Sentenza n. 243/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/10/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 720/1984
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 29
ottobre 1984, n. 720, avente per oggetto "Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organismi regionali", promossi con ricorsi
delle Regioni Toscana, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Sardegna,
notificati il 27 e 28 novembre 1984, depositati in cancelleria il 5 e 6
dicembre successivi ed iscritti ai nn. 40, 42, 43 e 44 del registro
ricorsi dell'anno 1984.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1985 il Giudice relatore
Livio Paladin;
uditi gli avv.ti Alberto Predieri per la Regione Toscana, Giuseppe
Fazio e Antonino Sansone per la Regione Sicilia, Alessandro Pace per la
Regione Trentino-Alto Adige, Giuseppe Guarino per la Regione Sardegna,
e l'avv.to dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 27 novembre 1984, la Regione Toscana
ha impugnato l'intera legge 29 ottobre 1984, n. 720 (sull'"istituzione
del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici"),
deducendo in prima linea la violazione dell'autonomia finanziaria e
contabile, garantita alle Regioni dagli artt. 117 e 119, oltre che
dall'art. 5 della Costituzione.
Ad avviso della ricorrente, la disciplina predetta specialmente
nell'interpretazione datane dal Governo sulla base dei decaduti
decreti-legge n. 37 e 153 del 1984, comprimerebbe e rischierebbe di far
scomparire l'autonomia finanziaria regionale, affidandone la sorte alle
discrezionali determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.
Verrebbe così leso, in particolar modo, il principio per cui le
Regioni possono disporre di un proprio servizio di tesoreria; verrebbe
previsto, per effetto del secondo comma dell'art. 1 l. cit., che il
Ministro del tesoro stabilisca criteri e modalità per le operazioni di
tesoreria delle Regioni stesse, in violazione della riserva di legge
imposta dall'art. 119 Cost.; verrebbe prescritto alle Regioni, d'altra
parte, "di versare i frutti del proprio patrimonio in una contabilità"
- sia pure fruttifera - "presso la tesoreria dello Stato" (o
addirittura in una contabilità speciale non fruttifera), così
violando gli stessi artt. 3 e 42 della Costituzione.
Inoltre, "alla lesione di situazioni pluralistiche garantite" si
affiancherebbe una "perdita di efficienza" per l'accresciuta
difficoltà di pagamenti e di erogazioni spettanti alle Amministrazioni
regionali, che a tal fine non disporrebbero se non del 4% delle proprie
entrate. Ed a ciò aggiungerebbero - secondo il ricorso - gli effetti
lesivi della autonomia regionale, dovuti all'inserimento nella tabella
A, annessa alla legge n. 720, di enti dipendenti dalle Regioni quali
gli I.A.C.P., per cui "tutto il movimento dei flussi di cassa" degli
enti medesimi sarebbe assorbito nella tesoreria dello Stato.
A sostegno di queste censure, la ricorrente adduce l'art. 2,
penultimo comma, della legge in esame, che consentirebbe al Presidente
del Consiglio dei ministri di modificare a sua discrezione le annesse
tabelle A e B, permettendo così che le Regioni, oggi inserite nella
tabella B, vengano domani sottoposte al più rigoroso regime di cui
all'art. 1. Se ciò avvenisse - si afferma - svanirebbe del tutto "la
diversità fra organi costituzionali ad autonomia garantita ed enti e
soggetti che non hanno tale qualità", in violazione dello stesso
principio generale d'eguaglianza.
2. - La legge istitutiva del "sistema di tesoreria unica" è stata
impugnata, altresì, dalle Regioni Trentino-Alto Adige, Sicilia e
Sardegna, mediante ricorsi rispettivamente notificati il 27 e 28
novembre 1984.
a) La Regione Trentino-Alto Adige denuncia l'invasione della
competenza legislativa regionale in materia di ordinamento delle Camere
di commercio e dei Comuni, che sarebbe stata perpetrata dall'art. 1
della legge n. 720. Per effetto di tale disciplina, Comuni e Camere di
commercio non avrebbero più "la piena ed immediata disponibilità
delle entrate loro spettanti", che dovrebbero tutte affluire in
contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato, perdendo la loro naturale "feracità". Con ciò,
verrebbero stabilmente innovati i principi fondamentali del diritto
positivo, limitandosi la capacità giuridica propria di questi tipi di
persone giuridiche pubbliche, malgrado l'ordinamento di esse rientri
nella competenza della Regione Trentino-Alto Adige, già esercitata
più volte dalla Regione medesima. E non soccorrerebbero, nel presente
caso, quelle "transeunti situazioni di emergenza economica", dalle
quali traevano lo spunto le previgenti leggi finanziarie.
Da questo lato, pertanto, nemmeno la previsione che le entrate
"proprie" degli enti di cui alla tabella A affluiscano in contabilità
speciali fruttifere varrebbe ad escludere l'invasione dedotta da parte
regionale. Ed anzi il vizio risulterebbe aggravato dalla circostanza
che tale invasione sia stata addirittura posta in essere "con efficacia
retroattiva", dato il disposto dell'art. 1, primo comma, con cui sono
stati "fatti salvi gli effetti prodotti, gli atti e i provvedimenti
adottati, nonché i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti-legge 25 gennaio 1984, n. 5, 24 marzo 1984, n. 37, 24 maggio
1984, n. 153 e 25 luglio 1984, n. 372": per di più stabilendo la
"decorrenza 30 agosto 1984", così da coprire il periodo di vigenza del
decreto-legge 29 agosto 1984, n. 521, anch'esso decaduto per mancata
conversione. Afferma infatti il ricorso che, a parte ogni altra
considerazione, il legislatore statale ordinario non avrebbe "il potere
di dettare una disciplina retroattiva laddove si verta in materie
riservate alla potestà legislativa delle regioni" (e dove non si
tratti di vere e proprie leggi di conversione), ma sarebbe soltanto
legittimato a stabilire de futuro principi fondamentali, suscettibili
di essere integrati dalle leggi regionali.
Per un altro verso, poi, anche il Trentino-Alto Adige afferma la
violazione della propria autonomia finanziaria, contabile e
patrimoniale, ad opera del combinato disposto degli artt. 2 e 3 della
legge n. 720: il quale confliggerebbe con gli insegnamenti dati da
questa Corte mediante la sentenza n. 162 del 1982, nella parte ove si
estende alle Regioni a statuto speciale l'applicazione dell'art. 40
della legge n. 119 del 1981. Il tentativo statale di incidere
autoritativamente sulle disponibilità di enti politici territoriali,
per di più dotati d'una autonomia speciale, sarebbe infatti
incompatibile con l'autonomia politica degli enti medesimi. E, quanto
alla parte eccedente il 4%, risulterebbe comunque lesa la riserva di
legge costituzionalmente disposta in materia, dati i poteri affidati al
Ministro del tesoro.
Infine, il secondo comma dell'art. 2 della legge n. 720
determinerebbe, a sua volta, l'invasione della competenza regionale in
tema di unità sanitarie locali, pur limitandosi a prevedere che
restino in vigore le disposizioni dell'art. 35 della legge n. 119 del
1981. Tutta la materia della contabilità delle U.S.L. sarebbe infatti
riservata alla potestà legislativa primaria della Regione, come
avrebbe confermato l'art. 6 bis del d.l. n. 663 del 1979, convertito
nella legge n. 33 del 1980.
b) Circa la Sicilia, essa chiede invece che la Corte dichiari
l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, primo, secondo, terzo,
quarto e sesto comma, 2 e 3 della legge n. 720, "nella parte in cui,
limitando le funzioni della Regione Siciliana, violano gli artt. 14,
15, 19, 20 e 43 dello Statuto".
Più di preciso, la ricorrente si duole di ciò che gli "Enti
compresi nelle tabelle A e B annesse alla stessa legge e sottoposti al
controllo della Regione Siciliana" (quali i Comuni, le Province e i
loro consorzi, le Camere di commercio e gli Istituti autonomi delle
case popolari o quali l'Ente acquedotti siciliani, gli Enti provinciali
per il turismo, le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e
l'Ente di sviluppo agricolo della Regione) siano variamente coinvolti
nel "sistema di tesoreria unica". Inoltre, nel ricorso si censura il
fatto che l'impugnata disciplina incida sulla funzione legislativa già
esercitata da parte regionale con la legge 12 agosto 1980, n. 85. La
legge n. 720 sarebbe illegittima, cioè, per non aver "escluso dalle
limitazioni che impone la materia di tesoreria l'Amministrazione
diretta della Regione siciliana e quindi i fondi del relativo
bilancio", non ancora materialmente trasferiti nelle disponibilità di
cassa degli enti predetti; tanto più che il nuovo "sistema" si
porrebbe, a tali effetti, in contrasto con le norme di attuazione
dettate dai decreti presidenziali n. 683 del 1977 e n. 510 del 1956, in
materia di lavori pubblici, di acque pubbliche e di turismo.
c) Quanto infine alla Sardegna, il relativo ricorso si limita a
denunciare gli artt. 2 e 3, nonché l'annessa tabella B della legge n.
720, per violazione dell'autonomia regionale e del principio generale
d'eguaglianza.
Sotto il primo aspetto, il ricorso sottolinea che le norme di
attuazione statutaria, dettate in materia dal d.P.R. 19 maggio 1949, n.
250, prevedono somme "fin dall'origine regionali", che dunque non
potrebbero più essere "intaccate" per mezzo di leggi e di
provvedimenti dello Stato; mentre spetterebbe alla Regione - come
affermato dalla Corte nella sentenza n. 107 del 1970 - "il potere di
emanare norme legislative in materia di bilancio e contabilità
regionale", nell'esercizio della sua esclusiva competenza a regolare
l'ordinamento dei propri uffici. Per contro, la legge n. 720 renderebbe
applicabile alla Sardegna il regime di cui all'art. 40 della legge n.
119 del 1981, per di più riducendo al 4% il tetto delle disponibilità
regionali suscettibili di essere tenute presso aziende di credito: il
che violerebbe il giudicato della Corte, espresso dalla sentenza n. 95
del 1981, e contrasterebbe comunque con il "diritto della Regione... di
legiferare autonomamente in materia di finanza e contabilità",
dotandosi di un proprio e necessariamente globale servizio di
tesoreria.
Sotto il secondo aspetto, poi, la stessa Sardegna verrebbe
discriminata rispetto alla Sicilia ed al Trentino-Alto Adige, per i
quali si prevede che restino in vigore le più favorevoli norme già
dettate dall'art. 38, secondo e terzo comma, della legge n. 526 del
1982.
3. - In tutti e quattro i giudizi, si è costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri, per contestare la fondatezza dei ricorsi
regionali, se ed in quanto ammissibili.
a) Relativamente alla Regione Toscana, l'Avvocatura dello Stato
premette che il "sistema di tesoreria unica", istituito dalla legge n.
720, risulta in realtà articolato in due regimi: l'uno incentrato su
contabilità speciali - fruttifere ed infruttifere - aperte presso le
tesorerie provinciali, fermo restando che le rispettive somme sono
pienamente ed immediatamente disponibili da parte degli enti ed
organismi interessati; l'altro già strutturato dall'art. 40 della
legge n. 119 del 1981 e riguardante tutte le Regioni, fatta eccezione
per le entrate statutarie proprie di amministrazioni regionali e
provinciali ad autonomia differenziata: con la conseguenza che le
Regioni medesime "possono mantenere presso di sé un certo volume di
disponibilità rapportato a quello delle entrate previste nel bilancio
di competenza". Ciò posto, in ordine al secondo di tali regimi,
l'Avvocatura ricorda come la legittimità del citato art. 40 sia già
stata affermata dalla Corte con la sentenza n. 162 del 1982; mentre la
sentenza n. 245 del 1984 ha quindi negato che la riduzione del livello
massimo delle disponibilità regionali, disposta dall'art. 35,
quattordicesimo comma, della legge n. 730 del 1983, confliggesse con
l'art. 119 della Costituzione. La circostanza che il detto livello sia
ora ulteriormente ridotto dal 6 al 4% non comporterebbe una
"sostanziale soppressione" del servizio di tesoreria regionale né
impedirebbe il sollecito pagamento dei titoli di spesa emessi dagli
organi della Regione; sicché non potrebbe sostenersi che la denunciata
"disciplina delle giacenze di tesoreria da un lato abbia preso a
configurarsi come strumento di indiretto controllo della gestione
finanziaria della regione, dall'altro abbia finito con l'incidere sul
buon andamento del servizio di tesoreria". Né, d'altra parte,
l'autonomia regionale sarebbe lesa per il carattere infruttifero delle
contabilità in esame, anche per quanto concerne le entrate proprie
delle Regioni, perché in materia varrebbero le precisazioni fatte da
questa Corte con le sentenze n. 162 del 1982 e n. 307 del 1983.
Del pari, in ordine al passaggio dal secondo al primo regime,
l'Avvocatura nega che sia stata lesa la riserva di cui all'art. 119
Cost., sebbene le Regioni possano venire indifferentemente assoggettate
all'uno od all'altro, in virtù dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, previsti dall'art. 2, quarto comma, della legge
n. 720. La legge stessa avrebbe predisposto, infatti, il contenuto di
tali "misure di coordinamento", sicché all'esecutivo non resterebbe se
non effettuare "valutazioni... contingenti", nella cura di interessi
che andrebbero comunque considerati "di pertinenza statale". Né si
potrebbe ritenere violato l'art. 3 Cost., per la differenziazione che
ne seguirebbe fra le Regioni ed altri enti non provvisti di autonomia
costituzionalmente garantita, giacché l'autonomia regionale, una volta
assicurata l'immediata disponibilità delle somme giacenti presso la
tesoreria dello Stato, non verrebbe in nessun caso compromessa: sotto
qualunque profilo, in effetti, resterebbe ferma la "finale
destinazione" di tali risorse "all'adempimento dei compiti propri
dell'ente", senza che sul piano costituzionale rilevi la maggiore o
minore redditività delle giacenze medesime. Ed anche in tal senso non
sarebbe sostenibile la violazione della predetta riserva di legge,
tanto più che la fissazione del tasso di interesse ad opera del
Ministro del tesoro, circa le contabilità fruttifere di cui
all'impugnato art. 1, andrebbe comunque compresa nei limiti minimo e
massimo contestualmente indicati dalla legge n. 720.
A più forte ragione, trattandosi di enti dipendenti dalla Regione
stessa che non potrebbero avere garanzie maggiori di quelle spettanti
alla Regione stessa, nessun vizio sarebbe poi riscontrabile nella
disciplina concernente gli Istituti autonomi per le case popolari.
b) Quanto al ricorso del Trentino-Alto Adige, l'Avvocatura dello
Stato contesta anzitutto che la capacità giuridica di enti pubblici
quali i Comuni e le Camere di commercio rientri nella competenza "a
disciplinare l'organizzazione": per cui la "limitazione dell'uso
patrimoniale" delle relative risorse, operata dalla legge n. 720,
ricadrebbe nella competenza dello Stato, quale "espressione dei poteri
di coordinamento in materia finanziaria e di disciplina del credito".
Per ciò che riguarda la Regione come tale, si osserva che l'art.
38, secondo e terzo comma, della legge n. 526 del 1982, richiamato
dall'art. 2, terzo comma della legge n. 720, ha espressamente fatto
salve le disponibilità derivanti da entrate proprie del Trentino-Alto
Adige. Del pari, si nega che la Regione abbia interesse al ricorso,
nella parte concernente la contabilità delle U.S.L., posto che anche
in tal caso la legge n. 720 non avrebbe per nulla innovato la
regolamentazione preesistente (e si ricorda, comunque, come tale
regolamentazione abbia già superato il sindacato della Corte, a
seguito della citata sentenza n. 162 del 1982).
Da ultimo, l'Avvocatura rileva che la disciplina dei rapporti sorti
sulla base dei decreti-legge non convertiti è naturalmente
retroattiva; e, d'altra parte, eccepisce l'inammissibilità delle
censure concernenti la norma che ha mantenuto fermi gli effetti
prodotti dai decreti precedenti la legge n. 720, dato che la ricorrente
non avrebbe precisato sotto quali aspetti la norma stessa venga fatta
oggetto di impugnazione.
c) Circa la Sicilia, l'Avvocatura argomenta anzitutto che essa non
è completamente esentata dall'applicazione della legge n. 720, pur
fatte salve le entrate previste dagli artt. 36 e 38 dello Statuto
speciale; e la potestà regionale di legiferare in materia di
ordinamento degli enti locali o dipendenti dalla Regione non potrebbe
essere più ampia di quella concernente la Regione stessa. Ma, in ogni
caso, l'Avvocatura nega che la legge n. 720 determini, da questo lato,
i pregiudizi ipotizzati nel ricorso: solo "la concreta utilizzazione
del finanziamento" determinerebbe, infatti, l'acquisto da parte
dell'ente dei fondi regolati dalla predetta legge regionale n. 85 del
1980; mentre, in precedenza, i fondi medesimi continuerebbero tutti a
seguire "il regime delle somme di pertinenza della Regione", che non
verrebbe affatto privata degli interessi sui relativi conti.
In linea più generale, però, "il potere della Regione di
esercitare la vigilanza e la tutela sugli enti di cui si discute" non
costituirebbe "ostacolo all'esercizio del potere dello Stato di
disciplinare l'uso delle giacenze di tesoreria". Essenziale sarebbe
soltanto che tale disciplina non limiti "la libera disponibilità delle
risorse da parte degli enti, per l'adempimento delle proprie funzioni
normali". Ed anche in tal senso, pertanto, il ricorso si rivelerebbe
infondato.
d) Relativamente alla Sardegna, andrebbe invece escluso che gli
artt. 2 e 3 della legge n. 720 abbiano contraddetto il giudicato di cui
alla sentenza n. 95 del 1981: anche in questo caso, infatti, varrebbe
piuttosto la decisione di rigetto n. 162 del 1982, specificatamente
riguardante l'art. 40 della legge n. 119 del 1981, con particolare
riferimento allo Statuto sardo. E, di conseguenza, cadrebbe l'assunto
che le norme impugnate abbiano invaso la competenza spettante alla
Regione in materia di finanza e di contabilità.
A sua volta, sarebbe inammissibile il motivo di ricorso concernente
la disparità di trattamento riscontrabile fra il regime delle entrate
proprie della Sicilia e del Trentino-Alto Adige (Province autonome
comprese) e quello delle entrate spettanti a tutte le altre Regioni:
poiché, sul punto, la legge n. 720 non avrebbe se non mantenuto in
vigore le apposite norme già dettate dalla legge n. 526 del 1982 e non
denunciate dalla Regione Sardegna. Né si potrebbe invocare, a base di
un'impugnativa proposta in via principale, un parametro sul tipo
dell'art. 3 della Costituzione. Ma l'impugnativa stessa dovrebbe ad
ogni modo considerarsi infondata, dal momento che non verrebbe mai leso
il solo valore tutelato dall'art. 119 Cost., cioè la "garanzia di una
determinata destinazione autonomamente apprezzabile"; e non sarebbe
sostenibile, d'altronde, che in tema di impiego delle proprie risorse
le Regioni ad autonomia speciale debbano esser tutte disciplinate alla
medesima stregua.
4. - In vista dell'udienza pubblica, le difese delle Regioni
Toscana, Trentino-Alto Adige e Sardegna hanno depositato altrettante
memorie, per integrare le argomentazioni svolte nei rispettivi ricorsi.
La Toscana ha riaffermato la complessiva irragionevolezza del
"sistema di tesoreria unica", che affiancherebbe gli enti più diversi
in una sorta di "zibaldone" e lascerebbe alla totale discrezione
ministeriale la suddivisione degli enti medesimi nelle annesse tabelle
A e B. Quanto alle Regioni, verrebbe così contraddetto il principio
fondamentale, dettato dalla legge n. 335 del 1976, per cui esse debbono
disporre di un servizio di tesoreria regolato dalla legge regionale; e
si sostituirebbe il coordinamento finanziario con l'accentramento del
servizio di tesoreria dello Stato. Per di più, ciò verrebbe disposto
indipendentemente da "sopravvenute esigenze" o da nuove "valutazioni di
politica economica", rischiando anzi di determinare maggiori oneri per
le Regioni stesse, data la diminuzione degli interessi attivi e la
prevedibile maggiorazione degli interessi passivi; sicché la difesa
regionale ipotizza, a questo punto, la violazione del quarto comma
dell'art. 81 Cost..
Anche da parte del Trentino-Alto Adige si insiste nell'assunto che
la legge n. 720 rappresenterebbe "il momento culminante di un graduale,
illegittimo, processo di svilimento del ruolo dell'ente regione
all'interno dell'assetto istituzionale"; e in particolare si nega che
alcuna esigenza di coordinamento o di disciplina unitaria
dell'attività creditizia giustifichi la menomazione della capacità
giuridica dei Comuni e delle Camere di commercio, sebbene rientranti
nella competenza ordinamentale della Regione. Quanto, poi, alle unità
sanitarie locali, si deduce che per questa parte l'art. 2 della legge
in esame assumerebbe un valore innovativo, attribuendo all'art. 35
della legge n. 119 del 1981 "una posizione ed una portata che prima
questo non aveva"; sicché non sarebbe contestabile l'interesse della
Regione a censurare la conseguente lesione della primaria competenza
legislativa regionale.
Infine, la Sardegna aggiunge che la citata sentenza n. 162 del
1982, lungi dal sostenere la tesi dell'Avvocatura dello Stato, avrebbe
affermato l'inapplicabilità dell'art. 40 della legge n. 119,
nell'ambito dell'ordinamento sardo. Oggi, al contrario, quella
disciplina, che originariamente non si riferiva alle Regioni
differenziate, sarebbe stata estesa nei loro stessi confronti: il che
imporrebbe l'annullamento delle norme denunciate, se non altro per
troncare le incertezze interpretative alle quali esse hanno dato luogo. Considerato in diritto :
1. - I quattro ricorsi - rispettivamente promossi dalle Regioni
Toscana, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Sardegna impugnano tutti, nel
loro insieme o sotto specifici profili, le norme stabilite dagli artt.
1, 2 e 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, sull'"istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici"; e le
questioni così sollevate si presentano in parte identiche, in parte
connesse o comunque interferenti a vicenda. Pertanto, i relativi
giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi.
2. - In via preliminare, giova ricordare in che consistano i tratti
essenziali della disciplina su cui si controverte.
Fra questi, presenta un primario rilievo lo scarto che si
riscontra, con immediatezza, fra il titolo ed il contenuto normativo
della legge n. 720. Per chi analizzi le disposizioni della legge
stessa, appare evidente, cioè, che il "sistema" in questione è
binario piuttosto che unitario: in quanto gli enti ed organismi
pubblici dei quali si tratta non sono assoggettati ad una comune
disciplina, bensì suddivisi in due tabelle annesse (A e B), cui
corrispondono diversi regimi, l'uno introdotto dall'art. 1, l'altro
ribadito - sia pure con qualche modifica rispetto al precedente
ordinamento - dagli artt. 2 e 3 della legge medesima. Di più: le
stesse Regioni, malgrado esse vengano tutte comprese nella tabella B,
sia che dispongano di una autonomia di diritto comune sia che risultino
rette da Statuti speciali, sono poi differenziate dall'art. 2, terzo
comma, che conferma la vigenza dell'art. 38, secondo e terzo comma,
della legge 7 agosto 1982, n. 526, e per ciò solo continua a
privilegiare la Sicilia ed il Trentino-Alto Adige rispetto alle
restanti Amministrazioni regionali.
Più di preciso, quanto agli enti ed organismi inclusi nella
tabella A, il primo periodo dell'art. 1, primo comma, prevede
unicamente "contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato": attraverso le quali devono effettuarsi tutte
"le operazioni di incasso e di pagamento", sicché i "tesorieri" e i
"cassieri" degli enti e degli organismi medesimi, pur menzionati sia
dal primo che dal secondo comma dell'art. 1, sono destinati a non
mantenere - una volta realizzato il nuovo "sistema" - alcuna giacenza
di tesoreria. Siffatte contabilità speciali sono in parte
infruttifere, in parte invece produttive di interessi, ma limitatamente
alle cosiddette "entrate proprie" (e con l'ulteriore avvertenza che i
pagamenti vanno fatti gravare in primo luogo sulle contabilità
fruttifere, "fino all'esaurimento dei relativi fondi", come stabilisce
la frase finale dell'art. 1, primo comma). In tutti i casi, per altro,
il quarto comma dell'art. 1 assicura espressamente che l'apposito
decreto ministeriale attuativo della tesoreria unica "deve garantire
agli enti ed organismi interessati la piena ed immediata
disponibilità, in ogni momento, delle somme di loro spettanza giacenti
in tesoreria nelle contabilità speciali fruttifere e infruttifere".
Viceversa, quanto alle istituzioni elencate nella tabella B, gli
artt. 2 e 3 della legge n. 720 continuano a far riferimento -
fondamentalmente - alle "disposizioni previste dall'art. 40 della legge
30 marzo 1981, n. 119": con particolare riguardo al primo comma
dell'articolo stesso, che ha vietato a tutti gli enti già considerati
dagli artt. 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (incluse le
"regioni a statuto ordinario e speciale"), di "mantenere disponibilità
depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito di cui
all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modificazioni ed integrazioni, per un importo superiore al 12 per cento
dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza...".
In luogo dell'originario tetto del 12 per cento, l'art. 35,
quattordicesimo comma, della legge finanziaria 27 dicembre 1983, n.
730, ha tuttavia fissato un nuovo limite nella misura del 6 per cento;
dopo di che il tetto è stato ulteriormente abbassato al 4 per cento in
virtù dell'art. 3 della stessa legge n. 720. Ed è a questa ridotta
percentuale che vanno addebitate le operazioni di pagamento delle
Regioni, salvo il reintegro di tale disponibilità mediante
"prelevamenti dalle contabilità speciali aperte presso le sezioni di
tesoreria provinciali dello Stato", secondo le modalità stabilite - da
ultimo - nel decreto 5 novembre 1984 del Ministro del tesoro (ma si
veda già il decreto ministeriale 11 aprile 1981, attuativo della legge
n. 119 del medesimo anno).
Allo scopo di rendere più certo il rispetto del limite in
questione, il secondo periodo del citato art. 3 provvede, anzi, a
sanzionare le aziende di credito che non si mantengono entro il tetto
contestualmente fissato. In questo caso, cioè, vien posto a loro
carico, "sulle disponibilità eccedenti, un interesse pari al tasso
ufficiale di sconto aumentato di quattro punti, da versare al bilancio
dello Stato...".
Quale norma di chiusura della complessiva disciplina in esame, sta
infine il quarto comma dell'art. 2, che abilita l'esecutivo ad
effettuare le "occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse
tabelle A e B". Sebbene la legge non lo preveda in modo espresso, i
lavori preparatori della legge stessa, le argomentazioni svolte dalla
difesa delle Regioni ricorrenti e le controdeduzioni dell'Avvocatura
dello Stato concordano nell'assumere - data l'ampiezza della formula
legislativa - che spetti in tal senso al Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro del tesoro, disporre il passaggio
degli enti e degli organismi interessati dall'una all'altra tabella;
sicché non si potrebbe escludere che anche le Regioni ordinarie e
speciali vengano pertanto assoggettate al regime di cui all'art. 1,
anziché sottostare alle norme dettate dalla legge n. 119 del 1981 e
successive modificazioni. Ma occorre avvertire che, transitoriamente,
si è verificato un fenomeno di segno contrario, dato l'ultimo comma
dell'art. 1, per cui l'art. 40 della legge 119 ha continuato ad
applicarsi alle stesse istituzioni incluse nella tabella A, in attesa
dei decreti ministeriali destinati a definire - nei dettagli - il nuovo
sistema di tesoreria (v. ora il d. min. 26 luglio 1985, pubblicato in
G.U. 31 luglio 1985, n. 179).
3. - Tutta la disciplina così ricostruita viene messa in
discussione dal ricorso della Regione Toscana, a partire dalle norme
che specificatamente concernono le Amministrazioni regionali.
a) Dopo aver premesso una serie di altre considerazioni critiche,
dirette per l'appunto a censurare l'intero disegno legislativo, ma in
termini troppo generici o troppo attinenti al merito delle scelte in
esame per essere sindacabili da questa Corte, il ricorso denuncia,
cioè, la violazione degli artt. 117 e 119 della Carta costituzionale:
sia perché risulterebbe lesa la competenza della Regione ad
organizzare i propri uffici, e dunque il proprio servizio di tesoreria
(in contrasto con il principio stabilito dall'art. 33 della legge 19
maggio 1976, n. 335); sia perché l'art. 3 della legge n. 720
determinerebbe "una perdita di efficienza... per l'accrescimento di
difficoltà di pagamenti e di erogazioni", in conseguenza
dell'irragionevole "appiattimento di qualsiasi elasticità" (date le
previste riduzioni, dal 12 al 6 fino al 4 per cento, delle
disponibilità che la Regione può mantenere presso i suoi tesorieri o
cassieri).
Così prospettata, però, la questione deve dirsi non fondata, per
un complesso di motivi che la Corte ha già svolto in precedenti
decisioni. Va infatti ricordato come la sentenza n. 162 del 1982 - nel
sindacare l'art. 40, primo comma, della legge n. 119 del 1981 - abbia
chiarito che "l'assegnazione alle diverse persone giuridiche pubbliche
di una quota di risorse, congiunta alla inevitabile gradualità delle
erogazioni, produce un ristagno di disponibilità, con conseguenze
gravemente negative nell'attuale situazione delle pubbliche finanze";
sicché "diventa... un'esigenza fondamentale per lo Stato limitare
l'onere derivante dalla provvista anticipata dei fondi rispetto
all'effettiva capacità di spesa degli enti". Ciò che più conta - ha
ulteriormente notato la detta sentenza - "la normativa impugnata non
preclude alle Regioni la facoltà di disporre delle proprie risorse,
nel senso di valutarne discrezionalmente la congruità rispetto alle
necessità concrete e di indirizzarle verso gli obiettivi rispondenti
alle finalità istituzionali, ma si limita a consentire il controllo
del flusso delle disponibilità di cassa, coordinandolo alle esigenze
generali dell'economia nazionale..."; ed anche se ne deriva "una minore
redditività delle somme depositate nelle Tesorerie dello Stato
rispetto a quella che si avrebbe presso le aziende di credito", è
questa "una conseguenza di fatto che non investe aspetti
costituzionalmente tutelati, non incidendo sull'autonomia finanziaria
delle Regioni".
Tali considerazioni, già ribadite dalla sentenza n. 245 del 1984,
valgono anche nei riguardi dell'attuale impugnazione. Ed è appena il
caso di aggiungere che misure del genere di quelle disposte dall'art. 3
della legge n. 720 non eliminano affatto la competenza legislativa
regionale prevista dall'art. 33 della legge n. 335 del 1976, sebbene
il coordinamento finanziario così esercitato dal legislatore statale
interferisca inevitabilmente nel concreto funzionamento dei servizi di
tesoreria delle Regioni. Né si può dire che l'impugnato art. 3
risulti comunque illegittimo per il solo fatto di avere abbassato il
tetto in questione dal 6 al 4 per cento. Una volta accertata la
validità d'un limite delle complessive disponibilità regionali
suscettibili di rimanere depositate presso aziende di credito, la
determinazione della corrispondente percentuale si risolve - come ha
conclusivamente rilevato la citata sentenza n. 245 del 1984 - in una
puntuale e conseguenziale decisione di "politica economica", che non si
presta ad essere riesaminata dalla Corte.
Certo, resta ferma l'esigenza - sottolineata dalla difesa della
Regione Toscana - che i rapporti tra le tesorerie regionali e le
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato siano regolati in modo
tale da escludere il pericolo di improvvisi vuoti di cassa, che
pregiudicherebbero il buon andamento dell'amministrazione e
paradossalmente frustrerebbero gli intenti cui mira la legge n. 720,
imponendo alle Regioni di ricorrere ad onerose anticipazioni per
fronteggiare le spese indilazionabili. Ma non si può affermare che il
cosiddetto "sistema di tesoreria unica" sia di per se stesso produttivo
di conseguenze siffatte, compromettendo l'indispensabile speditezza
delle erogazioni. Per quanto sancita dal solo quarto comma dell'art. 1,
con riferimento agli enti ed organismi inclusi nella tabella A, la
garanzia della "piena ed immediata disponibilità" delle somme giacenti
nelle rispettive "contabilità speciali" non può non concernere,
infatti, qualunque istituzione riguardata dalla legge n. 720.
Si tratta, in altri termini, d'un principio generale dell'intero
"sistema" in esame, che richiede di essere applicato con i necessari
adattamenti - anche e soprattutto alle Regioni ordinarie e speciali:
come questa Corte ha precisato fin dalla sentenza n. 94 del 1981, là
dove si è notato - quanto all'art. 31 della legge n. 468 - che "i
ritmi di accreditamento dei fondi... dalle tesorerie dello Stato alle
tesorerie delle Regioni" devono svolgersi "sulla base ed in conformità
alle previste esigenze ed alle accertate disponibilità di cassa delle
Regioni" medesime. E la circostanza che l'"interpretazione operativa"
della legge n. 720, effettuata dai conseguenti decreti ministeriali,
trascuri osservanza del detto principio non basta a concretare - come
vorrebbe il ricorso della Regione Toscana - un vizio della legge
stessa; ma deve trovare rimedio per mezzo di appositi conflitti di
attribuzione, come quello risolto dalla Corte mediante la contemporanea
sentenza n. 244 dell'anno in corso.
b) In secondo luogo, la Toscana si duole del carattere infruttifero
dei conti intestati alle Regioni presso la tesoreria dello Stato,
relativamente alle "entrate proprie" delle Amministrazioni regionali; e
pertanto impugna l'art. 2 della legge n. 720, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, per non aver previsto, differentemente dal primo
comma dell'art. 1, che siano comunque produttivi di interessi gli
"introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi,
per canoni, sovracanoni e indennizzi", nonché gli "altri introiti
provenienti dal settore privato".
La questione dev'essere esaminata nel merito, sebbene l'Avvocatura
dello Stato eccepisca l'inammissibilità della censura, in quanto
proposta in via principale. Pur essendo fondato sulla pretesa
violazione del principio generale d'eguaglianza, il detto motivo di
ricorso è infatti proposto per addurre - in ultima analisi -
un'arbitraria menomazione della finanza regionale, che verrebbe appunto
dimostrata dal diverso trattamento delle "entrate proprie", secondo che
si tratti di enti ed organismi compresi nell'annessa tabella A oppure
nella tabella B.
Anche in questi termini, per altro, il motivo è infondato. È ben
vero che nel corso dei lavori preparatori del "sistema di tesoreria
unica" fu ripetutamente sollevato il problema delle "entrate proprie"
degli enti ed organismi elencati nella tabella B; ma il tema non venne
affrontato se non in forma indiretta, per mezzo di un ordine del giorno
approvato in sede legislativa dalla sesta Commissione permanente della
Camera, che impegnava il Governo "a garantire entro un anno dalla
entrata in vigore della legge... il passaggio alla tabella A degli enti
di cui alla tabella B", uniformandone pertanto il trattamento.
Senonché la mancata parificazione del regime delle entrate in esame
non basta a configurare un'illegittima lesione della finanza regionale,
poiché la maggiore o minore od anche nulla redditività delle somme
depositate nella tesoreria dello Stato non incide - come la Corte ha
più volte rilevato (v. nuovamente la sent. n. 162 del 1982, nonché la
sent. n. 307 del 1983) - sull'autonomia finanziaria spettante alle
Regioni in base all'art. 119 Cost.. D'altra parte, lo stesso richiamo
all'art. 3 della Costituzione non considera che quelle messe a
raffronto sono pur sempre situazioni disomogenee, insuscettibili di
venire comparate in vista dei soli svantaggi sofferti da un certo tipo
di istituzioni, senza tener conto del loro ordinamento complessivo.
Tanto più che, sul punto, gli artt. 2 e 3 della legge n. 720 non hanno
innovato per nulla, ma si sono limitati a presupporre una scelta già
operata dall'art. 37 della legge 7 agosto 1982, n. 526 cit., cui hanno
fatto seguito l'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 1, e
l'art. 10, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130.
c) Ancora, la Regione Toscana impugna l'art. 2, quarto comma, della
legge n. 720, nella parte in cui abilita il Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, a trasferire le
Regioni dalla tabella B alla tabella A, così sottoponendole al regime
previsto dall'art. 1, anziché alle disposizioni dettate dagli artt. 2
e 3 della legge medesima. Sotto questo aspetto - afferma il ricorso -
verrebbero violate sia la riserva di legge configurata in materia
dall'art. 119 della Costituzione, sia la stessa norma generale
d'eguaglianza, data l'illegittima parificazione di situazioni
differenziate, come quelle che riguardano - rispettivamente - "organi
costituzionali ad autonomia garantita ed enti e soggetti che non hanno
tale qualità né tali garanzie".
L'impugnativa si dimostra fondata, già in considerazione della
giurisprudenza di questa Corte che ha valorizzato il rinvio alle leggi
della Repubblica, stabilito dal primo comma dell'art. 119 Cost., quanto
al coordinamento fra le finanze delle Regioni e le finanze dello Stato.
Mediante la ricordata sentenza n. 162 del 1982, la Corte ha infatti
annullato l'art. 40, ottavo comma, della legge n. 119 del 1981, nella
parte in cui si attribuiva al Ministro del tesoro "la facoltà di
variare con proprio decreto la percentuale o il livello massimo delle
disponibilità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano che le aziende di credito, incaricate del servizio di
tesoreria, possono tenere presso di sé": "una volta che il legislatore
ha fissato tale percentuale... e nulla ha precisato circa il livello
massimo, soltanto per legge o nell'ambito dei limiti e dei criteri
indicati dalla legge possono essere variate le scelte legislative in
questione" - ha rilevato la detta sentenza - "senza violare la riserva
di legge della Repubblica di cui al primo comma dell'art. 119 Cost.".
Del pari, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt.
26, secondo e terzo comma, del d.l. n. 786 del 1981 e 4, quinto e sesto
comma, della legge n. 130 del 1983, la sentenza n. 307 del 1983 ha
chiarito che a temperare la lesione da essi prodotta, non soccorreva la
prevista facoltà ministeriale di elevare i limiti dei prelevamenti
regionali per l'anno 1982. "Anche in questa occasione" - ha motivato la
Corte - "il legislatore ha configurato una potestà ministeriale di
variare scelte legislative, senza prestabilire alcun limite ed alcun
criterio"; sicché le altre ragioni d'invalidità delle norme in esame
si sono in tal caso sommate alla lesione della riserva di legge posta a
tutela della finanza regionale.
Ora, ad escludere la pertinenza di questi richiami, non vale
argomentare che - in realtà - la norma impugnata non consentirebbe
all'esecutivo di alterare il regime delle tesorerie regionali: è stato
già notato, infatti, che la lettera dell'art. 2, quarto comma, appare
troppo generica ed onnicomprensiva (al pari dell'interpretazione che
finora se n'è data nelle sedi più diverse), perché sia sostenibile
che le modifiche delle annesse tabelle incontrino limiti impliciti,
come quello consistente nell'intangibilità della posizione spettante
per legge alle Regioni. Né giova d'altra parte replicare - stando alle
deduzioni dell'Avvocatura dello Stato - che è pur sempre la legge a
predisporre "il contenuto delle misure di coordinamento... nel senso
che gli enti pubblici e tra questi le Regioni possono indifferentemente
essere assoggettati all'uno od all'altro dei regimi in cui si articola
il sistema". Per quanto i due regimi siano stati definiti dal
legislatore stesso, le disposizioni rispettivamente applicabili agli
enti inclusi nella tabella A e nella tabella B rimangono diversissime e
dunque non si prestano a venire scambiate fra di loro, secondo scelte
rimesse all'esecutivo. Al Presidente del Consiglio dei ministri non
può essere legittimamente demandata, in altri termini, l'opzione fra
il coordinamento e l'accentramento finanziario, cioè fra una serie di
tesorerie regionali dotate di proprie giacenze, sebbene circoscritte
nella predetta misura del quattro per cento, e tesorerie puramente
nominali, ridotte in sostanza ad agenti del tesoriere unico, sia quanto
agli incassi sia quanto ai pagamenti.
In proposito vige tuttora la norma dettata dall'art. 33 della
legge-quadro n. 335 del 1976, per cui "la legge regionale disciplina il
servizio di tesoreria della regione". Anche a ritenere, quindi, che il
legislatore statale ordinario sia competente ad estendere alle Regioni
il sistema della tesoreria unica, occorrerebbe allo scopo una nuova
disciplina di principio e non basterebbe di certo un provvedimento
dell'esecutivo. Su questo punto s'impone pertanto una decisione di
accoglimento, sorretta dal primo comma dell'art. 119 Cost.; mentre
rimane assorbita l'ulteriore questione, proposta dalla Regione
ricorrente in base al precetto generale d'eguaglianza davanti alla
legge.
d) Così precluso il passaggio delle Regioni dalla tabella B alla
tabella A, viene meno l'interesse della Toscana ad impugnare l'art. 1,
primo, secondo e penultimo comma, della legge n. 720; sicché le
relative questioni vanno dichiarate inammissibili.
Parallelamente, la Corte non può prendere in alcuna considerazione
il complesso di censure proposte nella memoria depositata dalla
ricorrente alla vigilia della pubblica udienza, per dimostrare che la
legge n. 720 contrasterebbe con l'art. 81, quarto comma, della
Costituzione: trattasi, infatti, di un parametro che non è stato
neppure menzionato dal ricorso e che dunque esorbita dai limiti del
presente giudizio.
e) Residua, perciò, il solo motivo concernente l'inserimento degli
Istituti autonomi case popolari nell'ambito della tabella A, piuttosto
che della tabella B. Di ciò, precisamente, si duole il ricorso: con il
quale non s'intende sostenere - diversamente da quanto assume
l'Avvocatura dello Stato - che gli IACP dovrebbero esser dotati d'una
autonomia più ampia di quella spettante alle Regioni; ma, più
semplicemente, si cerca di mettere in rilievo come essi siano stati
inclusi "fra quelli per cui tutto il movimento dei flussi di cassa è
assorbito dal congegno della Tesoreria", così sottraendoli ai "poteri
di coordinazione "delle Regioni medesime. In altre parole, sia dal
ricorso sia dalla conseguente memoria si ricava che la Toscana denuncia
una pretesa incoerenza del legislatore statale: cui si addebita di
avere assimilato gli IACP ad una serie di minori enti autonomi (Comuni,
Province, Comunità montane... ) ovvero di organismi strettamente
connessi allo Stato o al parastato, anziché parificarli, quanto al
regime di tesoreria, alle stesse Regioni ed alle istituzioni che stanno
alle dirette dipendenze regionali (quali - per esempio - le Aziende
autonome di cura, soggiorno e turismo ovvero gli Enti provinciali per
il turismo).
Anche in questi termini, però, il motivo non appare fondato. Vero
è che l'edilizia residenziale pubblica è stata formalmente trasferita
alle Regioni ordinarie, in virtù dell'art. 93, primo comma, del d.P.R.
n. 616 del 1977; e che, coerentemente, il secondo comma del medesimo
articolo ha incluso nel trasferimento" le funzioni statali relative
agli IACP fermo restando il potere alle regioni... di stabilire
soluzioni organizzative diverse". Ma non è meno vero che il riparto
delle competenze rimane in tal campo alquanto peculiare: poiché, da
una parte, l'art. 95 del d.P.R. n. 616 ha demandato ai Comuni il
cosiddetto servizio della casa; e, d'altra parte, lo Stato ha
conservato - sia prima che dopo l'entrata in vigore delle norme di
trasferimento - penetranti poteri di programmazione che sicuramente
incidono sulla soluzione del problema in esame. Basti ricordare che
l'apposito fondo nazionale per gli interventi di edilizia residenziale
pubblica, già istituito dalla legge n. 865 del 1971, è stato
espressamente mantenuto in essere dall'art. 88 n. 13 del d.P.R. n. 616;
e che, ad un solo anno di distanza, la legge 5 agosto 1978, n. 457, ha
previsto un piano decennale per l'edilizia residenziale, in attuazione
del quale il C.I.P.E. "indica e quantifica le risorse finanziarie",
mentre il C.E.R. "provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni"
e, principalmente adotta le opportune determinazioni "in ordine alle
modalità di erogazione dei flussi finanziari" (cfr. gli artt. 1, 2
lett. b, 3 e lett. d l. cit.).
Quand'anche si pensasse - ai fini dell'attuale giudizio di
legittimità costituzionale - che la sottoposizione degli enti ed
organismi pubblici all'uno od all'altro regime di tesoreria debba
corrispondere ad una certa logica interna, il particolare sistema di
rapporti che l'ordinamento vigente ha intrecciato fra l'apparato
statale, le amministrazioni regionali e gli IACP varrebbe pertanto a
giustificare la collocazione di questi ultimi enti nella tabella A. Ma,
in ogni caso, tale inclusione non menoma la "coordinazione"
esercitabile dalle Regioni e lascia ferma, in particolar modo, la
competenza regionale riguardante la ristrutturazione degli enti
medesimi. Né si può dire che gli IACP, al pari di tutti gli altri
enti ed organismi ad essi affiancati, risultino sminuiti nella loro
preesistente autonomia gestionale; tanto più che il citato quarto
comma dell'art. 1 della legge n. 720 garantisce loro "la piena ed
immediata disponibilità, in ogni momento, delle somme di loro
spettanza", senza dunque ledere i corrispondenti poteri attribuiti alle
Regioni dalla Costituzione e dalle norme di trasferimento.
4. - a) Diversamente dalla Toscana, la Sicilia non denuncia la
legge n. 720 per ciò che riguarda l'amministrazione regionale in sé
considerata, ma la impugna - in primo luogo - per il puro e semplice
fatto di avere coinvolto nel "sistema di tesoreria" una serie di enti
sottoposti al "controllo" regionale: alcuni dei quali figurano, in
effetti, nella annessa tabella B (come nel caso dell'Ente acquedotti
siciliani degli Enti provinciali per il turismo, delle corrispondenti
Aziende, dell'Ente regionale di sviluppo agricolo), mentre altri sono
inclusi nella tabella A (dai Comuni alle Province ed ai loro consorzi,
dalle Camere di commercio agli Istituti autonomi case popolari).
Così prospettata, tuttavia, la censura non ha fondamento. La
stessa Regione ricorrente, infatti, risulta sottoposta alle
disposizioni della legge n. 720, sia pure nei limiti già determinati
dall'art. 38, secondo e terzo comma, della ricordata legge n. 526 del
1982, cioè facendo salve le entrate regionali previste dagli artt. 36
e 38 dello Statuto speciale. E non si può certo pretendere che gli
enti dipendenti o comunque controllati o disciplinati dalla Sicilia
beneficano di un regime ancor più favorevole, venendo completamente
esentati dal rispetto della normativa in discussione.
b) In modo più specifico, per altro, il ricorso denuncia la legge
n. 720, dal momento che essa avrebbe inciso sulla funzione legislativa
già esercitata dalla Regione siciliana, mediante la legge 12 agosto
1980, n. 85, ed avrebbe inoltre contraddetto le norme di attuazione
statutaria dettate dai decreti presidenziali 9 aprile 1956, n. 510, e l
luglio 1977, n. 683, in tema di turismo, di acque pubbliche e di
lavori pubblici. Sotto il primo profilo, cioè, la legge in esame non
avrebbe escluso dal suo ambito di applicazione "l'Amministrazione della
Regione.. e quindi i fondi del relativo bilancio", così da vincolare
"somme non ancora versate agli Enti controllati... ma previste come
entrate nei vari bilanci degli Ente medesimi". Sotto il secondo
profilo, la legge stessa, oltre ad invadere le competenze regionali di
"controllo", vanificherebbe le "determinazioni" già effettuate
dall'apposita commissione paritetica.
Senonché le citate norme di attuazione, intese come sono a
regolare il trasferimento di determinate funzioni amministrative
statali alla Regione, non riguardano per nulla le disposizioni in
materia di tesoreria contenute nella legge n. 720: la quale, a sua
volta, non pregiudica affatto l'esercizio delle funzioni così
trasferite.
Per contro, il preteso contrasto fra la legge n. 720 e la legge
siciliana n. 85 del 1980 si regge - ad avviso della Corte - sopra un
equivoco interpretativo. L'art. 1 della legge n. 85 stabilisce, in
realtà, che le somme destinate dalla Regione al finanziamento degli
enti locali o para-regionali vengano messe a disposizione di tali
istituzioni, rimanendo però depositate "in appositi conti correnti
intestati agli enti stessi, presso gli sportelli degli istituti di
credito che gestiscono i servizi di cassa dell'amministrazione
regionale"; sicché la Regione continua a lucrare i relativi interessi,
fino a quando i detti importi non vengano materialmente utilizzati
dagli enti od organismi dei quali si tratti. Ma tutto ciò non
significa che la disciplina regionale sia incompatibile con quella
contenuta nella legge n. 720. Al contrario, "è solo la concreta
utilizzazione del finanziamento" - secondo l'esatto rilievo
dell'Avvocatura dello Stato - "a determinare l'acquisto dei fondi
all'ente". Ed è unicamente l'effettiva disponibilità dei fondi
medesimi che rende applicabile il nuovo "sistema di tesoreria unica";
come si desume dall'art. 1, primo comma, per cui le somme in questione
devono essere "versate", ad opera dei tesorieri o cassieri degli enti,
nelle contabilità speciali istituite presso le sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato.
Di conseguenza, anche per questo verso la legge n. 720 non suscita
alcun fondato problema di legittimità costituzionale.
5. - Fra i vari motivi dei quali si compone il ricorso della
Regione Trentino-Alto Adige, uno solo concerne la tesoreria della
Regione stessa, mentre gli altri attengono - in via concorrente od
esclusiva - ad una serie di enti ed organismi compresi nell'ambito di
competenza legislativa ed amministrativa regionale: vale a dire ai
Comuni, alle Camere di commercio, alle Unità sanitarie locali.
a) Nel primo senso, la ricorrente sostiene senz'altro che la
disciplina dettata dalla legge n. 720 non potrebbe esserle validamente
applicata, neppure nelle forme e nei limiti previsti per gli enti ed
organismi compresi nella tabella B. In effetti, la stessa Corte lo
avrebbe già escluso, mediante la sentenza n. 162 del 1982; e lo
impedirebbe in ogni caso, oltre all'art. 116 Cost., quel complesso di
norme statutarie che riconosce alla Regione la "piena capacità
giuridica civile" e le garantisce l'"autonomia finanziaria e
contabile".
Ma la precedente giurisprudenza di questa Corte, anziché
sostenerle, contraddice le argomentazioni sviluppate dal ricorso. Quel
passo della sentenza n. 162 del 1982, in cui si rileva che il
legislatore ha "riservato alle Regioni a Statuto speciale un sistema di
accreditamento delle risorse provenienti dal bilancio statale meno
vincolante di quello previsto per le Regioni a Statuto ordinario,
proprio in considerazione della diversa estensione delle rispettive
sfere di autonomia", si riferisce unicamente all'art. 40, quarto comma,
della legge n. 119 del 1981: il quale fa espressa eccezione per i fondi
destinati alle Regioni differenziate, "in base ai rispettivi statuti",
esentandoli dalla regola che avrebbe imposto di farli affluire in
appositi conti istituiti presso le tesorerie dello Stato, al pari di
tutte "le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal
bilancio dello Stato" medesimo (come già disposto dall'art. 31, primo
comma, della legge n. 468 del 1978). Ben altro è invece il discorso
che quella decisione ha svolto circa il primo comma dell'art. 40, che
tuttora vieta alle Regioni - in forza del richiamo contenuto nell'art.
2 della legge n. 720 - di mantenere al di là di un certo tetto,
legislativamente stabilito, "disponibilità depositate a qualunque
titolo presso le aziende di credito": a questo proposito, nel
respingere una serie di impugnazioni promosse - fra l'altro - dalla
stessa Regione Trentino-Alto Adige, la Corte ha infatti negato che
norme del genere siano invasive o lesive dell'autonomia regionale
costituzionalmente tutelata, precisando in particolar modo che non "ha
rilievo, alla luce della finalità perseguita, distinguere tra Regioni
a Statuto speciale e Regioni a Statuto ordinario". E la permanente
validità di una tale conclusione (cui s'informa anche la sentenza n.
242 del presente anno) basta a dimostrare la non fondatezza della
questione in esame.
Del pari, non è fondata quell'ulteriore censura, per cui sarebbe
lesiva della riserva di legge, costituzionalmente stabilita in tema di
coordinamento finanziario, la disposizione introdotta dalla parte
finale dell'art. 3 della legge n. 720, che vincola le aziende di
credito a trasferire sui conti correnti aperti presso le tesorerie
dello Stato le disponibilità regionali eccedenti il tetto del 4 per
cento. In verità, la normativa denunciata si limita, sul punto, a
prevedere che il Ministro del tesoro stabilisca le "modalità" del
versamento al bilancio dello Stato di un ben determinato "interesse",
posto a carico delle aziende inadempienti. Non si può dire, perciò,
che si riproduca il vizio nel quale era incorso l'art. 40, ottavo
comma, della legge n. 119 del 1982, onde il Ministro veniva autorizzato
a variare "la percentuale o il livello massimo delle disponibilità
degli enti" (fra cui le Regioni), depositabili presso le aziende
medesime. Al contrario, il potere ministeriale in discussione appare
sufficientemente definito dalla legge; né, d'altra parte, la Regione
ha sollevato alcun conflitto, per impugnare il decreto che ha
provveduto ad attuare la disposizione conclusiva del censurato art. 3.
b) Le più insistite argomentazioni del ricorso riguardano, però,
l'inserimento dei Comuni e delle Camere di commercio nella tabella A,
con il risultato della loro sottoposizione al regime configurato
dall'art. 1 della legge n. 720. Quanto al Trentino-Alto Adige,
infatti, il legislatore statale non avrebbe considerato che
l'"ordinamento" degli enti predetti (ivi compresa - si afferma - la
disciplina della loro capacità giuridica) rientra nella competenza
regionale, insuscettibile di essere invasa dallo Stato senza adeguati
fondamenti giustificativi; ed anzi l'invasione risulterebbe aggravata
dalla circostanza che la disciplina in discussione abbia limitato od
escluso del tutto la naturale "feracità" delle somme spettanti ai
Comuni od alle Camere secondo che si tratti di entrate "proprie" ovvero
di altri proventi comunali o camerali.
Ma il caso dei Comuni non può essere completamente assimilato a
quello delle Camere di commercio, se non altro perché gli uni ricadono
nella competenza ordinamentale concorrente della Regione (cfr. l'art. 5
n. 1 St.), mentre le seconde fanno parte della competenza regionale
primaria o piena (cfr. l'art. 4 n. 8 St.). Ne segue che, in ordine ai
primi, la legislazione del Trentino-Alto Adige deve rispettare i
principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato, tra le quali
figura indubbiamente la stessa legge n. 720, per ciò che attiene alle
tesorerie comunali. D'altronde, fermo comunque rimane che la disciplina
regionale dell'"ordinamento dei comuni" deve armonizzarsi con le "leggi
della Repubblica", cui l'art. 119 della Costituzione impone di
coordinare l'autonomia finanziaria regionale con la finanza dello
Stato, delle Province e dei Comuni medesimi. E non si può trascurare,
in quest'ultimo senso, il fatto che la finanza comunale si fonda assai
largamente - negli ultimi anni - sui trasferimenti statali; sicché,
nel momento presente, il coordinamento finanziario risponde ad esigenze
ancora più pressanti di quelle sottese alla Carta costituzionale.
Per tali convergenti considerazioni, la questione si rivela dunque
non fondata nel suo primo aspetto. Ma l'impugnativa regionale va
respinta, anche per quanto concerne le Camere di commercio, sebbene per
esse non valga concepire il "sistema di tesoreria unica" alla stregua
di una disciplina di principio. L'imperativo del coordinamento
finanziario si estende infatti, con ogni evidenza, al campo
dell'ordinamento camerale: senza di che si cadrebbe nell'assurdo di
sottrarre alla legge n. 720 le sole Camere di commercio del
Trentino-Alto Adige, in antitesi a ciò che si verifica - come si è
visto - per le stesse Regioni differenziate.
Né la denuncia presenta maggior fondamento, qualora si ritenga -
al di là del testo del ricorso - che il Trentino-Alto Adige si dolga,
in effetti, della mancata inclusione delle Camere di commercio nella
tabella B, accanto ad altri enti dipendenti dalla generalità delle
Regioni. Da un lato, ciò comporterebbe il venir meno di ogni
"feracità" dei proventi camerali detenuti dalle sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato, pur quando si tratti delle cosiddette "entrate
proprie". D'altro lato, non sarebbe corretto inquadrare le Camere di
commercio fra gli enti para-regionali del Trentino-Alto Adige, sia
perché lo Statuto le mantiene ben distinte dagli enti medesimi, sia
perché la disciplina delle funzioni camerali non spetta alla Regione,
bensì alle Province di Trento e Bolzano od allo Stato stesso (si pensi
alla materia dell'industria, nella parte eccedente l'"incremento della
produzione industriale", attribuito alla competenza provinciale
dell'art. 9 n. 8 St.): il che determina una situazione troppo
peculiare, per potersi concludere che in tal caso sia stata
contraddetta la logica interna cui sarebbero ispirate le tabelle
annesse alla legge n. 720.
c) Non meno infondato è quel connesso motivo di ricorso, con il
quale si denuncia la retroattività delle pretese lesioni od
usurpazioni della competenza regionale, date le iniziali previsioni
dell'art. 1 della legge impugnata, che mantengono fermi "gli effetti
prodotti, gli atti e i provvedimenti adottati, nonché i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 gennaio 1984, n. 5, 24
marzo 1984, n. 37, 24 maggio 1984, n. 153 e 25 luglio 1984, n. 372",
facendo comunque decorrere dal 30 agosto 1984 l'operatività del nuovo
"sistema di tesoreria". Una volta escluso che sussistano lesioni od
usurpazioni siffatte, non è dato riaffermarne la presenza, sol perché
il legislatore statale ha disposto anche in via retroattiva. Né giova
replicare che una disciplina legislativa statale di cornice o di
principio non potrebbe venire legittimamente introdotta se non de
futuro, così da consentire alle leggi regionali di dettare le
conseguenti norme di dettaglio; e che, in ogni caso, la
regolamentazione dei "rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti
non convertiti" sarebbe riservata dall'ultimo comma dell'art. 77 Cost.
alle vere e proprie leggi di conversione, ad esclusione di qualsiasi
altro atto legislativo. Nel primo senso va infatti ricordato che il
principale fondamento giustificativo della legge n. 720 è
rappresentato dal coordinamento finanziario, cioè da un potere di
piena competenza del legislatore statale. Nel secondo senso la
giurisprudenza di questa Corte si è consolidata da tempo nell'assumere
che, "traverso la tecnica della sanatoria", "il terzo comma dell'art.
77 della Costituzione abilita il legislatore a dettare una
regolamentazione retroattiva dai rapporti", senza porre "altri limiti
se non quelli rappresentati dal rispetto delle altre norme e principi
costituzionali" (cfr. le sentt. n. 89 del 1966, n. 144 del 1972 e n.
185 del 1981).
d) Da ultimo, la ricorrente impugna l'art. 2, secondo comma, della
legge n. 720, che testualmente mantiene in vigore, "per le unità
sanitarie locali, le disposizioni dell'art. 35 della legge 30 marzo
1981, n. 119": in base alle quali le U.S.L. "affidano il proprio
servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito... aventi i
requisiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio"; mentre lo
stesso Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio, "ciascuno per
la parte di sua competenza, trasferiscono alle Regioni le quote loro
assegnate mediante accreditamento ai conti fruttiferi che le medesime
intrattengono presso la tesoreria centrale", dopo di che "le sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato... accreditano le somme spettanti
alle unità sanitarie locali ad apposite contabilità speciali
intestate alle unità sanitarie medesime..." (cfr. il primo, terzo e
sesto comma del predetto articolo).
Di tale impugnativa l'Avvocatura dello Stato eccepisce in prima
linea l'inammissibilità, dato il carattere non innovativo del comma
denunciato, che si limiterebbe a rinviare ad una previgente disciplina.
Ma l'eccezione non può essere accolta, poiché il citato richiamo
della legge n. 119 si colloca - come giustamente osserva la difesa
regionale - entro un nuovo contesto normativo: il che basta ad
escludere - indipendentemente da ogni altra considerazione - che nella
specie difetti l'interesse a ricorrere.
Nel merito, però, resta che la Corte si è già pronunciata sul
punto, sia pure con riguardo al richiamato art. 35, respingendo un
ricorso proposto dalla stessa Regione Trentino-Alto Adige. Nella
ricordata sentenza n. 162 del 1982 s'è infatti chiarito che
l'impugnativa regionale doveva esser respinta, comunque si fosse
qualificata "la competenza spettante alla Regione, quanto
all'organizzazione delle U.S.L."; e si è ribadito che le disposizioni
dell'art. 35 trovavano il loro fondamento, "sia nella già rilevata
esigenza di soddisfare interessi di portata nazionale in tema di spese
da sostenere per le prestazioni sanitarie, sia nell'interferenza fra le
attribuzioni regionali e l'indiscussa competenza spettante allo Stato
in materia di credito". Queste conclusioni rimangono valide, anche nei
riguardi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 720; e dal momento
che il presente ricorso non aggiunge argomenti, rispetto a quelli che
la Corte ha già considerato, s'impone una pronuncia di manifesta
infondatezza della questione così sollevata.
6. - Sostanzialmente risolte sono anche le questioni prospettate
dal ricorso della Regione Sardegna.
La ricorrente denuncia infatti, in prima linea, gli artt. 2 e 3
della legge n. 720, nonché l'annessa tabella B, per aver reso
applicabile nei suoi confronti l'art. 40 della legge n. 119 del 1981,
contraddicendo la decisione resa dalla Corte mediante la sentenza n. 95
del 1981 ed invadendo la competenza regionale in materia di
contabilità. Ma è stato già precisato - sia dall'attuale pronuncia
sia dalla contemporanea sentenza n. 242 del 1985 - che l'art. 40, primo
comma, della legge 119 si applicava già per forza propria alle stesse
Regioni differenziate, la cui competenza non era in tal senso violata;
come la Corte ha dichiarato nella sentenza n. 162 del 1982. Pertanto il
richiamo effettuato dall'art. 2, primo comma, della legge n. 720 non ha
concretato, a sua volta, alcuna lesione dell'autonomia regionale;
mentre la prevista riduzione, dal 6 al 4 per cento, delle
disponibilità suscettibili di esser mantenute dalla Regione presso
aziende di credito non determina autonome ragioni d'illegittimità
costituzionale, per gli stessi motivi già esposti nell'esaminare
l'analogo ricorso della Regione Toscana.
Secondariamente, non regge la censura concernente la
discriminazione che la Sardegna avrebbe subito, nei confronti della
Sicilia e del Trentino-Alto Adige, per effetto dell'art. 2, terzo
comma, della legge n. 720, che ha mantenuto in vigore l'art. 38,
secondo e terzo comma, della legge n. 526 del 1982. Malgrado
l'eccezione proposta dall'Avvocatura dello Stato, il motivo è
ammissibile, dato il nuovo contesto in cui si colloca, anche in tal
caso, la norma impugnata. Ma la questione è infondata, al pari di
quella sollevata dalla Valle d'Aosta e già respinta con la ricordata
sentenza n. 242/1985.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 1, primo, secondo e penultimo comma, della
legge 29 ottobre 1984, n. 720 ("Istituzione del sistema di tesoreria
unica per enti ed organismi pubblici"), sollevate dalla Regione Toscana
- in riferimento agli artt. 3, 42 e 119 della Costituzione - con il
ricorso indicato in epigrafe (n. 40 registro ricorsi 1984);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, quarto
comma, della legge n. 720 del 1984, nella parte in cui consente al
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del
tesoro, di decretare il passaggio delle Regioni dalla tabella B alla
tabella A, annesse alla legge medesima;
3) dichiara non fondate le altre questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge n. 720 del 1984, sollevate
dalla Regione Toscana - in riferimento agli artt. 5, 97, 117 e 119
della Costituzione - con il ricorso indicato in epigrafe (n. 40
registro ricorsi 1984);
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 1, primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma, 2 e 3 della
legge n. 720 del 1984, nonché delle annesse tabelle A e B, nella parte
in cui si riferiscono agli enti sottoposti al controllo della Regione
siciliana, sollevate dalla Regione medesima - in riferimento agli artt.
14, 15, 19, 20 e 43 dello Statuto speciale - con il ricorso indicato in
epigrafe (n. 42 registro ricorsi 1984);
5) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge n.
720 del 1984, sollevata dalla Regione Trentino-Alto Adige - in
riferimento all'art. 4 nn. 1, 2 e 7, dello Statuto speciale - con il
ricorso indicato in epigrafe (n. 43 registro ricorsi 1984);
6) dichiara non fondate le altre questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 720 del 1984,
sollevate dalla Regione medesima - in riferimento agli artt. 1, 4, 5 e
66 ss. dello Statuto speciale - con il ricorso indicato in epigrafe (n.
43 registro ricorsi 1984);
7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 2 e 3 della legge n. 720 del 1984, nonché dell'annessa
tabella B, sollevate dalla Regione Sardegna - in riferimento agli artt.
3 Cost., 1 ss., 7, 8 e 56 dello Statuto speciale - con il ricorso
indicato in epigrafe (n. 44 registro ricorsi 1984).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
- FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:243 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte