Sentenza n. 246/1974
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/1974 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 88 del
contratto collettivo nazionale di lavoro 28 febbraio 1941 per il
personale dipendente da Casse di risparmio, Enti equiparati e Monti di
credito su pegno di prima categoria, promosso con ordinanza emessa il
17 aprile 1972 dalla Corte suprema di cassazione - sezione II civile
- nel procedimento civile vertente tra la Cassa di risparmio di Lucca
e Sebastiani Pier Giorgio ed altri, iscritta al n. 299 del registro
ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 247 del 20 settembre 1972.
Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1974 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
In un giudizio civile promosso da Pier Giorgio Sebastiani contro la
Cassa di risparmio di Lucca per ottenere il trattamento di quiescenza,
la convenuta, rilevato che la cessazione del rapporto di lavoro era
avvenuta per destituzione, resistette alla domanda invocando l'art. 88
del proprio regolamento organico del 7 giugno 1938, secondo cui "la
destituzione importa perdita del diritto a pensione".
Il tribunale di Lucca e poi la Corte d'appello di Firenze accolsero
la domanda, in base alla duplice considerazione: a) che l'art. 88 del
predetto regolamento organico doveva ritenersi abrogato dal combinato
disposto degli artt. 88 e 82 del c.c.n.1. 28 febbraio 1941 per i
dipendenti delle Casse di risparmio (secondo cui "al lavoratore che
cessa dal servizio... spetta il trattamento di quiescenza stabilito
dalle norme in atto presso ciascun istituto alla data di entrata in
vigore del presente contratto"); b) perché comunque l'art. 88 del
Regolamento organico, se non si ritenesse già abrogato, sarebbe
divenuto inapplicabile per effetto della sentenza n. 75 del 1968 della
Corte costituzionale, dichiarativa di parziale illegittimità dell'art.
2120 del codice civile.
Su ricorso della Cassa di risparmio di Lucca, la Corte di
cassazione, con ordinanza del 17 aprile 1972 - rilevato che l'art. 88
del Regolamento organico, lungi dall'essere stato abrogato, era
recettiziamente richiamato dall'art. 88 del contratto collettivo del
1941, la cui efficacia non poteva dirsi venuta meno, per questa parte,
in dipendenza della su citata sentenza della Corte costituzionale - ha
sollevato, con riferimento all'art. 36 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale della predetta disposizione del c.c.n.1. 28
febbraio 1941, per la parte, appunto, in cui contiene un rinvio
recettizio al primo comma dell'art. 88 del Regolamento organico della
Cassa di risparmio di Lucca.
Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza
indicata, nel giudizio innanzi questa Corte non si è costituita alcune
delle parti né vi è stato intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri. Considerato in diritto :
L'ordinanza de qua denuncia, per contrasto con l'art. 36 della
Costituzione, l'art. 88 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28
febbraio 1941 per i dipendenti delle Casse di risparmio, per la parte
in cui contiene un rinvio recettizio al primo comma dell'art. 88 del
Regolamento organico della Cassa di risparmio di Lucca.
La questione è inammissibile.
Questa Corte, con le sentenze n. 1 del 1963 e n. 76 del 1969, dopo
aver precisato che i contratti collettivi, come gli altri atti
normativi previsti nell'art. 5 delle disposizioni sulla legge in
generale, non avevano forza di legge nel sistema in cui sorsero, tanto
che non potevano derogare neanche alle disposizioni imperative dei
regolamenti (art. 7 delle disposizioni sulla legge in generale), ha
ritenuto che - caduto il sistema - l'art. 43 del d.l.1. 23 novembre
1944, n. 369, non dette alle norme predette forza di legge, ma si
limitò a mantenere inalterata per l'avvenire la loro originaria
efficacia. Dal che ha dedotto che rispetto ad esse non si possono
sollevare questioni di legittimità costituzionale e che spetta
soltanto al giudice competente per le singole controversie l'esame se
le disposizioni di cui si è detto contrastino con norme imperative
appartenenti ad un livello superiore nella gerarchia delle fonti ed in
primo luogo se contrastino con norme costituzionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 88 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 febbraio
1941 per i dipendenti delle Casse di risparmio, in riferimento all'art.
36 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VIN CENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte