Sentenza n. 243/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/06/1992 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 2legge 773/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma quinto,
della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 maggio 1991 dalla Corte di Cassazione
- Sezione Lavoro - sui ricorsi proposti da Cavallini Lovanio contro
la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri
e dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei
Geometri contro Cavallini Lovanio, iscritta al n. 52 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992;
2) ordinanza emessa il 17 dicembre 1991 dal Pretore di Rovigo
nel procedimento civile vertente tra Borghetto Fortunato contro la
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Geometri, iscritta al
n. 86 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno
1992;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso da Lovanio Cavallini,
titolare di pensione di vecchiaia a carico della Cassa nazionale di
previdenza a favore dei geometri, il quale lamenta che la prestazione
è stata liquidata in base al criterio del c.d. "sottominimo", la
Corte di cassazione, con ordinanza del 10 maggio 1991, pervenuta alla
Corte costituzionale il 29 gennaio 1992, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 20 ottobre
1982, n. 773, a norma del quale la misura della pensione minima non
può in alcun caso superare la media del reddito professionale degli
ultimi dieci anni dichiarato dall'iscritto ai fini dell'IRPEF,
rivalutato nella misura del 100%.
Secondo il giudice remittente, la norma impugnata viola gli artt.
3 e 38, secondo comma, della Costituzione per le medesime ragioni per
cui sono state dichiarate costituzionalmente illegittime le
disposizioni della legge n. 773 del 1982 che ad essa rinviavano ai
fini della liquidazione delle pensioni di inabilità e di invalidità
(sent. n. 243 del 1990).
2. - La medesima questione è stata sollevata dal Pretore di
Rovigo con ordinanza del 17 dicembre 1991, nel corso di un giudizio
civile promosso da Fortunato Borghetto contro la Cassa predetta.
Il giudice a quo svolge argomenti analoghi a quelli della Corte di
cassazione, facendo rilevare in particolare che, "se l'iscritto non
avesse percepito alcun reddito negli ultimi dieci anni, contribuendo
ciononostante alla Cassa (è infatti obbligato a versare il
contributo minimo), egli non avrebbe diritto ad alcun sostentamento,
in contrasto con le finalità solidaristiche della contribuzione e
con il principio del minimo vitale garantito dall'art. 38 della
Costituzione". Considerato in diritto
1. - La Corte di cassazione e il Pretore di Rovigo ritengono
contrastante con gli artt. 3 e 38 della Costituzione l'art. 2, quinto
comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sulla previdenza per i
geometri, che applica il criterio c.d. del sottominimo per la
liquidazione della pensione minima di vecchiaia.
2. - Le due ordinanze hanno per oggetto la stessa questione;
pertanto va disposta la riunione dei giudizi perché siano decisi con
unica sentenza.
3. - La questione è fondata.
Con sentenza n. 243 del 1990 questa Corte ha già dichiarato
costituzionalmente illegittimi, in riferimento ai medesimi parametri,
gli artt. 4 e 5 della legge n. 773 del 1982, nella parte in cui
rinviavano all'art. 2, quinto comma, per la liquidazione delle
pensioni di inabilità e di vecchiaia. Per analoghe ragioni deve
essere dichiarata l'illegittimità dello stesso art. 2, quinto comma,
ora direttamente impugnato in relazione alla pensione di vecchiaia.
Il ricorso alla misura del sottominimo per la liquidazione della
pensione di vecchiaia, in deroga al principio solidaristico su cui si
fonda l'istituto della pensione minima, sarebbe giustificato solo
come misura indispensabile per la salvaguardia dell'equilibrio della
gestione. Ma la legge si preoccupa di impedire il verificarsi di tale
condizione prevedendo, oltre al contributo soggettivo del dieci per
cento sul reddito fino a 40 milioni, obblighi aggiuntivi di
contribuzione a titolo di solidarietà, destinati a finanziare
l'integrazione al minimo delle pensioni. La disposizione impugnata si
pone perciò in contraddizione con la finalità di tali flussi
finanziari e contrasta col requisito di adeguatezza della pensione
alle esigenze di vita, sancito dall'art. 38, secondo comma, della
Costituzione Giova ricordare che la norma corrispondente nelle leggi
sulla previdenza forense e sulla previdenza degli ingegneri e
architetti è stata abrogata rispettivamente dalla legge 11 febbraio
1992, n. 141 (art. 1, comma 3) e dalla legge 11 ottobre 1990, n. 290
(art. 2, comma 5).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 2, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773
(Riforma della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Geometri).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:243 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte