Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - DELLA CASSAZIONE Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Legittimazione del giudice amministrativo - Sussistenza - Questione di diritto attinente alla giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - DECISIONE DELLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA - IN GENERE In genere. 10 <!-- pag. 11 --> SEZIONI UNITE Il giudice amministrativo è legittimato a proporre rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. per la risoluzione di una questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito, atteso che, ammettere un controllo in via preventiva sulla giurisdizione, già attribuito, in via successiva, alla Corte di cassazione, dall'art. 111, comma 8, Cost., risulta in linea con le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, configurandosi il rinvio come strumento che, tramite l'enunciazione di un principio di diritto suscettibile di applicazione in un numero indefinito di giudizi, già pendenti o futuri, nei quali si ponga la medesima questione, consente la corretta individuazione del giudice munito di giurisdizione senza pregiudicare lo scopo ultimo della miglior qualità della decisione di merito.
Cass. civ. n. 3868/2026Sez. URv. 677325-01
Riguarda ancheart. 363 Codice di procedura civileart. 111 Costituzioneart. 37 Codice di procedura civile
Precedenti: 669829-02, 669829-03
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Emergenza Covid - Domanda risarcitoria per danni non patrimoniali vittime del Covid - Inidonea organizzazione del Servizio sanitario nazionale - Giurisdizione esclusiva amministrativa - Fondamento.
La domanda risarcitoria per danni non patrimoniali proposta dai familiari delle vittime del Covid, fondata sulla pretesa inidoneità dell'organizzazione del S.S.N. prima e durante la crisi pandemica, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., trattandosi di controversia relativa all'esercizio di un potere amministrativo concernente la gestione e l'organizzazione di un servizio pubblico, che, benché veda coinvolti diritti fondamentali (e, in particolar modo, il diritto alla salute), non può definirsi vincolato - in assenza di norme che predefiniscano in modo assoluto e cogente il diritto fondamentale e le modalità della sua protezione senza alcuna mediazione da parte del potere amministrativo - bensì discrezionale.
Cass. civ. n. 1952/2026Sez. URv. 676919-01
Riguarda ancheart. 133 Codice del processo amministrativoart. 32 Costituzione
Precedenti: 663852-01, 668212-01
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Questione di giurisdizione decisa da giudice straniero - Ostatività alla proposizione del regolamento ex art. 41 c.p.c. - Esclusione - Ragioni.
In tema di regolamento preventivo di giurisdizione, la preclusione stabilita dall'art. 41, comma 1, c.p.c., opera esclusivamente in presenza di una sentenza emessa dal giudice italiano, e non anche ove la questione di giurisdizione sia stata decisa da un giudice straniero, in quanto la condizione di esperibilità prevista dalla norma predetta consiste nella pendenza del giudizio di merito, che si identifica con il giudizio nel corso del quale è stato proposto il regolamento stesso.
Cass. civ. n. 1578/2026Sez. URv. 676756-01
Precedenti: 644573-02
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Contratto di "swap" concluso dalla P.A. - Clausola di deroga alla giurisdizione italiana - Controversia in ordine alla validità ed efficacia del contratto - Natura civile agli effetti della giurisdizione straniera - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. 7 <!-- pag. 8 --> SEZIONI UNITE · GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE In genere.
La competenza a conoscere della controversia relativa alla validità ed efficacia di un contratto di "swap" concluso da una P.A., recante una clausola di deroga alla giurisdizione italiana, va attribuita ai giudici dello Stato designato, trattandosi di controversia in materia civile e commerciale, e non in materia amministrativa e ciò anche ove si discuta della legittimità di un successivo atto di annullamento del contratto in autotutela, in quanto, vertendo la controversia sulla posizione di diritto soggettivo acquisita dall'altro contraente, tale declaratoria non rappresenta l'esercizio di poteri autoritativi. (In applicazione del principio, in relazione ad un contratto di "swap", stipulato da una provincia e contenente una clausola di giurisdizione esclusiva dei Tribunali del Regno Unito, successivamente annullato in sede di autotutela per "il progressivo incremento delle passività nette derivanti dalle operazioni", la S.C. ha affermato il difetto di giurisdizione del giudice italiano facendo applicazione, ratione temporis, della Convenzione dell'Aja del 30 giugno 2005 e non del Reg. UE n. 1215/2012, poiché l'azione era stata promossa in data successiva al 21 dicembre 2020, fine del periodo transitorio previsto dall'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, cd. "Brexit").
Cass. civ. n. 1578/2026Sez. URv. 676756-02
Precedenti: 667896-01, 633156-01, 664911-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale - Questione di merito - Conseguenze - Regolamento preventivo di giurisdizione - Inammissibiità - Fattispecie. · GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO In genere.
La giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce una questione di merito e non di giurisdizione, sicché è inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del regolamento di giurisdizione con il quale era stato dedotto il difetto assoluto di giurisdizione per essere l'attività oggetto dell'accertamento ex adverso invocato - collaudo definitivo di un'opera pubblica - riservata in via esclusiva alla P.A., e non altrimenti surrogabile).
Cass. civ. n. 399/2026Sez. URv. 677528-01
Riguarda ancheart. 116 Codice dei contratti pubbliciart. 37 Codice di procedura civile
Precedenti: 633833-01, 653431-01
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - PENSIONI A CARICO DELLO STATO E ALTRI ENTI Svolgimento della prestazione di lavoro subordinato di fatto in favore della P.A. - Domanda di accertamento del diritto alla percezione del trattamento pensionistico - Giurisdizione contabile - Sussistenza - Fondamento · GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.
La controversia avente ad oggetto la domanda di accertamento del diritto a percepire il trattamento pensionistico, che trovi fonte nello svolgimento della prestazione di lavoro subordinato di fatto in favore della P.A., rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti - che, ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale - posto che la situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio riguarda esclusivamente la prestazione che si assume dovuta per effetto dei contributi previdenziali versati, attenendo, 13 <!-- pag. 14 --> SEZIONI UNITE invece, al merito della causa la verifica dell'esistenza o meno del diritto al trattamento pensionistico presso la gestione pubblica.
Cass. civ. n. 35002/2025Sez. URv. 677160-01
Riguarda ancheart. 2126 Codice civileart. 13 r.d. 1264/1934art. 62 r.d. 1264/1934
Precedenti: 650873-01, 676510-01
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Procedimento possessorio - Proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione prima della conclusione della fase sommaria o interdittale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Nel procedimento possessorio, non è ammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione prima della conclusione della fase sommaria o interdittale, e della introduzione della fase di merito ai sensi dell'art. 703, comma 4, c.p.c., atteso che l'art. 41 c.p.c., nello stabilire che la richiesta alle Sezioni unite della Corte di cassazione può essere formulata "finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado", richiede, quale condizione per la proposizione del detto regolamento, che sia in corso l'esame di una causa nel merito in primo grado e che essa non sia stata ancora decisa.
Cass. civ. n. 34168/2025Sez. URv. 677102-01
Riguarda ancheart. 703 Codice di procedura civile
Precedenti: 653603-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Verbale di accertamento delle quote di emissioni da restituire ex art. 42 d.lgs. n. 47 del 2020 - Impugnazione - Giurisdizione del g.a. - Sussistenza - Ragioni.
La controversia relativa all'impugnazione del verbale di accertamento delle quote di emissioni da restituire, poiché rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 47 del 2020, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di misura ripristinatoria compresa nell'ambito delle materie di cui all'art. 133, comma 1, lett. o, c.p.a., la cui concreta determinazione viene discrezionalmente effettuata, dal Comitato ETS designato per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE, nell'esercizio delle funzioni tipiche di cura dell'interesse pubblico e non già di un'attività meramente esecutiva.
Cass. civ. n. 33060/2025Sez. URv. 676824-01
Riguarda ancheart. 103 Costituzione
Precedenti: 675636-01, 662699-01
GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE Cartella di pagamento per oneri dovuti a un consorzio pubblico - Domanda di accertamento negativo del debito e risarcimento del danno - Giurisdizione del g.o. - Fondamento - Fattispecie.
In tema di esecuzione esattoriale per il pagamento di oneri dovuti a un consorzio pubblico, la domanda volta all'accertamento negativo del debito e alla condanna di ADER al risarcimento del danno rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, da un lato, non è configurabile quella tributaria, ove l'ente creditore non sia un consorzio di bonifica (come nella specie, trattandosi di un ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria) e il credito vantato concerna una pretesa strettamente privatistica avanzata a titolo di corrispettivo per specifiche prestazioni consortili; dall'altro, non sussiste la giurisdizione contabile, non essendovi alcuna relazione funzionale tra il preteso danneggiato e l'autore della condotta denunciata come illecita e causativa del danno (nella specie ADER, per non aver sospeso l'efficacia della cartella alla luce della contestazione del titolo).
Cass. civ. n. 29682/2025Sez. URv. 676675-01
Riguarda ancheart. 2 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.art. 13 Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)art. 1 legge 20/1994art. 1 Codice di giustizia contabile
Precedenti: 666635-01, 661128-01, 665186-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Appalto pubblico - Domanda di annullamento dell'aggiudicazione - Giurisdizione del g.a. - Sussistenza - Violazione di diritti di privativa industriale - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di appalto pubblico, la domanda di annullamento dell'aggiudicazione e degli atti presupposti rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, anche ove sia stata dedotta la violazione di diritti di privativa industriale da parte dell'aggiudicatario. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'afferenza alla giurisdizione ordinaria della domanda di annullamento fondata sulla dedotta non conformità dell'offerta dell'aggiudicatario al disciplinare, in quanto contenente soluzioni tecniche coperte da brevetto nella titolarità di altro partecipante, rilevando tale circostanza ai soli fini della valutazione dell'offerta medesima ai fini dell'aggiudicazione).
Cass. civ. n. 28962/2025Sez. URv. 676651-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 5 Codice di procedura civile
Precedenti: 663717-01
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Procedimenti di istruzione preventiva - Regolamento di giurisdizione - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie. · PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO In genere.
Nell'ambito dei procedimenti di istruzione preventiva (nella specie, introdotto da un ricorso per "accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e/o 696-bis c.p.c."), è inammissibile l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, non potendo logicamente ritenersi che la Cassazione possa decidere, in via preventiva, su una questione dinanzi a sé non prospettabile in sede di impugnazione, stante l'impossibilità di esperire il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso 9 <!-- pag. 10 --> SEZIONI UNITE provvedimenti di natura provvisoria e strumentale, quali quelli che possono essere emessi nei procedimenti suddetti.
Cass. civ. n. 28587/2025Sez. URv. 676579-01
Riguarda ancheart. 111 Costituzioneart. 696 Codice di procedura civile
Precedenti: 648719-01, 598057-01
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Edilizia residenziale pubblica - Determinazione del canone di locazione in conformità ai criteri indicati dalla legge - Controversia relativa - Giurisdizione del g.o. - Fondamento - Deduzione dell'illegittimità di provvedimenti amministrativi - Irrilevanza. · GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.
In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia proposta dall'assegnatario di un alloggio, relativa alla determinazione del canone di locazione in conformità ai criteri indicati dalla legge (nella specie, ex art. 36 della l.r. Veneto n. 39 del 2017), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che la domanda non è volta a contestare le modalità di esercizio di poteri discrezionali della P.A. ma resta circoscritta al rapporto contrattuale, avendo ad oggetto il diritto soggettivo a corrispondere un canone conforme ai criteri legali, senza che assuma rilevanza la deduzione dell'illegittimità di provvedimenti amministrativi emanati in violazione di tali criteri.
Cass. civ. n. 28465/2025Sez. URv. 676545-01
Precedenti: 558257-01, 661386-01, 488861-01
FORZE ARMATE - CORPI DI POLIZIA - IN GENERE Personale militare - Controversie relative - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Diritto fatto valere iure hereditatis - Rilevanza – Esclusione - Fondamento - Fattispecie. · GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE In genere.
Le controversie relative al rapporto di lavoro del personale militare appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, anche nell'ipotesi in cui il diritto controverso venga fatto valere in giudizio iure successionis dagli eredi dell'interessato, dovendosi aver riguardo unicamente alla natura giuridica dell'originario rapporto dal quale il suddetto diritto scaturisce. (Fattispecie relativa al ricorso avverso il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico con il quale l'erede di un militare aveva impugnato il diniego di monetizzazione della licenza ordinaria non goduta dal de cuius per infermità dipendente da causa di servizio).
Cass. civ. n. 28357/2025Sez. URv. 676509-01
Riguarda ancheart. 3 TU pubblico impiegoart. 63 TU pubblico impiego
Precedenti: 403979-01, 630493-01, 665914-01, 664489-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Ricorso ex art. 112, comma 5, c.p.a. - Difetto assoluto di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Il ricorso ex art. 112, comma 5 c.p.a., proposto dall'amministrazione soccombente al fine di ottenere chiarimenti sulla portata del dictum giudiziale da eseguire, non è impugnabile per difetto assoluto di giurisdizione, in quanto la relativa questione non investe la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, involgendo unicamente il sindacato sulla legittimità dell'esercizio del potere medesimo.
Cass. civ. n. 24045/2025Sez. URv. 675741-01
Riguarda ancheart. 112 Codice del processo amministrativo
Precedenti: 667991-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Obbligo di rinegoziazione ex art.1, comma 953, l. n 145 del 2018 - Controversie relative - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fondamento.
Spettano alla giurisdizione ordinaria le controversie aventi ad oggetto l'obbligo di rinegoziazione delle convenzioni tra gli esercenti attività di impresa nel settore dell'energia elettrica e gli enti locali nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 1, comma 953, della l. n. 145 del 2018, trattandosi di un obbligo di carattere privatistico, direttamente contemplato dalla legge, che non involge l'esercizio del potere autorizzativo pubblico 23 <!-- pag. 24 --> dell'Amministrazione ma pretese fondate su diritti soggettivi patrimoniali nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti.
Cass. civ. n. 22774/2025Sez. URv. 675777-01
Riguarda ancheart. 1 legge 145/2018art. 1 Codice di procedura civileart. 133 Codice del processo amministrativo
Precedenti: 665039-01
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Opposizione a decreto ingiuntivo - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento.
Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché l'adozione del provvedimento monitorio non costituisce decisione nel merito ai sensi dell'art. 41 c.p.c..
Cass. civ. n. 22032/2025Sez. URv. 675910-01
Riguarda ancheart. 633 Codice di procedura civileart. 641 Codice di procedura civileart. 645 Codice di procedura civile
Precedenti: 650459-01, 500215-01, 675634-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica - Inoperatività ex post della garanzia prestata dal Fondo ex l. n. 662 del 1996 per inesistenza di un presupposto condizionante l’ammissione - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento con il quale si dichiara l'inoperatività ex post della garanzia prestata dal Fondo 22 <!-- pag. 23 --> ex l. n. 662 del 1996, per inesistenza di un presupposto condizionante l'ammissione, poiché il gestore del Fondo, nel negare l'attivazione della garanzia, non esercita poteri discrezionali ma si limita a far valere una ragione di inefficacia della stessa a causa dell'assenza di una condizione stabilita dal contratto.
Cass. civ. n. 22099/2025Sez. URv. 675775-01
Precedenti: 669893-01, 675634-02, 667452-01
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Clausola di proroga della giurisdizione - Nullità per mancanza di chiarezza e precisione - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
La nullità di una clausola contrattuale di proroga della giurisdizione sussiste solo nel caso in cui la mancanza di chiarezza e precisione renda oggettivamente problematica la sicura individuazione del giudice cui le parti hanno inteso affidare la risoluzione delle loro controversie e non, invece, quando la relativa formulazione richieda un'attività interpretativa rispetto alla quale si sia profilato un dissenso tra le parti, poiché in tal caso il giudice adito dovrà limitarsi ad indicare quale sia l'interpretazione corretta alla luce delle norme a tal fine applicabili, senza porre nel nulla la clausola. (Nella specie, con riferimento a una clausola di proroga che stabiliva l'applicazione della legge italiana ai rapporti giuridici tra le parti e, al contempo, indicava un foro esclusivo - quello del domicilio della parte convenuta - non coincidente con quello previsto come inderogabile dall'art. 413 c.p.c. per i rapporti di agenzia, la S.C. ha escluso la denunciata nullità, sul presupposto che trattavasi di mera divergente interpretazione della clausola in relazione ad un contrasto interno alla disposizione convenzionale).
Cass. civ. n. 21663/2025Sez. URv. 675745-01
Riguarda ancheart. 413 Codice di procedura civileart. 18 Codice di procedura civileart. 19 Codice di procedura civile
Precedenti: 594214-01, 671519-01, 653932-01, 568175-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE Incremento della concentrazione di CO2 nell’atmosfera - Conseguenze - Cambiamento climatico - Azione risarcitoria intentata da privati nei confronti dell’ENI, del Ministero dell’Economia e di Cassa depositi e prestiti s.p.a. - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fondamento.
La domanda proposta da privati nei confronti dell'ENI, del Ministero dell'Economia e della Cassa depositi e prestiti s.p.a. per il risarcimento dei danni conseguenti al cambiamento climatico derivante dall'incremento della concentrazione di CO2 nell'atmosfera è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, trattandosi di pretesa fondata sulla prospettazione di una responsabilità extracontrattuale dei convenuti ex artt. 2043, 2050, 2051 e 2058 c.c., conseguente alla lesione del diritto alla salute, alla vita e al rispetto della vita privata e familiare, di cui agli artt. 2 e 8 CEDU, nonché nella violazione degli artt. 9, terzo comma, e 41, secondo e terzo comma, Cost., come modificati dalla l. cost. n. 1 del 2022.
Cass. civ. n. 20381/2025Sez. URv. 675637-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2050 Codice civileart. 2051 Codice civileart. 2058 Codice civileart. 9 Costituzioneart. 41 Costituzionee altri 1
Precedenti: 671130-02
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Cambiamento climatico derivante dall’incremento della concentrazione di CO2 nell’atmosfera - Azione risarcitoria intentata da privati nei confronti dell’ENI - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento.
La domanda proposta da privati nei confronti dell'ENI per il risarcimento dei danni conseguenti al cambiamento climatico derivante dall'incremento della concentrazione di CO2 nell'atmosfera rientra nella giurisdizione del giudice italiano, dovendosi individuare, quale "luogo dell'evento dannoso" rilevante ai sensi del Reg. UE 2012/1215, quello in cui l'evento di danno si è concretizzato, vale a dire il luogo di residenza degli attori, nel quale si è verificata o potrà verificarsi la lesione del diritto alla salute, alla vita ed alla vita privata e familiare, allegata a sostegno della domanda come causalmente collegata alle emissioni nocive, a prescindere dal luogo di verificazione delle singole conseguenze dannose conseguenti alle lamentate lesioni dei predetti diritti fondamentali.
Cass. civ. n. 20381/2025Sez. URv. 675637-02
Precedenti: 660357-02, 667735-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).