Sentenza n. 241/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/06/1992 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo
comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 maggio 1991 dal Pretore di Potenza nel
procedimento penale a carico di Verrastro Leonardo, iscritta al n.
576 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;
2) ordinanza emessa il 1° luglio 1991 dal Tribunale di Lecce nel
procedimento penale a carico di Del Coco Antonio ed altri, iscritta
al n. 666 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno
1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un processo per il delitto di incendio colposo
di un fabbricato, addebitato per deficienze di costruzione e di
misure preventive, il pubblico ministero contestava, ai sensi
dell'art. 516 cod. proc. pen., un ulteriore profilo di colpa,
consistente nella tardività della richiesta di intervento dei Vigili
del Fuoco. In relazione a tale nuova contestazione, il pubblico
ministero e l'imputato chiedevano l'ammissione di nuove prove,
depositando le relative liste testimoniali ai sensi dell'art. 468
cod. proc. pen.
Il Tribunale di Lecce, rilevato che l'art. 519, secondo comma,
cod. proc. pen., per l'ipotesi (tra l'altro) di nuove contestazioni
prevede, oltre al termine a difesa, che "in ogni caso l'imputato può
chiedere l'ammissione di nuove prove a norma dell'art. 507", e
ritenendo che - in base al tenore di tale disposizione - il pubblico
ministero (e la persona offesa, anche se costituita parte civile) non
possano chiedere nuove prove, e che anche per l'imputato esse possono
essere ammesse solo se ciò "risulta assolutamente necessario" (art.
507), ha sollevato d'ufficio, con ordinanza del 1° luglio 1991 (r.o.
n. 666/91), una questione di legittimità costituzionale del suddetto
art. 519, secondo comma - in quanto ostativo, nei detti termini,
all'accoglimento della richiesta - assumendone il contrasto con gli
Ad avviso del giudice a quo, la giustificazione della norma
impugnata data nella Relazione al codice, secondo la quale l'espresso
richiamo all'art. 507 sarebbe sostanzialmente superfluo, dato che il
diritto di chiedere prove in base a tale disposizione può sempre
esercitarsi fino all'inizio della discussione finale, è frutto di
inadeguata comprensione dei meccanismi di articolazione del diritto
alla prova risultanti dal testo del codice. Dagli artt. 468 e 493 si
ricava, infatti, un principio - connesso a quello di concentrazione -
di preclusione nella deduzione dei mezzi di prova. Di questo, l'art.
507 è un indispensabile correttivo, limitato, però - secondo
l'interpretazione giurisprudenziale - ai soli casi in cui le tesi
dell'accusa o della difesa siano supportate da alcuni elementi
probatori, e tuttavia risulti un'incompletezza rimediabile
nell'istruzione della causa. L'art. 507, quindi, presuppone
un'insufficiente attività probatoria delle parti e riguarda mezzi di
prova dai quali queste sono sostanzialmente decadute.
Nei casi, invece, in cui l'esigenza di nuove prove emerge solo
all'esito delle prove della controparte, ovvero da nuove circostanze
emerse dall'espletamento dei mezzi di prova originari (ad es., dalla
contraddittorietà delle dichiarazioni rese da due testimoni),
subordinare le nuove prove (nell'esempio, il confronto tra i due
testi), al requisito dell'assoluta necessità ex art. 507 condurrebbe
a risultati irrazionali. Né sarebbe possibile ritenere che le parti
siano tenute a premunirsi indicando preventivamente mezzi di prova
per simili eventualità all'atto delle richieste di cui all'art. 493,
dato che dalle norme in materia non può desumersi che il principio
di preclusione sia stato portato fino all'estremo del c.d. principio
di eventualità. Questo è, del resto, estraneo agli altri processi
ispirati ai principi di oralità, concentrazione e immediatezza,
quali il rito del lavoro ed il nuovo modello generale del processo
civile (legge n. 353 del 1990), nei quali, invece, i limiti ai "nova"
possono essere superati con "replicatio " e "duplicatio" in caso di
impossibilità di precedente deduzione del mezzo di prova (art. 420,
commi quinto e settimo, cod. proc. civ.): e ciò dovrebbe valere a
maggior ragione nel nuovo processo penale, in cui le parti non hanno
a priori una piena conoscenza dei fatti di causa.
Secondo il Tribunale rimettente, quindi, il diritto alla prova
sulle circostanze e con i mezzi divenuti ammissibili e rilevanti solo
nel corso dell'istruzione dovrebbe essere riconosciuto negli ampi
limiti di cui all'art. 190 cod. proc. pen. e non in quelli di cui
all'art. 507.
Il diniego al pubblico ministero del diritto a nuove prove non
potrebbe giustificarsi, d'altra parte, presupponendo che le nuove
contestazioni debbano avvenire solo se ci siano elementi già di per
sé sufficienti per la condanna; l'art. 516 richiede, invece, che la
contestazione avvenga non appena vi sono seri elementi per
effettuarla, onde consentire all'imputato di difendersi subito ed
evitare che il pubblico ministero possa essere indotto a cercare di
estrarre dai mezzi già ammessi le prove per contestazioni future.
Per altro verso, non sono accoglibili, secondo il giudice a quo,
interpretazioni della norma impugnata tendenti a mitigarne il rigore,
quali quella secondo cui il limite di cui all'art. 507 varrebbe solo
se l'imputato non chiede termini a difesa o l'altra secondo cui è
assolutamente necessario tutto ciò che all'imputato sarebbe spettato
se l'imputazione avesse avuto sin dall'inizio i connotati assunti in
seguito.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il Tribunale
rimettente prospetta la violazione degli artt. 3 e 24 della
Costituzione, in quanto la norma impugnata introduce una deroga
irrazionale ed ingiustificata ai principi generali in tema di diritto
alla prova, compresso per l'imputato e negato per le altre parti.
Sarebbero violate, inoltre, le direttive della legge delega di cui
all'art. 2, punti 3 (parità tra accusa e difesa), 69 (diritto alla
prova di tutte le parti) e 78 (garanzie di difesa adeguate - ma non
meccanismi irrazionali - in caso di nuove contestazioni) e, perciò,
l'art. 76 della Costituzione. Dal fatto che al pubblico ministero,
tenuto ad indagare, sia inibito di fornire le prove della propria
attività scaturirebbe, infine, un difetto di funzionalità
dell'amministrazione della giustizia, con lesione dell'art. 97 della
Costituzione.
2. - Un'analoga questione di legittimità costituzionale dell'art.
519, secondo comma, cod. proc. pen. è stata sollevata dal Pretore di
Potenza, con ordinanza del 23 maggio 1991 (r.o. n. 576/91), in sede
di decisione sull'ammissibilità di liste testimoniali presentate
dall'imputato e dalla parte civile a seguito di una modifica
dell'imputazione effettuata dal pubblico ministero, concernente la
data di commissione del fatto.
Muovendo dal presupposto che il riferimento all'art. 507 comporta,
ai fini dell'ammissione, non solo il requisito più restrittivo
dell'assoluta necessità, ma un potere discrezionale del giudice in
applicazione di tale regola di giudizio, e che alle parti private diverse dall'imputato - ed in particolare alla parte civile - non è
riconosciuto il diritto di richiedere nuove prove a seguito di nuove
contestazioni, il giudice a quo impugna la predetta disposizione sia
nella parte in cui ammette la richiesta di nuove prove, a seguito di
nuove contestazioni, esclusivamente "a norma dell'art. 507 c.p.p.",
sia, in particolare, nella parte in cui ammette tale richiesta solo
per l'imputato e non anche per la parte civile.
Anche secondo l'ordinanza in esame, di fronte a nuove
contestazioni il diritto alla prova dovrebbe esplicarsi pienamente
alla stregua della regola generale desumibile dagli artt. 190, primo
comma e 495, primo comma, cod. proc. pen.: onde la lamentata
violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 della
Costituzione), del diritto di difesa (art. 24) e dell'art. 76 della
Costituzione, in riferimento alle citate direttive di cui ai numeri 3
e 69 dell'art. 2 della legge delega.
In particolare, il Pretore di Potenza nega - in riferimento alla
parte civile - che rispetto alle nuove contestazioni sia applicabile
l'art. 493, terzo comma, del codice, dato che questo fa riferimento
ad un'impossibilità di tempestiva deduzione di carattere materiale,
tant'è che ne è richiesta la dimostrazione; ma rileva che, anche a
ritenere tale norma applicabile, la posizione della parte civile
sarebbe comunque deteriore rispetto a quella dell'imputato, sia
perché essa dovrebbe fornire tale dimostrazione, sia perché
l'imputato, dopo la nuova contestazione, può chiedere immediatamente
le nuove prove, mentre la parte civile, in forza dell'art. 507,
dovrebbe attendere l'espletamento di queste e potrebbe vedersi
respinte le proprie qualora il quadro probatorio in tal modo
acquisito venisse ritenuto esauriente.
3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, è intervenuto nei
predetti giudizi con memorie di tenore identico, riferite entrambe
alla fattispecie oggetto della seconda ordinanza.
Posto che in questa la variazione rispetto all'imputazione
originaria concerne solo la data del commesso reato, il richiamo
all'art. 507 è, secondo l'Avvocatura, pienamente legittimo e sarebbe
invece irragionevole il ricorso ad una disciplina lunga e complessa
quale quella di cui all'art. 493 cod. proc. pen.
Ad avviso dell'interveniente, inoltre, la questione sarebbe frutto
di erronea interpretazione, dato che, come si evince dalla Relazione
al progetto preliminare del codice (p. 119), il richiamo al solo
imputato non comporta un'"esclusiva" di costui nella facoltà di
attivare il meccanismo di cui all'art. 507, ma vale solo a chiarire
che egli può chiedere nuove prove anche se non si avvalga del
termine a difesa, di cui allo stesso art. 519, secondo comma. Considerato in diritto
1. - I due giudizi investono la medesima disposizione di legge, ed
è perciò opportuna la loro riunione.
2. - Il Tribunale di Lecce ed il Pretore di Potenza dubitano, con
le ordinanze indicate in epigrafe, della legittimità costituzionale
dell'art. 519, secondo comma, del codice di procedura penale, nella
parte in cui - dopo aver previsto che nell'ipotesi di nuove
contestazioni ex art. 516 l'imputato ha diritto ad ottenere, se lo
chiede, un termine a difesa - stabilisce che "In ogni caso l'imputato
può chiedere l'ammissione di nuove prove a norma dell'articolo 507".
Secondo i giudici a quibus, tale disposizione comporta un duplice
limite alle richieste probatorie relative alle nuove contestazioni,
nel senso che esse, da un lato, risultano precluse per il pubblico
ministero e per le parti private diverse dall'imputato e, dall'altro,
sono limitate, per lo stesso imputato, a quelle "assolutamente
necessarie" secondo la discrezionale valutazione del giudice.
Sarebbero perciò violati, ad avviso di entrambi i giudici, gli artt.
3, 24 e 76 della Costituzione, dato che in caso di nuove
contestazioni il diritto alla prova andrebbe riconosciuto secondo le
regole generali di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. e le
predette preclusioni e limitazioni sarebbero irragionevoli, contrarie
al principio di uguaglianza e tali da produrre una ingiustificata
limitazione del diritto di difesa, nonché lesive dei principi di
parità tra accusa e difesa, di diritto alla prova di tutte le parti
e di adeguatezza delle garanzie difensive in caso di nuove
contestazioni di cui ai nn. 3, 69 e 78 dell'art. 2 della legge delega
n. 81 del 1987.
Secondo il Tribunale di Lecce sarebbe violato anche l'art. 97
della Costituzione, perché l'impedire al pubblico ministero di
provare i fatti su cui è tenuto ad indagare si tradurrebbe in
difetto di funzionalità dell'amministrazione della giustizia.
3. - Le questioni sono fondate sotto entrambi i profili
prospettati.
In un sistema processuale imperniato su un ampio riconoscimento
del diritto alla prova e nel quale l'acquisizione del materiale
probatorio è rimessa in primo luogo all'iniziativa delle parti (art.
190), è indubbiamente incongruo che la regolamentazione
dell'attività probatoria che si rende necessaria in caso di nuove
contestazioni sia effettuata mediante il richiamo all'art. 507: ad
una norma, cioè, che conferisce al giudice il potere-dovere di
integrazione, anche d'ufficio, delle prove per l'ipotesi in cui la
carenza o insufficienza, per qualsiasi ragione, dell'iniziativa delle
parti impedisca al dibattimento di assolvere la funzione di
assicurare la piena conoscenza da parte del giudice dei fatti oggetto
del processo, onde consentirgli di pervenire ad una giusta decisione.
Tale potere-dovere di integrazione si colloca infatti in una fase in
cui è "terminata l'acquisizione delle prove" che siano state svolte
ad iniziativa delle parti (artt. 468, 493, 495) o su indicazione del
giudice (art. 506); e di conseguenza, esso è connotato da un
criterio di "assoluta necessità" delle nuove prove, cioè da una
più penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e
rilevanza che è correlativa alla più ampia conoscenza dei fatti di
causa che il giudice ha ormai conseguito in tale momento.
In ben diversa fase si colloca l'ammissione dei mezzi di prova
conseguente a nuove contestazioni del pubblico ministero, che aprono,
nel corso del dibattimento, nuovi momenti di dialettica tra le parti,
sotto il profilo probatorio, per effetto della modificazione
dell'accusa. Non vi è ragione, in questa fase, di non riconoscere a
ciascuna delle parti l'esercizio pieno del diritto alla prova
rispetto agli elementi nuovi emersi nel processo, secondo i criteri
generali previsti dall'art. 190, alla stregua dei quali il
legislatore ha garantito non solo la piena esplicazione del diritto
alla controprova sulle circostanze da altri dedotte (artt. 468,
quarto comma e 495, secondo comma), ma anche il diritto ad introdurre
le prove nuove che non si sia potuto indicare tempestivamente (art.
493, terzo comma), o la cui rilevanza scaturisca da quelle già
assunte o acquisite nel dibattimento (art. 506) o dalla
insufficienza di queste (artt. 507 e 603). Ovviamente, i limiti che
il giudice concretamente imporrà alla ammissione delle prove, sotto
il profilo della rilevanza, discenderanno anche dal maggior livello
di conoscenza di dati e di elementi acquisiti nel corso del processo,
certamente superiore rispetto a quanto conosciuto nella fase
predibattimentale. Ma si tratta pur sempre di modalità concrete di
applicazione di generali criteri che debbono presiedere alla
assunzione della prova durante il dibattimento ad iniziativa delle
parti, che non coincidono con quelli che caratterizzano l'iniziativa
del giudice nella fase terminale del processo.
È perciò evidentemente irragionevole, nonché lesivo del diritto
di difesa, che di fronte a nuove contestazioni - rispetto alle quali
un onere di preventiva indicazione di prove è da escludere per
definizione - il diritto alla prova delle parti possa incontrare
limiti diversi e più penetranti di quelli vigenti in via generale
per i "nova".
4. - Quanto detto finora vale anche a dimostrare la fondatezza del
secondo profilo di incostituzionalità denunciato. La disposizione
impugnata, infatti, riferendosi testualmente al solo imputato, sembra
implicare che in presenza di nuove contestazioni il diritto alla
prova non spetti, neanche nei limiti di cui all'art. 507, alle altre
parti private e al pubblico ministero.
Quanto a quest'ultimo, deve condividersi il rilievo del Tribunale
di Lecce secondo cui tale esclusione non potrebbe giustificarsi
assumendo che le nuove contestazioni vanno effettuate solo se vi sono
già elementi sufficienti a dare compiuta dimostrazione delle relative circostanze. La logica del pieno contraddittorio cui è
improntata la fase dibattimentale esige, al contrario, che la
contestazione avvenga non appena emergano seri elementi per
effettuarla: sicché, se al pubblico ministero - alla stregua della
norma impugnata - è inibito di integrarli per pervenire ad una
compiuta dimostrazione del proprio assunto, il suo diritto alla prova
in condizioni di parità con l'imputato ne risulta compromesso. Ed
analoga violazione del principio di parità delle parti, nonché del
diritto di difesa, deve riconoscersi per l'esclusione dal diritto
alla prova delle parti private diverse dall'imputato, alle quali pure
sono riferite tanto la disposizione generale di cui all'art. 190 che
quelle specifiche dianzi richiamate.
L'art. 519, secondo comma, cod. proc. pen. va perciò dichiarato
costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24
della Costituzione (restando con ciò assorbiti gli altri parametri
invocati), tanto nella parte in cui, in caso di nuove contestazioni,
consente all'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove solo "a
norma dell'art. 507", quanto nella parte in cui esclude che nuove
prove possano essere in tal caso chieste anche dalle altre parti private e dal pubblico ministero.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale del secondo comma
dell'art. 519 del codice di procedura penale:
a) nella parte in cui, nei casi previsti dall'art. 516 del
codice di procedura penale, non consente al pubblico ministero e alle
parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove
prove;
b) dell'inciso, "a norma dell'art. 507".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:241 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte