Sentenza n. 243/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1987 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 144/1985
- art. 1-bisd.l. 144/1985
- art. 1-terd.l. 144/1985
- art. 1-quaterd.l. 144/1985
- art. 2d.l. 144/1985
- art. 1legge 297/1985
- art. 1-bislegge 297/1985
- art. 1-terlegge 297/1985
- art. 1-quaterlegge 297/1985
- art. 2legge 297/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale del d.l. 22 aprile 1975,
n. 144 recante "Norme per l'erogazione di contributi finalizzati al
sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei
tossicodipendenti, nonché per la distruzione di sostanze
stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate" e degli artt. 1,
1- bis , 1- ter , 1-quater e 2 della legge 21 giugno 1985, n. 297 di
conversione con modificazioni del predetto d.l. n. 144/1985, promossi
con ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia,
Emilia-Romagna e Toscana, notificati il 22 e 23 maggio, il 18 e il 22
luglio 1985, depositati in cancelleria il 29 maggio, il 3 giugno, il
26 e 29 luglio 1985 ed iscritti ai nn. 23, 24, 25, 29, 30, 31 e 32
del registro ricorsi 1985.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1987 il Giudice relatore
Francesco Greco;
Uditi gli avv.ti Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia
Giulia, Valerio Onida per le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna,
Enzo Cheli per la Regione Toscana e l'Avvocato dello Stato Giorgio
Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 22 maggio 1985, la Regione
Friuli-Venezia Giulia ha impugnato l'art. 1 del d.l. 22 aprile 1985
n. 144 assumendo che lo stesso, nella parte in cui prevede
l'erogazione di contributi statali in favore di soggetti, pubblici o
privati, che svolgano, senza fini di lucro, attività di prevenzione
dell'emarginazione nonché di reinserimento sociale dei
tossicodipendenti, viola la sfera di competenza costituzionalmente
assegnata ad essa ricorrente dall'art. 5, n. 16, dello Statuto
Speciale (L. C. 31 gennaio 1963 n. 1) e dalle relative norme di
attuazione (artt. 1 d.P.R. 9 agosto 1966 n. 869 e 8 e 9 d.P.R. 25
novembre 1975 n. 902).
Con distinti ricorsi, notificati entrambi il 23 maggio 1985, le
Regioni Lombardia ed Emilia Romagna hanno, a loro volta, proposto
impugnazioni di analogo tenore avverso gli artt. 1 e 2 (il quale
ultimo disciplina l'entità degli stanziamenti da destinare ai
suddetti contributi e la loro collocazione nello stato di previsione)
dello stesso d.l. n. 144 del 1985, lamentando violazione degli artt.
117, 118 e 119 Cost., in relazione anche agli artt. 22, 27 e 126,
comma terzo, del d.P.R. 27 luglio 1977 n. 616, alla legge 28 dicembre
1978 n. 833 ed agli artt. 2, 90, 94 e 103 della legge 22 dicembre
1975 n. 685, per asserita invasione della propria sfera di competenza
in materia; nonché violazione dell'art. 77 Cost., per asserita
insussistenza della necessità di provvedere, nella specie, con
decretazione d'urgenza.
2. - Le medesime Regioni hanno, poi, riproposto le loro
impugnative (con ricorsi notificati rispettivamente il 18 luglio
1985, quanto alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ed il 22 luglio
1985, quanto alle altre due) avverso la legge 21 giugno 1985 n. 297,
di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 144 del 1985,
riferendosi ai medesimi parametri invocati nei precedenti atti
introduttivi.
A tali impugnazioni si è aggiunta quella proposta dalla Regione
Toscana con ricorso notificato il 18 luglio 1985.
2.1. - La Regione Friuli-Venezia Giulia, in particolare, ha
censurato gli artt. 1 ed 1- bis del d.l. n. 144 del 1985 (testo
risultante dalla citata legge di conversione) i quali prevedono
l'erogazione dei contributi suddetti, da parte del Ministero
dell'Interno, allo scopo di sostenere le attività per il recupero ed
il reinserimento sociale dei tossicodipendenti; precisano che tale
erogazione in favore delle associazioni di volontariato, delle
cooperative e dei privati avviene tramite l'ente locale competente
per territorio, fino a quando non sarà disciplinata con apposita
legge l'attività di questi soggetti ed enti operanti per il
menzionato scopo; includono fra i destinatari dei contributi, accanto
a questi soggetti, i Comuni e le Unità Sanitarie Locali; dispongono
che gli altri enti, associazioni od organizzazioni di volontariato,
per poter essere ammessi alla concessione dei contributi, debbano
coordinarsi, mediante apposite convenzioni, con le strutture delle
UU.SS.LL. e rispettare il diritto all'autodeterminazione dei
tossicodipendenti; che la ripartizione dei contributi avvenga sulla
base dei dati forniti dall'Osservatorio permanente presso il
Ministero dell'Interno e dei criteri e requisiti determinati da
apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio,
presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
dell'Interno, della Sanità, della Giustizia e del Lavoro nonché da
tre rappresentanti delle Regioni e dei Comuni.
La ricorrente lamenta che queste disposizioni trascurano
completamente la sfera di competenza ad essa riservata dalle citate
norme dello Statuto e di attuazione dello stesso nonché la
circostanza che la relativa potestà legislativa regionale in materia
ha già trovato attuazione con le LL.RR. 23 agosto 1982 n. 57 (che
disciplina minutamente la prevenzione, la cura e la riabilitazione
delle tossicodipendenze) e 6 novembre 1981 n. 74 (che regola, fra
l'altro, anche la collaborazione con enti ed associazioni di
volontariato per il recupero ed il reinserimento sociale dei
tossicodipendenti). L'illegittimità già propria delle
corrispondenti disposizioni del d.l. si aggrava poi nella legge di
conversione che abbandona il connotato di provvisorietà che
caratterizzava il primo, nel sia pur erroneo presupposto della
carenza di normativa concernente l'attività in materia di enti o
associazioni di volontariato, e concepisce l'intervento del Ministero
dell'Interno come un'attribuzione normale, parallela a quella
regionale e quindi riduttiva anche delle risorse economiche di cui
quest'ultima potrebbe giovarsi.
2.2. - Le Regioni Lombardia ed Emilia Romagna estendono
l'impugnazione anche agli artt. 1-quater e 2 del d.l. n. 144 del
1985, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 297 del
1985 e cioè alle norme che disciplinano rispettivamente la
presentazione delle domande di contributo (inoltro delle medesime,
con allegata documentazione, tramite i comuni competenti per
territorio, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione, per l'anno 1985, ed entro i primi 90 giorni per gli anni
1986 e 1987) e gli stanziamenti in bilancio statale (14.000 milioni
per l'anno 1985 e 19.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e
1987), iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'Interno; previsione della corrispondente riduzione del
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro e di
parziale utilizzazione dell'accantonamento di cui alla voce "Misure
urgenti in materia di lotta alla droga". Assumono le ricorrenti che
tutte le disposizioni censurate attengono ad una materia interamente
ricompresa nell'ambito delle competenze spettanti alle Regioni in
tema di sanità (art. 27 d.P.R. n. 616 del 1977 e legge n. 833 del
1976) e di assistenza sociale (art. 22 d.P.R. n. 616 del 1977).
Conferma della spettanza alle Regioni della cura e della
riabilitazione dei tossicodipendenti si rinviene anche nella legge 22
dicembre 1975 n. 685, che, nella sostanza, ha il ruolo di una vera e
propria legge-quadro. Essa, infatti, espressamente devolve (art. 2)
alle Regioni, in applicazione dei criteri di indirizzo e
coordinamento stabiliti dallo Stato, l'esercizio delle funzioni
necessarie ad assicurare la cura, il reinserimento sociale e la
riabilitazione dei menzionati soggetti; stabilisce che le Regioni
"devono operare" per il reinserimento sociale di costoro (art. 90
comma secondo); prevede le strutture di cui esse possono avvalersi
per l'esercizio delle funzioni suddette (art. 90, commi terzo e
quarto), la formulazione di un piano regionale di intervento contro
l'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 92)
e la eventuale utilizzazione da parte delle Regioni della
collaborazione prestata da enti ed istituzioni pubbliche o private
che agiscono senza fini di lucro per la prevenzione e la cura delle
tossicodipendenze (art. 94); dispone (art. 103) appositi
finanziamenti mediante fondi stanziati fra l'altro (per quanto
riguarda l'attività sanitaria ed assistenziale) nello stato di
previsione del Ministero della Sanità, ripartiti da questo per il
90% fra le regioni e per il residuo 10% utilizzati dal Ministero
stesso per studi, ricerche e propaganda; stabilisce che tale
Ministero può direttamente intervenire utilizzando fondi regionali
solo in caso di inadempienza delle Regioni.
Le disposizioni impugnate sovvertono questo quadro ripartitorio
delle competenze in materia perché facoltizzano il Ministero
dell'Interno ad erogare contributi per oggetti e finalità di
competenza regionale senza che le Regioni entrino in alcun modo nel
procedimento di erogazione, onde ne risulta un'avocazione all'organo
statale della programmazione e gestione dell'intero settore;
escludono del tutto le Regioni dal rapporto con organizzazioni di
volontariato, prevedendo soltanto il convenzionamento di queste con
le UU.SS.LL.; ignorano totalmente gli organismi (fra cui il consiglio
dei rappresentanti degli organi regionali: art. 10 legge n. 685 del
1975) cui, nel previgente assetto istituzionale, che faceva gravitare
verso il Ministero della Sanità i compiti di indirizzo e
coordinamento in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli
stati di tossicodipendenza, erano affidate funzioni di consulenza; ed
istituiscono, invece, nuovi organismi (Commissione presso la
Presidenza del Consiglio; Osservatorio permanente presso il Ministero
dell'Interno) che aggravano l'emarginazione regionale rispetto allo
svolgimento delle attività attinenti alla suddetta materia;
consentono lo stanziamento, per l'erogazione dei contributi in
questione, di somme notevolmente superiori a quelle che, in base alla
legge n. 685 del 1975, dovevano essere ripartite fra le regioni per
lo svolgimento di tali attività (e che originariamente gravanti
sullo stato di previsione del Ministero della Sanità, confluirono
poi nel fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970 n.
281: art. 8, comma primo, legge 26 aprile 1982 n. 181; art. 4, comma
terzo, legge 26 aprile 1983 n. 130; art. 7, comma terzo, legge 27
dicembre 1983 n. 730; art. 3, comma terzo, legge 22 dicembre 1984 n.
887): e ciò in contrasto con l'art. 126, comma terzo, d.P.R. n. 616
del 1977 che faceva divieto di istituire nel bilancio statale
capitoli di spesa con finalità inerenti alle funzioni trasferite.
Entrambe le ricorrenti deducono poi di avere, nell'esercizio delle
proprie competenze, già legiferato in materia: la Regione Lombardia
con legge regionale 30 marzo 1983 n. 21 (relativa al finanziamento di
interventi finalizzati alla lotta contro le tossicodipendenze) e con
altra approvata il 27 marzo 1985 (che completa la disciplina dettata
dalla precedente, ma è stata rinviata dal Governo sia pure con
rilievi attinenti ad aspetti marginali della disciplina medesima); la
Regione Emilia- Romagna con LL.RR. 7 febbraio 1981 n. 6; 9 maggio
1983 n. 15; e 12 gennaio 1985 n. 2 (contenenti programmi organici di
interventi, attivazioni di strutture e finanziamenti in materia di
assistenza sociale, con specifico riguardo anche alle
tossicodipendenze).
Infine, le ricorrenti contestano l'effettiva sussistenza dei
presupposti per provvedere nella specie con decretazione d'urgenza,
perché esistevano strutture regionali idonee ed operative,
attraverso le quali potevano avere immediata attuazione gli indirizzi
approvati dal Consiglio dei ministri in materia di lotta alla droga
(già un anno prima del d.l., come attestato dalla premessa di tale
decreto); perché la stessa legge n. 685 del 1975 disciplinava la
possibilità di azione del volontariato (artt. 92 e 94); perché le
stesse caratteristiche di questo (e cioè la frammentazione in una
molteplicità di iniziative riferibili a vari soggetti operanti in
ambiti territoriali limitati) apparivano più compatibili con
l'esercizio di poteri regionali di controllo e di apprezzamento che
non con un disegno di accentramento di siffatti poteri in un organo
statale che, per la sua collocazione, incontra maggiore difficoltà
nel procedere ad un serio riscontro dell'idoneità e del merito di
dette iniziative e si vede, inoltre, gravato dell'istruttoria e
trattazione di tutta una serie, prevedibilmente nutrita, di istanze
di contribuzione, con conseguente pericolo di compromissione
dell'efficienza operativa che, invece, una distribuzione regionale
avrebbe potuto meglio garantire. Né può, a giustificazione di
questa scelta di accentramento, invocarsi una presunta transitorietà
di essa, posto che questa sarebbe sostanzialmente smentita dalla
previsione di un finanziamento triennale per i contributi
ministeriali, cui si ricollega (giusto l'art. 1-quater) quella di
diversi termini annuali per la presentazione delle domande.
2.3. - Identiche censure muove alle sopra citate norme nonché
all'art. 1- ter della legge n. 297 del 1985 (che demanda alle
Province autonome di Trento e Bolzano l'attuazione secondo le
modalità dei rispettivi ordinamenti, delle finalità della legge),
anche la Regione Toscana.
Questa, poi, a sua volta, deduce di avere esercitato in materia le
competenze costituzionalmente garantitele, attenendosi ai principi
fissati dalla legge n. 685 del 1975 e di avere, in particolare,
individuato le strutture organizzative preposte allo svolgimento
delle funzioni previste da tali leggi; approvato vari piani annuali
di intervento contro l'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti;
individuato i presidi socio-sanitari autorizzati agli opportuni
trattamenti farmacologici; previsto la costituzione dei comitati
tecnici di cui all'art. 90 legge n. 685/1975; finanziato, attraverso
apposite convenzioni, ai sensi della legge regionale 21 giugno 1982
n. 50, l'attività di associazioni, centri e istituzioni finalizzati
alla riabilitazione dei tossicodipendenti; approvato, con la legge
regionale 6 dicembre 1984 n. 70 un "intervento programmatico
prioritario" in materia di assistenza a tali soggetti.
3. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri per
il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato. Questa ha rilevato
come, anche a voler ammettere che la materia in questione rientri in
quella dell'igiene e sanità, la relativa competenza della Regione
Friuli-Venezia Giulia, ex art. 5, n. 16, dello Statuto speciale, non
sarebbe esclusiva bensì ripartita; che, sia in riferimento alle
doglianze svolte da tale regione, sia in riferimento a quelle delle
altre ricorrenti, può richiamarsi l'insegnamento di cui alla
sentenza n. 138/1972 di questa Corte, secondo la quale la dimensione
regionale dell'interesse costituisce il presupposto della competenza
normativa regionale, talché un interesse sovraregionale o nazionale
legittima l'intervento del legislatore statale.
La lotta alla droga ed il recupero dei tossicodipendenti
costituiscono oggetto di un interesse unitario che trascende il
semplice ambito regionale e che, in quanto tale, lo Stato ha cercato
di soddisfare con mezzi economici gravanti sul proprio bilancio senza
interferire con le iniziative regionali, ma soltanto aggiungendo a
queste le proprie. Vero è, però, secondo l'Avvocatura, che le
attività di recupero dei tossicodipendenti risultano estranee sia
alla materia propriamente sanitaria, sia a quella dell'assistenza e
beneficenza pubblica (Corte Cost. n. 31/1985), almeno per come sono
configurate nei presupposti dell'impugnata legge. Qui', in realtà,
non si tratta di sottoporre il tossicodipendente a particolari
trattamenti medici né di erogare servizi o prestazioni economiche in
suo favore; bensì di creare le condizioni per cui il
tossicodipendente possa considerarsi come pienamente partecipe di un
gruppo, di una formazione sociale, secondo un concetto terapeutico di
recente acquisizione e comunque successivo alla legge n. 685/1975 ed
al d.P.R. n. 616/1977. La legge impugnata pertanto, favorendo il
volontariato, mira alla tutela di formazione sociale riconducibile
alla previsione dell'art. 1 della legge n. 833/1978 e di riconosciuta
utilità anche a fini di politica criminale, come è reso palese
dagli artt. 4- ter e 4-sexies della legge n. 297/1985, concernenti i
provvedimenti restrittivi della libertà personale. Si tratta,
quindi, di interventi che lo Stato può legittimamente realizzare a
tutela di un interesse nazionale e non incidente sulle prerogative
costituzionali delle Regioni. Inammissibili sono, infine, secondo
l'Avvocatura, le censure di queste concernenti aspetti diversi dalla
lamentata violazione della loro competenza, quale quella relativa al
difetto delle condizioni previste per la decretazione d'urgenza.
4. - Nell'imminenza dell'udienza tutte le Regioni ricorrenti hanno
depositato memorie ribadendo le proprie doglianze e proponendo
argomenti per confutare gli assunti difensivi dell'Avvocatura dello
Stato. Considerato in diritto
1. - I giudizi possono essere riuniti e decisi con una unica
sentenza in quanto prospettano questioni identiche o connesse.
2. - La Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato l'art. 1 del
d.l. 22 aprile 1985 n. 144 (Reg. Ric. n. 23 del 1985) assumendo che
esso, nella parte in cui prevede l'erogazione da parte del Ministero
dell'Interno di contributi statali a favore di soggetti, pubblici o
privati, che svolgono, senza fini di lucro, attività di prevenzione
dell'emarginazione nonché di reinserimento sociale dei
tossicodipendenti, violerebbe la sfera di competenza assegnatale
dall'art. 5, n. 16, dello Statuto speciale (legge cost. 31 gennaio
1963 n. 1) e dalle relative norme di attuazione (artt. 1 d.P.R. 9
agosto 1966 n. 869 e 9 d.P.R. 25 novembre 1975 n. 902).
Ha, successivamente, impugnato (Reg. Ric. n. 30/1985) gli artt. 1
e 1- bis nel testo risultante dalla legge di conversione (legge 21
giugno 1985 n. 297) aggiungendo alle ragioni già esposte, la
circostanza che in materia sono state già emanate le leggi regionali
23 agosto 1982 n. 57 che disciplina minutamente la prevenzione, la
cura e la riabilitazione delle tossicodipendenze e 6 novembre 1982 n.
74 che, tra l'altro, regola anche la collaborazione con enti ed
associazioni di volontariato, per il recupero ed il reinserimento
sociale dei tossicodipendenti. Sostiene che la già denunciata
illegittimità è aggravata dall'avvenuto abbandono del connotato
della provvisorietà caratterizzante il decreto legge e dalla
concezione dell'intervento del Ministero dell'Interno come
un'attribuzione normale, parallela a quella regionale e, quindi,
riduttiva anche delle risorse economiche di cui essa ricorrente
potrebbe giovarsi.
2.1. - Le Regioni Lombardia ed Emilia Romagna, con distinti
ricorsi (Reg. Ric. nn. 24 e 25 del 1985), dello stesso decreto legge
n. 144 del 1985 hanno censurato oltre che l'art. 1 anche l'art. 2 il
quale disciplina l'entità degli stanziamenti e la loro collocazione
nello stato di previsione, per violazione:
a) degli artt. 117, 118, 119 Cost. in relazione agli artt. 22,
27 e 126, comma terzo, del d.P.R. n. 616 del 1977, alla legge 28
dicembre 1978 n. 833, agli artt. 2, 90, 94 e 103 della legge 22
dicembre 1975 n. 685, risultando invasa la sfera della loro
competenza in materia;
b) dell'art. 77 Cost. per la insussistenza della necessità di
provvedere con decretazione di urgenza.
2.2. - Le stesse Regioni hanno proposto (Reg. Ric. nn. 31 e 32 del
1985) la impugnazione contro la legge di conversione n. 297 del 1985
non solo degli stessi articoli ma anche degli artt. 1-quater e 2
contenente la disciplina delle domande di contributi e gli
stanziamenti in bilancio statale.
Assumono che le norme censurate attengono alle competenze
spettanti alle Regioni in materia di sanità (art. 27 d.P.R. n. 616
del 1977 e legge n. 833 del 1976) e di assistenza sociale (art. 22
d.P.R. n. 616 del 1977) come confermato dalla legge 22 dicembre 1975
n. 685 che ha devoluto (art. 2) alle Regioni l'esercizio delle
funzioni necessarie ad assicurare la cura, il reinserimento sociale e
la riabilitazione dei tossicodipendenti (art. 90, comma secondo) ed
ha previsto anche le strutture relative (art. 90, commi terzo e
quarto), la utilizzazione della collaborazione di enti ed istituzioni
pubbliche e private, agenti senza fine di lucro, per la realizzazione
degli stessi fini; lo stanziamento di fondi a carico del bilancio del
Ministero della Sanità e le modalità dell'utilizzo.
Sostengono che le predette norme escludono la competenza delle
Regioni anche per quanto riguarda il rapporto con le organizzazioni
del volontariato; creano nuovi organismi aggravando così la
emarginazione di esse ricorrenti; stanziano somme notevolmente
superiori a quelle destinate nel bilancio del Ministero della Sanità
agli stessi fini, in contrasto con l'art. 126, terzo comma, del
d.P.R. n. 616 del 1977 che fa divieto di istituire nel bilancio
statale capitoli di spesa con finalità inerenti alle funzioni
trasferite.
Le ricorrenti assumono, poi, di avere già legiferato in materia:
la Regione Lombardia con la legge regionale 30 marzo 1983 n. 21
(finanziamento di interventi finalizzati alla lotta contro le
tossicodipendenze) e con altra legge regionale approvata il 20 marzo
1985 di completamento della disciplina precedente (rinviata dal
Governo per motivi formali).
La Regione Emilia Romagna con le leggi regionali nn. 6 e 15 del
1981 e n. 2 del 1985, contenenti programmi organici di interventi con
strutture e finanziamenti anche in materia.
Contestano, infine, la ricorrenza dei presupposti per la
decretazione di urgenza sussistendo già le strutture regionali, la
previsione della collaborazione con associazioni di volontariato e
con organismi che, siccome operanti a livelli territoriali limitati,
davano garanzia di una migliore operatività anche perché sottoposti
a controlli regionali; rilevano la insussistenza di una presunta
temporaneità, essendo previsti finanziamenti triennali ed una
pluralità di termini annuali per la presentazione delle domande.
2.3. - Anche la Regione Toscana ha impugnato le stesse norme (Reg.
Ric. n. 29 del 1985) nonché l'art. 1- ter della legge n. 297 del
1985 che demanda alle Province di Trento e Bolzano l'attuazione,
secondo le modalità dei rispettivi ordinamenti, delle finalità
della legge in quanto lesive della sfera della sua competenza.
Ha, inoltre, specificato che essa ha già dato attuazione alla
legge n. 685 del 1975 in tutti i suoi profili e con legge regionale 6
dicembre 1984 n. 70 ha approvato un intervento programmatico
prioritario in materia di assistenza ai tossicodipendenti.
3. - Non è fondata la questione che concerne la violazione
dell'art. 77 Cost., sollevata dalle Regioni Lombardia ed Emilia
Romagna nel rilievo della mancanza dei presupposti della decretazione
di urgenza e dell'avvenuta regolamentazione della materia con le
leggi regionali da esse emanate.
Anzitutto l'avvenuta conversione in legge del decreto legge fa
ritenere superate le proposte censure.
Inoltre, come questa Corte ha più volte affermato (sentenze nn.
55/1977 e 34/1985), la questione della sussistenza o meno delle
condizioni per la decretazione di urgenza non riguarda la sfera delle
competenze regionali.
4. - Le altre censure non sono fondate per quanto si dirà.
Lo Stato, anche in adempimento degli obblighi internazionali
assunti (Convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il
30 marzo 1961 e protocollo di emendamenti adottato a Ginevra il 25
marzo 1971, ratificata con legge 5 giugno 1974 n. 412), si è assunto
il compito di debellare il fenomeno della tossicodipendenza in tutti
i suoi complessi aspetti ed in tutte le sue implicanze ed effetti
dannosi.
Si ricorda che l'art. 38 della detta convenzione, modificato
dall'art. 15 del protocollo di emendamento, stabilisce che gli Stati
adotteranno le misure più idonee per assicurare la pronta diagnosi,
la cura, la post-cura, la riabilitazione ed il reinserimento sociale
delle persone interessate.
Per una più completa e radicale disciplina della materia, a
modifica della legislazione precedente, con la legge
n. 685 del 1975, lo Stato ha trasferito alle Regioni le funzioni per
la prevenzione e l'intervento contro l'uso non terapeutico delle
sostanze stupefacenti e psicotrope per i suddetti fini (diagnosi,
cura, riabilitazione e reinserimento sociale degli interessati)
riservandosi funzioni di indirizzo e di coordinamento con poteri di
autorizzazione, di controllo, di vigilanza e di sostituzione in caso
di inerzia delle Regioni, non solo perché fosse assicurato
l'adempimento degli obblighi internazionali assunti ma anche perché
l'azione da svolgere risultasse più organica ed uniforme per la
tutela degli interessi unitari nazionali e la garanzia dei valori
riconosciuti dalla Costituzione (artt. 18 e 32 Cost.; sent. n. 31 del
1983).
4.1. - Tuttavia, il fenomeno della tossicodipendenza non risultava
sconfitto anzi si diffondeva con gravi implicanze sul piano della
criminalità che, anche per effetto di essa, risultava in forte
aumento.
Si constatavano deficienze e carenze sul piano operativo, per la
mancanza di servizi appositamente strutturati e finalizzati a
realizzare gli aspetti sociali della prevenzione, della cura e,
soprattutto, del recupero della personalità dei tossicodipendenti
per il loro reinserimento nella famiglia e nella società.
Le strutture sanitarie avevano svolto una funzione piuttosto di
tipo medicalizzante, sostituendo, in molti casi, all'uso della droga
interventi farmacologici e terapie di solo mantenimento sicché il
soggetto non raggiungeva il necessario equilibrio personale onde la
sussistenza, in concreto, del pericolo di una ripresa dell'uso della
droga.
Non era di per sé sufficiente la sola disintossicazione
dell'organismo, ma più utile e proficua era la impostazione di
rapporti interpersonali ed un più o meno lungo processo
socio-pedagogico per vincere la dipendenza psichica, il cui
superamento era importante quanto quello della dipendenza fisica.
Era risultata più utile e produttiva degli effetti sperati la
permanenza dei tossicodipendenti in comunità terapeutiche
organizzate da associazioni di volontariato o da privati con ben
determinati programmi di recupero sociale nei quali, accanto alle
terapie mediche e psico-mediche, si ponevano attività di lavoro e di
studio. Utile era la vita in comune, con lo svolgimento del lavoro
liberamente scelto e gradito, o la continuazione degli studi sospesi
o interroti, senza costrizioni o vincoli di sorta, per riacquistare
il perduto equilibrio e le necessarie difese contro un possibile
ritorno all'uso della droga.
Il volontariato aveva assunto anche un ruolo politico-sociale
perché realizzava la partecipazione popolare alla lotta contro il
grave flagello della droga.
Esso, quindi, era meritevole di considerazione, di affidamento e
di sostegno, per gli sforzi compiuti e da compiere, implicanti la
necessità di adeguati mezzi economici.
4.2. - Del resto il ricorso al volontariato era già stato
previsto nella legge n. 697 del 1975 e dalla legge n. 833 del 1978,
istitutiva del servizio sanitario nazionale.
La norma (art. 45) in quest'ultima contenuta, nella sua
generalità era riferibile ad ogni tipo di associazioni: quelle
animate da spirito caritativo e filantropico, con propositi e
finalità di tutela dell'interesse della collettività alla salute
(associazioni di consumatori, sindacati, comitati di quartiere ecc.)
e persino le occasionali aggregazioni che si formano allorché il
diritto alla salute è concretamente minacciato. Le dette
associazioni agiscono in collaborazione con le unità sanitarie
locali nell'ambito della programmazione e della legislazione
sanitaria regionale.
In via generale si nota che il volontariato è diffuso ormai
largamente nel campo del diritto pubblico e si pone come uno
strumento utile per sopperire a carenze delle strutture pubbliche,
come nuovo modello di cura di interessi pubblici e di esercente
attività idonee a conseguire fini sociali senza avere scopi di lucro
e, anche per questa ragione, con ampia libertà di organizzazione.
In definitiva svolge un ruolo che la stessa Costituzione prevede
(art. 18 Cost.).
5. - La avvertita necessità della riforma si era evidenziata con
la presentazione in Parlamento di numerose proposte legislative ad
iniziativa di vari gruppi parlamentari e di un organico disegno di
legge del Governo (n. 2195 del 24 ottobre 1984). Ma la previsione di
un lungo iter legislativo per la complessità della materia e dei
problemi da affrontare e l'urgenza e la indifferibilità della
disciplina di alcuni aspetti, risultanti anche dall'attenzione
dell'opinione pubblica, hanno consigliato il ricorso a un decreto
legge poi convertito in legge.
5.1. - Con il decreto legge n. 144 del 1985 e la legge di
conversione n. 297 del 1985, che ha sostituito alcuni articoli del
d.l. e ne ha aggiunti altri, sono stati disciplinati tre aspetti del
fenomeno della tossicodipendenza.
Con gli artt. 1-bis, 1- ter e 1-quater è stata prevista
l'erogazione di contributi, tra gli altri, ad alcuni enti ed
associazioni di volontariato che operano nel campo del recupero e del
reinserimento sociale dei tossicodipendenti con un apposito
procedimento nonché la sistemazione delle somme relative nel
bilancio dello Stato (art. 2). E questa parte è oggetto
dell'impugnazione delle Regioni ricorrenti.
Con gli artt. 3, nuovo testo, a sostituzione dell'art. 80- bis
della legge n. 685 del 1975, e l'aggiunta degli artt. 80- ter e
quater, a sostituzione dell'art. 23 e l'abrogazione degli artt. 24 e
25 della stessa legge n. 685 del 1975, sono state emanate
disposizioni per la distruzione delle sostanze stupefacenti e
psicotrope sequestrate e confiscate, per il quantitativo non
necessario ai fini di giustizia, per impedirne la possibile
reimmissione nel mercato.
Dopo l'art. 4 del d.l. cit., in aggiunta all'art. 47 della legge
n. 354 del 1975, sono stati inseriti gli artt. 4-bis, ter, quater,
quinquies e sexies con i quali si sono conciliati la sanzione penale,
il recupero ed il reinserimento nella società dei tossicodipendenti.
Per quelli già condannati si è previsto l'affidamento in prova
al servizio sociale e la possibilità per essi di continuare il
programma di recupero, eventualmente in corso, anche presso le
comunità terapeutiche e le associazioni di volontariato; per quelli
colpiti da provvedimenti restrittivi della libertà personale, i
quali si trovassero nella fase di recupero, la possibilità di
continuare il relativo programma, impedendosi così una sua dannosa
interruzione.
Dal contesto dell'intera legge vanno desunte, anzitutto, le
ragioni della nuova disciplina.
Del complesso fenomeno della tossicodipendenza si sono voluti
disciplinare gli aspetti incidenti sulla criminalità, sulla
sicurezza pubblica e sull'ordine pubblico inteso in senso ampio, sia
pure con un ricorso privilegiato alla intensificazione della fase di
recupero e di reinserimento dei soggetti nella famiglia e nella
società.
Trova, quindi, giustificazione l'intervento del Ministro
dell'Interno piuttosto che del Ministro della Sanità.
Ma, ai fini dell'esame delle questioni sollevate, va rilevato che
la materia disciplinata è di competenza dello Stato piuttosto che
delle Regioni.
Per quanto più specificamente riguarda l'erogazione dei
contributi si osserva che le norme relative hanno durata limitata e
temporanea.
È, infatti, testualmente statuito che l'erogazione dei contributi
avviene secondo le modalità previste fino a quando non sarà
regolata, con una nuova normativa legislativa, la disciplina dei
rapporti di enti e associazioni di volontariato che operano sul
territorio nazionale nel campo del recupero e del reinserimento
sociale dei tossicodipendenti (artt. 1 e 2 della legge n. 297 del
1985).
Inoltre, sono previsti stanziamenti di bilancio per un triennio
(1985-1987) ormai scaduto (art. 2 del d.l. n. 144
del 1985).
Dall'esame delle norme che interessano risulta che destinatari
dell'erogazione dei contributi sono oltre i Comuni e le unità
sanitarie locali, anche altri enti, nonché le associazioni di
volontariato, le cooperative ed i privati che operano, senza scopo di
lucro, e che l'erogazione avviene tramite l'ente locale che
certamente può essere anche la Regione.
È previsto un coordinamento delle attività svolte a mezzo delle
apposite convenzioni stipulate con le unità sanitarie locali (artt.
1 e 1- bis stessa legge).
Si esige la garanzia del diritto di autodeterminazione dei
tossicodipendenti e la esclusione di interventi
violenti (art. 1- bis).
Si richiedono, poi, altre condizioni:
a) la dimostrazione della effettiva realizzazione dei servizi e
delle iniziative corredata dal parere dell'ente locale che non si
esclude possa essere la Regione;
b) la presentazione dei bilanci con l'indicazione dei risultati
raggiunti (art. 1-bis, nn. 2 e 3).
La ripartizione dei contributi avviene in base ai dati forniti
dall'osservatorio permanente, che è presso il Ministero dell'Interno
al quale le Regioni possono certamente far pervenire elementi
riguardanti il loro territorio, e secondo criteri e requisiti
determinati dalla Commissione Speciale, istituita presso la
Presidenza del Consiglio, composta, oltre che dai rappresentanti di
vari Ministeri, da quelli di tre Regioni e Comuni designati,
rispettivamente, dalla conferenza dei presidenti delle Regioni e
dall'Anci.
La Commissione, in base ai criteri ed ai requisiti, formula al
Ministero dell'Interno le proposte riguardanti la concessione dei
contributi riferiti alle domande presentate.
L'interpretazione delle norme, nel loro complesso, e la prevista
partecipazione nel procedimento degli enti locali, tra cui sono da
comprendersi certamente le Regioni, porta a non escludere il loro
intervento e la loro partecipazione anche nella fase della
formulazione dei pareri e delle proposte.
Non si può, quindi, escludere un'intesa ed una collaborazione tra
Stato e Regioni in un campo che, in definitiva, interessa entrambi
sebbene la materia disciplinata dalle norme in esame riguardi più
specificamente lo Stato che può utilizzare i Comuni come enti di
decentramento in materia di competenza statale.
Inoltre, resta ferma la competenza delle Regioni per gli aspetti
del fenomeno afferenti al campo dell'igiene, della sanità e
dall'assistenza.
E rimane integra la legislazione apprestata dalle stesse Regioni
che concorre con quella statale che ad essa non si sovrappone.
6. - Non è certamente lesa l'autonomia finanziaria delle Regioni
ed in particolare non risulta violato l'art. 126, comma terzo, del
d.P.R. n. 616 del 1977, che fa divieto di istituire, nel bilancio
statale, capitoli di spesa con finalità inerenti alle funzioni
trasferite.
Anzitutto la materia finanziata con le norme impugnate (art. 2
d.l. n. 144 del 1985) non rientra tra quelle trasferite alle Regioni,
come si è detto innanzi.
Inoltre non risulta intaccato il finanziamento delle Regioni in
quanto il capitolo del Ministero del Tesoro, indicato (il n. 6856 del
Ministero del Tesoro) per la materia disciplinata dalle norme
censurate, riguarda il fondo occorrente per fare fronte ad oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e l'accantonamento
delle somme relative alla voce del bilancio del Ministero
dell'Interno per le misure urgenti in materia di lotta alla droga.
Non hanno rilievo le critiche mosse dalle ricorrenti alla legge in
ordine alle modalità della sua attuazione (procedure complesse ed
eventuali ritardi per la concessione dei contributi ecc.) mentre la
riserva delle competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano
non incide direttamente nella sfera delle competenze delle
ricorrenti.
Pertanto, tutte le questioni sollevate vanno dichiarate non
fondate ai sensi di cui in motivazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, ai sensi di cui in motivazione, le questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 1-bis, 1-ter,
1-quater, 2 del d.l. 22 aprile 1985 n. 144 (Norme per l'erogazione
di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione
e di reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione
di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate), nel
testo risultante dalla legge di conversione 21 giugno 1985 n. 297,
sollevate dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia (Reg. Ric. nn. 23 e
30/1985) Lombardia (Reg. Ric. nn. 24 e 31/1985), Emilia Romagna (Reg.
Ric. nn. 25 e 32/1985) e Toscana (Reg. Ric. n. 29/1985), in
riferimento agli artt. 77, 117, 118 e 119 Cost. nonché all'art. 5,
n. 16, della legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:243 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte