Sentenza n. 246/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/11/1984 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 270/1974
- art. 18legge 607/1966
citata
- art. 42legge 270/1974
- art. 3legge 607/1966
- art. 42legge 607/1966
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1
della legge 14 giugno 1974, n. 270 (Norme in materia di enfiteusi) e
dell'art. 18, comma secondo della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme
in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue) promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 febbraio 1977 dal Pretore di Bovino nel
procedimento civile vertente tra Minervini Teresita ed altri e Angino
Michele ed altra, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 1977 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 dell'anno
1977;
2) ordinanza emessa il 13 gennaio 1978 dal Pretore di Castelvetrano
nel procedimento civile vertente tra Sciacca Rosa ed altri e Calefati
Guido, iscritta al n. 417 del registro ordinanze 1978 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 320 dell'anno 1978;
3) n. 3 ordinanze emesse il 18 maggio 1982 dal Pretore di
Francavilla Fontana nei procedimenti civili vertenti tra Bruno Giuseppe
e Nicola e Carissimo Luigi, Gatti Rosario e Carissimo Luigi, iscritte
ai nn. 594, 595, 596 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46, 53 dell'anno 1983;
4) n. 2 ordinanze emesse il 20 ottobre e 23 novembre 1982 dal
Pretore di Francavilla Fontana nei procedimenti civili vertenti tra
Calabretti Donato e Filomeno Margherita e Carissimo Maria Luisa,
iscritte ai nn. 23 e 24 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 dell'anno 1983;
5) ordinanza emessa il 15 dicembre 1981 dalla Corte di Cassazione
sul ricorso proposto da Minervini Teresita ed altro c/Lenoci Agostino
ed altro, iscritta al n. 300 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 dell'anno 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 settembre 1984 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con ordinanza emessa il 7 febbraio 1977 (notificata il 18 e
comunicata il 22 dello stesso mese; pubblicata nella G. U. n. 134 del
18 maggio 1977 e iscritta al n. 152 R.O. 1977) nel procedimento civile
in cui Minervini Teresita e altri, concedenti nell'enfiteusi costituita
con atto 27 maggio 1954 per not. Maulucci, avevano chiesto la
condanna, al pagamento del canone risultante dall'atto costitutivo,
degli utilisti Angino Michele e altra, i quali ebbero ad opporre che il
canone convenzionale più non era applicabile a seguito della l. 18
dicembre 1970 n. 1138 (Nuove norme sull'enfiteusi) instando per la
reiezione della domanda attrice, il Pretore di Bovino ha giudicato
rilevante e, in riferimento all'art. 42 comma terzo Cost., non
manifestamente infondata la questione d'illegittimità dell'art. 1 l.
14 giugno 1974 n. 270 (sopravvenuta nel corso del giudizio), il quale
aggiunse all'art. 2 l. 1138/1970 ("Ai fini dell'applicazione del primo
e dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966 n. 607,
alle enfiteusi rustiche costituite successivamente al 28 ottobre 1941,
si ha riguardo alla qualifica e alla classe catastale esistenti al
momento della costituzione del rapporto. // Il concedente pertanto, ove
ritenga che dette qualifica e classifica catastale non corrispondano
alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del
rapporto, può chiedere all'intendente di finanza di accertare la
qualifica del fondo a quella data, assumendo a proprio carico le
relative spese") altro comma ("In ogni caso il canone dei rapporti di
enfiteusi costituiti successivamente al 28 ottobre 1941 non può
risultare inferiore alla quindicesima parte dell'indennità di
espropriazione determinata ai sensi delle leggi di riforma agraria 12
maggio 1950 n. 230 e 21 ottobre 1950 n. 841 e successive modifiche e
integrazioni") per la parte con cui, premessa la disapplicazione del
principio del divieto della revisione dei canoni enfiteutici per le
stipulazioni avvenute successivamente al 28 ottobre 1941, non era stata
inserita la facoltà dell'esercizio del diritto di revisione del canone
prevista dall'art. 962 c.c. sempreché ne sussistessero le condizioni
previste nell'ultima parte (art. 962 abrogato in virtù dell'art. 18 l.
22 luglio 1966 n. 607), motivando che I) a seguito della C. cost.
145/1973 la misura del canone poteva essere determinata sulla base non
più degli estremi catastali, ma della quindicesima parte del prezzo di
affranco, II) dopoché a seguito della C. cost. 37/1969 era d'uopo
distinguere tra enfiteusi costituite prima e enfiteusi costituite dopo
l'entrata in vigore del terzo libro del codice civile (28 ottobre 1941)
al fine di applicare a quelle l'immutabilità del canone e non a
queste, tra cui era compresa l'enfiteusi dedotta in giudizio, la Corte
costituzionale, investita della questione d'illegittimità dell'art. 2
l. 1138/1970, ne aveva dichiarato l'illegittimità enunciando il
principio che il canone, anche per le enfiteusi stipulate
successivamente alla entrata in vigore del codice civile, doveva
commisurarsi alla quindicesima parte del capitale di affranco, e
"suggerendo" - tale l'espressione adottata dal giudice a quo -
l'utilizzazione dei valori stabiliti dall'art. 18 l. 21 ottobre 1950 n.
841 (Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione e
assegnazione dei terreni ai contadini), III) poiché nel comma
aggiunto, in virtù dell'art. 1 l. 270/1974, all'art. 2 l. 1138/1970,
non si avvertiva alcun riferimento all'art. 962 c.c. - sempre ad avviso
del Pretore - rimasto in vigore per effetto della disapplicazione, alle
enfiteusi costituite dopo il 28 ottobre 1941, dell'art. 18 l. 607/1966,
si sarebbe verificata la conseguenza, reputata contraria alla
Costituzione della C. cost. 53/1974, che, cioè, si potessero in
concreto effettuare espropriazioni senza equo indennizzo.
1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 2 giugno 1977, nel quale l'Avvocatura generale dello
Stato, a giustificazione della conclusione di infondatezza della
questione, ha in linea preliminare evidenziato la successione delle
discipline normative e delle sentenze rese dalla Corte costituzionale:
I) la l. 22 luglio 1966 n. 607, con la quale fu statuito che tutti i
canoni enfiteutici non potessero superare l'ammontare del reddito
dominicale e che l'affrancazione si dovesse effettuare con il pagamento
di quindici annualità del canone così determinato, II) la sent.
37/1969, con la quale la Corte costituzionale, premesso che la l.
607/1966 riguardava esclusivamente l'enfiteusi dei fondi rustici,
escluse che fossero ragione d'incostituzionalità la imposizione di un
canone unico diverso da quello pattuito e il riferimento del suo
ammontare al reddito catastale, ma - sul riflesso che i nuovi criteri
per la determinazione del canone, validi per le enfiteusi costituite
prima del 28 ottobre 1941, non lo erano per le enfiteusi successive a
tale data - dichiarò illegittimo, limitatamente alle enfiteusi
successive al 28 ottobre 1941, l'art. 1 l. 607/1966 nella parte in cui
fissava al 30 giugno 1939 la data di riferimento della qualifica
catastale, ma rigettò l'eccezione d'illegittimità dell'art. 18 l.
607/1966, che aveva abrogato l'art. 962 c.c., III) l'art. 2 l.
1138/1970, il quale, per le enfiteusi successive all'entrata in vigore
del terzo libro del codice civile, aveva riguardo alla qualifica e alla
classe catastale esistenti al momento della costituzione del rapporto
con facoltà, per il concedente, di chiedere l'accertamento della
qualifica del fondo, IV) la sent. 145/1973 con la quale la Corte
dichiarò l'incostituzionalità dell'art. 2 l. 1138/1970 in quanto non
rimuoveva l'ostacolo di agganciare l'entità del canone ai valori del
1939 consentendo la revisione della qualifica del fondo e non anche
della tariffa, e precisò che il capitale di affranco non poteva essere
inferiore ai valori attribuiti ai terreni nel caso di espropriazione
attuata in applicazione delle ll. 230 e 841/1950 di riforma agraria, V)
la l. 270/1974, la quale, intendendo dare attuazione ai principi
enunciati nella sent. 145/1973, dispose che in ogni caso il canone non
poteva essere inferiore alla quindicesima parte della indennità di
espropriazione determinata ai sensi delle leggi di riforma agraria.
Sulla base di tale consecuzione l'Avvocatura erariale ha contestato la
premessa dell'ordinanza di rimessione - essere cioè l'art. 962 c.c.
ritornato in vigore per effetto della "disapplicazione" dell'art. 18 l.
607/1966 che lo aveva abrogato - perché con la sent. 37/1969 si
sarebbe bensì rilevato, al fine di evidenziare la distinzione fra
enfiteusi costituite prima e enfiteusi costituite dopo il 28 ottobre
1941, che quest'ultime avevano risentito della ristrutturazione della
nuova legislazione che assicurava la revisione del canone per modo che
non poteva per esse valere un canone unico e invariato, ancorato al
1939, ma fu esplicitamente dichiarata infondata la questione di
illegittimità dell'art. 18 a motivo dell'insindacabilità dell'intento
del legislatore di tornare alla tradizione dell'immutabilità del
canone. La successiva sent. 145/1973 aveva sì confermato che l'art.
962 c.c. rilevasse solo per la considerazione che i rapporti
enfiteutici, sorti sotto quella norma, meritavano un trattamento
differenziato rispetto a quelli sorti prima del 28 ottobre 1941, ma
aveva poi affermato che la revisione del canone era assorbita nel
meccanismo di determinazione dell'indennità di espropriazione secondo
le leggi di riforma agraria in relazione ai valori stabiliti per
l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio
con sufficiente garanzia di adeguatezza dei valori. Sempre ad avviso
dell'Avvocatura erariale la proposizione, enunciata dal giudice a quo,
che la norma impugnata comporterebbe un'espropriazione senza
indennizzo, sarebbe gratuita perché il richiamo dei criteri previsti
per l'espropriazione della piena proprietà per l'attuazione della
riforma agraria esibirebbe un più rassicurante grado di legittimità
ove riferito al solo dominio diretto, mentre la pretesa di revisionare
il canone sulla base del mutato valore della moneta e dei prezzi di
mercato dei terreni condurrebbe a contestare l'intera normativa
disciplinatrice dell'enfiteusi, non già l'art. 1 l. 270/1974.
2.1. - Con ordinanza emessa il 13 gennaio 1978 (comunicata il 28 e
notificata il 31 dello stesso mese, pubblicata nella G. U. n. 320 del
15 novembre 1978 e iscritta al n. 417 R. O. 1978) nel giudizio di
affrancazione del fondo enfiteutico, sito in contrada Torretta di
Castelvetrano promosso dai germani Sciacca, che avevano acquistato il
dominio utile per successione a causa di morte del padre Alberto, nei
confronti del domino diretto Guido Calefati di Canalotti, il Pretore di
Castelvetrano ha, in accoglimento dell'eccezione sollevata da
quest'ultimo, giudicato non manifestamente infondata in riferimento
all'art. 42 comma terzo Cost. la questione di illegittimità dell'art.
1 l. 14 giugno 1974 n. 270; poi ha d'ufficio, in riferimento agli artt.
3 e 42 comma terzo Cost., sollevato giudicandola non manifestamente
infondata la questione d'illegittimità dell'art. 18 comma secondo l.
22 luglio 1966 n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni
fondiarie perpetue), per il quale "sono abrogati l'art. 962 del codice
civile e gli artt. 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 e 149 delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942 n. 316". La non
manifesta infondatezza della questione d'illegittimità dell'art. 1 l.
270/1974 è stata motivata su ciò che la pratica applicazione del
criterio di commisurazione del canone enfiteutico (e, quindi, del
capitale di affranco), recepito dal legislatore con l'art. 1 l.
270/1974, comporterebbe violazione del principio di eguaglianza
enunciato con le C. cost. 37/1969 e 145/1973 e deteminerebbe contrasto
con l'art. 42 comma terzo Cost.. Per giustificare la questione
d'illegittimità dell'art. 18 l. 607/1966 nella parte in cui, abrogando
l'art. 962 c.c., non consentiva la periodica revisione del canone
enfiteutico sulla base di eventuali mutamenti di valore del fondo è
stata richiamata la sent. 53/1974 della Corte, la cui motivazione
sarebbe idonea a fondare conclusioni diverse da quelle fermate dalla
stessa Corte con la sent. 37/1969 dichiarativa d'infondatezza della
questione.
2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 5 dicembre 1978, nel quale l'Avvocatura generale dello
Stato ha motivato la conclusione d'infondatezza delle due questioni
osservando che a) il comma aggiunto in virtù dell'art. 1 l. 270/1974
all'art. 2 l. 1138/1970 si era uniformato a rilievi e suggerimenti
contenuti nella C. cost. 145/1973, b) l'art. 18 l. 607/1966 non si era
allontanato dalla sent. 37/1969, con la quale la Corte aveva escluso
che fossero ragioni d'illegittimità l'imposizione di un canone unico
diverso da quello autonomamente pattuito e il riferimento
dell'ammontare del canone al reddito catastale, c) nessuna analogia
poteva istituirsi tra enfiteusi rustiche e enfiteusi urbane a motivo
delle diverse finalità economiche e sociali.
3.1. - Con ordinanza, emessa il 18 maggio 1982 (comunicata il 2
giugno e notificata il 2 luglio dello stesso anno; pubblicata nella G.
U. n. 53 del 23 febbraio 1983 e iscritta al n. 594 R.O. 1982) nel
giudizio di affrancazione di un fondo rustico sito in contrada
Palmarino, promosso da Bruno Giuseppe che offrì il canone calcolato ai
sensi dell'art. 1 l. 270/1974, al titolare del dominio diretto
Carissimo Luigi il quale eccepì l'illegittimità dell'or menzionato
art. 1 per contrasto con l'art. 42 comma terzo Cost., il Pretore di
Francavilla Fontana ha giudicato non manifestamente infondata la
questione osservando che la disposizione impugnata, pur recependo il
suggerimento contenuto nella sent. 145/1973 della Corte, avrebbe, con
il richiamo delle leggi 230 e 841/1950 di riforma agraria, fatto
riferimento a valori del 1946-1947, così ancorando il canone
enfiteutico a valori monetari non più rispondenti alla realtà.
3.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 15 marzo 1983, nel quale l'Avvocatura generale dello
Stato, in aggiunta ad argomentazioni svolte in precedenti atti di
intervento, ha rilevato che l'art. 43 comma terzo Cost., a stregua
della giurisprudenza costituzionale, sarebbe da intendere nel senso che
l'indennità non debba avere carattere meramente simbolico e che,
comunque, non si verserebbe in materia di espropriazione.
3.3. - Su eccezione di parte, la questione è stata sollevata,
sulla base di identica motivazione, dal Pretore di Francavilla Fontana
con altre quattro ordinanze: I) emessa sotto la stessa data del 18
maggio 1982 (comunicata il 2 giugno e notificata il 12 luglio dello
stesso anno; pubblicata nella G. U. n. 46 del 16 febbraio 1983 e
iscritta al n. 595 R.O. 1982) nel giudizio tra Arpino Domenica e altro
e Carissimo Luigi, II) emessa sotto la stessa data del 18 maggio 1982
(comunicata il 2 giugno e notificata il 12 luglio dello stesso anno;
pubblicata nella G. U. n. 46 del 16 febbraio 1983 e iscritta al n. 596
R.O. 1982) nel giudizio tra Gatti Rosario e Carissimo Luigi, III)
emessa sotto la data del 20 ottobre 1982 (comunicata l'8 novembre e
notificata il 3 dicembre successivi; pubblicata nella G. U. n. 163 del
15 giugno 1983 e iscritta al n. 23 R.O. 1983) nel giudizio tra
Calabretti Donato e altra e Carissimo Maria Luisa, IV) emessa sotto la
data del 23 novembre 1982 (comunicata l'8 novembre e notificata il 3
dicembre 1982; pubblicata nella G. U. n. 163 del 15 giugno 1983 e
iscritta al n. 24 R.O. 1983) nel giudizio tra Filomeno Margherita e
Carissimo Maria Luisa.
3.4. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
invece spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con
atti (rispettivamente depositati il 1 marzo 1983 nei due incidenti
iscritti ai nn. 595 e 596 R.O. 1982, il 5 luglio 1983 nell'incidente
iscritto al n. 23 R.O. 1983, e il 1 maggio 1983 nell'incidente iscritto
al n. 24 R.O. 1983) nei quali l'Avvocatura generale dello Stato ha
riprodotto a sostegno della conclusione d'infondatezza argomentazioni
già svolte nei precedenti interventi.
4.1. - Con citazione del 21 novembre 1973 Minervini Teresita, De
Paulis Clelia, Carlo, Rocco e Agata Carolina, premesso che, con rogito
17 marzo 1954 per notar Maulucci di Accadia, il loro dante causa De
Paulis Mattia aveva concesso in enfiteusi ai coniugi Ruscillo Amalia e
Lenoci Michele un fondo rustico, sito in agro di Bovino, della
estensione di ha. 20.52.33 per il canone annuo di q.li 49,70 di grano,
q.li 2 di fave o granone, q.li 3 e Kg. 20 di olio, Kg. 15 di formaggio
da corrispondersi entro il 1 settembre e il 15 gennaio di ogni anno,
che, deceduto l'enfiteuta Michele Lenoci, il fondo era stato condotto
dai figli Mario, Domenico e Agostino Lenoci, i quali non avevano
adempiuto alla obbligazione principale del pagamento del canone alle
scadenze, convennero gli enfiteuti avanti il Tribunale di Foggia
chiedendone la condanna al rilascio del fondo, previa risoluzione del
contratto di enflteusi, nonché al risarcimento dei danni.
Costituitisi in giudizio, gli enfiteuti eccepirono che, calcolando il
canone enfiteutico con riguardo alla qualifica e alla classe catastale
esistenti al momento della costituzione del rapporto, così come
statuito dall'art. 2 l. 1138/1970 intervenuta nel corso del contratto
di enfiteusi, avevano versato ai concedenti la somma di lire 150.000,
che copriva largamente il credito per i canoni scaduti nel 1971 e nel
1972 e a gennaio 1973 (somma che era stata incassata dai convenuti
medesimi senza alcuna riserva), che, essendo stata dichiarata, con
sent. 145/1973 della Corte costituzionale, la incostituzionalità
dell'art. 2 l. 1138/1970 nella parte in cui non determinava il valore
dei capitali di affranco secondo i criteri stabiliti dall'art. 7 l.
230/1950 e dall'art. 18 l. 841/1950, nonché il correlativo valore dei
canoni enfiteutici nella quindicesima parte di quegli stessi capitali,
essi avevano inviato per mezzo di vaglia postali la somma di lire 2
milioni, che, essendo però entrata in vigore nel corso del giudizio la
l. 270/1974 che fissava nuovi criteri sulla base dei coefficienti
stabiliti per la determinazione dell'imposta straordinaria sul
patrimonio, validi per l'agro di Bovino, risultavano creditori di
notevoli somme, di cui chiedevano la restituzione. Dal loro canto, gli
attori eccepirono l'incostituzionalità della normativa, di cui alla l.
270/1974, e, nel domandare che di tale eccezione fosse investita la
Corte costituzionale, chiesero altresì che fosse fissato in via
provvisoria l'ammontare dei canoni scaduti con salvezza di conguaglio
all'esito del giudizio. Con sent. 13 luglio 1978, confermata dalla
Corte d'appello di Bari con sent. 21 agosto 1979, l'adito Tribunale di
Foggia respinse la domanda attrice e accolse in parte la
riconvenzionale, dichiarando la manifesta infondatezza della eccezione
d'incostituzionalità, sulla quale la Corte di Bari ebbe ad osservare
che la l. 270/1974 altro non aveva fatto che trascrivere all'art. 1 la
massima della C. cost. 145/1973. Nei primi due motivi di ricorso i
concedenti insistettero nella eccezione d'incostituzionalità
denunciando la violazione dei principi di diritto dettati con le C.
cost. 67/1959, 22/1965, 37/1969 e 145/1973.
4.2. - Con ordinanza emessa il 15 dicembre 1981 (comunicata il 30
marzo e notificata il 6 aprile 1982; pubblicata nella G. U. n. 283 del
13 ottobre 1982 e iscritta al n. 300 R.O. 1982), la Corte di
Cassazione, Sezione II civile, ha rimesso all'esame di questa Corte la
questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 l. 14 giugno
1974 n. 270, dopo averla ritenuta rilevante sul riflesso che oggetto
della contestazione era la misura del canone enfiteutico determinato
dalla l. 270/ 1974. Ha reputato la non manifesta infondatezza
espressione equivalente alla ragionevolezza dei dubbi sollevati sulla
aderenza della soluzione, adottata con la l. 270/1974, ai principi, che
dai precetti della Costituzione la Corte costituzionale aveva
enunciato, sull'istituto dell'enfiteusi e sul diritto di proprietà in
generale. Assoggettando ad analisi la C. cost. 145/ 1973 ha osservato
che, se in una parte della motivazione si era osservato che i capitali
di affranco non possono essere inferiori ai valori che agli stessi
terreni sarebbero stati attribuiti nel caso di espropriazione attuata
in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, si era in altra parte
della motivazione (e segnatamente nei paragrafi 4 e 5) espresso il
pensiero della legittimità del riferimento al reddito imponibile
risultante dai dati catastali e si era affermata la esigenza di
distinguere la funzione generica del ricorso ai dati catastali dalla
operatività dei medesimi in concreto affinché ne fosse mantenuta
adeguata nei limiti di una ragionevole approssimazione la
corrispondenza con l'effettiva realtà economica a seconda delle
modificazioni ricorrenti circa gli elementi di fatto ai quali fare
riferimento, e si era disapprovato il criterio adottato dalla l. 18
dicembre 1970, n. 1138, per aver mantenuto il calcolo dei valori in
termini di reddito imponibile dominicale secondo le tariffe di estimo
stabilite a norma del r.d.l. 4 aprile 1939 n. 589, con la conseguenza
che la regolamentazione dell'istituto continuava a rimanere carente di
quegli elementi che, al fine di un'equa determinazione dei canoni e
capitali di affranco, consentissero di soddisfare le esigenze espresse
dall'art. 42 Cost.. Sulla base di tale analisi la Corte di Cassazione
ha ritenuto che questa Corte avesse fatto riferimento non tanto alla
misura fissa consistente nella indennità che sarebbe stata corrisposta
qualora i terreni fossero stati espropriati in applicazione delle leggi
di riforma agraria, quanto ai criteri stabiliti da quelle leggi, che
peraltro dovevano essere applicati nella materia di canoni enfiteutici
in modo tale da evitare le incongruenze rilevate rispetto alla legge
1138/1970 e da assicurare la corrispondenza con la effettiva realtà
economica, e che, con il riferimento ai criteri stabiliti dall'art. 7
l. 230/1950, avesse inteso richiamarsi a tali criteri, consistenti
nella applicazione di coefficienti-base di maggiorazione al reddito
imponibile dominicale, che consentissero quell'adeguamento alla realtà
economica nei limiti di una ragionevole approssimazione. Siffatto
adeguamento - ha osservato la Corte di Cassazione - non consentirebbe
l'applicazione d'una misura fissa rapportata ai valori attribuiti ai
terreni per il periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947, ai quali si
dovrebbe commisurare il capitale di affranco cioè sostanzialmente le
indennità di espropriazione da corrispondere al concedente e,
correlativamente, la misura del canone. Né - sempre a giudizio della
Corte di Cassazione - sarebbe manifestamente infondata la osservazione
che, mediante la imposizione di questa misura fissa, il legislatore del
1973 abbia ancorato il canone enfiteutico ad un valore espresso in
termini monetari più non corrispondenti con i valori attuali, e
nemmeno con quello dell'epoca di costituzione del rapporto. Né erano
apparse al giudice a quo infondate le osservazioni richiamantisi al
palese favore con il quale l'istituto dell'enfiteusi in tempi
relativamente recenti era stato visto dal legislatore mediante la
introduzione della revisione periodica della misura del canone, di
fondamentale importanza in periodi come quello in atto di svalutazione
monetaria e di alterazione dei rapporti dei valori dei beni (come
sottolineato nel par. 10 della sentenza della Corte costituzionale 21
marzo 1969 n. 37), e mediante le agevolazioni fiscali ed esenzioni
accordate con le leggi relative alla formazione della piccola
proprietà contadina e alla riforma agraria degli anni '50 (come
ricordato nella sentenza della Corte costituzionale 18 luglio 1973 n.
145), tenuto conto del fatto che la concessione in enfiteusi (che resta
pur sempre una manifestazione di autonomia negoziale, il che si tende
ad obliterare quando a proposito della misura del capitale di
affrancazione e correlativamente al canone si afferma che in definitiva
si tratta di trasferire un diritto ormai ridotto al solo dominio
diretto e che il canone ha natura di prestazione meramente ricognitiva
del diritto di proprietà) mette nelle mani dell'enfiteuta la facoltà
di espropriare il fondo enfiteutico a proprio favore mediante la
affrancazione e facilita l'accesso alla proprietà, che è una delle
indicazioni espresse dalla Costituzione (art. 42). Successivamente -
ha osservato la Corte di Cassazione - si è manifestata, con la l.
607/1966 e con le successive ll. 1138/1970 e 270/1974, la volontà del
legislatore di abolire il vetusto istituto della enfiteusi, la quale
però, anziché esprimersi in termini diretti, ha assunto la forma di
una serie di restrizioni dei diritti del concedente, ridotti a misura
tale da scoraggiare sicuramente ogni idea di concessione in enfiteusi,
e introdotte autoritativamente pure nei rapporti già costituiti.
Queste le finali considerazioni della Corte di Cassazione: "Da
ciò, per un verso, il dubbio che il mezzo adoperato per ottenere il
risultato della abolizione, che chiaramente traspare da tutte le nuove
disposizioni, finisca per infrangere le prescrizioni dell'art. 42 della
Costituzione, e dall'altro il dubbio che il legislatore, con un
mutamento così radicale del suo atteggiamento nei riguardi di detto
istituto e con la forma scelta per la attuazione del disegno abolitivo,
finisca per non rispettare i connotati indispensabili del rapporto tra
il potere e il cittadino, quale delineato dal complesso dei precetti
della nostra Costituzione, con riguardo principalmente ai limiti
relativi alla compressione della autonomia negoziale, limiti messi in
particolare rilievo nella sentenza della Corte costituzionale 6 marzo
1974 n. 53, sulla disciplina della enfiteusi".
Sulla base della motivazione di cui si sono riassunti gli argomenti
essenziali e riprodotta la parte finale la Corte di Cassazione ha
disposto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
e sospeso il giudizio.
4.3. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 2 aprile 1982, con il quale l'Avvocatura generale dello
Stato, a sostegno della conclusione di infondatezza della proposta
questione, ha posto la contestazione della "lettura" della C. cost.
145/1973, effettuata dalla Corte di Cassazione (sent. 145/1973 la cui
motivazione non potrebbe essere avulsa dal dispositivo); ha soggiunto
che non avrebbe ingresso la pretesa, pur non esplicitamente enunciata
nella ordinanza di rimessione, di un riesame da parte di questa Corte
del proprio pronunciato.
5. - Alle sette ordinanze di men fresca iscrizione (1.- 3.) il cui
esame era stato assegnato all'adunanza dell'11 aprile 1984 in camera di
consiglio, si è aggiunta l'ordinanza iscritta al n. 300/1982 (4.), e
l'esame di tutte è stato fissato, a motivo della mancata costituzione
avanti la Corte delle parti dei giudizi a quibus, alla adunanza del 16
giugno 1984, infine rinviata alla adunanza del 25 settembre 1984 in
camera di consiglio, nel corso della quale il giudice Andrioli ha
svolto la relazione. Considerato in diritto :
6. - Sebbene la Corte di Cassazione non abbia nel dispositivo della
propria ordinanza indicato né le disposizioni impugnate né i
parametri di incostituzionalità (supra 4.2.), la diffusa motivazione
prospetta questioni, di cui si avverte la connessione con gli incidenti
cui han dato vita le altre ordinanze di rimessione, e pertanto se ne
appalesa opportuna la riunione per dar luogo ad unica decisione.
7.1. - La questione di incostituzionalità dell'art. 1 l. 14
gennaio 1974 n. 270, dai Pretori di Bovino, Castelvetrano e Francavilla
Fontana motivata in ciò e per ciò che, riferendosi le disposizioni
impugnate ai fini della determinazione del canone enfiteutico (e quindi
del capitale di affranco) ai parametri stabiliti dalle leggi nn. 230 e
841/1950 di riforma agraria, implicherebbe illegittima dissociazione
fra il momento di ablazione del diritto e l'altro preso in
considerazione ai fini del calcolo del valore del fondo, è
inammissibile perché non calza a rapporto che, come l'enfiteusi,
rinviene fonte nel contratto e dà vita nel momento costitutivo a un
diritto reale limitato di godimento e nel suo divenire a rapporti
credito-debitori l'art. 42 comma terzo Cost., che ha di mira il
conflitto tra la proprietà privata e il potere di imperio spettante
allo Stato, alle Regioni e, talvolta, ai comuni ed eleva a regole di
sua composizione la riserva di legge, la controprestazione
dell'indennizzo e la sussistenza di motivi di pubblico interesse, i
quali, ove il potere d'imperio venga esercitato, degradano il diritto
reale di proprietà a interesse legittimo al corretto esercizio del
potere medesimo. Tale essendo l'ambiente in cui opera l'art. 42 comma
terzo, non giovano ad assicurarvi l'ingresso alla enfiteusi in genere e
alla affrancazione del dominio utile in particolare a) né
l'inquadramento di questa nella categoria dei diritti potestativi o, se
vuolsi, dell'azione costitutiva perché quello non vale a porre il
titolare sul piano del potere d'imperio e questa rende necessario il
preliminare accesso alla giurisdizione (art. 2908 c.c.), b) né le
frequenti manipolazioni normative della misura del canone enfiteutico e
del capitale di affranco, le quali si inquadrano nella più vasta
politica dei prezzi d'imperio che trova riscontro negli artt. 1322 e
1339 c.c., c) né, infine, nell'avere la C. cost. 37/1969 (n. 10)
assunto a parametro di incostituzionalità dell'art. 1 l. 22 luglio
1966 n. 607 l'art. 42 comma terzo perché i limiti obiettivi del
giudicato vietano di estenderne l'autorità vincolante ad incidente nel
quale è diversa la disposizione impugnata, non senza soggiungere che
la C. cost. 53/1974 (n. 9) ha negato la validità dell'esegesi che
ponga l'affrancazione sullo stesso piano del potere di espropriazione
per pubblico interesse.
7.2. - Del pari inammissibile è l'incidente sollevato dalla Corte
di Cassazione (non tanto per la mancata indicazione, nel dispositivo
dell'ordinanza di rimessione, delle disposizioni impugnate e dei
parametri di incostituzionalità, quanto) perché per un verso si
prospettano dubbi che, riferiti all'art. 42 comma terzo, han già
ricevuto risposta e per altro verso si postula una sorta di
intangibilità, da parte dei poteri costituiti, dei tessuti
contrattuali senza però indicare altri parametri costituzionali che
verrebbero violati.
8. - Infondata è la questione d'incostituzionalità dell'art. 18
comma secondo l. 22 luglio 1966 n. 607, sollevata d'ufficio dal Pretore
di Castelvetrano, in riferimento agli artt. 3 e 42 comma terzo, in
quanto, con l'abrogazione dell'art. 962 c.c., impedirebbe la periodica
revisione del canone di enfiteusi rustiche in correlazione ai mutamenti
di valore del fondo, perché non ha il giudice a quo addotto motivi
idonei a indurre questa Corte a deflettere dall'avviso accolto nelle
sentt. 37/1969 e 2/1976 contro le quali non si pone la sent. 53/74
per essere radicalmente diverse sul piano economico sociale le
enfiteusi urbane dalle enfiteusi rustiche.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 152/1977, 417/1978, 300, 594
a 596/1982, 23 e 24/1983,
A) dichiara inammissibile la questione di incostituzionalità
dell'art. 1 l. 14 giugno 1974 n. 270 (Norme in materia di enfiteusi)
sollevata, in riferimento all'art. 42 comma terzo Cost., dai Pretori di
Bovino, Castelvetrano e Francavilla Fontana con le ordinanze in
epigrafe,
B) dichiara inammissibile la questione di incostituzionalità
sollevata dalla Corte di Cassazione con la ordinanza 15 dicembre 1981
(n. 300 R.O. 1982),
C) dichiara non fondata la questione di incostituzionalità
dell'art. 18 comma secondo l. 22 luglio 1966 n. 607 (Norme in materia
di enfiteusi, e prestazioni fondiarie perpetue), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 42 comma terzo Cost., dal Pretore di
Castelvetrano con ordinanza 13 gennaio 1978 (n. 417 R.O. 1978).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 ottobre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte