
riduzione degli indennizzi, che concorre a giustificare la disposizione
dell'art. 22.
Posto che questa norma deve intendersi dettata con esclusivo
riguardo all'azione di risarcimento del danno in giudizio civile ed è
pertanto inapplicabile nell'ipotesi di costituzione di parte civile nel
giudizio penale, risultano non fondate le questioni di legittimità
costituzionale proposte dal pretore di Lodi in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione, col che resta assorbito l'esame
dell'ammissibilità delle stesse questioni prospettate, anche in
riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal conciliatore di Napoli
con riguardo a un ipotetico giudizio penale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sollevate, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal conciliatore di
Napoli con ordinanza 24 giugno 1971 e dal pretore di Trani con
ordinanza 22 febbraio 1972;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale della norma medesima, in relazione alla
disciplina della costituzione di parte civile nel processo penale, e
con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal
pretore di Lodi con ordinanza 5 giugno 1972.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI- ANGELO DE MARCO- ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte