Sentenza n. 244/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20d.P.R. 748/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 d.P.R. 30
giugno 1972, n. 748 "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle
amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo" promosso
con ordinanza emesse il 22 mar
zo 1983 dal Consiglio di Stato Sez. IV giurisdizionale sui ricorsi
riuniti proposti da Milani Oscar ed altri contro Ministero delle
Finanze ed altro iscritta al n. 797 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 dell'anno
1984;
Visto l'atto di costituzione di Sebastiano Rosa ed altri e l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1987 il Giudice relatore
Vincenzo Caianiello;
Uditi l'avv. Giovanni Puoti per Sebastiano Rosa ed altri e
l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con vari ricorsi depositati nel 1978-1979 Oscar Milani ed
altri dirigenti dei Ministeri del Tesoro e delle Finanze, chiedevano
al giudice amministrativo che le dieci ore di lavoro settimanale
prestate in conformità all'art. 20, primo comma del d.P.R. 30 giugno
1972, n. 748 - ed eccedenti il normale orario di servizio previsto
per la generalità degli altri dipendenti - fossero riconosciute e
retribuite dall'amministrazione come lavoro straordinario.
Nel corso del giudizio di appello, la IV sezione del Consiglio di
Stato, sollevava, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del citato
art. 20, sia per l'ipotesi in cui la maggiorazione d'orario in esso
contenuta fosse ritenuta parte integrante del normale orario di
servizio, sia nell'ipotesi in cui venisse invece considerata come
lavoro straordinario. In entrambi i casi, infatti, l'indagine sulla
sua costituzionalità sarebbe stata rilevata ai fini della
definizione del giudizio a quo.
Quanto alla non manifesta infondatezza, si osserva nell'ordinanza
di rimessione, che se le dieci ore in questione fanno parte del
normale orario di servizio ed il relativo corrispettivo deve quindi
intendersi conglobato nello stipendio, la disposizione in esame
violerebbe gli artt. 3 e 36 della Costituzione. Al momento della
proposizione dei ricorsi, infatti, la retribuzione complessiva del
dirigente superiore sarebbe stata inferiore a quella dell'ispettore
generale del ruolo ad esaurimento, mentre quella del primo dirigente
sarebbe stata inferiore non solo a quella del direttore aggiunto di
divisione e del direttore di sezione, ma addirittura a quella del
segretario capo e del coadiutore superiore.
Da tale disparità di trattamento il giudice a quo deduce anche la
violazione del diritto del lavoratore "ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro". Nei predetti
termini comparativi, infatti, il criterio della proporzionalità
verrebbe leso dal vigente sistema retributivo che attribuisce ai
dirigenti un trattamento economico inferiore a quello riconosciuto ad
altri dipendenti non attributari delle più impegnative funzioni e
delle connesse responsabilità riservate alle qualifiche dirigenziali
dagli artt. 2, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del d.P.R. n. 748 del 1972.
Anche nell'ipotesi in cui la maggiorazione fosse configurata come
prestazione obbligatoria di lavoro straordinario, ad avviso del
giudice a quo l'omessa previsione di una retribuzione violerebbe il
precetto contenuto nel citato art. 36, nonché il principio di
eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. L'esclusione,
soltanto per i dirigenti, del diritto a percepire il compenso per il
lavoro straordinario determinerebbe infatti una disparità di
trattamento anche quando si considerassero qualitativamente identiche
le prestazioni di tutti i dipendenti statali, mentre integrerebbe una
violazione dei principi di logica e congruità legislativa qualora si
tenesse conto delle particolari caratteristiche (di professionalità,
di anzianità di servizio, di responsabilità) che attengono al
lavoro dirigenziale.
Ritiene infine il Consiglio di Stato che entrambe le prospettate
interpretazioni della norma impugnata contrastino con l'art. 97 della
Costituzione (principio del buon andamento della P.A.), in quanto
l'intensificazione degli oneri e dei compiti dei dirigenti senza la
corrispondente previsione di un concreto corrispettivo si
risolverebbe in un "sostanziale svuotamento del meccanismo della
dirigenza", mentre, l'impossibilità di determinare esattamente le
attribuzioni proprie dei funzionari non consentirebbe di evidenziare
i tipi di organizzazione voluti realizzare dal legislatore.
2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituiti Oscar
Milani e gli altri ricorrenti ed ha spiegato intervento il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Nelle memorie presentate, i dirigenti statali hanno
sostanzialmente approfondito e sviluppato le argomentazioni contenute
nell'ordinanza di rinvio.
Hanno così ribadito che la comparazione tra i livelli retributivi
loro spettanti e quelli attribuiti alle qualifiche inferiori
evidenzierebbe come il legislatore, nel determinare i primi, abbia
completamente omesso di tener conto dei particolari requisiti di
professionalità, anzianità ed esperienza richiesti ai dirigenti per
l'accesso alle qualifiche, venendo così a ledere il criterio della
retribuzione proporzionata anche alla qualità della prestazione
lavorativa.
Ancora più palese sarebbe invece la violazione del medesimo
criterio in relazione alla quantità del lavoro prestato, e infatti,
alla maggiorazione dell'orario imposta dalla norma impugnata
corrisponderebbe una retribuzione addirittura minore a quella che
compete ad altri dipendenti che svolgono la loro attività in un
orario di servizio inferiore.
In particolare, per quanto concerne le qualifiche ad esaurimento
di ispettore generale e di direttore di divisione aggiunto, le norme
(art. 133 comma 2 l. n. 312 del 1980 e art. 1 comma 3 l. n. 869 del
1982) determinano la retribuzione, in misura pari, rispettivamente al
95% ed all'85% di quella spettante al primo dirigente con pari
anzianità. E poiché, per tali qualifiche, il legislatore non ha
maggiorato l'orario di servizio - quanto meno nella misura del 95% e
dell'85% delle quaranta ore mensili che spettano ai dirigenti in base
all'art. 20 d.P.R. n. 748 del 1972 - è evidente la disparità di
trattamento che si verrebbe a creare nella retribuzione, parametrata
alle ore lavorative, spettante al primo dirigente e quella attribuita
all'ispettore generale e al direttore di divisione. Quest'ultimi,
infatti, lavorando rispetto al primo in una misura inferiore del 30%
riceverebbero uno stipendio annuo lordo inferiore soltanto,
rispettivamente, del 5% e del 15%.
3. - Nel suo atto di intervento, l'Avvocatura Generale dello Stato
ha rilevato che le dieci ore in questione non possono il alcun modo
considerarsi prestazioni di lavoro straordinario, costituendo invece
una maggiorazione del normale orario di servizio che il legislatore
ha ritenuto opportuno introdurre per meglio garantire il corretto
svolgimento delle nuove e più delicate funzioni attribuite ai
dirigenti. In questo senso la maggiorazione troverebbe poi il suo
corrispettivo in un congruo aumento delle retribuzioni tabellari e
nella corresponsione dell'indennità di funzione.
Le sollevate questioni di legittimità costituzionale
risulterebbero inoltre infondate in quanto il problema della
disparità di trattamento non si pone dal momento che il dirigente, a
parità di anzianità, percepisce un compenso superiore a quello
percepito da tutti i dipendenti a lui sottordinati, mentre il
trattamento economico a lui corrisposto nell'arco della carriera
terrebbe adeguatamente conto dell'impegno crescente che può essergli
richiesto e in tal senso dovrebbe pertanto escludersi qualsiasi
violazione dell'art. 36 della Cost. Infine il nuovo orario di lavoro
imposto ai dirigenti unitamente all'attribuzione di più elevate
funzioni e alla corresponsione di un congruo trattamento economico
mirerebbe proprio a garantire il buon andamento della P.A.. Considerato in diritto
1. - La norma che è stata sottoposta all'esame di questa Corte è
l'art. 20 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 il quale prescrive che
"l'orario settimanale di lavoro previsto per la generalità degli
impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato è maggiorato, per
i dirigenti, di dieci ore settimanali, da ripartire in relazione alle
esigenze di servizio". Tale norma viene denunciata per asserito
contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost..
Al riguardo va rilevato che, come risulta dalla narrativa in
fatto, nel giudizio a quo gli interessati, tutti dirigenti
amministrativi dello Stato, avevano chiesto che venisse loro
retribuita a titolo di lavoro straordinario tale maggiorazione
dell'orario di servizio.
2. - Nell'ordinanza di rinvio, pur formulandosi delle perplessità
circa la qualificazione di tale maggiorazione come orario di servizio
ordinario o straordinario, non si pone in discussione che il
legislatore possa prevedere per i dirigenti un orario di servizio, da
svolgersi obbligatoriamente, maggiore rispetto a quello degli altri
dipendenti.
D'altronde non sarebbe sindacabile in questa sede una scelta di
tal genere operata dal legislatore nell'ambito di un ragionevole
apprezzamento connesso alla peculiarità delle funzioni.
In concreto va rilevato che la norma denunciata si esprime in
termini tali da far escludere che la maggiorazione d'orario in parola
possa essere considerata lavoro straordinario, risultando chiaramente
che essa costituisce parte integrante dell'orario di lavoro ordinario
dei dirigenti.
Così qualificato il tipo di prestazione ed essendo la pretesa
dedotta dagli interessati nel giudizio a quo volta a denunciare
l'inadeguatezza del loro trattamento economico rispetto a quello
corrisposto ad altri funzionari della carriera direttiva in posizione
loro subordinata, risulta evidente che l'asserita questione non
concerne l'art. 20 del d.P.R. n. 748 del 1972 oggetto dell'incidente
di costituzionalità, bensì le norme e le tabelle che disciplinano
il trattamento economico dei dirigenti in relazione agli altri
dipendenti.
Il rilievo non è meramente formale perché solo una
prospettazione che investa la ratio di quelle norme e di quelle
tabelle - individuando le componenti che concorrono a determinare la
misura del trattamento delle varie categorie di personale - potrebbe
mettere la Corte in condizioni di valutare la sussistenza o meno
della violazione delle norme costituzionali invocate.
Come già affermato da questa Corte (sent. n. 304 del 1986 e n. 39
del 1986) ogni volta che nella ordinanza di rimessione viene
denunciata una disposizione in luogo di un'altra la questione è
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748
(disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello
Stato anche con ordinamento autonomo) sollevata in riferimento agli
artt. 3, 36 e 97 Cost. dal Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza
del 22 marzo 1983, n. 204.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:244 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte