Sentenza n. 24/1981
Altra decisione · depositata il 10/02/1981 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità ai sensi dell'art. 2, comma
primo, legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum
popolare per l'abrogazione dell'art. 42 comma terzo (il questore ha
facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il
prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno,
licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni
animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65)
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza) e successive modificazioni (n. 17 reg. ref.).
Vista l'ordinanza 2 dicembre 1980 con la quale l'Ufficio centrale
per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato
legittima la suddetta richiesta;
udito, nella camera di consiglio del 14 gennaio 1981, il Giudice
relatore Antonino De Stefano;
uditi l'avv. Mauro Mellini, per il Comitato promotore del
referendum e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte
di cassazione, ha esaminato, in applicazione della legge 25 maggio
1970, n. 352, e successive modificazioni, la richiesta di referendum
popolare, presentata il 26 giugno 1980 da Rippa Giuseppe, Cherubini
Laura, Passeri Maria Grazia, Pergameno Silvio e Mellini Mauro, sul
seguente quesito: "Volete voi l'abrogazione dell'art. 42, comma terzo
(il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da
fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato
bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o
bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a
centimetri 65), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni?".
Con ordinanza del 2 dicembre 1980, depositata in pari data,
l'Ufficio centrale ha dato atto che la richiesta è stata preceduta
dall'attività di promozione conforme ai requisiti di legge, che è
stata presentata da soggetti che vi erano legittimati, che il deposito
è avvenuto nel termine di tre mesi dalla data di vidimazione dei
fogli, che la richiesta di abrogazione della su indicata norma è
stata regolarmente formulata e trascritta nella facciata contenente le
firme di ciascun foglio, che il numero definitivo delle sottoscrizioni
regolari supera quello di 500.000 voluto dalla Costituzione; e
considerato che è indubbio il carattere legislativo dell'atto
normativo sottoposto a referendum, e che al riguardo non sono
intervenuti atti di abrogazione, né pronunce di illegittimità
costituzionale, ha dichiarato legittima la richiesta anzidetta.
Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa
Corte ha fissato per la conseguente deliberazione il giorno 14 gennaio
1981, dandone a sua volta comunicazione ai presentatori della
richiesta ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'art. 33, comma secondo, della legge n. 352 del 1970.
In una memoria presentata il 10 gennaio 1981, il Comitato
promotore osserva che il referendum abrogativo dell'art. 42, comma
terzo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza persegue il
risultato di abolire la possibilità di rilasciare licenza di porto
d'armi ai privati. Eliminata questa norma, il porto d'armi resterà
vietato in forza di altre norme di legge. Nessun serio dubbio, a suo
avviso, dovrebbe sussistere sull'ammissibilità.
Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, che ha anch'essa, in pari
data, per il Presidente del Consiglio, presentato memoria, il
referendum dovrebbe invece essere dichiarato inammissibile.
Considerato che la concessione della licenza è dalla disposizione in
questione condizionata alla esistenza di un dimostrato bisogno, e
quindi all'accertata necessità di difendere, da violente aggressioni,
la vita umana e la proprietà, la richiesta formulata - si osserva -
viene a coinvolgere, oltre all'art. 42, l'art. 2 della Costituzione,
il quale, col garantire i diritti inviolabili dell'uomo, non può,
secondo l'Avvocatura, non comportare la esigenza di permettere
all'individuo la difesa contro il rischio concreto di attacchi al bene
supremo della vita. Abrogata la norma contestata, il divieto assoluto
di concessione della licenza di porto d'armi, che ne conseguirebbe,
darebbe infatti luogo a contrasto con i due precetti costituzionali.
Di qui la inammissibilità del referendum.
Ad integrazione del contraddittorio espressamente previsto
dall'art. 33, comma terzo, della legge n. 352 del 1970, nella camera
di consiglio del 14 gennaio 1981 sono stati uditi l'avvocato Mauro
Mellini, per il Comitato promotore, e l'avvocato dello Stato Giorgio
Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri, i quali hanno
rispettivamente insistito per l'ammissibilità e per la
inammissibilità del referendum. Considerato in diritto :
Oggetto della richiesta di referendum abrogativo, dichiarata
legittima con ordinanza del 2 dicembre 1980, in applicazione dell'art.
32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dall'Ufficio centrale per il
referendum, costituito presso la Corte di cassazione, è l'art. 42,
comma terzo (unico comma rimasto in vigore, dopo che il primo ed il
secondo sono stati abrogati dall'art. 4, comma nono, della legge 18
aprile 1975, n. 110) del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni.
La norma, della quale si propone l'abrogazione, stabilisce che "il
questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco
e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno,
licenza di portare rivoltelle o pistole d; qualunque misura o bastoni
animati, la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri
65". Con essa viene, cioè, prevista la possibilità di essere
autorizzati al porto d'armi fuori della propria abitazione, in deroga
al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale, e dall'art. 4,
comma primo, della legge n. 110 del 1975. Il quesito che si vuol
sottoporre al corpo elettorale è perciò chiaro ed univoco: se debba
permanere o meno siffatta possibilità di sottrarsi legittimamente al
divieto, a nulla rilevando sotto tale profilo il motivo per cui può
in atto esser concessa la licenza (per difesa personale o anche per
uso di caccia). Può, dunque, considerarsi soddisfatta quella
imprescindibile esigenza di "omogeneità" del quesito, che devesi in
primo luogo accertare, secondo quanto affermato dalla Corte nella
sentenza n. 16 del 1978.
Né si riscontra alcuna delle altre ragioni di inammissibilità
enunciate dalla Corte in quella occasione. L'Avvocatura dello Stato ha
in proposito eccepito che, essendo la concessione della licenza di
porto d'armi subordinata all'accertata necessità di difendere da
violente aggressioni la vita umana e la proprietà, il divieto
assoluto, conseguente ad un favorevole risultato del referendum, si
porrebbe in contrasto con due precetti costituzionali: con l'art. 2,
che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, e con l'art. 42, che
garantisce la proprietà privata. Ma la prospettata illegittimità
costituzionale di tale divieto assoluto non può esser presa in
considerazione e vagliata al fine di pervenire ad una pronuncia
d'inammissibilità del quesito referendario. In questa sede ed a tal
fine, secondo quanto si desume dai principi cui sono ispirate le
sentenze di questa Corte n. 251 del 1975 e n. 16 del 1978, non viene
di per sé in rilievo l'eventuale effetto abrogativo del referendum:
tanto più che la conseguente situazione normativa potrebbe dar luogo,
se e quando si realizzi, ad un giudizio di legittimità
costituzionale, nelle forme, alle condizioni e nei limiti prescritti.
Quando la Corte giudica, invece, dell'ammissibilità di una richiesta
di referendum abrogativo, porta il suo esame su taluni profili
(omogeneità ed univocità) inerenti alla struttura del quesito, e
sulla natura delle disposizioni che del quesito medesimo formano
oggetto. Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, la Corte, secondo
la puntuale precisazione fornita nella menzionata sentenza n. 16 del
1978, deve accertare innanzi tutto che non si tratti di norme
costituzionali, o di altri atti normativi diversi da quegli "atti
legislativi dello Stato aventi la forza delle leggi ordinarie", contro
i quali soltanto può rivolgersi il referendum previsto dall'art. 75
della Costituzione. Di questi ultimi, inoltre, sono preclusi alla
consultazione referendaria: a) "gli atti legislativi dotati di una
forza peculiare, e dunque insuscettibili di essere validamente
abrogati da leggi ordinarie successive"; b) le leggi espressamente
indicate dal secondo comma del citato art. 75 della Costituzione e le
altre disposizioni produttive di effetti collegati all'ambito di
operatività delle leggi medesime in modo così stretto, che la
preclusione debba ritenersi sottintesa; c) le disposizioni a contenuto
costituzionalmente vincolato.
Ora l'art. 42, comma terzo, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, la cui abrogazione viene proposta al corpo elettorale dalla
richiesta referendaria in esame, non rientra certamente in veruna
delle categorie sopra elencate. In particolare, non può essere
compreso fra quelle norme "a contenuto costituzionalmente vincolato",
il cui nucleo, non potendo "venir alterato o privato di efficacia,
senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della
Costituzione stessa (o di altre leggi costituzionali)", è sottratto
ad ogni intervento abrogativo, totale o parziale, espresso o tacito,
del legislatore ordinario, e non può in conseguenza essere oggetto
di consultazione referendaria a fini abrogativi. Va infatti escluso
che dagli artt. 2 e 42 della Costituzione - invocati dall'Avvocatura
dello Stato, pur se con riferimento, inaccettabile in questa sede,
anziché alla norma oggetto del referendum richiesto, all'effetto
della sua eventuale abrogazione - possa trarsi, come precetto
immediatamente vincolante, la insostituibilità della licenza di porto
d'armi prevista dall'art. 42, comma terzo, del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza. Ben vero che la legittima difesa è prevista
dall'ordinamento giuridico, nei limiti sanciti dagli artt. 52 e 55
del codice penale, 42 del codice penale militare di pace e 2044 del
codice civile, come possibile e lecito mezzo di tutela tanto
dell'incolumità fisica quanto dei diritti patrimoniali. Ma la licenza
di porto d'armi fuori della propria abitazione non è certo l'unico
mezzo, attraverso il quale si realizza imprescindibilmente la difesa
privata della persona e degli averi, propri od altrui; non è, dunque,
in giuoco la permanenza dello stesso principio della legittima difesa,
ma soltanto uno dei vari possibili mezzi apprestati per la sua
attuazione. La norma in questione, in altri termini, pone in essere
una fra le soluzioni astrattamente possibili per assicurare la privata
tutela dei diritti alla vita ed alla proprietà garantiti dalla
Costituzione: il suo contenuto non può, pertanto, considerarsi
soggetto ad un "vincolo", che direttamente derivi da un corrispondente
specifico disposto costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione dell'art. 42, comma terzo, del testo unico delle leggi
di pubblica Sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, dichiarata legittima con ordinanza del 2
dicembre 1980 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito
presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte