Sentenza n. 241/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1994 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 500, quarto
comma, del codice di procedura penale, nel testo introdotto dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanza emessa il 7
ottobre 1992 dal Pretore di Macerata nel procedimento penale a carico
di Paolozzi Benedetto, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 7 ottobre 1992 il Pretore di Macerata ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 500,
quarto comma, del codice di procedura penale, come modificato dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356 (di conversione del decreto legge 8
giugno 1992, n. 306), "nella parte in cui subordina all'esistenza di
altri elementi di prova, capaci di confermarne l'attendibilità,
l'utilizzabilità come prove delle dichiarazioni precedentemente rese
dal testimone nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate nel
dibattimento per le contestazioni".
2. - Rileva il giudice a quo che in base all'originario testo
dell'art. 500 del codice di procedura penale, le dichiarazioni
utilizzate per le contestazioni avrebbero potuto servire al giudice
solo per valutare l'attendibilità della testimonianza
dibattimentale, mentre, a seguito dell'intervento di questa Corte con
la sentenza n. 255 del 1992, la norma è stata dichiarata illegittima
proprio nella parte in cui impediva al giudice la possibilità di
formare il suo convincimento anche sulla base delle dichiarazioni
originariamente rese dal testimone ed utilizzate per le contestazioni
dibattimentali.
Su tale contesto è poi intervenuta la novella di cui alla legge 7
agosto 1992, n. 356, la quale, sostituendo l'art. 500, consente al
giudice (quarto comma) di valutare come prova detto tipo di
dichiarazioni solo ad una condizione, e cioè che sussistano altri
elementi di prova che ne confermino l'attendibilità.
Nel caso oggetto del giudizio a quo, in relazione ad una essenziale
circostanza riferita da una testimone alla polizia giudiziaria nel
corso delle indagini preliminari e negata oggi al dibattimento -
espone il remittente - non si rinvengono nel fascicolo, né all'esito
dell'istruttoria dibattimentale, ulteriori elementi di prova a
sostegno della veridicità delle originarie dichiarazioni. Il
giudice, quindi, dovrebbe in questo caso rinunciare al convincimento
maturato circa la fondatezza e la veridicità delle prime
dichiarazioni e non potrebbe far prevalere le stesse nella
motivazione della decisione sulla base di una semplice valutazione
comparativa di attendibilità tra le une e le altre, né ricorrendo
ad altre valutazioni attinenti all'aspetto intrinseco delle
deposizioni.
3. - Ciò premesso, il Pretore di Macerata ritiene che detta
disciplina si ponga in conflitto con le motivazioni della citata
sentenza n. 255 di questa Corte, poiché, in sostanza, reintroduce il
medesimo contenuto della norma già giudicata illegittima. Da un lato
risulterebbe evidente l'irragionevolezza della presunzione di
genuinità attribuita alla deposizione dibattimentale e negata invece
a quella resa nell'immediatezza alla polizia giudiziaria, al pubblico
ministero, o addirittura al giudice delle indagini preliminari;
dall'altro sussisterebbe la violazione della regola essenziale del
libero convincimento del giudice cui viene nuovamente sottratta la
possibilità di tener conto di tutti gli elementi di prova
ritualmente acquisiti al giudizio e, quindi, anche di scegliere tra
due versioni contrastanti rese dal medesimo testimone.
Inoltre, in tal modo verrebbero equiparate due diverse situazioni
processuali: la deposizione del testimone (regolarmente introdotta
nel dibattimento attraverso lo strumento delle contestazioni) e le
dichiarazioni del coimputato che pure - ai sensi dell'art. 192, terzo
comma, del codice di procedura penale - debbono essere sorrette da
ulteriori elementi probatori che ne confermino l'attendibilità.
4. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'infondatezza della questione.
Ad avviso dell'Avvocatura la norma impugnata non esclude che la
precedente deposizione di un testimone abbia una rilevanza probatoria
completa (in ciò dunque in piena sintonia con le indicazioni della
sent. n. 255) ma, senza derogare in alcun modo all'affermazione di
principio, ne subordina la utilizzabilità piena alla effettiva
esistenza di ulteriori "elementi" che ne confortino l'attendibilità.
La ragione della limitazione, che certamente non scalfisce il
principio posto in via generale, sarebbe individuabile nelle scelte
di fondo operate dal legislatore con l'emanazione del nuovo codice,
che, privilegiando la formazione della prova nel dibattimento e nel
contraddittorio delle parti, imporrebbero una valutazione di minore
favore, per la loro più modesta affidabilità, dei fatti di
rilevanza processuale formati in una sede diversa da quella
fisiologicamente propria. In questa prospettiva appare evidente, ad
avviso dell'Avvocatura, la ragione di una maggiore cautela nella
valutazione di tali elementi rispetto a quelli acquisiti direttamente
nel dibattimento; cautela che però non contrasterebbe con l'esigenza
di consentire al giudice di delibare compiutamente tutti gli atti di
cui abbia avuto cognizione nello svolgimento del processo al fine di
pervenire ad un corretto accertamento dei fatti. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Macerata dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 500, quarto comma, del codice di procedura
penale "nella parte in cui subordina all'esistenza di altri elementi
di prova, capaci di confermarne l'attendibilità, l'utilizzabilità
come prove delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone nel
corso delle indagini preliminari ed utilizzate nel dibattimento per
le contestazioni".
2. - Il giudice remittente, premesso che in base al testo
originario dell'art. 500 le dichiarazioni utilizzate per le
contestazioni non potevano, di regola, costituire prova dei fatti in
esse affermati, mentre la norma, a seguito della sentenza n. 255 del
1992 di questa Corte, è stata dichiarata illegittima proprio nella
parte in cui impediva al giudice di formare liberamente il suo
convincimento anche sulla base delle dichiarazioni utilizzate per le
contestazioni dibattimentali, ritiene che la disciplina della novella
di cui alla legge 7 agosto 1992, n. 356, che ha portato all'attuale
formulazione dell'art. 500, sia palesemente in conflitto con le
motivazioni della citata sentenza n. 255 ed abbia sostanzialmente
reintrodotto il medesimo contenuto della norma già dichiarata
illegittima.
Anche la nuova disposizione, pertanto, contrasterebbe:
1) con l'art. 3 Cost.:
a) per la irragionevole presunzione di genuinità attribuita
alla deposizione dibattimentale e negata invece alla dichiarazione
resa alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero, o al giudice
per le indagini preliminari;
b) per la irragionevole equiparazione, nella medesima
disciplina sostanziale, di due situazioni processuali diverse: la
deposizione del testimone (introdotta nel dibattimento attraverso il
veicolo delle contestazioni) e le dichiarazioni del coimputato che,
ai sensi dell'art. 192, terzo comma, del codice di procedura penale,
devono essere sorrette da ulteriori elementi di prova che ne
confermino l'attendibilità;
2) con gli artt. 24, 25 e 101 Cost.:
sotto il profilo della violazione del principio del libero
convincimento del giudice, cui verrebbe sottratta la possibilità di
tener conto di tutti gli elementi di prova ritualmente acquisiti al
giudizio e, quindi anche la possibilità di scegliere tra due
dichiarazioni contrastanti rese dal testimone; il che, nel contempo,
inciderebbe anche sul principio di azione e su quello di legalità.
3.1. - La questione non è fondata.
Il dubbio di costituzionalità prospettato dal Pretore di Macerata
muove, come si è detto, dalla premessa interpretativa secondo cui la
medesima regula iuris dichiarata illegittima con la sentenza n. 255
del 1992 di questa Corte sarebbe stata sostanzialmente reintrodotta
dall'attuale testo del quarto comma dell'art. 500.
Giova riepilogare brevemente i termini della questione.
3.2. - Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del quarto
comma dell'art. 500 nel suo previgente testo ("nella parte in cui non
prevede l'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento, se sono
state utilizzate per le contestazioni previste dai commi primo e
secondo, delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e
contenute nel fascicolo del pubblico ministero"), questa Corte ha
inteso riaffermare che ad un ordinamento costituzionale che sancisce
il principio di obbligatorietà dell'azione penale, ma è prima di
tutto improntato alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo ed al
principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non sono
consone norme di metodologia processuale che ostacolino in modo
irragionevole il processo di accertamento del fatto storico
necessario per pervenire ad una giusta decisione (v. anche sent. n.
111 del 1993).
3.3. - Più in particolare - come si è chiarito nella citata
decisione - ogni regola di esclusione di elementi di prova, che sia
suggerita da canoni ispiratori della disciplina processuale non
elevati al rango di norme costituzionali e rimessi alle scelte
discrezionali del legislatore ordinario, deve essere dotata di
ragionevolezza sia in raffronto ad ipotesi analoghe, per le quali
valga invece l'opposto principio della utilizzabilità probatoria,
sia anche, e soprattutto, in termini assoluti, con riguardo alla
funzione stessa della giurisdizione penale.
Se quindi vi è spazio per una presunzione di genuinità a favore
di talune dichiarazioni rese anteriormente al dibattimento (tali
erano nel previgente testo della disposizione le dichiarazioni rese
nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza
del fatto), allora è irragionevole escludere radicalmente ogni altra
presunzione similare, come quella che empiricamente scaturisce quando
si constata che la dichiarazione, raccolta dalla polizia giudiziaria
o dal pubblico ministero (soggetti sui quali - è bene ricordarlo -
grava un dovere istituzionale di correttezza e di indifferenza al
risultato), è fornita di precisione, analicità e concordanza con
altri elementi di prova, ovvero quando vi sia la convinzione di una
deposizione dibattimentale non genuina.
3.4. - Ma nella citata decisione la Corte non ha inteso soltanto
affermare l'illegittimità di una radicale regola di
inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali, suscettibile
di provocare un concreto sganciamento dalla realtà, ma ha altresì
indicato, riferendosi più volte al principio del libero, ma
motivato, convincimento del giudice ("inteso come libertà del
giudice di valutare la prova secondo il proprio prudente
apprezzamento, con l'obbligo di dare conto in motivazione dei criteri
adottati e dei risultati conseguiti") il corretto criterio per la
valutazione di tali dichiarazioni: esse potranno ritenersi
preferibili in termini di attendibilità rispetto alle corrispondenti
dichiarazioni dibattimentali, solo in presenza di elementi logici ed
argomentazioni specifiche che inducano a ritenerle maggiormente
aderenti alla verità dei fatti.
4. - Queste, in estrema sintesi, le ragioni della sentenza n. 255
del 1992, dalle quali può trarsi un primo dato: dalla citata
decisione non è lecito desumere che le dichiarazioni
predibattimentali utilizzate per le contestazioni debbano
necessariamente, da sole, valere come prova dei fatti in esse
affermati, ma semplicemente che anche esse devono poter essere
utilizzate al fine dell'accertamento dei fatti, previa, ovviamente,
una congrua motivazione sulla loro, ritenuta, maggiore
attendibilità.
È principio generale che discende direttamente dal primo comma
dell'art. 111 della Costituzione che ogni qualvolta si sia in
presenza di due versioni difformi di un fatto rese dal medesimo
testimone non è consentito al giudice di privilegiarne una a propria
discrezione, ma sussiste invece l'obbligo di un più attento esame,
sia intrinseco che globale, delle dichiarazioni contrastanti, al fine
di rendere ragione della maggiore credibilità delle une, ovvero
della non genuinità delle altre, della concordanza di alcuna di esse
con altri elementi di prova, o, infine, dell'inattendibilità di
entrambe.
5.1. - Eliminato quindi il limite della inutilizzabilità a priori
delle dichiarazioni predibattimentali, la novella portata dalla legge
7 agosto 1992, n. 356, modificando il quarto comma originario ed
introducendone un quinto, ha sostanzialmente esplicitato,
codificandole, alcune ipotesi tratte da regole d'esperienza che
possono ritenersi corrispondenti a talune delle situazioni che, anche
in assenza della modifica legislativa, avrebbero consentito, secondo
il vaglio critico del giudice, di ritenere veritiera la dichiarazione
contestata.
5.2. - Il quinto comma della disposizione (da considerarsi in
ordine di antecedenza logica in quanto, non solo il novero delle
situazioni dalle quali può trarsi un convincimento di non genuinità
della deposizione è amplissimo, ma se la stessa risulta in qualche
modo artefatta non può ricevere alcuna valutazione nel merito)
prevede il caso in cui appaia, dalle modalità della deposizione o da
altre circostanze comunque emerse nel corso del giudizio, che l'esame
dibattimentale è stato inquinato affinché non riproduca quanto il
teste ebbe a dichiarare in sede d'indagine.
La norma ha l'evidente fine di consentire il recupero proprio di
ciò che si voleva disperdere ed autorizza il giudice, ove ritenga
realizzata l'ipotesi, ad apprezzare la dichiarazione resa
precedentemente utilizzandola come prova dei fatti affermati, e salvo
sempre l'obbligo di motivarne l'attendibilità anche mediante il
ricorso ad elementi intrinseci della dichiarazione stessa. Se infatti
ravvisare delle violenze o delle minacce al teste costituisce certo
una valida ragione per disattendere la deposizione resa in giudizio,
non per ciò solo è possibile senz'altro ritenere vera,
acriticamente, la dichiarazione antecedente.
5.3. - Nella nuova formulazione del quarto comma è invece
prevista l'ipotesi che non siano ravvisabili fatti che abbiano
turbato la genuinità della deposizione: anche in questo caso è
possibile riconoscere alla dichiarazione predibattimentale efficacia
probatoria se sussistono altri e diversi elementi di prova che ne
confermano l'attendibilità.
In altri termini, a fronte di una deposizione dibattimentale non
"sospetta" il legislatore codifica, discrezionalmente ma non
irragionevolmente, un criterio logico-argomentativo in base al quale
non è sufficiente un giudizio di attendibilità intrinseca o di
superiore dignità logica della dichiarazione utilizzata per la
contestazione, per assegnare prevalenza a questa, occorrendo a tal
fine che essa sia anche coerente con qualche altro e diverso elemento
di prova, onde - come è stato efficacemente osservato - iscriversi
nella storia del reato con la legittimità che viene dalla
connessione fra i vari segni che la compongono.
Sarà naturalmente compito della giurisprudenza definire questa
nozione. Posto che la dichiarazione predibattimentale, in quanto
allegata al fascicolo, costituisce certamente prova (contribuendo
così a formare il materiale probatorio utilizzabile dal giudice),
potrà ritenersi idoneo elemento di riscontro altro simile atto, o un
semplice indizio, ovvero (come parte della dottrina ritiene) un
qualsiasi elemento estrinseco che non necessariamente corrobori il
fatto specifico ma solo il quadro generale del racconto.
6. - Alla stregua delle suesposte ragioni, il regime delineato dal
nuovo testo dell'art. 500 può ritenersi, nel suo complesso,
sufficientemente equilibrato e non in contrasto con i principi
espressi dalla sent. n. 255 di questa Corte, né con i parametri
costituzionali prospettati dal giudice remittente.
Non può ravvisarsi, infatti, violazione del principio del libero
convincimento del giudice (né degli artt. 24 e 25 della
Costituzione) ove correttamente s'intenda quest'ultimo non come
libertà senza limiti, bensì come possibilità di scelta motivata
entro una ragionevole logica; né, in presenza di due dichiarazioni
contrastanti, risulta attribuita alcuna presunzione di genuinità
alla deposizione dibattimentale, dovendo anche quest'ultima essere
ordinariamente apprezzata dal giudice, superato il vaglio critico
delle contestazioni, in raffronto a tutte le circostanze emerse in
dibattimento; né, infine, la disciplina in esame, pur se simile
negli effetti, risulta motivata da una sostanziale equiparazione alla
norma di cui all'art. 192, terzo comma, del codice di procedura
penale (dichiarazioni rese dal coimputato), bensì, si ripete, da
intenti di non irragionevole cautela nella valutazione di elementi di
prova tra loro contrastanti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 500, quarto comma, del codice di procedura penale
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 della
Costituzione, dal Pretore di Macerata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:241 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte