Sentenza n. 245/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1974 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 101r.d. 12/1941
citata
- art. 105d.P.R. 916/1958
- art. 107d.P.R. 916/1958
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.
101, secondo comma, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, 2, primo comma,
del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 232, 1 della
legge 5 marzo 1951, n. 190, e 63, secondo comma, del d.P.R. 16
settembre 1958, n. 916, concernenti la disciplina delle assegnazioni di
magistrati per supplenze straordinarie, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 giugno 1972 dal pretore di Pergine
Valsugana nel procedimento penale a carico di Moser Tullio, iscritta al
n. 276 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 233 del 6 settembre 1972;
2) ordinanza emessa il 22 giugno 1972 dal pretore di Pergine
Valsugana nel procedimento civile vertente tra Anzolin Luciano e Moser
Renzo, iscritta al n. 297 del registro ordinanze 1972 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 27 settembre 1972.
Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1974 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Tullio Moser
e, successivamente, in altro giudizio civile tra Luciano Anzolin e
Renzo Moser, il pretore di Pergine Valsugana, con ordinanze di analogo
contenuto, emesse, rispettivamente, il 10 e 22 giugno 1972 - premesso
che esso giudice, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del
mandamento di Borgo Valsugana, era investito della cognizione dei
procedimenti indicati per effetto di decreto del Presidente della Corte
di appello di Trento, che ne aveva disposto l'assegnazione per
supplenza alla pretura di Pergine "per tre e due giorni consecutivi per
ogni turno di due settimane, per la durata di quattro mesi"; che tale
decreto era stato a sua volta preceduto da altri otto analoghi
provvedimenti che, per la durata di sei mesi ciascuno e senza soluzione
di continuità, avevano prorogato o rinnovato un iniziale decreto di
supplenza; che, pertanto, per effetto dei provvedimenti anzidetti, egli
era stato, in pratica, "assegnato o trasferito senza il suo consenso
alla pretura di Pergine" per la maggior parte del tempo lavorativo; che
tutto ciò era stato reso possibile dalla eccezionale ampiezza del
potere attribuito, in materia di supplenze, ai Presidenti delle Corti
di appello - ha sollevato di ufficio questione di legittimità degli
artt. 101, comma secondo, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12; 2, comma
primo, del d.l.lgt. 3 maggio 1945, n. 232; 1 della legge 5 marzo 1951,
n. 190, e 63, comma secondo, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916,
contenenti, appunto, la disciplina delle assegnazioni di magistrati per
supplenze straordinarie: prospettandone il contrasto con gli artt. 105
e 107, comma secondo, della Costituzione, sulla competenza del
Consiglio superiore della magistratura in materia di trasferimenti od
assegnazioni dei magistrati e sulla inamovibilità degli stessi.
2. - Ha precisato il pretore di non ignorare che la questione così
formulata è già stata risolta in senso negativo con sentenza n. 173
del 26 novembre 1970 della Corte costituzionale: ne ha sollecitato,
però, il riesame in ragione della parziale diversità della sua
odierna prospettazione, venendo, ora, in contestazione non già la
legittimità della supplenza in sé - del potere, cioè, dei capi delle
Corti di far fronte a situazioni eccezionali mediante l'istituto della
supplenza - sibbene "le caratteristiche di siffatto potere che in base
alla predetta normativa appare illimitato ed insindacabile", così,
appunto, da consentire situazioni abnormi come quella nella specie
descritta.
3. - Nel giudizio innanzi alla Corte, nessuna delle parti si è
costituita né è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità costituzionale della disciplina
della assegnazione di magistrati per supplenze straordinarie (artt.
101, comma secondo, r.d. 1941, n. 12, 2, comma primo, d.l.1. 1945 n.
232, 1 legge 1951 n. 190 e 63, comma secondo, d.P.R. 1958 n. 916) in
riferimento ai precetti di cui agli artt. 105 e 107, comma secondo,
della Costituzione - quale sollevata con le ordinanze in epigrafe
indicate - è manifestamente infondata.
Trattasi, infatti, di questione già risolta con la decisione n.
173 del 26 novembre 1970 di questa Corte: che - nell'escludere
l'incostituzionalità delle norme impugnate - ha chiarito come i
provvedimenti di supplenza differiscano dai provvedimenti di
assegnazione o trasferimento, demandati alla competenza del Consiglio
superiore ex art. 105 della Costituzione, in ciò: che i primi,
diversamente dai secondi, "non incidono sullo stato giuridico dei
magistrati", onde "non essendo diretti a mutare stabilmente la funzione
o la sede del magistrato non possono essere condizionati neppure alla
prestazione del consenso da parte dell'interessato a garanzia
dell'inamovibilità", di cui all'art. 107 della Costituzione.
2. - Non sussiste, d'altra parte, neppure la novità di profili,
prospettata dal giudice a quo, relativamente alla "illimitatezza ed
insindacabilità del potere dei capi delle Corti nell'adozione dei
provvedimenti di supplenza".
Entrambi tali profili risultano, infatti, anche essi già esaminati
- ed implicitamente confutati - nella ricordata sentenza n. 173 del
1970.
In particolare, quanto alla "illimitatezza del potere" dei capi
delle Corti, valgono le considerazioni ivi svolte in ordine ai
"caratteri peculiari della urgenza, temporaneità e provvisorietà", da
cui devono essere in concreto assistiti i provvedimenti di supplenza.
Tali caratteri dell'atto - che devono risultare dalla relativa
motivazione - evidentemente, costituiscono il limite naturale e
coessenziale del potere, che nell'atto stesso si estrinseca.
Quanto, poi, alla dedotta "insindacabilità", questa resta superata
alla luce della considerazione - pur'essa già contenuta nella sentenza
n. 173 richiamata - che "l'esercizio del potere in merito alle
supplenze non rimane nel sistema esente da controlli, essendo,
comunque, imposta dall'art. 42 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, la
comunicazione del provvedimento al Consiglio superiore della
magistratura".
Ed è appena il caso di precisare - trattandosi di concetto
implicito nel contesto del sistema anzidetto - che la comunicazione
indicata è, evidentemente, preordinata all'esercizio del potere di
annullamento, da parte del Consiglio, del provvedimento comunicato, ove
questo risulti illegittimo per mancata rispondenza ai requisiti innanzi
menzionati dell'"urgenza, provvisorietà e temporaneità".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 101, comma secondo, del r.d. 30 gennaio
1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), 2, comma primo, del decreto
legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 232, 1 della legge 5
marzo 1951, n. 190 e 63, comma secondo, del d.P.R. 16 settembre 1958,
n. 916, in riferimento agli artt. 105 e 107, comma secondo, della
Costituzione, sollevata con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:245 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte