Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE Esecuzione forzata dell'assicurato contro l'assicuratore per la responsabilità civile - Titolo esecutivo di formazione giudiziale - Opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. - Eccezione di massimale a formazione progressiva o aggregato - Superamento successivo alla formazione del titolo esecutivo - Proponibilità nel giudizio di opposizione all'esecuzione - Condizioni. · ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE In genere. · ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.
In sede di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l'esecuzione promossa dall'assicurato sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formato nei confronti del proprio assicuratore per la responsabilità civile, quest'ultimo può dedurre, quale fatto estintivo, il superamento del massimale a formazione progressiva (cd. massimale aggregato), verificatosi in epoca successiva alla formazione di tale titolo, solo ove l'esistenza, la validità, l'efficacia e l'effettiva portata della clausola di previsione del massimale siano state delibate dal giudice della cognizione, nel provvedimento azionato in executivis, a seguito di eccezione tempestivamente 87 <!-- pag. 88 --> sollevata dall'assicuratore nel termine di cui all'art. 167, comma 2, c.p.c., trattandosi di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio.
Cass. civ. n. 4240/2026Sez. 3Rv. 677784-01
Riguarda ancheart. 167 Codice di procedura civileart. 615 Codice di procedura civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 673776-01, 667848-01
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - AGGRAVAMENTO Assicurazione della responsabilità civile - Aggravamento del rischio - Modalità di estrinsecazione - Apprezzamento - Valutazione ex ante - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di assicurazione per la responsabilità civile, l'aggravamento del rischio - che può manifestarsi come aumento della probabilità dell'avverarsi dello stesso ovvero della gravità del danno - dev'essere apprezzato con valutazione ex ante, dal momento che è tale valutazione che induce l'assicuratore a decidere se contrarre o meno e a quale importo fissare il premio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso che il trasferimento di un'attività ospedaliera in altra struttura più ampia, con maggiore capacità recettiva e potenziale incremento del flusso d'utenza, integrasse un aggravamento del rischio, rilevante ai fini dell'art. 1898, comma 2, c.c., sul presupposto che l'assicuratore non aveva provato che, dopo il suddetto trasferimento, il numero di prestazioni erogate dall'ospedale e il numero di sinistri fossero effettivamente aumentati).
Cass. civ. n. 3919/2026Sez. 3Rv. 677280-01
Riguarda ancheart. 1898 Codice civile
Precedenti: 532938-01, 642606-01, 673010-01
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - AGGRAVAMENTO Aggravamento del rischio - Onere della prova - Riparto tra assicuratore e assicurato. · PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.
In tema di aggravamento del rischio assicurato, grava sull'assicuratore l'onere di dedurre e provare i relativi fatti costitutivi, mentre è onere dell'assicurato dimostrare di avere immediatamente comunicato al primo l'aggravamento verificatosi (ovvero, in alternativa, che questi ne fosse consapevole) e l'inutile decorso del termine di cui all'art. 1898, comma 2, c.c., non incombendo, quindi, sull'assicuratore provare la propria ignoranza della suddetta circostanza.
Cass. civ. n. 3919/2026Sez. 3Rv. 677280-02
Riguarda ancheart. 1898 Codice civileart. 2697 Codice civile
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - IN GENERE Estensione del rischio - Interpretazione delle clausole contrattuali - Necessità - Misura del premio - Rilevanza - Esclusione.
In materia di assicurazione contro i danni, l'estensione del rischio assicurato e le sue eventuali delimitazioni si devono desumere dai patti contrattuali, interpretati secondo le regole di cui agli artt. da 1362 a 1371 c.c., alle quali è estranea la misura del premio pagato dall'assicurato.
Cass. civ. n. 34926/2025Sez. 3Rv. 677232-01
Riguarda ancheart. 1882 Codice civileart. 1904 Codice civileart. 1362 Codice civileart. 1363 Codice civileart. 1364 Codice civileart. 1365 Codice civilee altri 6
Precedenti: 670385-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Assicurazione della responsabilità civile - Pagamento dell’assicuratore al danneggiato - Indebito in ragione di limitazioni di polizza - Azione di ripetizione - Legittimazione passiva - Accipiens - Iniziativa dell’assicuratore - Rilevanza - Esclusione.
In materia di assicurazione della responsabilità civile, se l'assicuratore ha indennizzato direttamente il terzo danneggiato, erroneamente ritenendo valida ed efficace la copertura assicurativa, legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito è l'accipiens e non l'assicurato, a prescindere dal fatto che il pagamento sia avvenuto su iniziativa dell'assicuratore o per ordine dell'assicurato.
Cass. civ. n. 33669/2025Sez. 3Rv. 677137-02
Riguarda ancheart. 1180 Codice civileart. 1181 Codice civileart. 2033 Codice civile
Precedenti: 656903-01, 626366-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Assicurazione della responsabilità professionale - Obbligo dell’assicurato di “uberrima bona fides” - Fondamento - Mancata previsione contrattuale di uno specifico onere di discovery - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie. · ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE In genere.
In tema di assicurazione contro i danni, l'art. 1892 c.c. è espressione del principio per cui il contratto di assicurazione esige la uberrima bona fides dall'assicurato, in quanto unico soggetto a conoscenza delle circostanze che consentono all'assicuratore di valutare l'intensità del rischio e di fissare il relativo premio, con la conseguenza che la sua reticenza gravemente colposa non è sanata dall'omissione di un'espressa previsione, nel contratto, di uno specifico onere di discovery, poiché quest'ultimo discende direttamente dalla legge ed è inderogabile, in quanto dettato, a garanzia dell'equilibrio tra premio e rischio, nell'interesse non già dell'assicuratore ma dell'intera massa degli assicurati. (Nella specie - relativa a un contratto di assicurazione "on claims made" della responsabilità professionale di un medico -, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte di una clausola che escludeva l'operatività della copertura assicurativa anche nel caso di mera "percezione", da parte dell'assicurato, della sussistenza dei presupposti della propria responsabilità, aveva escluso che tale evenienza ricorresse nella condotta del sanitario, il quale aveva stipulato il contratto appena tre giorni dopo l'inaspettato decesso del paziente in conseguenza di quella che sarebbe stata successivamente accertata come sua grave imperizia).
Cass. civ. n. 29456/2025Sez. 3Rv. 676792-01
Riguarda ancheart. 1892 Codice civileart. 1882 Codice civile
Precedenti: 676177-01, 668585-01, 671826-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Sinistro stradale - Sentenza di primo grado di condanna del corresponsabile ex art. 2051 c.c. - Pagamento da parte dell'assicuratore della responsabilità civile di quest'ultimo - Riforma in appello della misura di corresponsabilità - Azione di regresso o surrogazione nei confronti dell’assicuratore del corresponsabile civile ex art. 2054 c.c. - Esclusione - Fondamento - Azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. nei confronti dell’accipiens danneggiato - Necessità.
L'assicuratore della responsabilità civile del soggetto corresponsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., di un sinistro stradale, il quale paghi quanto dovuto dal proprio assicurato in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, secondo la quota di corresponsabilità ivi stabilita, ove detta ripartizione venga, poi, riformata, in senso riduttivo, in appello (nella specie dall'80 al 20%), non ha diritto all'azione di regresso o di surrogazione nei confronti dell'assicuratore del corresponsabile civile ex art. 2054 c.c., potendo valersi unicamente dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. nei riguardi dell'accipiens danneggiato, in quanto la solidarietà ex lege che lega l'assicuratore della RCA e l'assicurato verso il danneggiato rappresenta un'ipotesi atipica, non estensibile all'assicuratore del danneggiante per un titolo diverso da quello presidiato dall'art. 18 della l. n. 990 del 1969 (ratione temporis applicabile).
Cass. civ. n. 25537/2025Sez. 3Rv. 676348-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2051 Codice civileart. 2054 Codice civileart. 2055 Codice civileart. 2033 Codice civileart. 18 legge 990/1969
Precedenti: 642927-01, 626366-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Fallimento del danneggiante - Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Insinuazione al passivo fallimento - Necessità - Fattispecie.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile, essendo estraneo al rapporto assicurativo, sicché, in caso di fallimento del danneggiante, la compagnia assicuratrice deve corrispondere l'indennizzo dovuto al fallimento, nel cui passivo il danneggiato è tenuto ad insinuare il proprio credito, eventualmente con il privilegio di cui sia titolare ex lege, dovendosi, in ogni caso, escludere che il curatore possa acconsentire al pagamento diretto ex art. 1917, comma 2, c.c., venendo altrimenti alterata la graduazione dei creditori. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in una causa di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, aveva respinto la richiesta del danneggiato di chiamare in causa l'assicuratore del datore di lavoro fallito, onde surrogarsi nei diritti vantati dal danneggiante nei confronti dello stesso, tenuto conto che in nessun caso l'assicuratore avrebbe potuto pagare direttamente nelle mani del danneggiato ex art. 1917, comma 2, c.c.).
Cass. civ. n. 25126/2025Sez. 3Rv. 676283-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2767 Codice civileart. 2751 Codice civile
Precedenti: 605714-01, 660600-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione - Individuazione - Criteri - Fattispecie.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, ai fini dell'individuazione del "fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione", di cui all'art. 1917 c.c., è necessario avere riguardo al tenore della clausola contrattuale che lo contempla, onde comprendere che cosa le parti abbiano voluto ricondurre sotto la copertura assicurativa, in particolare se abbiano inteso il fatto idoneo a determinare la responsabilità civile verso il terzo, ove imputabile a condotta umana, come comprensivo solo delle condotte causative di danno a terzi poste in essere sotto la vigenza della polizza ovvero anche di quelle antecedenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che i costi per l'eliminazione dei difetti delle opere, sostenuti dall'impresa di costruzioni assicurata nella misura liquidata al danneggiato a titolo di risarcimento danni, rientrassero nella garanzia in quanto causati dall'attività assicurata, consistente nell'esecuzione dei lavori, realizzata durante la vigenza della polizza assicurativa).
Cass. civ. n. 19502/2025Sez. 3Rv. 675888-01
Riguarda ancheart. 1362 Codice civileart. 1363 Codice civileart. 1364 Codice civileart. 1365 Codice civile
ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - MUTUE ASSICURATRICI - ASSICURAZIONI MUTUE Assicurazione della responsabilità civile - Equipollenza alla richiesta di risarcimento del danno della conoscenza di atti di indagine penale inerenti al fatto generatore del danno - Condizioni - Fattispecie.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola di polizza che equipara alla richiesta di risarcimento del danno la conoscenza di "atti di indagine", comunque conosciuti e inerenti al fatto generatore della responsabilità, può essere ritenuta operante solo se detti atti siano percepibili come univocamente rivolti all'accertamento di fatti suscettibili di dar luogo alla responsabilità civile dell'assicurato dedotta in contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che il mero compimento di atti di indagine compiuto dall'A.G. prima della stipula del contratto di assicurazione, non già a carico del personale della struttura sanitaria assicurata, ma del marito della vittima, potesse rendere operante l'equiparazione prevista in polizza del compimento degli atti di indagine alla espressa richiesta di attivazione delle condizioni di manleva del responsabile civile).
Cass. civ. n. 17323/2025Sez. 3Rv. 675000-01
Riguarda ancheart. 1932 Codice civileart. 1362 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 672578-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Assicurazione della responsabilità civile - Clausola claims made - Estensione della garanzia al rischio pregresso - Mancata previsione di una sunset clause - Nullità per difetto di causa concreta - Esclusione.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, in presenza di una clausola claims made impura - che estende la garanzia ai comportamenti dell'assicurato antecedenti alla data della stipulazione del contratto purché le richieste risarcitorie siano formulate durante la vigenza della polizza - la mancata previsione di una c.d. sunset clause - che garantisce l'assicurato anche per le denunce pervenute per un periodo successivo alla scadenza del contratto - non rende di per sé nullo il contratto per difetto di causa concreta.
Cass. civ. n. 15447/2025Sez. 3Rv. 675340-01
Riguarda ancheart. 1322 Codice civileart. 1419 Codice civileart. 11 Responsabilità sanitaria
Precedenti: 670385-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Clausola di delimitazione dell'oggetto dell'assicurazione - Quota di responsabilità dell'assicurato - Rischio assicurato - Individuazione - Incidenza sulla determinazione del premio.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso di clausola di delimitazione dell'oggetto del contratto alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, il rischio assicurato è circoscritto alla quota di danno effettivamente cagionato da quest'ultimo, con esclusione di quella a lui non causalmente riconducibile e derivante dall'insolvenza degli altri responsabili o dalla scelta discrezionale del danneggiato, cosicché tale clausola incide sulla determinazione del premio assicurativo.
Cass. civ. n. 14679/2025Sez. 3Rv. 674985-01
Riguarda ancheart. 1325 Codice civileart. 1341 Codice civileart. 2055 Codice civileart. 1882 Codice civile
Precedenti: 658318-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Limiti oggettivi e soggettivi - Individuazione - Fattispecie. · COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO In genere.
L'individuazione dei limiti (soggettivi ed oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone l'identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi ed oggettivi) della domanda (personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su una azione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva accolto l'eccezione di giudicato, in quanto non vi era identità tra le domande di garanzia proposte nei 211 <!-- pag. 212 --> giudizi conclusi con le sentenze richiamate dalle parti e la domanda di garanzia formulata nella fattispecie in esame, essendo diverse le parti della domanda principale risarcitoria e, dunque, diversi il petitum e la causa petendi della domanda accessoria, con cui era stato azionato, in forza di una clausola on claims made basis, il diritto di manleva dell'ente ospedaliero verso la compagnia assicuratrice).
Cass. civ. n. 11887/2025Sez. 3Rv. 674694-01
Riguarda ancheart. 2909 Codice civileart. 324 Codice di procedura civileart. 1932 Codice civileart. 1322 Codice civile
Precedenti: 673070-01, 672578-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - FACOLTA' E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE Obbligo di indennizzo dell'assicurato da parte dell'assicuratore - Natura - Debito di valuta - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA In genere.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore ha natura di debito di valuta sia quando il danno causato dall'assicurato al terzo superi il massimale, sia in caso di danno inferiore al massimale, ma in quest'ultimo caso essa "si comporta" come una obbligazione di valore, sicché l'assicurato va tenuto indenne di tutti i danni causati al terzo e, quindi, non solo del risarcimento in conto capitale, ma anche degli interessi compensativi di mora dovuti dal giorno del fatto ai sensi dell'art. 1219 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui la corte d'appello, nell'accogliere una domanda risarcitoria nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, aveva affermato che il tempo trascorso per la condotta inerte imputabile al Fondo aveva reso incapiente il massimale, senza però considerare che, essendo il massimale incapiente all'epoca del fatto, il capitale non poteva essere rivalutato).
Cass. civ. n. 11237/2025Sez. 3Rv. 674661-01
Riguarda ancheart. 1219 Codice civile
Precedenti: 655963-05
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OBBLIGO DI SALVATAGGIO Obbligo di salvataggio dell'assicurato danneggiante - Portata - Difesa tecnica nel giudizio risarcitorio promosso dal danneggiato - Inclusione - Criterio di valutazione - Buon esito della difesa - Irrilevanza.
L'obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c. incombe sul danneggiante assicurato per la responsabilità civile anche nella conduzione della controversia promossa nei suoi confronti dal danneggiato (volta proprio a determinare l'an e il quantum del pregiudizio da risarcire) e l'adempimento del dovere di compiere quanto è possibile per evitare o diminuire il danno dev'essere esaminato in base al canone della diligenza del buon padre di famiglia in relazione alla difesa svolta rispetto alla pretesa risarcitoria, anche se l'attività di salvataggio non ha sortito buon esito.
Cass. civ. n. 10725/2025Sez. 3Rv. 674616-01
Riguarda ancheart. 1914 Codice civile
Precedenti: 641273-01, 634662-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Assicurazione della responsabilità civile - Clausola "claims made" - Decadenza convenzionale ex art. 2965 c.c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe.
Cass. civ. n. 9861/2025Sez. 3Rv. 674631-01
Riguarda ancheart. 1322 Codice civileart. 1341 Codice civileart. 1904 Codice civileart. 2965 Codice civile
Precedenti: 671839-01, 657843-01, 672578-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).