Sentenza n. 246/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/11/1986 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 2legge 93/1958
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo
comma, legge 20 febbraio 1958, n. 93 (Assicurazione obbligatoria dei
medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X
e delle sostanze radioattive) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 ottobre 1979 dal Pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Sassaroli Sandro e INAIL, iscritta al
n. 865 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 36 dell'anno 1980;
2) ordinanza emessa l'8 maggio 1980 dal Pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Bignami Carlo e INAIL, iscritta al n.
758 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 345 dell'anno 1980;
3) ordinanza emessa il 6 luglio 1981 dal Pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Calò Ruggero e INAIL, iscritta al n.
601 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 40 dell'anno 1982;
4) ordinanza emessa l'8 febbraio 1985 dal Tribunale di Cagliari nel
procedimento civile vertente tra INAIL e Massenti Sergio, iscritta al
n. 198 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 149 bis dell'anno 1985;
5) ordinanza emessa il 21 novembre 1985 dal Tribunale di Pescara
nel procedimento civile vertente tra INAIL e Rosica Luciano, iscritta
al n. 55 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1986.
Visti gli atti di costituzione dell'INAIL, di Bignami Carlo, di Calò
Ruggero nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 giugno 1986 il Giudice relatore
Ugo Spagnoli;
uditi l'avv.to Antonino Catania per l'INAIL e l'Avvocato dello
Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di cinque giudizi civili promossi contro l'INAIL da
altrettanti medici radiologi per ottenere la corresponsione di una
rendita per inabilità permanente parziale - accertata,
rispettivamente, nella misura dell'11, 16, 11, 15 e 15% - i Pretori di
Roma, Milano e Bologna ed i Tribunali di Cagliari e Pescara, con
ordinanze emesse, rispettivamente, il 9 ottobre 1979 (r.o. 865/79), l'8
maggio 1980 (r.o. 758/80), il 6 luglio 1981 (r.o. 601/81) e l'8
febbraio 1985 (r.o. 198/85) ed il 21 novembre 1985 (r.o. 55/86), hanno
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., la medesima
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma,
della legge 20 febbraio 1958, n. 93 - recante la disciplina
dell'"assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le
lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive" -
nella parte in cui limita l'indennizzabilità delle inabilità
permanenti conseguenti a tali agenti ai casi di riduzione della
capacità lavorativa superiori al 20 per cento.
Nelle ordinanze, recanti motivazioni analoghe, i giudici a quibus
richiamavano innanzitutto la sentenza di questa Corte n. 93 del 1977,
con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui,
ai fini della corresponsione della rendita, fissava un diverso grado
minimo di invalidità permanente a seconda che l'inabilità fosse
conseguenza di infortunio (11%) ovvero di malattia professionale (21%):
decisione, questa, fondata sulla considerazione che "concettualmente
non esiste alcuna diversità (se non puramente eziologica) tra malattia
professionale ed infortunio sul lavoro"; che entrambe comportano una
conseguenza (invalidità permanente) di identica natura e direttamente
connessa ad (o quanto meno occasionata da) un'attività lavorativa
comportante un rischio specifico: che, infine, non è consentita una
riduzione dell'obbligo dell'assistenza sociale ai cittadini inabili al
lavoro "in ragione di una distinzione della causa di inabilità che è
ignorata dalla norma" di cui all'art. 38 Cost..
In punto di rilevanza, i giudici a quibus escludevano che la norma
impugnata potesse ritenersi automaticamente caducata per effetto della
citata sentenza 93/77; ricordando, in particolare (ord. 198/85), che
questa Corte, con la sentenza n. 64 del 1981, ha esplicitamente escluso
che la declaratoria d'illegittimità costituzionale del citato art. 74
possa ritenersi automaticamente estesa a norme recanti una disciplina
autonoma rispetto a quella relativa alle malattie professionali in
generale (quali, nella specie, l'art. 145 del medesimo T.U.,
dichiarato con tale sentenza costituzionalmente illegittimo in quanto
richiedeva un grado minimo d'invalidità permanente del 21% ai fini
della corresponsione della rendita in caso di silicosi o asbestosi).
Nel merito i giudici a quibus sostenevano che le medesime ragioni
esposte dalla Corte nella citata sent. 93/77 (ed anche, secondo il
Tribunale di Cagliari, nella sent. 64/81) dovrebbero condurre a
ritenere costituzionalmente illegittima la norma impugnata; osservando,
in particolare (ord. 758/80), che una ragione giustificativa di questa
non potrebbe rinvenirsi nella specificità oggettiva della causa
invalidante (esposizione alle radiazioni e conseguenti lesioni o
malattie), giacché ai fini della protezione assicurativa rilevano
unicamente - sulla base della norma generale di cui al citato art. 74 -
i requisiti qualitativi della essenzialità e persistenza dell'effetto
riduttivo della capacità lavorativa e dell'incidenza dell'invalidità
sull'attitudine al lavoro. Né d'altra parte, - ove sussistano, come
accertato nei casi di specie, i caratteri posti dalla citata norma
generale della permanenza, irreversibilità e sostanziale incidenza
sulla capacità lavorativa - potrebbe dedursi dalla natura delle
lesioni o malattie da radiazioni ionizzanti la non ipotizzabilità di
un'invalidità di grado inferiore al 20%, perché (ritenuta) non
apprezzabile, essendo questo solo un problema di accertamento in
concreto.
Anzi - si osservava ancora nelle ordd. 865/79 e 198/85 - il
deteriore trattamento rispetto alle altre ipotesi di inabilità
riservato a quelle dipendenti da radiazioni ionizzanti risulta tanto
più ingiustificato ove si consideri il particolare rilievo sociale
attribuito dal legislatore a tale rischio ed evidenziato
dall'estensione della protezione assicurativa a lavoratori non
subordinati. Né d'altra parte la disparità di trattamento potrebbe
fondarsi sulla distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, sia per
l'irrilevanza di questa ai fini in discorso, sia perché comunque la
norma impugnata concerne anche i medici radiologi dipendenti (come nel
giudizio di cui all'ord. 865/79, promosso da un medico già dipendente
da enti pubblici).
L'illegittimità della disposizione in questione sussisterebbe,
infine, anche in riferimento all'art. 38 Cost., in quanto essa
introduce, ai fini dell'esistenza dell'obbligo assicurativo, criteri
basati sulla natura dei fattori invalidanti, non contemplati da tale
norma costituzionale.
2. - Intervenendo con memorie di analogo tenore nei primi quattro
dei predetti giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri rilevava
innanzitutto che la citata sentenza 93/77 non riflette direttamente i
suoi effetti sulla normativa impugnata, stante l'autonomia di questa
rispetto alla disciplina contenuta nel d.P.R. 1124/1965 ed atteso che
il rinvio a quest'ultimo operato in tema di rendita dall'art. 8
l.93/1958 non è - anche per effetto del successivo art. 14 -
utilizzabile per la individuazione del rischio protetto.
Ciò premesso, l'interveniente osservava che la Corte, nella
predetta sentenza, ha solo escluso che possa avere una diversa
rilevanza la causa dell'inabilità nell'ambito dello stesso tipo di
attività e con riguardo alla stessa categoria di lavoratori (quelli
dell'industria), ma non ha neanche implicitamente affermato che
l'inabilità debba rilevare in misura identica per ogni altra categoria
di lavoratori. Il diverso trattamento riservato ai medici esposti a
malattie e lesioni causate da raggi X sarebbe d'altra parte
giustificato dalla diversità del tipo di lavoro (attività
intellettuale) e dalla verosimile minore incidenza della stessa
diminuzione della capacità lavorativa sulla residua capacità di
guadagno di un medico rispetto a quella di un lavoratore
dell'industria. Né, infine, susciterebbe violazione dell'art. 38
Cost., essendo "comunque garantito il diritto all'assistenza" e non
prevedendo la norma impugnata una diversa tutela a seconda della causa
(infortunio o malattia) dell'inabilità.
3. - L'INAIL, ritualmente costituitosi in tutti i giudizi,
osservava che i medici radiologi, - essendo in prevalenza lavoratori
autonomi (liberi professionisti) esercenti un'attività intellettuale -
non avrebbero potuto, a differenza dei tecnici di radiologia, essere
ricompresi nel regime generale di cui al T.U. 1124/1965, concernente,
invece la protezione delle attività manuali subordinate. Di qui
l'introduzione, con la legge 93/58, di una peculiare tutela
assicurativa che tiene conto del carattere essenzialmente professionale
- autonomo dell'attività dei medici e prevede particolari regole di
determinazione dei premi e delle prestazioni assicurative; disciplina,
questa, che in ragione del suo carattere speciale è ritenuta non
estensibile ai tecnici di radiologia.
Ciò posto, l'illegittimità della differenziazione censurata non
sarebbe desumibile, ad avviso dell'INAIL, dalla sent. 93/77,
concernendo questa la parificazione di infortuni e malattie
professionali relativi alle medesime attività lavorative e non anche
disparità di trattamento derivanti da attività disuguali; e tale
disparità sarebbe d'altra parte giustificata dall'"intuibile minor
danno "reale" che deriverebbe ai medici dall'inabilità.
4. - Le parti private Bignami Carlo (r.o. 758/80) e Calò Ruggero
(r.o. 601/81), costituitesi a mezzo dell'avv. Franco Agostini,
assumevano invece, in una memoria aggiunta, che le differenze addotte
dall'INAIL - la sedes materiae, la diversità del campo di applicazione
riferito anche a lavoratori non dipendenti, lo stesso onere
assicurativo differenziato - non sarebbero idonee a sostenere
ragionevolmente le denunciate sperequazioni, in quanto "non incidono
sull'essenziale e nella specie decisivo rapporto rischio - indennizzo,
nel quadro di una tutela sostanzialmente identica". Al medesimo rischio
sono infatti sottoposti i tecnici di radiologia, che beneficiano della
più favorevole disciplina generale (voce n. 40 della tabella approvata
con d.P.R. n. 482/1975) pur collaborando con i medici e lavorando negli
stessi locali e con le stesse macchine. Non potrebbe, inoltre, farsi
valere il criterio della natura dell'attività, posto che il T.U.
1124/1965 concerne anche lavoratori autonomi, come gli artigiani (cfr.
art. 4, nonché l'art. 205 per i lavoratori autonomi in agricoltura).
La rilevanza dei criteri della sedes materiae e della particolarità
della disciplina sarebbe, infine smentita dalla già richiamata sent.
n. 64/1981. Considerato in diritto :
1. - Tutte le ordinanze di rimessione prospettano, in riferimento
agli artt. 3, primo comma e 38 Cost., la medesima questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 20
febbraio 1958, n. 93. I relativi giudizi possono pertanto essere
riuniti e decisi con un'unica sentenza.
2. - La Corte è chiamata a giudicare se l'art. 2, secondo comma,
della legge 20 febbraio 1958, n. 93, in quanto prevede, per
l'indennizzabilità dell'inabilità permanente conseguente a malattie o
lesioni causate ai medici da raggi X e sostanze radioattive, un grado
minimo di riduzione della capacità lavorativa superiore al 20%,
contrasti: a) con l'art. 3 Cost., stante il deteriore trattamento che
ne risulta rispetto alla normativa generale in materia (art. 74 d.P.R.
1124/1965), la quale prevede invece - per l'inabilità permanente
conseguente tanto ad infortuni sul lavoro che a malattie professionali
(a seguito, per queste ultime, della sent. 93/77) - una riduzione
minima della capacità lavorativa dell'11%;
b) con l'art. 38 Cost., sostenendosi che in tal modo vengano
introdotti, ai fini della determinazione dell'esistenza dell'obbligo
assicurativo, criteri basati sulla natura dei fattori invalidanti, non
contemplati da tale norma costituzionale.
Più in particolare, a sostegno della lamentata violazione del
principio di uguaglianza i giudici a quibus richiamano i principi
enunciati da questa Corte nelle sentt. 93/77 e 64/81, osservando che
l'adeguamento al regime generale in tema di minimo indennizzabile della
protezione assicurativa accordata ai medici esposti a radiazioni
ionizzanti si imporrebbe in considerazione del rilievo essenziale da
attribuirsi all'identità della conseguenza considerata (invalidità
permanente) e della sua causa (svolgimento di un'attività lavorativa
rischiosa) e che la denunciata diversità di disciplina non potrebbe
razionalmente giustificarsi né con la specificità oggettiva della
causa invalidante (radiazioni) né con la peculiarità soggettiva della
categoria protetta (liberi professionisti svolgenti attività
intellettuale).
Secondo l'Avvocatura dello Stato e la difesa dell'INAIL, viceversa,
la differenziazione in discorso troverebbe sufficiente ragione
giustificativa sia nella cennata peculiarità soggettiva, sia
nell'autonomia della disciplina dettata per i medici dalla legge n.
93/1958 e nella "verosimile minor incidenza" per costoro - rispetto ai
lavoratori dell'industria - di inabilità non superiore al 20% sulla
residua capacità di guadagno.
3. - La questione è fondata.
Per l'inquadramento della questione in esame, è innanzitutto
opportuno ricordare che la legge 20 febbraio 1958, n. 93 (poi
modificata, per quanto attiene alle contribuzioni ed alle prestazioni,
con le leggi 30 gennaio 1968, n. 47, 17 marzo 1975, n. 68 e 10 maggio
1982, n. 251) fu emanata in relazione all'esigenza - vivamente
avvertita in considerazione della pericolosità delle sostanze
radioattive e del loro sempre più diffuso impiego in campo sanitario -
di assicurare una tutela previdenziale ai medici esposti a radiazioni
ionizzanti; tutela che, in allora, era goduta dal solo personale
ausiliario (radiotecnici, infermieri ecc.), in virtù del n. 34 della
tabella allegata alla legge 15 novembre 1952, n. 1967 (sostitutiva di
quella allegata al R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 ed a sua volta più di
recente sostituita dalla tabella n. 4 allegata al d.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124 in forza del d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482). La legge n.
93 del 1958 rappresenta, perciò, un primo, significativo esempio di un
processo innovativo - poi, peraltro, non sempre coerentemente
realizzato - tendente ad un'espansione della tutela previdenziale in
favore di chiunque, sia lavoratore subordinato od autonomo, svolga
un'attività pericolosa.
Mette conto inoltre di rilevare che all'epoca dell'emanazione della
legge in discorso (1958) - ed anche a quella delle sue prime
modificazioni (1968 - 1975) - la regola dettata in tema di grado minimo
di invalidità, pur se diversa da quella prevista in via generale per
gli infortuni sul lavoro nell'industria (10%), non si discostava dalla
norma concernente le malattie professionali, anch'esse indennizzabili
solo per percentuali superiori al 20% (art. 24, secondo comma, del R.D.
n. 1765/1935 cit., non modificato, su tale punto, dall'art. 74, secondo
comma, del D.P.R. n. 1124/1965).
Le differenziazioni esistenti nel regime generale sono state poi,
peraltro, superate: per quanto attiene agli infortuni, riducendo al 10%
la soglia di indennizzabilità (prima fissata nel 15%) di quelli
occorsi in agricoltura (legge 8 agosto 1972, n. 457); per quanto
riguarda le malattie professionali in genere, attraverso la
dichiarazione di illegittimità del trattamento differenziato di esse
rispetto agli infortuni (sentenza n. 93 del 1977); per quanto infine
attiene alla silicosi ed alla asbestosi - pure assoggettate alla
franchigia del 20% - attraverso una analoga declaratoria
d'illegittimità costituzionale della disparità così determinatasi
rispetto alle altre malattie professionali (sentenza n. 64 del 1981).
Trattasi perciò di verificare se, a fronte della (ormai) omogenea
situazione normativa risultante dai suindicati interventi, possa
tuttora ritenersi giustificata la residua differenziazione posta dalla
disposizione impugnata: differenziazione, che, si badi, concerne
entrambi i tipi di evento sopra considerati, vigendo per i medici il
limite del 20% tanto nel caso di infortuni ("lesioni") quanto in quello
di "malattie" professionali prodotte da radiazioni ionizzanti.
4. - Ai fini della verifica alla stregua del principio
d'uguaglianza, le situazioni da porre a raffronto sono dunque, da un
lato, quella dei soggetti beneficiari del regime generale di cui al
T.U. 1124/1965, che fruiscono di una rendita ove contraggano
un'invalidità permanente di grado tra l'11 ed il 20%, sia essa dovuta
ad infortunio sul lavoro ovvero ad una delle malattie professionali
inserite nell'apposita tabella; e, dall'altro, quella dei medici
"comunque esposti al rischio" di radiazioni ionizzanti, i quali, pur
fruendo per ciò di assicurazione obbligatoria, non hanno titolo alla
percezione di una rendita ove per effetto di tali agenti subiscano
lesioni o malattie cui consegua un'invalidità permanente limitata alla
suddetta percentuale.
Alla stregua dei criteri già precisati nelle citate sentt. 93/ 77
e 64/81, le predette situazioni vanno ritenute omogenee. Tra di esse vi
è infatti coincidenza in quelli che sono i presupposti essenziali per
la corresponsione della rendita, - nell'un caso concessa e nell'altro
negata - : e cioè, da un lato l'evento che vi dà titolo -
invalidità permanente tra l'11 ed il 20% - e dall'altro l'elemento
causale, costituito in entrambi i casi dallo svolgimento di
un'attività lavorativa pericolosa, o meglio dal rischio ad essa
inerente, per il quale lo stesso legislatore ha ritenuto necessaria la
tutela previdenziale.
Una volta che, per una data attività pericolosa, tale protezione
sia stata riconosciuta, la sequenza rischio tutelato - inabilità -
indennizzo non può legittimamente subire alterazioni in dipendenza di
elementi specializzanti inerenti al particolare rapporto assicurativo
considerato. Discende infatti dal principio di uguaglianza che a
parità di inabilità debba corrispondere parità di tutela
previdenziale.
Innanzitutto, non può costituire elemento differenziale la
specificità oggettiva (radiazioni ionizzanti) della causa invalidante,
sia perché essa non altera il dato comune e decisivo della contrazione
di un'invalidità permanente in dipendenza di lesioni o malattie per le
quali la tutela previdenziale è purtuttavia riconosciuta (cfr. sentt.
citt.), sia perché nella specie il medesimo specifico rischio - da
esposizione a radiazioni ionizzanti - dà titolo alla rendita anche per
invalidità della percentuale considerata nei confronti dei soggetti
beneficiari del regime generale (cfr. n. 40 della tabella all. n. 4 al
d.P.R. 1124/1965 cit.). Al riguardo, non può anzi sfuggire
l'irrazionalità di una disciplina che vede, ad es., i medici radiologi
assoggettati ad un trattamento deteriore rispetto ai tecnici sanitari
di radiologia medica, che sono ricompresi nel suddetto regime generale
(la Corte di Cassazione ritiene infatti che il richiamo alla legge n.
93 del 1958 contenuto nell'art. 15 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 -
sia nel testo originario che in quello sostituito con l'art. 6 della
legge 31 gennaio 1983, n. 25 - concerna disposizioni diverse da quella
in discussione): e ciò, nonostante che l'attività di tali operatori
tecnici sia soggetta alle direttive dei medici radiologi, il che
comporta per costoro la presenza fisica negli stessi locali e
conseguentemente l'esposizione ai medesimi rischi (cfr. artt. 4 e 8
della legge 31 gennaio 1983, n. 25).
Lo stesso regime generale, del resto, assoggetta alla medesima
disciplina tanto chi presta opera manuale, quanto chi sovraintende al
lavoro altrui senza parteciparvi materialmente (cfr. art. 4, n. 2
d.P.R. n. 1124/1965).
5. - Né possono costituire ragione valida di diversità di
trattamento i presupposti soggettivi dell'assicurazione, ed in
particolare il fatto che i soggetti beneficiari dell'assicurazione
disciplinata dalla legge n. 93 del 1958 siano liberi professionisti che
esercitano un'attività intellettuale, mentre invece la normativa
generale sulla assicurazione obbligatoria ha come destinatari
lavoratori subordinati che svolgono attività manuale.
Con riferimento alla distinzione tra lavoro autonomo e subordinato,
va innanzitutto riaffermato il principio - già enunciato da questa
Corte nella sentenza n. 221 del 1985 - per cui l'attribuzione di una
garanzia previdenziale, e la specificazione del suo ambito, va in via
generale determinata assumendo come parametro il rischio che con essa
si intende proteggere: sicché, ove, come nella specie, sussista
parità di rischio, dovrà darsi parità di tutela previdenziale, senza
che possano aver rilievo differenziazioni pertinenti ad altri fini e
senza che - come si è già detto - possano operarsi discriminazioni in
relazione al grado di inabilità indennizzabile. L'artificiosità della
distinzione nella materia in esame è, del resto, dimostrata dal fatto
che al medesimo principio è tendenzialmente ispirato il sistema
vigente. Da un lato, infatti, l'assicurazione generale obbligatoria si
estende anche a prestatori d'opera non subordinati, quali gli artigiani
e i soci delle cooperative (art. 4, nn. 3 e 7 del d.P.R. n.
1124/1965); dall'altro, l'assicurazione di cui alla legge n. 93 del
1958 riguarda tutti i medici esposti ai rischi derivanti dalle
radiazioni ionizzanti, siano essi liberi professionisti ovvero
dipendenti legati da un rapporto di lavoro subordinato. Ad analoghe
conclusioni deve pervenirsi in riferimento alla distinzione tra lavoro
manuale ed intellettuale.
Questa Corte ha invero ripetutamente affermato (sent. 114/77 e
ord. 111/79) che la nozione di "opera manuale retribuita" di cui
all'art. 4, n. 1 d.P.R. cit. va intesa nel senso di ricomprendere
nell'ambito della tutela assicurativa "tutti i lavoratori che operino
in condizioni di rischio, quale che sia la qualità dell'attività,
manuale od intellettuale, dagli stessi prestata". In riferimento, poi,
alla condizione dei medici esposti all'azione delle radiazioni
ionizzanti va ancora ricordato che la giurisprudenza della Cassazione -
ispirandosi al medesimo principio - ha precisato che il rischio
connesso con attività manuali va inteso in relazione non solo ad un
rapporto diretto con la macchina ma anche al rapporto con l'ambiente in
cui questa opera (cfr. anche, nello stesso senso, in tema di rischio
ambientale, la sentenza di questa Corte n. 206/1974).
6. - Quanto, poi, alla tesi dell'Avvocatura e dell'INAIL secondo
cui la differenziazione in esame sarebbe giustificata dalla minore
incidenza della medesima riduzione di capacità lavorativa sulla
residua capacità di guadagno di un medico rispetto a quella di un
lavoratore dell'industria, è sufficiente osservare che trattasi di
mera affermazione, non corroborata - ed anzi secondo taluni contrastata
- da dati di esperienza. Certo è, comunque, che se il legislatore ha
considerato che inabilità permanenti tra l'11 ed il 20% sono tali da
non consentire una normale esplicazione dell'attività lavorativa -
intesa come lavoro generico, secondo quanto comunemente si ritiene - e,
perciò, tali da ridurre in misura significativa la capacità biologica
di guadagno, è incongruo sia distinguere in base alla loro eziologia
(infortunio o malattia professionale), sia escluderne a priori e senza
adeguata dimostrazione la rilevanza per talune categorie professionali.
Ed è d'altra parte evidente che i termini della questione non mutano
allegando eventuali difficoltà di accertamento dell'eziologia di
siffatta inabilità, sia perché trattasi di mere questioni di fatto,
sia perché - rispetto all'esposizione a radiazioni ionizzanti - tale
problematica non è dissimile da quella posta da altre malattie
professionali, per le quali vige ormai la soglia del 10%.
E appena il caso di osservare, infine, che nessuna influenza sulla
soluzione della questione in esame possono avere le specificità della
disciplina di cui alla legge n. 93 del 1958 - quali l'autonomia della
gestione assicurativa e le particolari regole di determinazione dei
premi e delle prestazioni assicurative - trattandosi evidentemente di
aspetti che esulano dal rapporto rischio - indennizzo al quale inerisce
la questione sulla soglia minima di indennizzabilità. Non esula da
tale rapporto, ma non rileva in quanto non dedotta nel presente
giudizio, l'ulteriore distinzione concernente il periodo massimo di
indennizzabilità dalla cessazione dal lavoro, che per le malattie
professionali nell'industria causate da radiazioni ionizzanti è di 30
anni (n. 40 della relativa tabella, come modificata col d.P.R. 9 giugno
1975 n. 482), mentre per i medici esposti allo stesso rischio è di 10
anni (art. 9 legge n. 93 del 1958).
7. - Stante l'accoglimento della questione alla stregua del
principio di uguaglianza, resta assorbita la censura proposta in
riferimento all'art. 38 Cost..
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo
comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 93 - recante la disciplina
dell'"assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le
lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive" -
nella parte in cui, in caso di malattie o lesioni causate ai medici
dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, richiede, ai fini
della corresponsione della rendita, un grado minimo di inabilità
permanente superiore al 20 %, anziché al 10 %.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte