Sentenza n. 244/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/1990 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 175/1983
- art. 24legge 175/1983
- art. 10legge 576/1980
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della
legge 2 maggio 1983, n. 175 (Interpretazione autentica dell'articolo
24 e integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980,
n. 576, concernente la riforma della previdenza forense),
modificativo dell'art. 10 della legge 20 settembre 1980, n. 576
(Riforma del sistema previdenziale forense), promosso con ordinanza
emessa il 22 settembre 1989 dal Pretore di Firenze nel procedimento
civile vertente tra Torricelli Raffaello ed altri e la Cassa di
Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori, iscritta al n. 664
del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione del Sig. Raffaello Torricelli ed
altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1990 il Giudice relatore
Giuseppe Borzellino;
Uditi gli avvocati Fulvio Ferlito e Paolo Soldani Benzi per
Torricelli Raffaello ed altri e l'Avvocato dello Stato Luigi
Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 22 settembre 1989 il Pretore di Firenze,
nel procedimento civile vertente tra Raffaello Torricelli ed altri e
la Cassa di Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 2 della legge 2
maggio 1983, n. 175 (Interpretazione autentica dell'articolo 24 e
integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n.
576, concernente la riforma della previdenza forense), modificativo
dell'art. 10 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del
sistema previdenziale forense), nella parte in cui non fa decorrere
la ridotta aliquota del 3% del contributo soggettivo obbligatorio
dalla data di entrata in vigore della predetta legge n. 576 del 1980.
Secondo il giudice a quo, stante il carattere "unitario ed
organico" della riforma previdenziale forense dell'80, non sarebbe
razionalmente giustificato il fatto che la legge n. 175 del 1983
stabilisca termini di decorrenza diversi da quelli (anteriori) della
riforma.
La maggiore aliquota del 10% (per gli anni 1980-82) verrebbe ad
assumere nei loro confronti, d'altronde, una funzione meramente
solidaristica. Con memoria depositata il 27 gennaio 1990 si sono
costituiti i ricorrenti, sollecitando una declaratoria di
illegittimità nei sensi di cui all'ordinanza di rimessione.
Con atto depositato il 25 gennaio 1990 è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito
l'inammissibilità della questione, per errata individuazione - si
assume - dell'oggetto della censura, che resterebbe circoscritto
all'art. 10 della legge n. 576 del 1980 e non relativo all'art. 2
della successiva legge n. 175 del 1983; ed inoltre, la
discrezionalità legislativa non avrebbe comportato violazione degli
invocati parametri costituzionali. In subordine, l'Avvocatura ravvisa
infondata, comunque, la questione.
In prossimità dell'udienza le parti private hanno presentato
ulteriore memoria di conferma di quanto in precedenza osservato. Considerato in diritto
1.1. - La legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema
previdenziale forense) stabilì all'art. 10 che il contributo
soggettivo a carico di ciascun professionista iscritto fosse
commisurato, secondo le risultanze delle rispettive dichiarazioni
dell'IRPEF, al 10% del reddito prodotto nell'anno per i cespiti di
più modeste entità (fino a quaranta milioni) e al 3% per la parte
eccedente.
La contribuzione, dovuta anche dai pensionati che proseguono
nell'esercizio della professione, era oggetto per costoro di una
successiva modifica (art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175),
determinandosi, al compimento di cinque anni dalla continuazione
dell'attività, la relativa aliquota nella misura unitaria del 3%.
1.2. - Il giudice a quo ritiene che tale ultima disposizione, più
favorevole, dovrebbe aver decorrenza sin dall'entrata in vigore della
legge di riforma (n. 576 del 1980). In difetto, essa sarebbe
irrazionale, ex art. 3 Cost., rispetto alle organiche finalità della
riforma medesima, con riflessi negativi anche sulle garanzie di
adeguatezza previdenziale di cui al successivo art. 38.
2.1. - L'Avvocatura dello Stato eccepisce che la censura andava
rivolta all'art. 10 della legge di riforma (n.576/1980) e non già
alle modifiche intervenute con l'art. 2 della successiva legge n.
175/1983: da qui l'inammissibilità dell'incidente.
L'assunto non ha pregio: la doglianza, oggetto della fattispecie,
concerne proprio la norma modificativa del 1983, nel senso che essa
non è stata resa operante retroattivamente, con una saldatura assume
il remittente - indispensabile, invece, per i contenuti organici
della riforma.
2.2. - La questione non è fondata.
La Corte ha più volte sottolineato, anche di recente (da ultimo,
ordinanze nn. 441 del 1989, 120 del 1989), come nella
regolamentazione dei trattamenti pensionistici vada riconosciuto al
legislatore il potere di determinare nel tempo i benefici e le
relative condizioni di accesso: situazione questa tanto più
manifesta nel caso odierno, limitato, nel riferimento generale alla
attuazione della riforma in discorso, ad un assai breve periodo.
Più concretamente si è voluto evitare, nel rispetto delle regole
concernenti l'irretroattività della legge e proprio per la
compiutezza organica che alla riforma stessa si riconosce, la
fissazione di differenti momenti temporali di decorrenza a seconda di
questo o quello degli interessi particolaristici in gioco (in tali
sensi, sent. n. 171 del 1987).
Non risulta violato, conclusivamente, alcun principio di
proporzionalità, meramente incentrata com'è la questione sui limiti
temporali d'una norma della cui validità, nell'ambito dei parametri
costituzionali proposti, non è, pertanto, a dubitarsi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175 (Interpretazione
autentica dell'art. 24 e integrazione e modifica di norme della legge
20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma della previdenza
forense), modificativo dell'art. 10 della legge 20 settembre 1980, n.
576 (Riforma del sistema previdenziale forense), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di
Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:244 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte