Sentenza n. 240/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1982 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73 del d.P.R.
30 maggio 1955, n. 797 (Testo unico delle norme concernenti gli assegni
familiari) promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1976 dal Pretore
di Bergamo, nel procedimento civile vertente tra la "Compagnia Latina
di Assicurazioni" S.p.a. e l'INPS, iscritta al n. 234 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 118 del 5 maggio 1976.
Visti l'atto di costituzione della "Compagnia Latina di
Assicurazioni" S.p.a. e dell'INPS e l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1982 il Giudice
relatore Oronzo Reale;
uditi l'avv. Renato Scognamiglio per la Soc. "Compagnia Latina di
Assicurazioni", l'avv. Leonardo Lironcurti per l'INPS e l'avvocato
dello Stato Carlo Salimei, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento civile di opposizione ad ingiunzione
per pagamento di differenze contributive e relative sanzioni civili,
promosso da Luciano Perticucci, quale agente generale della Compagnia
di Assicurazioni Latina, nei confronti dell'INPS e concernente il
mancato versamento dei contributi previdenziali relativi agli assegni
familiari nei confronti dell'impiegata Ermenegilda Facoetti, assente
per maternità dal 1 luglio 1971 al 14 aprile 1972, il pretore di
Bergamo sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 73 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, in relazione agli
artt. 3, 38 e 53 della Costituzione.
Il giudice a quo, partendo dall'esame della normativa concernente
la materia, osservava che, a norma dell'art. 27 del citato d.P.R. n.
797 del 1955, il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi
previdenziali allorché corrisponde effettivamente la retribuzione,
mentre a ciò non è tenuto ove non paghi al lavoratore alcuna mercede,
sul cui ammontare va peraltro calcolata la base imponibile. Tale
disciplina è però derogata dal citato art. 73, contenuto nel titolo
III relativo al credito, l'assicurazione ed i servizi tributari
appaltati; tale ultima norma prevede infatti che la contribuzione
previdenziale CUAF sia dovuta per tutto il periodo per cui perdura il
rapporto di lavoro, anche dove gli emolumenti non debbano o debbano
solo in parte (come nel caso di specie) essere corrisposti al
lavoratore e detta altresì norme circa l'ammontare dei contributi da
versare, che vanno calcolati sulla base della retribuzione intera.
Ad avviso del pretore di Bergamo, questa norma ingenera una
irrazionale disparità di trattamento tra la disciplina generale e
quella riservata alle categorie contemplate nell'art. 73; egli
prospetta pertanto il dubbio che la norma de qua contrasti con l'art. 3
della Costituzione per violazione del principio di eguaglianza "tra
cittadini che svolgono funzioni imprenditoriali in settori
differenti... in relazione all'obbligo della contribuzione per
assicurare ai lavoratori adeguata assistenza in caso di bisogno" (art.
38 della Costituzione); ed infine con riguardo "al più generale
obbligo di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità
contributiva" (art. 53 della Costituzione).
Si costituiva la Compagnia di Assicurazioni Latina, la quale,
nell'atto di costituzione aderiva sostanzialmente alle ragioni
contenute nell'ordinanza di rimessione concludendo per l'accoglimento
della proposta questione di legittimità costituzionale. Prospettava
altresì l'eventualità che la norma impugnata, tenuto conto del suo
originario carattere di norma corporativa, potesse essere disapplicata
dal giudice ordinario, siccome "contrastante con norme di rango
superiore, inserite nello stesso testo unico".
Si costituiva altresì l'INPS osservando che è normale nel sistema
previdenziale il diverso atteggiarsi dell'onere contributivo a seconda
della diversa natura delle aziende, cosa questa che trova ragione nelle
"caratteristiche proprie di ciascuna categoria di imprese".
Ricordata la genesi della normativa in parola, che si rifà a
quella relativa agli assegni familiari ed è stata conseguentemente
estesa all'intero obbligo contributivo, si sottolinea anche che la
disciplina in questione risponde a finalità di ordine sociale.
Secondo la difesa dell'INPS pertanto non solo non vi sarebbe contrasto
con l'art. 3 della Costituzione, ma neppure con l'art. 38, atteso che i
destinatari di tale precetto costituzionale sono i lavoratori, non i
datori di lavoro.
Quanto al prospettato contrasto con l'art. 53 della Costituzione,
si evidenzia che la norma costituzionale tutela i rapporti giuridici
aventi carattere tributario (e tale carattere non hanno i contributi
assicurativi); ed anche che la giurisprudenza della Corte, riferita al
richiamato art. 53 della Costituzione, ha univocamente affermato che
non è sindacabile dalla Corte stessa l'entità e la proporzionalità
di un tributo fissato in base a calcoli appositi, purché non si versi
in casi di assoluta arbitrarietà o irrazionalità, cosa questa da
escludersi nel caso che ne occupa.
Si conclude pertanto perché la proposta questione sia dichiarata
infondata.
Spiegava altresì intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato; nell'atto
di intervento si osserva preliminarmente come risulti dagli atti del
giudizio a quo che la sospensione del rapporto di lavoro della
dipendente Facoetti sia stata determinata da maternità. Tanto
premesso, l'Avvocatura ritiene che la sollevata questione sia
irrilevante, in quanto l'art. 17 del testo unico n. 797 del 1955
garantisce alle lavoratrici l'integrale trattamento assistenziale in
caso di assenza dal lavoro per gravidanza o puerperio; tale trattamento
trova ovviamente il suo corrispettivo nel versamento dei contributi da
parte dei datori di lavoro, sicché l'art. 73, nel caso di specie, non
deroga affatto alla normativa generale.
È in altri casi (malattia, infortunio, richiamo alle armi) che la
disciplina speciale opera, non in quello dell'assenza per maternità;
il che comporta che la sollevata questione sarebbe irrilevante nel
giudizio.
Nel merito, si rileva l'obiettiva diversità in cui operano le
diverse aziende, le condizioni particolari di lavoro riscontrabili nei
diversi settori, oltreché la genesi di contrattazione sindacale che è
alla base della norma impugnata. Se ne deduce che eventuali maggiori
benefici assistenziali previsti per i lavoratori del settore
bancario-assicurativo non sarebbero irrazionali perché rispecchianti
particolari condizioni di lavoro legate a quei rami di attività.
Verrebbe perciò meno la prospettata violazione dell'art. 3 della
Costituzione; ma anche quella dell'art. 38 della Costituzione, perché
le maggiori contribuzioni poste a carico dei datori di lavoro,
corrispondono ad una migliore assistenza previdenziale.
Quanto all'asserita violazione dell'art. 53 della Costituzione, si
osserva che nella specie non si tratta di un onere tributario e che in
ogni caso la particolare capacità contributiva delle banche (e degli
altri operatori economici cui la disciplina si applica) è dimostrata
"dal fatto che le stesse associazioni sindacali di categoria ne hanno
effettuato esplicito riconoscimento, accettando l'obbligo della
maggiore contribuzione assistenziale".
Si conclude perché la proposta questione venga dichiarata
infondata.
Con successiva memoria, presentata nell'imminenza della
discussione, la Compagnia Latina ribadiva le tesi già ricordate,
chiedendo l'accoglimento della proposta questione. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza riassunta in narrativa il pretore di Bergamo
chiama la Corte a decidere se non sia lesivo del principio di
eguaglianza (nonché dei precetti degli artt. 38 e 53 della
Costituzione) il diverso trattamento che, quanto al versamento dei
contributi dovuti all'INPS per gli assegni familiari, è riservato
dall'art. 73 del testo unico delle norme sugli assegni familiari
(d.P.R. n. 797 del 1955) ai datori di lavoro dei settori del credito,
dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, rispetto ai
datori di lavoro degli altri settori. I primi, infatti, sono tenuti
(art. 73) a versare il contributo anche in caso di assenza dal lavoro,
"per tutto il tempo per il quale perdura il rapporto di lavoro...
sull'ammontare della retribuzione intera, come se fosse corrisposto al
lavoratore"; i secondi (artt. 26 e 27) sono tenuti a versare il
contributo su "tutto ciò che il lavoratore riceve... direttamente dal
datore di lavoro per compenso dell'opera prestata": con la conseguenza
che "in caso di assenza dal lavoro per gravidanza o puerperio" nel
quale "gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo di
astensione dal lavoro" (art. 17), le aziende di cui all'art. 73 del
testo unico n. 797 sono tenute a versare il contributo, le altre no.
2. - Benché il giudice a quo abbia dichiarato che "il giudizio in
corso non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione
della questione", e tale dichiarazione sia giustificata dai termini
della controversia sottoposta al pretore, termini ampiamente esposti
nell'ordinanza di rimessione, l'Avvocatura dello Stato nel suo
intervento in rappresentanza del Presidente del Consiglio nega la
rilevanza. La sua dichiarazione da parte del pretore sarebbe frutto di
un giudizio "manifestamente viziato" in quanto l'art. 73 del testo
unico n. 797 non doveva essere applicato nella fattispecie di assenza
dal lavoro per gravidanza e puerperio: caso nel quale, essendo gli
assegni familiari dovuti per l'intero periodo di astensione, e "siccome
tale trattamento trova il suo corrispettivo nei contributi a carico dei
datori di lavoro", tutti i datori, a qualunque settore appartengano,
debbono versare il contributo durante l'assenza dal lavoro per
maternità.
Questa eccezione non può essere accolta sia perché la rilevanza
è stata dichiarata e motivata dal giudice a quo, sia perché essa
presuppone una interpretazione della normativa opposta a quella (non
contestata da nessuna delle parti) del giudice di merito,
interpretazione che per giunta non trova conferma nella lettera della
legge e nella prassi applicativa di essa.
3. - Passando, pertanto, al merito della questione, la Corte
ritiene che essa non sia fondata.
Isolata dal contesto della complessa normativa che governa la
disciplina degli assegni familiari, della loro erogazione, dei modi di
copertura della relativa spesa, la norma censurata dal giudice a quo
può destare qualche perplessità per il diverso trattamento che essa
stabilisce, in ordine al versamento del contributo dovuto nel periodo
di assenza della dipendente per causa di maternità, fra diversi
settori. Senonché questa norma, cioè l'art. 73, non è isolabile dal
resto della normativa in cui è inserita. Tutto il titolo terzo del
d.P.R. n. 797 del 1955 è dedicato alle "norme particolari" con le
disposizioni per i singoli settori a ciascuno dei quali è dedicato un
capo del detto titolo che regola i modi di corresponsione degli
assegni, le categorie degli aventi diritto, il modo dei pagamenti dei
contributi, i controlli ecc.; e tutto il capo terzo del titolo primo è
dedicato alle "misure degli assegni e dei contributi" fissate nelle
nove tabelle alle quali l'art. 33 fa rinvio, ciascuna corrispondente a
un settore aziendale. Basta esaminare tali tabelle per vedere quale sia
la varietà delle disposizioni e, nella specie, della entità dei
contributi posti a carico delle aziende.
In particolare, mentre la misura del contributo dovuto nel settore
dell'industria (tabella A) è del 28,50% sulla retribuzione lorda, del
31,25% per i dirigenti e impiegati nel settore dell'agricoltura
(tabella B), del 21% per il commercio e le professioni (tabella C),
essa è nettamente inferiore e cioè rispettivamente dell'11,20% per il
settore del credito, del 16,50% per il settore assicurativo, del 15,50%
per il settore dei servizi tributari appaltati (tabelle D, E, F), cioè
per i tre settori ai quali si applica il censurato art. 73 del testo
unico. Vero è che queste tabelle sono state poi con successive leggi
modificate, aggiornate e ridotte a tre, unificando fra l'altro, in
unica tabella, i settori del credito, assicurativo e dei servizi
tributari appaltati, variando l'entità degli assegni e le percentuali
dei contributi, stabilendo l'applicazione della percentuale
contributiva sull'intera retribuzione, escluso ogni massimale ed ogni
deduzione.
Ma la varietà delle disposizioni per le varie categorie, che fra
l'altro si presterebbe ad ipotesi di intenti compensativi, presso
ciascuna categoria, di vantaggi e svantaggi, dimostra l'estrema
difficoltà di isolare, nel trattamento complessivo, singoli elementi
di comparazione.
In realtà si tratta di una normativa differenziata, di un sistema
non omogeneo che ha le sue origini nella contrattazione delle parti
sociali, la sua spiegazione e la sua evoluzione nella evoluzione dello
stato sociale.
Pertanto, la Corte non può seguire lo schema logico del giudice a
quo di isolare questa o quella disposizione per la comparazione ai fini
del giudizio di eguaglianza, né emergono elementi per concludere ad
una palese irrazionalità dell'intero sistema, che costituisce uno
degli strumenti di attuazione dell'art. 38 della Costituzione. Il quale
art. 38, pertanto, non è violato, né mai potrebbe esserlo da norme
(come quella denunciata) che non riguardano la protezione del
lavoratore, ma la fonte dei mezzi per provvedervi.
Le considerazioni che precedono portano anche ad escludere la
violazione dell'art. 3 della Costituzione e correlativamente quella
dell'art. 53, quest'ultimo, inoltre, impropriamente chiamato in causa,
sia perché non si versa in materia di tributi, sia perché l'elemento
della capacità contributiva non può essere desunto dalla base
(stipendi e salari erogati) per l'applicazione dei contributi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 73 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (T. U. delle norme
concernenti gli assegni familiari) sollevata, in relazione agli artt.
3, 38 e 53 della Costituzione, dal pretore di Bergamo con l'ordinanza 2
febbraio 1976 (n. 234 del reg. ord. 1976) di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:240 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte