Sentenza n. 243/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/05/1990 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 4legge 773/1982
- art. 5legge 773/1982
applicata al caso
- art. 2legge 773/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, quinto
comma, 4, secondo comma e 5 della legge 20 ottobre 1982, n. 773
("Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore
dei geometri"), promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1989 dal
Pretore di Agrigento nei procedimenti civili riuniti vertenti tra
Fasulo Francesco ed altri e la Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei geometri, iscritta al n. 26 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 5, prima serie speciale dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso da alcuni titolari di
pensioni di invalidità o inabilità a carico della Cassa nazionale
di previdenza in favore dei geometri, i quali lamentano che le
rispettive prestazioni sono state liquidate in base al criterio
cosiddetto del sottominimo, il Pretore di Agrigento, con ordinanza
del 3 novembre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38,
secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2, quinto comma, 4, secondo comma, e 5
della legge 20 ottobre 1982, n. 773, a norma dei quali la misura
della pensione minima non può in alcun caso superare la media del
reddito professionale degli ultimi dieci anni dichiarati
dall'iscritto ai fini dell'I.R.P.E.F., rivalutato nella misura del
100%.
Secondo il giudice a quo tale criterio contrasta col principio
solidaristico, che deve temperare la correlazione tra contribuzione e
prestazione previdenziale, e appare particolarmente ingiusto nel caso
di lavoratori invalidi o inabili, la cui capacità di reddito è
stata negativamente incisa dall'evoluzione del quadro morboso
anteriormente alla maturazione del diritto alla pensione. Contrasta
altresì col principio di eguaglianza, per l'ingiustificata
disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori soggetti
all'assicurazione generale obbligatoria, disparità che l'art. 7
della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ha provveduto a rimuovere con
effetto soltanto dal 1° gennaio 1989.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
L'Avvocatura osserva che il criterio censurato è "finalizzato, da
un lato, a una corretta alimentazione della rispettiva posizione
previdenziale da parte dei singoli iscritti, dall'altro ad evitare un
aggravio dell'intera categoria a favore di soggetti solo
marginalmente impegnati nell'attività professionale e percettori
quindi di redditi minimi". Inoltre la limitata durata nel tempo della
disciplina in esame ne confermerebbe la legittimità alla stregua del
principio di gradualità delle scelte legislative in materia
previdenziale. Considerato in diritto
1. - L'art. 2, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773,
sulla previdenza a favore dei geometri - abrogato, con effetto dal 1°
gennaio 1989, dall'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, che
ha parificato i trattamenti minimi pensionistici dei liberi
professionisti a quelli corrisposti dal Fondo pensioni lavoratori
dipendenti - dispone che la misura della pensione minima di vecchiaia
non può in alcun caso superare la media dei redditi professionali
dichiarati negli ultimi dieci anni ai fini dell'I.R.P.E.F.,
rivalutati del 100%. In quanto applicabile anche alle pensioni di
inabilità e di invalidità in virtù del rinvio all'art. 2 previsto
nell'art. 4, secondo comma, e del rinvio a quest'ultimo previsto
nell'art. 5, terzo comma, il quinto comma dell'art. 2, insieme con le
norme di rinvio ora citate, sono ritenuti dal Pretore di Agrigento
contrastanti con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione e anche
col principio di eguaglianza di cui all'art. 3.
2. - Occorre preliminarmente precisare i limiti di rilevanza della
questione. Poiché nel giudizio principale si controverte circa i
criteri di liquidazione di pensioni di inabilità e di invalidità,
sono pregiudiziali soltanto le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 4, secondo comma, nella parte in cui, per il
calcolo della pensione di inabilità, rinvia al quinto comma
dell'art. 2, e dell'art. 5, terzo comma, il quale dispone che la
pensione di invalidità è pari al 70 per cento di quella risultante
dall'applicazione dell'art. 4, secondo comma, con ciò rinviando esso
pure all'art. 2, quinto comma.
L'impugnazione diretta del quinto comma dell'art. 2 è invece
inammissibile, trattandosi di norma concernente la pensione di
vecchiaia.
3. - La prima questione è fondata.
Come più volte ha osservato questa Corte (cfr. sentenze n. 1008
del 1988 e n. 99 del 1990), il principio di corrispettività tra
contribuzione e prestazione previdenziale, su cui si fonda la
previdenza delle varie categorie di liberi professionisti secondo il
modello della legge del 1980 sulla riforma della previdenza forense,
è soggetto al correttivo del principio di solidarietà nella misura
necessaria per assicurare a tutti i membri della categoria una
prestazione minima adeguata alle loro esigenze di vita. Nella legge
n. 773 del 1982 questo limite trova attuazione nell'art. 2, quarto
comma, il quale prevede l'integrazione della pensione a un minimo
pari al sestuplo del contributo soggettivo minimo a carico
dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del
diritto. Ai fini del relativo finanziamento la legge prevede: a)
l'obbligo di un contributo minimo indipendente dall'ammontare del
reddito professionale; b) un contributo di solidarietà del 3 per
cento sulla parte di reddito eccedente i 40 milioni, nonché un
contributo anche a carico dei professionisti non iscritti alla Cassa
(art. 10); c) un contributo integrativo sotto forma di maggiorazione
percentuale dei corrispettivi (art. 11).
In contraddizione col quarto comma e con la finalità dei
menzionati flussi finanziari della Cassa, il quinto comma dell'art. 2
ripristina rigorosamente il principio di proporzionalità della
pensione ai redditi professionali in base ai quali sono calcolati i
contributi accreditati nei conti individuali degli iscritti,
escludendo ogni intervento di solidarietà. L'incoerenza della norma,
in contrasto col principio di razionalità di cui all'art. 3 Cost., e
insieme la contrarietà al principio del minimo vitale garantito
dall'art. 38, si accentuano nell'applicazione al calcolo della
pensione di inabilità e di invalidità, considerata l'incidenza
negativa della patologia da cui è affetto l'iscritto sulla sua
capacità di guadagno.
L'argomento addotto dall'Avvocatura dello Stato, secondo cui il
criterio dell'art. 2, quinto comma, si giustifica in quanto mira ad
evitare alla categoria professionale un aggravio a favore di soggetti
solo marginalmente impegnati nella professione, quale che sia la sua
consistenza in ordine alla pensione di vecchiaia, non è trasferibile
alle pensioni di inabilità e di invalidità. Nell'ambito della
previdenza forense se ne era resa conto già la legge 2 maggio 1983,
n. 175, che per queste due specie di pensioni aveva eliminato
dall'art. 4, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, il
rinvio al criterio del sottominimo previsto per la pensione di
vecchiaia dall'art. 2, quinto comma.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, secondo
comma e 5, terzo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 ("Riforma
della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei
geometri"), nella parte in cui, per il calcolo delle pensioni di
inabilità e di invalidità, rinviano all'art. 2, quinto comma;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, quinto comma, della legge citata, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal
Pretore di Agrigento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:243 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte