Ordinanza n. 24/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/01/1985 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 215,
secondo e terzo comma, e 222, primo comma, del codice penale, promosso
con ordinanza emessa il 31 ottobre 1983 dal G. I. presso il Tribunale
di Torino nel procedimento penale a carico di Ventura Cataldo, iscritta
al n. 8 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 162 dell'anno 1984.
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice
istruttore presso il Tribunale di Torino dubita della legittimità
costituzionale degli artt. 215, secondo e terzo comma, e 222, primo
comma, c.p., assumendo che dette disposizioni darebbero luogo ad
un'ingiustificata limitazione del diritto alla salute garantito
dall'art. 32, primo comma, Cost. in quanto prevedono per chi sia
prosciolto per totale infermità psichica l'applicazione, a determinate
condizioni, della misura di sicurezza del ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario e non prevedono (anche) l'adozione di misure
alternative a questa: misure che secondo il giudice a quo "dovrebbero
consistere in adeguate forme di affidamento coattivo del soggetto ai
servizi psichiatrici di zona o ai servizi psichiatrici istituiti presso
gli ospedali generali, a seconda i casi".
Considerato che con tale prospettazione il giudice a quo chiede in
sostanza alla Corte di apprestare una nuova disciplina delle misure
applicabili a seguito del proscioglimento per totale infermità
psichica, modificando il sistema delineato dal legislatore in materia e
addirittura determinando essa stessa il tipo e le caratteristiche delle
misure da applicarsi "in alternativa" a quella del ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario;
che simili interventi di innovazione normativa esulano del tutto
dai poteri della Corte, in quanto comportano l'esercizio di scelte
discrezionali rientranti nell'esclusiva competenza del legislatore
(cfr. da ultimo, le sentenze nn. 25, 70 e 148 del 1984):
che, pertanto, la questione proposta va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 215, secondo e terzo comma, e 222, primo
comma, c.p. sollevata in riferimento all'art. 32, primo comma, Cost.
dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Torino con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte