Sentenza n. 24/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/02/1994 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 73r.d.l. 680/1938
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73 regio
decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di
previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali),
promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1993 dalla Corte dei
conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana nei ricorsi
riuniti proposti da Pampallona Rosa contro il Ministero del tesoro,
iscritta al n. 481 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Visto l'atto di costituzione di Pampallona Rosa;
Udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1993 il giudice
relatore Massimo Vari;
Udito l'avvocato Eugenio Merlino per Pampallona Rosa;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 26 gennaio 1993, la Corte dei conti,
Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, nel corso di due
giudizi pensionistici proposti da Pampallona Rosa, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 73 del regio decreto legge 3
marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le
pensioni agli impiegati degli enti locali), convertito nella legge 9
gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui esclude - per il dipendente
cessato dal servizio senza aver effettuato il versamento del
contributo di riscatto in unica soluzione, ma senza essere incorso
durante il servizio nella decadenza prevista dal precedente art. 72,
secondo comma - la facoltà di chiedere all'ente previdenziale che il
contributo venga recuperato mediante riduzione della pensione di una
quota vitalizia.
2. - Premette, in punto di fatto, il giudice remittente che
Giordano Giovanni, defunto marito della ricorrente, aveva ricevuto,
nel giugno 1980, la delibera determinativa dell'onere del riscatto
richiesto, in costanza di rapporto di impiego alle dipendenze del
comune di Caltagirone, per periodi di servizio militare a suo tempo
reso. Dopo aver dichiarato di accettare il pagamento del contributo
in unica soluzione, era cessato dal servizio in data 1 agosto 1980, e
cioè prima che fosse trascorso l'anno stabilito dalla legge per il
versamento, mentre, nella successiva data del 26 aprile 1982, aveva
chiesto che il contributo dovuto fosse trasformato in quota vitalizia
passiva. Dopo la morte del Giordano, avvenuta in data 3 settembre
1984, il Ministero del tesoro, Cassa per le pensioni ai dipendenti
degli enti locali, aveva disposto, nei confronti della vedova,
Pampallona Rosa, la sospensione del trattamento di riversibilità
già in godimento, con recupero della somma erogata a titolo di
pensione provvisoria, ed aveva respinto, altresì, la domanda di
pensione diretta a suo tempo prodotta dal Giordano, per mancanza del
periodo minimo di anzianità di servizio. Rilevato che, tra i motivi
del diniego, l'amministrazione adduce la circostanza che il Giordano
sarebbe incorso nella decadenza di cui al secondo comma dell'art. 72
del regio decreto legge n. 680 del 1938, per non aver effettuato,
entro un anno dalla data della comunicazione del riscatto, il
pagamento del contributo in unica soluzione, il Collegio ha
sollevato, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 73 del regio decreto legge n. 680 del 1938, nella parte in
cui omette di considerare, nella disciplina apprestata, l'ipotesi del
dipendente che, avendo optato per il versamento del contributo di
riscatto in unica soluzione, cessi dal servizio senza averlo
compiuto, ma prima che sia maturata la decadenza prevista dall'art.
72, secondo comma del medesimo regio decreto legge n. 680 del 1938.
3. - Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il
giudice a quo ritiene che la norma impugnata operi, in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione, una irrazionale discriminazione tra il
caso sopra menzionato e quello di chi abbia scelto il pagamento
rateale, per il quale l'art. 73 - indipendentemente dal fatto che si
sia dato o meno inizio al pagamento delle rate nel momento della
cessazione del rapporto - consente di chiedere all'ente previdenziale
il recupero del contributo di riscatto mediante riduzione della
pensione di una quota vitalizia. Fatto richiamo della sentenza della
Corte costituzionale n. 454 del 1990, la cui ratio decidendi, secondo
il giudice remittente, tornerebbe applicabile anche nel presente
giudizio, l'ordinanza osserva che il dipendente obbligato al
pagamento dell'intero contributo potrebbe, oltretutto, veder
pregiudicate le sue esigenze di vita, dovendo destinare allo scopo
tutta o parte della pensione, ovvero rinunciare, per effetto della
difficoltà di adempimento in un'unica soluzione, al godimento della
pensione stessa, con violazione dell'art. 36 della Costituzione.
4. - Si è costituita in giudizio Pampallona Rosa, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Cristiano Romano ed Eugenio Merlino, i quali
hanno depositato due memorie con cui si insiste per l'accoglimento
della questione. Considerato in diritto
1. - La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione
siciliana, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione - questione di legittimità dell'art. 73 del regio
decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di
previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), nella
parte in cui non prevede, per il dipendente che abbia optato per il
versamento del contributo di riscatto in unica soluzione e che cessi
dal servizio senza averlo compiuto, la facoltà di chiedere all'ente
previdenziale che il contributo venga recuperato mediante riduzione
della pensione di una quota vitalizia da calcolarsi in base alla
tabella B annessa allo stesso decreto.
2. - La questione è fondata.
La compiuta valutazione del problema portato all'esame della Corte
impone il richiamo del complesso normativo del quale fa parte il
predetto art. 73, nel testo vigente prima delle modifiche addotte in
materia dall'art. 10 della legge 8 agosto 1991, n. 274, norma,
quest'ultima, che qui non rileva, essendo entrata in vigore
successivamente ai fatti di causa. Occorre, perciò, muovere
dall'art. 72, primo comma, dello stesso regio decreto legge n. 680,
secondo il quale l'impiegato, il quale abbia ottenuto il riscatto di
periodi utili a pensione, ha facoltà di versare il relativo
contributo in una sola volta ovvero di optare per il pagamento
rateale, in base alla tabella C unita al medesimo decreto.
A mente del successivo comma dello stesso articolo, il pagamento
del contributo in unica soluzione va effettuato, a pena di decadenza,
entro un anno dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione
della Cassa, ammissiva del riscatto medesimo. Nell'ipotesi
dell'impiegato che abbia optato per il versamento rateale del
contributo di riscatto occorre far capo, invece, all'art. 73, il
quale, al secondo comma, dispone che, qualora l'impiegato cessi dal
servizio senza aver compiuto il riscatto stesso, egli ovvero la sua
vedova o i suoi orfani debbono versare, in unica soluzione o con
ritenuta del quinto della pensione, l'importo delle rate del
contributo che si sarebbero dovute versare qualora il pagamento
rateale avesse avuto effetto dal primo del mese successivo alla
presentazione della domanda di riscatto, diminuito, per un verso,
dell'importo delle rate effettivamente versate ed aumentato, per
l'altro, dell'importo degli interessi eventualmente dovuti. A mente
del terzo comma, per le ulteriori rate, l'impiegato che abbia
acquistato diritto a pensione ha la facoltà di versarne in una volta
sola il valore capitale, determinato sulla base della tabella C
annessa al regio decreto legge n. 680 del 1938, oppure di chiedere
che la pensione spettantegli sia ridotta di una quota vitalizia, da
calcolarsi in base alla tabella B annessa allo stesso testo
normativo, corrispondente al valore capitale predetto. È proprio nei
confronti di quest'ultima previsione che si appuntano le censure del
giudice remittente.
3. - Da quanto sopra riferito risulta che l'art. 73, per il solo
caso di colui che abbia optato per il pagamento rateale del
contributo di riscatto, contempla una disciplina del rapporto
pensionistico e contributivo che si sostituisce - al momento della
cessazione del rapporto d'impiego - a quella collegata alla scelta
precedentemente effettuata dal dipendente, il quale, pertanto, si
giova della nuova diversa regolamentazione, anche se, in ipotesi,
all'atto della cessazione non abbia ancora iniziato il pagamento
delle rate. Ad avviso del Collegio, la disposizione, così operando,
pone in essere un'irrazionale discriminazione nei confronti di chi -
come nel caso che ha dato luogo all'ordinanza di rimessione - abbia
scelto il pagamento del contributo in unica soluzione, cessando poi
dal servizio senza adempiere la propria obbligazione, ma pur sempre
prima che sia decorso l'anno previsto a pena di decadenza per il
pagamento. In altri termini, la norma denunciata, non consentendo di
chiedere la riduzione della pensione spettante di una quota
vitalizia, determinata con i criteri sopra indicati, fa sì che, a
danno dell'interessato, operi l'effetto pregiudizievole che l'art. 72
riconnette al mancato pagamento dell'intero contributo dovuto entro
l'anno dalla comunicazione dell'ente di previdenza. E questo con
conseguenze che possono giungere, come nella specie, addirittura,
alla perdita della pensione e che, comunque, si risolvono
nell'impossibilità di fruire della più favorevole forma di
adempimento consentita, viceversa, a chi abbia optato per il
pagamento rateale, prescindendosi, oltretutto, dal fatto che esso
abbia avuto effettivo inizio o meno, all'atto della cessazione
dall'impiego.
E, invero, da ritenere, che la ratio dell'art. 73, nella parte che
qui interessa, sia quella di apprestare, per il dipendente che, al
momento della cessazione dal servizio, abbia in corso il riscatto,
una riconsiderazione ed una nuova disciplina del rapporto
obbligatorio in essere che salvaguardi l'interesse della Cassa a
conseguire quanto le sia dovuto, ma consenta, al tempo stesso, al
pensionato, che, in relazione alla sua nuova condizione, vede
fortemente limitata la capacità di produzione del reddito e la
disponibilità di risorse finanziarie, di fruire di forme di
pagamento maggiormente compatibili con la sua mutata situazione
patrimoniale.
In quest'ottica, appare assolutamente arbitraria, da parte del
legislatore, una discriminazione, quale quella che si evince
dall'art. 73, fondata sulle modalità di pagamento scelte durante il
rapporto d'impiego, ove si tenga conto della ratio della norma
denunciata, e in particolare del fine riequilibratore del rapporto
obbligatorio, in relazione alle mutate condizioni di fatto. A ben
vedere, le esigenze di riequilibrio dei termini del rapporto appaiono
ancor più evidenti e significative proprio nel caso del dipendente
obbligato al pagamento dell'intero contributo, in quanto potrebbe
vedere pregiudicate le sue esigenze di vita, in maniera ancora più
radicale dell'altra ipotesi, per la necessità di destinare allo
scopo tutta o parte della pensione ovvero di rinunciare, addirittura,
per effetto delle difficoltà dell'adempimento in unica soluzione, al
godimento della pensione stessa.
La fondatezza della questione, così riconosciuta, assorbe l'altro
profilo dedotto nell'ordinanza di rimessione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, terzo comma,
del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa
di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali),
convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui non
prevede la facoltà - per il dipendente che sia cessato dall'impiego,
senza aver effettuato il pagamento dell'onere di riscatto in unica
soluzione, ma senza essere ancora incorso, al momento della
cessazione, nella decadenza prevista dal precedente art. 72, secondo
comma - di chiedere all'ente previdenziale che il contributo dovuto
venga recuperato mediante riduzione della pensione di una quota
vitalizia da calcolarsi in base alla tabella B annessa allo stesso
regio decreto legge n. 680 del 1938 e successive modificazioni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte