Corte costituzionale

Ordinanza n. 24/1984

Altra decisione · depositata il 07/02/1984 · relatore Alberto Malagugini

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 69legge 313/1976
  • art. 121legge 38/1982
  • art. 12legge 38/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della

legge 5 maggio 1976, n. 313, in relazione agli artt. 69 novellato, 132

e 133 codice penale promosso con ordinanza emessa il 22 luglio 1981 dal

Pretore di Fermo, nel procedimento penale a carico di Munari Claudio,

iscritta al n. 715 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 dell'anno 1983.

Udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983, il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Pretore di Fermo

propone, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, primo comma e

102, primo comma Cost., una questione di legittimità costituzionale

dell'art. 121, terzo e quarto comma, del T.U. delle norme concernenti

la disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15

giugno 1959, n. 393 nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5

maggio 1976, n. 313, nonché dell'art. 6 di quest'ultima legge, nella

parte in cui tali norme prevedono, per la circolazione con veicoli che

superino il peso complessivo consentito, la sanzione penale ovvero

quella amministrativa a seconda che la eccedenza superi o no i 30

quintali e non consentono di applicare la sanzione amministrativa ove

rispetto all'ipotesi più grave ricorrano circostanze attenuanti

ritenute equivalenti o prevalenti;

Considerato che, peraltro, dopo l'emanazione della suindicata

ordinanza, il predetto testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla

circolazione stradale è stato integralmente sostituito dall'art. 12

della legge 10 febbraio 1982, n. 38 il quale tra l'altro: prevede

l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella

penale, in tutti i casi di circolazione con veicoli che superino di

oltre il 5 per cento il peso complessivo consentito, ivi compreso

quello in cui l'eccedenza supera i 30 quintali; commina sanzioni

distinte e di importo gradualmente crescente per diverse fasce di

eccedenza di peso a seconda, cioè, che questo ecceda di 10, di 20, di

30 o di oltre 30 quintali quello indicato sul documento di

circolazione; consente, infine, di graduare tali sanzioni stabilendo

per ciascuna un limite minimo ed uno massimo;

che, di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo

proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di

legittimità costituzionale sollevata, tenendo conto delle norme

sopravvenute.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Fermo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte