Sentenza n. 245/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 63legge 2359/1865
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63 della legge
25 giugno 1865, n. 2359 ("Disciplina delle espropriazioni forzate per
causa di utilità pubblica"), promosso con ordinanza emessa il 3
dicembre 1985 dalla Corte d'Appello dell'Aquila nel procedimento
civile vertente tra D'Ilio Iolanda ed altri e il Consorzio per l'area
di sviluppo industriale della Valle del Pescara, iscritta al n. 592
del registro ordinanze 1986 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 51 prima serie speciale dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1987 il Giudice relatore
Gabriele Pescatore;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
RITENUTO IN FATTO
1. - Alcuni proprietari, espropriati con decreto del prefetto di
Chieti del 10 maggio 1971, chiesero al tribunale della stessa città
la restituzione in proprietà dei beni, non utilizzati dal Consorzio
per l'area di sviluppo della Val Pescara entro i termini previsti.
Il tribunale adito disponeva con sentenza, a norma dell'art. 63
della l. 25 giugno 1865, n. 2359, la retrocessione degli immobili,
stabilendo i corrispettivi da versare all'espropriante. Contro tale
sentenza gli attori proponevano appello, lamentando che il tribunale
avesse determinato detti corrispettivi in misura maggiore alle
indennità di espropriazione. La Corte d'Appello dell'Aquila, con
ordinanza 3 dicembre 1985, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 63 della l. 25 giugno 1865, n. 2359, in
quanto non prevede che il prezzo della retrocessione non possa
eccedere l'ammontare dell'indennità di espropriazione ricevuta dal
proprietario, qualora l'espropriante non abbia eseguito sui beni
espropriati opere che ne abbiano aumentato il valore.
Il giudice a quo osserva che secondo l'art. 42 Cost. l'indennità
di espropriazione non deve corrispondere necessariamente al valore
venale del bene espropriato. Pertanto sarebbe incongruo e
contrastante con lo stesso articolo 42 Cost. che, in base alla norma
impugnata, per ottenere la retrocessione dei beni non utilizzati
dall'espropriante, all'espropriato possa essere richiesta una somma
maggiore di quella da lui ricevuta a titolo d'indennità.
A tale evenienza si opponeva la norma - abrogata dal r.d.l. 11
marzo 1923, n. 691 - secondo la quale il prezzo da pagare per la
retrocessione "non potrà eccedere l'ammontare dell'indennità
ricevuta dal proprietario per l'espropriazione", salvo che
l'espropriante abbia eseguito sui beni da retrocedere opere nuove che
ne abbiano aumentato il valore (art. 60 della l. n. 2359 del 1865).
Il giudice a quo chiede una sentenza d'illegittimità costituzionale
che ripristini tale previsione, sottolineandosi che la normativa
impugnata ingiustificatamente finisce con l'imporre, in alcuni casi,
al proprietario espropriato, una diminuzione patrimoniale derivante
dalla differenza tra l'indennità percepita e il prezzo che egli deve
versare per ottenere la retrocessione, con l'aggravante che egli non
ha potuto godere del bene per il periodo durante il quale
l'espropriazione si è protratta e l'espropriante finisce con
l'ottenere un arricchimento ingiustificato.
2. - Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata. Nelle note depositate si osserva che il diritto alla
retrocessione (nella fattispecie prevista dall'art. 63 l. n. 2359 del
1865 cit.) nasce dopo che siano scaduti i termini per la
realizzazione dell'opera pubblica ed è esercitabile nel termine
ordinario di prescrizione. Pertanto la retrocessione può essere
richiesta anche dopo molti anni dall'espropriazione, con la
conseguenza che i fenomeni inflattivi possono rendere la semplice
restituzione dell'indennità non adeguata a compensare equamente
l'espropriatonte. Proprio per tale ragione la l. n. 691 del 1923, per
attenuare le conseguenze dei processi inflattivi verificatisi dopo la
prima guerra mondiale, abrogò il disposto dell'art. 60, terzo comma,
della l. n. 2359 del 1865, il quale prevedeva che, di regola, il
prezzo di retrocessione non potesse superare l'ammontare
dell'indennità di espropriazione. D'altro canto, secondo
l'interpretazione giurisprudenziale della normativa impugnata, alla
determinazione del prezzo della retrocessione deve procedersi con gli
stessi criteri in base ai quali è stata determinata l'indennità di
esproprio. Il che - secondo l'Avvocatura generale dello Stato -
garantisce il dovuto contemperamento dei contrapposti interessi
dell'espropriante e dell'espropriato, mentre a tal fine sarebbero
privi di significato il semplice riferimento ai termini monetari in
cui, in tempi diversi, risultano espresse le entità rappresentate
dall'indennizzo di esproprio e dal prezzo di retrocessione. Né
avrebbe rilievo che l'espropriato non abbia potuto godere il bene per
periodo durante il quale si è protratta l'espropriazione, avendo
egli goduto dell'indennizzo percepito, che avrebbe potuto
congruamente investire, e, comunque, la retrocessione non è
configurabile come risoluzione, con effetto retroattivo, del
precedente trasferimento.
L'Avvocatura generale dello Stato conclude affermando che va
riconosciuta la legittimità della regula iuris espressa nella norma
impugnata "a prescindere da ogni dubbio in ordine alla pertinenza del
parametro costituzionale richiamato nonché all'individuazione della
specifica disposizione oggetto di censura". Considerato in diritto
3. - Il giudice rimettente, occupandosi di una fattispecie
relativa a retrocessione di beni espropriati per mancata
utilizzazione nei termini stabiliti, ha dubitato della legittimità
costituzionale dell'art. 63 della l. 25 giugno 1865, n. 2359 in
riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, Cost. Secondo
l'ordinanza di rimessione tale illegittimità sarebbe da ascrivere
alla circostanza che l'art. 63 cit. non prevede che il prezzo della
retrocessione non debba eccedere l'ammontare dell'indennità di
espropriazione ricevuta dal proprietario, salvo che dall'espropriante
siano state eseguite nuove opere che abbiano aumentato il valore del
fondo.
Ai fini di valutare il fondamento della impugnazione, va
preliminarmente osservato che le due fattispecie di retrocessione,
previste dalla l. n. 2359 del 1865, concernono, rispettivamente, il
caso di parziale utilizzazione del fondo espropriato (art. 60) e la
mancata esecuzione, nei termini previsti, dell'opera, in funzione
della quale l'espropriazione era stata disposta (art. 63).
Per quanto riguarda la seconda fattispecie - in cui si colloca
l'incidente di costituzionalità - è da rilevare che la
retrocessione diventa operativa per effetto della sola scadenza del
termine di espropriazione, poiché non occorre alcuna valutazione
dell'autorità amministrativa.
La posizione soggettiva del retrocessionario riceve diretta tutela
dalla pronuncia giudiziaria di decadenza della dichiarazione di
pubblica utilità e dall'ordine di restituzione del bene espropriato,
verso il pagamento del prezzo da determinare con le stesse modalità
previste per la retrocessione parziale (art. 63 l. cit.).
4. - È ancora da osservare, quanto al contenuto del corrispettivo
dovuto dal retrocessionario, che è consolidato indirizzo della Corte
di Cassazione, attesa la correlazione esistente tra le vicende
espropriative e retrocessorie, che il corrispettivo stesso debba
essere determinato - con riferimento al valore del bene al momento
della pronuncia di retrocessione - in base agli identici criteri,
alla stregua dei quali si provvide alla stima del bene, ai fini della
determinazione dell'indennità di espropriazione (cfr. Cass. 30
novembre 1985, n. 5979; 9 novembre 1977, n. 4779; 21 giugno 1968, n.
2062).
È chiaro il fondamento di tale indirizzo; esso opera sul
presupposto che la retrocessione attua un nuovo trasferimento del
bene, del tutto autonomo rispetto al trasferimento coattivo
realizzato dall'atto di espropriazione; la retrocesione trova in
quest'atto il suo antecedente meramente storico, ma ad esso non è
collegata né strutturalmente, né funzionalmente.
Dalla pronuncia di decadenza della dichiarazione di pubblica
utilità ( ex art. 63 l. n. 2359 del 1865) deriva all'espropriato il
diritto potestativo di acquisto, con corrispondente obbligo
dell'espropriante di trasferirgli l'immobile non utilizzato. Si
tratta di un potere dell'espropriato, rispetto al quale non rileva
precisare, in questa sede, se dia luogo ad un trasferimento
volontario, coattivo o potestativo.
5. - L'ordinanza di rimessione si sofferma a considerare la
inadeguata tutela che il sistema vigente offrirebbe alla posizione
dell'espropriato e la collega al "sacrificio" che questo
sopporterebbe "per essere mancata la destinazione dell'immobile posta
a base del decreto di espropriazione" o, inoltre, "sotto un profilo
più sostanzialmente economico", per "una diminuzione patrimoniale,
ancora più grave, atteso che il mancato godimento del bene dopo la
pronuncia di espropriazione" rimarrebbe "in ogni caso senza
indennizzo".
Entrambi i rilievi formulati dall'ordinanza sono infondati: la
mancata destinazione del bene all'opera pubblica non si riflette
sulla fase espropriativa, ormai esaurita; essa non può incidere,
dunque, ancorché limitata al riflesso economico, sulla sfera
dell'espropriato.
È appena il caso di accennare al riguardo che la retrocessione
non risolve il precedente trasferimento con effetti ex tunc.
Inoltre la mancata destinazione del bene all'opera pubblica non
agisce sulla struttura del bene, che resta immutato nella sua
consistenza fisica e non si vede come questa circostanza possa
toccare la posizione del soggetto espropriato, il quale, essendo
stato privato della proprietà del bene - contrariamente a quanto
afferma l'ordinanza di rimessione - non può subire danni per il
mancato godimento di esso.
Né è infine esatto affermare - come fa l'ordinanza - che il
diritto di proprietà deve "essere tutelato anche dopo
l'espropriazione", "essendo fuori della logica costituzionale la
ingiusta locupletazione della P.A. espropriante con il correlativo
depauperamento del proprietario che aveva dovuto subire la
espropriazione".
È agevole osservare che, intervenuta l'espropriazione del bene e
corrisposto l'indennizzo, non sono configurabili posizioni, a
rilevanza economica, riferibili all'espropriato: dal trasferimento
coattivo del bene è l'ente espropriante che emerge come destinatario
di quelle posizioni.
6. - L'autonomia dell'atto di retrocessione rispetto a quello
espropriativo (cfr. n. 2) è resa ancora più chiara dall'abrogazione
del terzo comma dell'art. 60 della l. n. 2359 del 1865, operata
dall'art. 1 del d.l. 11 marzo 1923, n. 691. Tale comma disponeva che
il prezzo di retrocessione "non potrà eccedere l'ammontare
dell'indennità ricevuta dal proprietario per l'espropriazione del
suo fondo, salvo che vi si fossero dall'espropriante eseguite nuove
opere che ne avessero aumentato il valore". In proposito il
Guardasigilli Pisanelli, nella relazione al progetto di legge sulle
espropriazioni a causa di pubblica utilità (1864) (Atti
parlamentari, Camera dei deputati, sessione 1863-64, doc. n. 206),
aveva giustificato il contenimento del prezzo di acquisto per
retrocessione entro i limiti dell'indennità di esproprio, osservando
che "l'equità non consentirebbe che l'espropriante, il quale
spogliò un privato di uno stabile creduto necessario per
l'eseguimento di un'opera pubblica, ma che in fatto non fu, riesca a
fare un traffico nel rivenderlo al proprietario, da cui egli
forzatamente lo ebbe".
In realtà l'abrogazione del terzo comma dell'art. 60 della l. n.
2359 del 1865 cit. ad opera del r.d.l. n. 691 del 1923 cit. non
consentiva all'espropriante di realizzare alcun "traffico" sul valore
del bene. Essa era diretta, invece, ad evitare l'incidenza sul nuovo
proprietario dei flussi inflattivi, verificatisi in misura
ragguardevole dopo la prima guerra mondiale.
Non sarebbe stato, né sarebbe equo consentire all'espropriato al
quale sia stato corrisposto l'indennizzo, con possibilità di
investirlo e di sottrarlo alle conseguenze dell'inflazione - di
avvantaggiarsi dell'incidenza dei processi di svalutazione a scapito
del soggetto che dovesse retrocedere il bene contro il prezzo
consistente nell'indennizzo di espropriazione.
7. - Queste considerazioni chiariscono l'infondatezza del
riferimento, nella fattispecie all'art. 42, secondo e terzo comma,
Cost., operato dall'ordinanza di rimessione. Proprietario del bene, a
seguito dell'espropriazione, è diventato il soggetto a cui favore è
destinato il provvedimento ablatorio; è questo l'eventuale
destinatario della tutela prevista dall'art. 42 Cost., non il
proprietario originario, non più titolare del bene stesso.
La posizione di questo, comunque, resta non priva di equa
valutazione, se si tiene presente il principio, già richiamato,
secondo il quale alla determinazione del prezzo della retrocessione
deve procedersi con gli stessi criteri in base ai quali è stata
determinata l'indennità di esproprio (cfr. n. 4).
Siffatto principio, accomunando i trasferimenti del bene
nell'omogeneità dei criteri di determinazione del prezzo,
attribuisce ai soggetti interessati la stessa posizione nel quadro
economico delle relative operazioni.
Tutti i profili delle censure mosse dall'ordinanza di remissione
all'art. 63 l. 25 giugno 1865 n. 2359, come modificato dall'art. 1
d.l. 11 marzo 1923, n. 691, sono, dunque, infondati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 63 l. 25 giugno 1865, n. 2359 (Disciplina delle
espropriazioni forzate per causa di utilità pubblica), sollevata in
riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, Cost., dalla Corte di
appello dell'Aquila, con ordinanza 3 dicembre 1985 (r.o. 1986, n.
592).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 22 maggio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:245 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte