Corte costituzionale

Ordinanza n. 242/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/2001 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle

imposte sul reddito), come modificato dall'art. 16 del decreto

legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della

riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge

28 settembre 1998, n. 337), promosso con ordinanza emessa il

20 luglio 2000 dal tribunale di Torre Annunziata nel procedimento

civile vertente tra Antonio Cafiero ed altra ed il Banco di Napoli

S.p.a., iscritta al n. 705 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che il tribunale di Torre Annunziata ha proposto - in

riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione - la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul

reddito), nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 16

del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della

disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1

della legge 28 settembre 1998, n. 337);

che l'ordinanza è stata pronunziata in un giudizio nel quale

due debitori - proprietari di due beni immobili pignorati dal

concessionario del servizio di riscossione dei tributi, che ne aveva

determinato il valore ai sensi dell'art. 79 del d.P.R. n. 602 del

1973 - avevano chiesto (sulla premessa che tale valore non

corrispondesse a quello di mercato) un provvedimento di urgenza, di

cui il rimettente non specifica il contenuto, assumendo di essere

"privati del diritto di azionare i rimedi di cui agli artt. 496

(riduzione del pignoramento) e 601 (divisione degli immobili)";

che il rimettente - ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex

art. 700 del codice di procedura civile, in quanto "nel sistema

delineato dal d.P.R. n. 602 del 1973 non è previsto il rimedio della

riduzione del pignoramento né quello della divisione dei beni da

espropriare", e premesso che il giudice ordinario può sospendere

l'esecuzione esattoriale relativa a tributi riservati alla sua

giurisdizione - ha, con la stessa ordinanza, sospeso la vendita degli

immobili pignorati e sollevato la questione di legittimità

costituzionale della norma citata "nella parte in cui non prevede per

il debitore la possibilità di agire con ricorso al giudice

dell'esecuzione per ottenere la riduzione del pignoramento,

analogamente a quanto disposto dall'art. 496 cod. proc. civ.";

che nessuna delle parti si è costituita avanti a questa

Corte.

Considerato che la norma impugnata dispone, al primo comma, che

non sono ammesse le opposizioni (all'esecuzione) regolate

dall'art. 615 cod. proc. civ., fatta eccezione per quelle concernenti

la pignorabilità dei beni, e le opposizioni (agli atti esecutivi)

regolate dall'art. 617 cod. proc. civ. relative alla regolarità

formale ed alla notificazione del titolo esecutivo, disciplinando,

quindi, al secondo comma, le modalità di fissazione dell'udienza di

comparizione delle parti "se è proposta opposizione all'esecuzione o

agli atti esecutivi";

che - secondo il rimettente - tale norma, viceversa, "esclude

la possibilità di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi"

ed inoltre "non prevede per il debitore la possibilità di agire con

ricorso al giudice dell'esecuzione per ottenere la riduzione del

pignoramento";

che il giudice rimettente - adito ai sensi dell'art. 700 cod.

proc. civ. - non spiega minimamente le ragioni per le quali, dopo

aver emanato un provvedimento urgente di sospensione della vendita di

beni pignorati, ha mantenuto il giudizio avanti a sé, ancora nella

veste di giudice della cautela, ed ha considerato rilevante la

questione di legittimità costituzionale di una norma concernente i

poteri del giudice dell'esecuzione;

che è del pari assolutamente priva di motivazione la tesi,

apoditticamente enunciata in termini generali, secondo cui, in

materia di esecuzione esattoriale, non sarebbero ammesse né le

opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, né la riduzione

del pignoramento ex art. 496 cod. proc. civ;

che, del resto, il rimettente ha già ritenuto di soddisfare

- con il provvedimento di sospensione dell'esecuzione esattoriale

emanato ex art. 700 cod. proc. civ. - le esigenze di tutela a suo

dire non garantite dalla norma impugnata, nell'interpretazione da lui

accolta;

che ciascuno di siffatti rilievi determina da solo la

manifesta inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul

reddito), come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo

26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione

mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998,

n. 337), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della

Costituzione, dal tribunale di Torre Annunziata con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:242 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte