Ordinanza n. 24/1984
Altra decisione · depositata il 07/02/1984 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 313/1976
- art. 6legge 313/1976
- art. 121Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
usata come parametro
citata
- art. 69legge 313/1976
- art. 121legge 38/1982
- art. 12legge 38/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della
legge 5 maggio 1976, n. 313, in relazione agli artt. 69 novellato, 132
e 133 codice penale promosso con ordinanza emessa il 22 luglio 1981 dal
Pretore di Fermo, nel procedimento penale a carico di Munari Claudio,
iscritta al n. 715 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 dell'anno 1983.
Udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983, il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Pretore di Fermo
propone, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, primo comma e
102, primo comma Cost., una questione di legittimità costituzionale
dell'art. 121, terzo e quarto comma, del T.U. delle norme concernenti
la disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15
giugno 1959, n. 393 nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5
maggio 1976, n. 313, nonché dell'art. 6 di quest'ultima legge, nella
parte in cui tali norme prevedono, per la circolazione con veicoli che
superino il peso complessivo consentito, la sanzione penale ovvero
quella amministrativa a seconda che la eccedenza superi o no i 30
quintali e non consentono di applicare la sanzione amministrativa ove
rispetto all'ipotesi più grave ricorrano circostanze attenuanti
ritenute equivalenti o prevalenti;
Considerato che, peraltro, dopo l'emanazione della suindicata
ordinanza, il predetto testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla
circolazione stradale è stato integralmente sostituito dall'art. 12
della legge 10 febbraio 1982, n. 38 il quale tra l'altro: prevede
l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella
penale, in tutti i casi di circolazione con veicoli che superino di
oltre il 5 per cento il peso complessivo consentito, ivi compreso
quello in cui l'eccedenza supera i 30 quintali; commina sanzioni
distinte e di importo gradualmente crescente per diverse fasce di
eccedenza di peso a seconda, cioè, che questo ecceda di 10, di 20, di
30 o di oltre 30 quintali quello indicato sul documento di
circolazione; consente, infine, di graduare tali sanzioni stabilendo
per ciascuna un limite minimo ed uno massimo;
che, di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo
proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di
legittimità costituzionale sollevata, tenendo conto delle norme
sopravvenute.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Fermo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte