Art. 1917 c.c.Assicurazione della responsabilita' civile

[1]Nell'assicurazione della responsabilita' civile l'assicuratore e' obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilita' dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

[2]L'assicuratore ha facolta', previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennita' dovuta, ed e' obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

[3]Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

[4]L'assicurato, convenuto dal danneggiato, puo' chiamare in causa l'assicuratore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1917 · fonte su Normattiva