Sentenza n. 246/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1983 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 41Codice di procedura civile
- art. 367Codice di procedura civile
- art. 30legge 1034/1971
- art. 37legge 1034/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 30,
comma terzo, e 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei
Tribunali amministrativi regionali) e degli artt. 41 e 367 cod. proc.
civ. (Regolamento di giurisdizione - Sospensione del processo di
merito) promossi con ordinanze emesse il 3 marzo 1976 dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio e il 12 dicembre 1979 dal Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia, rispettivamente iscritte al n.
501 del registro ordinanze 1976 e al n. 175 del registro ordinanze 1980
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 del 1976
e n. 131 del 1980.
Visti l'atto di costituzione di Daniele Vittorio e gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 1983 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen;
udito l'avvocato delo Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 3 marzo 1976, in un giudizio di ottemperanza nel corso
del quale l'Amministrazione convenuta aveva proposto regolamento
preventivo di giurisdizione, il TAR del Lazio ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113
della Costituzione, dell'art. 30, terzo comma, della legge n. 1034 del
1971 (a norma del quale "nei giudizi dinanzi ai Tribunali
amministrativi regionali è ammessa domanda di regolamento preventivo
di giurisdizione a norma dell'art. 41 c.p.c."), dell'art. 37 della
stessa legge (che regola la competenza dei TAR e del Consiglio di Stato
sui giudizi di ottemperanza) nonché degli artt. 41 e 367 c.p.c. (che
disciplinano i regolamenti preventivi di giurisdizione) in quanto
applicabili ai giudizi amministrativi.
Si sostiene che la normativa risultante dagli artt. 30 della legge
n. 1034 del 1971, 41 e 367 c.p.c. comportando l'automatica sospensione
del giudizio dinanzi al TAR, appare di dubbia legittimità
costituzionale, permettendo ad una delle parti di paralizzare il
giudizio per un periodo assai lungo mentre gli incidenti di
costituzionalità comportano la sospensione del processo solo ove
vengano ritenuti dal giudice rilevanti e non manifestamente infondati.
Pur non contestando la legittimità, in generale, del regolamento
preventivo di giurisdizione, si sostiene che mentre nel processo civile
la sospensione del processo non produce sostanziali pregiudizi per il
privato, tenuto anche conto che il giudice a quo è legittimato ad
autorizzare il compimento di atti urgenti, viceversa nel giudizio
amministrativo essa priva il cittadino della tutela giurisdizionale.
Per la maggior parte, le situazioni tutelabili dal giudice
amministrativo sono interessi legittimi ed il privato ha interesse o
alla rimozione di un provvedimento sfavorevole, o all'emanazione di un
provvedimento favorevole. Solo gli interessi della prima categoria sono
tutelabili con la sospensiva (utilizzabile anche in caso di
proposizione di regolamento di giurisdizione). Pertanto, per gli altri
interessi, la sospensione del processo comporta che essi rimangono
privi di ogni forma di tutela per tutta la durata di essa e, talvolta,
in via definitiva ove, nelle more, venga meno l'interesse a ricorrere,
come per i ricorsi in materia di operazioni elettorali che non vengono
decisi prima della scadenza dalla carica.
A proposito dell'art. 37 della legge n. 1034 del 1971, che regola i
giudizi di ottemperanza, il giudice a quo evidenzia che la proposizione
del regolamento preventivo ritarda non solo la decisione, ma anche
l'esecuzione del giudicato, cosicché "la possibilità di ottenere in
via giurisdizionale che l'Amministrazione si adegui tempestivamente
alla pronuncia è assai ridotta, il che, in ipotesi non marginali,
potrebbe tradursi in una sostanziale privazione della tutela
giurisdizionale".
Inoltre la circostanza che solo l'Amministrazione possa bloccare
l'esecuzione del giudicato proponendo il regolamento preventivo di
giurisdizione, comporterebbe per essa un ingiustificato privilegio, con
violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Al riguardo si richiama la diversa disciplina esistente per
l'esecuzione forzata nel processo civile, nel quale il regolamento
preventivo può essere proposto solo in sede di opposizione
all'esecuzione e comporta la sospensione necessaria di tale giudizio ma
non di quello esecutivo. Si lamenta, altresì, una differenza di
disciplina non giustificata fra giudizio di ottemperanza dinanzi ai TAR
e dinanzi al Consiglio di Stato, sostenendosi che solo per i primi
opererebbe la regola della sospensione necessaria.
Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che le questioni
siano dichiarate non fondate.
Si contesta che il giudice ordinario, dopo la proposizione di un
regolamento preventivo di giurisdizione, abbia il potere di compiere
atti urgenti, ove sia allegato un difetto assoluto di giurisdizione e
si afferma che l'impossibilità giuridica di attività giurisdizionali
dopo la proposizione del regolamento tanto nei giudizi ordinari, quanto
in quelli amministrativi, è conforme ai principi della Costituzione
sulla divisione dei poteri.
Quanto al ritardo nella decisione della causa conseguente alla
proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, nell'atto di
costituzione si osserva che ciò deriva da disfunzioni non ascrivibili
all'istituto e che, comunque, anche nei confronti della P.A. è
prevista la responsabilità aggravata ex artt. 91 e 96 c.p.c.
Quanto alle dedotte violazioni dell'art. 3, si osserva che la
posizione dell'Amministrazione e quella del privato non sono eguali e,
perciò, non possono essere comparate, mentre quanto alla diversità di
disciplina fra giudizi dinanzi ai TAR e dinanzi al Consiglio di Stato,
essa non sussiste, dovendo i giudizi dinanzi ad entrambi tali organi
essere sospesi a seguito della proposizione del regolamento, secondo
quanto costantemente statuito dalla Corte di cassazione.
La parte privata chiede che la questione sia dichiarata fondata in
base alle stesse argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione.
Con ordinanza 12 dicembre 1979 del TAR per la Sicilia, nel corso di
un giudizio promosso per ottenere l'annullamento di operazioni
elettorali, è stata parimenti sollevata questione di legittimità
costituzionale dell'art. 30, terzo comma della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, per contrasto con gli artt. 111, terzo comma, 103, primo
comma, 113 e 125 della Costituzione, essendo stato proposto dai
controinteressati regolamento preventivo di giurisdizione.
Si afferma che la Costituzione assegna alla Corte di cassazione non
la conoscenza di tutte le questioni attinenti alla giurisdizione del
Consiglio di Stato, che fossero sorte nel corso di giudizi radicati
dinanzi a tale Collegio, ma solo la conoscenza di eventuali ricorsi
contro le decisioni di quell'organo, proposti per motivi attinenti alla
giurisdizione, restando per il resto (art. 103, primo comma) illimitata
la giurisdizione amministrativa.
L'art. 111, terzo comma, Cost. andrebbe inteso nel senso che contro
le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso in Cassazione
per motivi inerenti alla giurisdizione, mentre tale ricorso non è
ammesso in pendenza di giudizio amministrativo, o contro la sentenza
del TAR, organo di giustizia amministrativa di primo grado.
Non si avrebbe pertanto, secondo il dettato costituzionale, la
possibilità per il legislatore ordinario di regolare i modi della
tutela giurisdizionale nel senso di far decidere anzitutto ed in
maniera definitiva la questione di giurisdizione senza la
collaborazione del giudice a quo, come invece legittimamente avviene
rispetto alle liti radicate dinanzi al giudice civile (sentenza 6
giugno 1973, n. 73 della Corte costituzionale).
Inoltre l'effetto sospensivo del regolamento preventivo deroga al
carattere di generalità attribuito dall'art. 113 Cost. alla tutela
degli interessi legittimi, tenuto conto che l'effetto automaticamente
dilatorio del regolamento preventivo in materia d'interessi legittimi
è diverso di quello proprio del campo dei diritti soggettivi, nel
quale normale appare la possibilità di restaurazione pecuniaria del
torto, cosicché nel processo amministrativo il regolamento preventivo
diviene mezzo per neutralizzare per un certo tempo le possibilità di
funzionamento della giurisdizione amministrativa.
Anche in tale giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Nell'atto di costituzione si osserva che la tesi
dell'incostituzionalità dell'art. 30 della legge n. 1034/1971, si
fonda sul presupposto che scopo dell'art. 111, terzo comma, Cost., sia
non solo quello di limitare il controllo della Cassazione sui giudizi
amministrativi ai soli motivi inerenti alla giurisdizione, bensì anche
quello di negare espressamente qualsiasi verifica della giurisdizione
prima della pronuncia definitiva del giudice amministrativo.
Viceversa - si sostiene - l'art. 111, terzo comma, della
Costituzione, rappresenta in effetti una eccezione a favore del
Consiglio di Stato e della Corte dei conti riguardante l'ambito del
sindacato della Cassazione, limitato ai "soli motivi inerenti alla
giurisdizione", mentre appare estranea alla volontà del sindacato
della Cassazione ed addirittura di vietare specificamente al
legislatore ordinario l'utilizzazione dell'istituto del regolamento
preventivo di giurisdizione nel processo amministrativo.
Per il resto ci si riporta, nel sostenere la non fondatezza della
questione, a quanto esposto nell'atto di costituzione relativo
all'analogo giudizio promosso dal TAR del Lazio. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze di cui in epigrafe sollevano questioni di
legittimità costituzionale identiche o fra loro connesse e pertanto i
relativi giudizi possono essere riuniti ai fini di un'unica pronuncia.
2. - Alla Corte vengono sottoposte le seguenti questioni di
legittimità costituzionale:
a) se siano costituzionalmente legittimi, con riferimento agli
artt. 3, 24, 103, 111, terzo comma, 113 e 125 Cost., gli artt. 30,
terzo comma, e 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ("Istituzione
dei Tribunali amministrativi regionali") nonché 41 e 367 c.p.c. in
quanto applicano al processo amministrativo l'istituto del regolamento
preventivo di giurisdizione;
b) se siano costituzionalmente legittime le stesse disposizioni
sopra citate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., in quanto
applicano l'istituto del regolamento preventivo di giurisdizione al
giudizio relativo alla esecuzione delle sentenze dei giudici
amministrativi;
c) se l'art. 30, terzo comma, della legge n. 1034 del 1971 sia
costituzionalmente legittimo, in riferimento agli artt 3, 24, 103, 111,
terzo comma, 113 e 125 Cost., nella parte in cui dispone che il
processo di merito sia sospeso durante il corso del processo per
regolamento preventivo di giurisdizione.
Le questioni non sono fondate.
3. - In ordine alla prima di tali questioni di legittimità
costituzionale, questa Corte (sent. n. 73/1973) ha già riconosciuto
che l'istituto del regolamento preventivo di giurisdizione è
giustificato da esigenze di economia processuale.
Con successiva sentenza (n. 135/1975) questa Corte ha aggiunto che,
tale essendo la ratio dell'istituto in parola, non è dubbio che la
stessa valga tanto se l'istanza per regolamento di giurisdizione sia
proposta in procedimenti pendenti davanti ad un giudice ordinario
quanto se venga proposta in procedimenti pendenti davanti al giudice
amministrativo.
La Corte non ha motivo per discostarsi da queste affermazioni, dato
che le cennate esigenze di economia proeessuale sussistono anche a
proposito del processo amministrativo, data la presenza in questo del
pubblico interesse, soprattutto quanto si tratta della giurisdizione
generale di legittimità.
Né gli argomenti svolti dai giudici a quibus possono valere a
modificare tali conclusioni.
Si assume, infatti, che dall'art. 111, terzo comma, Cost. si
dovrebbe desumere che il giudice regolatore della giurisdizione possa
pronunciarsi in materia soltanto dopo che il giudice amministrativo
abbia potuto manifestare in proposito il suo pensiero in ordine alla
giurisdizione con la sua sentenza, attuando in tal modo una forma di
collaborazione.
Ora è vero che l'art. 111, terzo comma, letteralmente parla di
ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato, ma l'avere
preveduto la impugnazione di una sentenza già emessa non ha in alcun
modo, né esplicitamente né implicitamente, il significato di un
contemporaneo divieto per il legislatore ordinario di introdurre altri
sistemi processuali atti a raggiungere il medesimo risultato e ad
ottenere, in tema di giurisdizione, la pronuncia conclusiva del giudice
a ciò competente, cioè della Corte di cassazione.
Né esiste alcun principio o regola costituzionale dalla quale
possa desumersi che per decidere sulla giurisdizione occorra una
qualche forma di collaborazione fra i giudici.
Non fondata è anche la ulteriore osservazione secondo cui l'art.
111 consentirebbe il regolamento preventivo di giurisdizione sol quando
il processo si trovi dinanzi al Consiglio di Stato e non anche nello
stadio di primo grado dinanzi ai TAR, che non sono menzionati nella
disposizione: all'epoca della elaborazione della Costituzione i
Tribunali amministrativi non esistevano (l'art. 125 prevedeva ed in
tempi molto ampi e generali l'istituzione di organi di prima istanza),
sicché il richiamo non poteva essere fatto se non all'unico organo
allora esistente. Una volta posto in essere il doppio grado di
giurisdizione con la legge n. 1034 del 1971, non vi è ragione per non
applicare anche nel campo del processo amministrativo, nonostante le
differenze che esistono con il processo dinanzi al giudice ordinario,
l'art. 41 c.p.c., il quale ammette il regolamento in parola "finché la
causa non sia decisa nel merito in primo grado".
Non può, infine, profilarsi, come fa il TAR del Lazio, alcun
parallelo con le questioni incidentali di legittimità costituzionale
nelle quali il giudice che le solleva è chiamato ad una valutazione
preliminare della questione stessa, mentre al giudice della causa di
merito in ordine alla quale viene proposto regolamento di giurisdizione
non è consentito nulla di simile: si tratta di istituti e di norme
completamente diverse, soprattutto ove si tenga conto della ratio del
regolamento preventivo di giurisdizione, che incide soltanto sulla
appartenenza del potere di decidere ed è inteso ad accelerare il corso
dei procedimenti.
4. - Neppure la seconda questione è fondata.
Una volta che il giudizio di c.d. ottemperanza (art. 27, n. 4, del
T.U. 16 giugno 1924, n. 1054, e art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034) ha carattere giurisdizionale ed una volta che anche in questa
sede possono sorgere, come di fatto sono sorte, questioni attinenti
alla giurisdizione, non si vede ragione per negare la possibilità di
proporre regolamento di giurisdizione anche in un processo di
esecuzione. Anzi potrebbe dirsi che, data la necessità ancor più
evidente di accelerare il corso dei giudizi di ottemperanza, la ratio
più volte ripetuta si presenta qui con una intensità maggiore.
5. - L'ultima questione, posta da entrambi i giudici a quibus,
riguarda l'effetto sospensivo del giudizio di merito, che consegue
automaticamente alla proposizione della istanza per regolamento di
giurisdizione (art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in
relazione agli artt. 41 e 367 c.p.c.).
Ad avviso della Corte l'effetto sospensivo del regolamento
preventivo di giurisdizione non appare irrazionale sul piano
costituzionale, trattandosi di scelta rientrante nella discrezionalità
del legislatore.
6. - I giudici a quibus insistono, nelle loro ordinanze, nel
prospettare gli inconvenienti che si sono verificati, dato che
l'istituto del regolamento preventivo di giurisdizione ha provocato
ritardi notevoli nella decisione delle cause, apparendo talvolta
addirittura pretestuoso: ma si tratta, ovviamente, di inconvenienti
dovuti non già al contenuto della norma di legge, bensì alla distorta
applicazione che ne è stata fatta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 30, terzo comma, e 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
("Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali"), 41 e 367
c.p.c., in quanto applicabili al processo amministrativo, sollevate in
riferimento agli artt. 3, 24, 103, 111, terzo comma, 113 e 125 della
Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983
F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE
ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte