Sentenza n. 246/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1992 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 103/1991
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia
previdenziale), convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 166
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale),
promossi con n. 5 ordinanze di diversi Pretori iscritte
rispettivamente ai nn. 534, 710, 738 e 739 del registro ordinanze
1991 ed al n. 32 del registro ordinanze 1992 e pubblicate
rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali nn. 34 e 49, prima serie
speciale, dell'anno 1991, nn. 4 e 32, prima serie speciale, dell'anno
1992;
Visti gli atti di costituzione di Aprosio Maddalena, Bersan
Giuseppina, Pescarolo Alvisina e dell'Inps nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 31 marzo 1992 il Giudice relatore
Gabriele Pescatore;
Uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo per Aprosio Maddalena e
Bersan Giuseppina; Franco Agostini per Pescarolo Alvisina; Fabrizio
Ausenda e Giancarlo Perone per l'Inps e l'Avvocato dello Stato
Francesco Guicciardi per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il pretore di Fermo, con ordinanza 4 ottobre 1991, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 Cost., dell'art. 6, del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, conv.
nella legge 1 giugno 1991, n. 166 a norma del quale "i termini
previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del d.P.R. 30 aprile
1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del
diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina
l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni
previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale.
In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini
decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei" (primo
comma). "Le disposizioni di cui al comma primo hanno efficacia
retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto" (comma secondo).
La questione è stata sollevata nel corso di più giudizi riuniti,
promossi da pensionati che già usufruivano di una pensione, per
ottenere l'integrazione al minimo (con i relativi arretrati) di una
seconda pensione erogata dall'Inps, in conseguenza della declaratoria
d'illegittimità costituzionale di norme che la escludevano.
Tale seconda pensione era stata liquidata da oltre dieci anni, ed
i ricorrenti non avevano proposto l'azione giudiziaria prima
dell'emanazione del decreto legge n. 103 del 1991, cosicché ad essi
era applicabile il primo comma dell'art. 6 sopra menzionato.
Il giudice a quo ha dedotto che, prima dell'entrata in vigore
della norma impugnata, non era prevista né la prescrizione del
diritto a pensione, né alcuna decadenza, mentre il diritto alla
percezione dei singoli ratei scaduti e non pagati si prescriveva dopo
dieci anni. La norma impugnata, con una disposizione di carattere
innovativo, avrebbe estinto ope legis, retroattivamente, il diritto a
percepire l'integrazione al minimo del secondo trattamento
pensionistico.
A parere del giudice a quo, ciò contrasterebbe con l'art. 3 Cost.,
avendo la norma posto in essere una discriminazione irrazionale tra
chi avesse, al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge, già
proposto la domanda giudiziaria e chi, invece, non l'avesse ancora
proposta.
Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Nell'atto d'intervento si riconosce che la norma impugnata
attribuisce, con effetto retroattivo, carattere di termine di
decadenza sostanziale al termine previsto dall'art. 47, comma secondo
del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (con ciò innovando rispetto al
diritto vigente, tenuto conto che le sezioni unite dalla Corte di
cassazione, ponendo fine ai contrasti giurisprudenziali al riguardo,
gli avevano attribuito valore di termine di decadenza
procedimentale).
L'Avvocatura generale dello Stato, osserva, tuttavia, che la ratio
dell'art. 6 del decreto-legge n. 103 del 1991 va ricercata "nella
necessità di porre un limite alla possibilità di reiterazione,
praticamente illimitata, di istanze vòlte a promuovere successivi
procedimenti amministrativi, tenendo aperto indefinitivamente il
termine per l'esercizio del diritto". In relazione a tale ratio, la
differenziazione introdotta dal secondo comma, delle posizioni di
coloro i quali avessero già esperito l'azione giudiziale vòlta al
riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, sarebbe
giustificata.
Tale trattamento diversificato, infatti, non travalicherebbe il
limite del corretto esercizio della discrezionalità legislativa,
poiché l'art. 47, comma secondo, del d.P.R. n. 639 del 1970 già
poneva un termine decennale per la proposizione dell'azione
giudiziaria e, nel succedersi delle varie interpretazioni
giurisprudenziali, sulla natura di tale termine, la posizione di chi
non aveva proposto l'azione non può ritenersi meritevole della
stessa tutela di quella di chi l'aveva proposta. Né, del resto, può
ritenersi arbitraria in assoluto una disposizione che, tra le diverse
interpretazioni giurisprudenziali sulla natura di un termine, ne
abbia affermata legislativamente la natura di termine decadenziale, a
carattere sostanziale.
2. - Con due ordinanze, entrambe in data 22 ottobre 1991, il pretore di Verona ha sollevato a sua volta alcune questioni di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.,
dell'art. 6, primo e secondo comma, del d.l. 29 marzo 1991, n. 103,
conv. nella l. 1 giugno 1991, n. 166.
Nelle ordinanze si premette - in tema di rilevanza - che i giudizi
a quibus erano stati promossi da ricorrenti titolari di due pensioni,
i quali avevano chiesto in via amministrativa all'Inps l'integrazione
al minimo della seconda pensione dopo il decorso del termine
decennale previsto dall'art. 47, secondo comma, del d.P.R. n. 639 del
1970 ed avevano proposto domanda giudiziale dopo l'entrata in vigore
del decreto-legge n. 103 del 1991.
I giudizi a quibus, pertanto, dovevano essere definiti applicando
il disposto dell'art. 6 del d.l. n. 103 del 1991 il quale - innovando
rispetto all'interpretazione data dalle sezioni unite della Corte di
cassazione all'art. 47, secondo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970 -
ha stabilito il carattere sostanziale della decadenza ivi prevista in
materia di prestazioni previdenziali erogate dall'Inps, statuendo
inoltre (con disposizione completamente nuova), che in caso di
mancata proposizione del ricorso amministrativo, il termine debba
decorrere dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.
La disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 6, secondo le
ordinanze di rimessione, si porrebbe innanzitutto in contrasto con
l'art. 38 Cost., che vieta di sottoporre il diritto alle prestazioni
previdenziali a termini di decadenza.
Il giudice a quo ritiene, infatti, che la disposizione impugnata
vada interpretata nel senso che sottopone a decadenza decennale non
solo i singoli ratei delle prestazioni previdenziali, ma lo stesso
diritto alla prestazione: nel caso di specie il diritto a pensione.
In secondo luogo, il giudice a quo deduce che la retroattività
del disposto dell'art. 6, primo comma, sancito dal secondo comma,
contrasta con gli artt. 3 e 38 Cost., in quanto avrebbe estinto -
senza che gl'interessati potessero in alcun modo impedirlo - tanto il
diritto ai ratei di pensione già maturati, quanto lo stesso diritto
alla pensione, mutando la natura e la decorrenza del termine previsto
dall'art. 47, secondo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970.
Infine, il giudice a quo deduce l'irragionevolezza - e sotto tale
profilo il contrasto con l'art. 3 Cost. - del secondo comma dell'art.
6 del d.l. n. 103 del 1991, nella parte in cui limita l'efficacia
retroattiva delle disposizioni del primo comma, escludendola per i
processi in corso alla data della sua entrata in vigore. La
proposizione della domanda giudiziale prima di tale data, infatti,
non sarebbe elemento idoneo a giustificare la differenza di
trattamento previsto dalla norma.
Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate non fondate.
Dopo aver ribadito quanto esposto nell'atto d'intervento relativo
al giudizio promosso con l'ordinanza del pretore di Fermo,
l'Avvocatura generale dello Stato sostiene che l'art. 6 impugnato non
concerne la titolarità del diritto a pensione (indisponibile ed
imprescrittibile), come si evince dalla sua ratio e dalla stessa
lettura della legge in esame che menziona unicamente "l'estinzione
del diritto ai ratei pregressi". Così interpretata, la norma non
lederebbe né l'art. 3, né l'art. 38 Cost., ma sarebbe razionale
espressione di una scelta del legislatore diretta ad evitare che il
sistema previdenziale sia esposto sine die ad un onere imprevedibile.
Quanto, in particolare, alla esclusione dall'applicazione
retroattiva del primo comma dell'art. 6 del d.l. n. 103 del 1991 a
coloro che avevano già proposto domanda giudiziale al momento
dell'entrata in vigore del decreto-legge, l'Avvocatura dello Stato
osserva che essa è disposta da una norma derogatoria e quindi, ove
si ritenga che tale trattamento violi l'art. 3 Cost., è la norma
derogatoria che dovrebbe essere dichiarata illegittima e non la norma
generale derogata.
Davanti a questa Corte si sono costituite anche alcune delle parti
ricorrenti nei giudizi a quibus, chiedendo che l'articolo impugnato
sia dichiarato costituzionalmente illegittimo per le ragioni indicate
nell'ordinanza di rimessione, sottolineando che, secondo il costante
insegnamento della giurisprudenza costituzionale, la retroattività
delle leggi è legittima solo ove non travalichi il limite della
ragionevolezza. Limite superato dall'art. 6 del d.l. n. 103 del 1991,
il quale, mutando la natura del termine previsto dall'art. 47,
secondo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, avrebbe dato luogo
all'automatica estinzione del diritto ai ratei di pensione pregressi
e all'inammissibilità delle domande giudiziarie proposte dopo la sua
emanazione, dirette ad ottenere l'integrazione al minimo di pensioni
Inps.
Si è costituito pure l'Inps, chiedendo che le questioni siano
dichiarate non fondate.
In proposito ha premesso che l'art. 6 del decreto-legge n. 103 del
1991 ha stabilito una decadenza sostanziale unicamente per i ratei di
pensione pregressi, lasciando impregiudicato il diritto a pensione,
come si evince dal tenore complessivo del primo comma. Ne
conseguirebbe che l'azione giudiziaria, in via di principio, è
sempre proponibile, anche dopo il decorso del termine di dieci anni
dalle decisioni adottate dall'Inps, qualora abbia ad oggetto il
diritto al trattamento futuro. Tuttavia, nei casi che formano oggetto
dei giudizi a quibus, l'estinzione del diritto ai ratei arretrati si
tradurrebbe in pratica nell'estinzione del diritto all'integrazione
al minimo della pensione. Ciò in quanto alla data della domanda
amministrativa e giudiziale era già vigente la normativa di cui alla
legge 11 novembre 1983, n. 638, la quale all'art. 6, comma terzo,
prevede che, nel caso di concorso tra due o più pensioni,
l'integrazione spetta una sola volta ed, in caso di titolarità di
pensione diretta e di pensione di reversibilità, sulla prima. In
base a tale disposizione, non competendo più dall'1 ottobre 1983 la
doppia integrazione nel caso di titolarità di due trattamenti
pensionistici, deriverebbe ai ricorrenti la perdita del diritto
all'integrazione del trattamento pensionistico dal 30 settembre 1983.
Quanto al diritto ai ratei arretrati, i ricorrenti lo avrebbero perso
per essersi maturata la decadenza decennale, decorrente, non avendo
essi proposto ricorso amministrativo - ai sensi dell'ultima parte del
primo comma dell'art. 6 del d.l. n. 103 del 1991 - dall'insorgenza
del diritto ai singoli ratei, da intendersi coincidente con la data
del provvedimento di concessione della pensione.
Ciò premesso, la difesa dell'Inps ha affermato la razionalità
della disciplina impugnata e la sua conformità agli artt. 3 e 38
Cost.
3. - Il pretore di Sanremo, con ordinanza 14 giugno 1991 -
anch'essa emessa nel corso di più giudizi riuniti aventi ad oggetto
il diritto dei ricorrenti, titolari di due pensioni, all'integrazione
al minimo di una di esse, con i relativi arretrati - ha sollevato a
sua volta questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 Cost., dell'art. 6, secondo comma, del d.l. n. 103 del
1991, nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva del
disposto del primo comma ai giudizi in corso all'entrata in vigore
del decreto-legge. Precisato in tema di rilevanza che i giudizi erano
stati proposti con ricorsi depositati prima di tale data, il giudice
a quo ha dedotto che l'applicabilità retroattiva del primo comma
dell'art. 6 - disposta in via generale - rientra nella
discrezionalità legislativa. Irrazionale, peraltro, sarebbe
l'esclusione di tale retroattività relativamente ai giudizi in
corso, poiché nessuna valida ragione sarebbe rinvenibile a
fondamento della trasformazione retroattiva, operata dal primo comma,
di un termine di decadenza procedimentale in termine di decadenza
sostanziale per tutti gl'interessati, tranne che per coloro che
abbiano già proposto domanda giudiziale.
Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
L'Avvocatura generale dello Stato ha dedotto in proposito che la
differenziazione introdotta dall'art. 6, comma secondo, del d.l. n.
103 del 1991, tra le posizioni di coloro che, al momento della sua
entrata in vigore, avessero già esperito azione giudiziale volta al
riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali appare
giustificata, "trovando il suo fondamento nella differente situazione
giuridica e di fatto nella quale essi vengono a trovarsi, rispetto ai
quei soggetti che versino in condizione di inerzia nell'esercizio del
diritto".
Si è costituita una delle parti ricorrenti nel giudizio a quo,
chiedendo che la Corte costituzionale non limiti il suo esame al
profilo d'illegittimità costituzionale prospettato dal giudice a
quo, ma lo estenda all'intero comma secondo dell'art. 6 del d.l. n.
103 del 1991, dichiarando illegittima la retroattività del primo
comma, da esso sancita in via generale.
Si è costituito pure l'Inps, chiedendo che la questione sia
dichiarata non fondata, poiché la norma è frutto di una
discrezionalità legislativa non irragionevole e perciò
insindacabile, in quanto vòlta a tutelare posizioni processuali
instaurate in relazione ad un indirizzo giurisprudenziale della Corte
di cassazione, sul quale la nuova normativa dettata con l'art. 6 del
d.l. n. 103 del 1991 è venuta ad incidere.
4. Con altra ordinanza 30 ottobre 1991 anche il Pretore di Voghera
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del
d.l. 29 marzo 1991, n. 103, conv. nella l. 1 giugno 1991, n. 166, in
riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.
Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, anche il
Pretore di Voghera deduce l'irragionevolezza della retroattività
della normativa impugnata - che ha trasformato i termini previsti
dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, in termini di decadenza
sostanziale - ed il suo contrasto con la tutela dei diritti
previdenziali disposta dall'art. 38 Cost.
In particolare deduce il suo contrasto con l'art. 3 Cost., in
quanto avrebbe ingiustificatamente privilegiato (escludendoli da tale
decadenza) coloro che avessero già proposto l'azione giudiziaria,
rispetto a coloro che si erano limitati ad attendere la decisione del
ricorso amministrativo.
Nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata per le stesse ragioni esposte nei precedenti atti
d'intervento. Considerato in diritto
1. - I giudizi hanno tutti per oggetto la stessa norma e questioni
analoghe o connesse; essi vanno, pertanto, riuniti per essere decisi
con unica sentenza.
2. - È impugnato l'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, conv.
nella l. 1 giugno 1991, n. 166, secondo il quale: "I termini previsti
dall'articolo 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di
decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale.
La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi
delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa
domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso
amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai
singoli ratei" (comma primo).
"Le disposizioni di cui al comma primo hanno efficacia
retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto" (comma secondo).
In relazione a tale articolo, questa Corte è chiamata a decidere:
a) se esso violi l'art. 3 Cost., in quanto avrebbe estinto
retroattivamente il diritto a percepire l'integrazione al minimo del
secondo trattamento pensionistico, per coloro che non avevano
proposto domanda giudiziale al momento dell'entrata in vigore del
decreto, realizzando così una discriminazione irrazionale tra chi
avesse, prima di tale momento, proposto la domanda giudiziale e chi
non l'avesse proposta (ordinanza 4 ottobre 1991 del Pretore di Fermo,
R.O. n. 710 del 1991);
b) se violi gli artt. 3 e 38 Cost., in quanto sottoporrebbe a
decadenza decennale non solo i singoli ratei di pensione, ma lo
stesso diritto a percepirli; avrebbe estinto retroattivamente, senza
che gl'interessati potessero in alcun modo impedirlo, tanto il
diritto ai ratei di pensione già maturati, quanto lo stesso diritto
alla pensione, mutando la natura e la decorrenza del termine previsto
dall'art. 47, secondo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970; avrebbe
irrazionalmente limitato l'efficacia retroattiva delle disposizioni
del primo comma, escludendola per i processi in corso alla data della
sua entrata in vigore, poiché la proposizione della domanda
giudiziale non sarebbe elemento idoneo a giustificare la differenza
di trattamento così prevista (ordinanza 22 ottobre 1991 del Pretore
di Verona, R.O. n. 738 e n. 739 del 1991);
c) se violi l'art. 3 Cost. in quanto esclude l'applicazione
retroattiva del disposto del primo comma, ai giudizi in corso alla
data della sua entrata in vigore, essendo irrazionale l'esclusione di
tale retroattività per i giudizi in corso, in deroga alla regola
generale della retroattività, ivi stabilita (ordinanza 14 giugno
1991 del Pretore di Sanremo, R.O. n. 534 del 1991);
d) se violi gli artt. 3 e 38 Cost., avendo leso la garanzia
costituzionale relativa ai trattamenti previdenziali, nonché per la
sua intrinseca irragionevolezza e per avere ingiustificatamente
privilegiato (escludendoli dalla decadenza) coloro che avessero già
proposto l'azione giudiziaria rispetto a coloro che erano restati in
attesa della decisione del ricorso amministrativo (ordinanza 30
ottobre 1991 del Pretore di Voghera, R.O. n. 32 del 1992).
3. - Le questioni sono infondate.
Va premesso che il d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, con gli artt. 44
e segg. aveva disciplinato i ricorsi e le controversie in materia di
prestazioni dell'Inps, ivi comprese quelle in materia di pensioni.
Tale disciplina è stata in parte innovata dalla successiva legge 9
marzo 1989, n. 88 che, peraltro, non ha modificato la disposizione
dell'art. 47, secondo la quale l'azione giudiziaria può essere
proposta dopo l'esperimento dei ricorsi amministrativi "entro il
termine di dieci anni dalla data di comunicazione della decisione
definitiva del ricorso pronunziata dai competenti organi
dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la
pronunzia della decisione medesima, se trattasi di controversie in
materia di trattamenti pensionistici".
Questa disposizione ha avuto interpretazioni divergenti in
giurisprudenza, anche con riferimento al tema della tutela del
diritto a pensione. Sotto tale aspetto si è definito un indirizzo
costante che considera indisponibile il diritto e, in quanto tale,
imprescrittibile e non assoggettabile, quanto al suo esercizio, a
termini di decadenza.
Al riguardo, mentre si era affermato in modo univoco che l'art. 47
si riferisse ai ratei di pensione non ancora liquidati, a divergenti
risultati avevano dato luogo le questioni se il termine decennale ivi
previsto fosse un termine di prescrizione o di decadenza, e -
nell'ambito di quest'ultimo orientamento - se detta decadenza dovesse
ritenersi sostanziale o procedimentale.
Dopo vari contrasti, la giurisprudenza della Corte di cassazione -
che in precedenza sembrava essersi orientata nel senso che il termine
fosse di prescrizione - da ultimo aveva affermato che esso non
producesse effetti sostanziali, delimitando unicamente "l'efficacia
temporale della condizione di procedibilità della domanda
giudiziale", prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970. La
scadenza del termine, pertanto, avrebbe comportato esclusivamente il
difetto di detta procedibilità, rendendosi necessaria la ripetizione
della procedura amministrativa per esperire nuovamente l'azione
giudiziaria.
Ne derivava, ai fini dell'agibilità della pretesa diretta a
conseguire l'integrazione al minimo, che questa dovesse essere
proposta entro dieci anni dalla data di comunicazione del ricorso
amministrativo o dalla scadenza del termine previsto per la
formazione del silenzio-rigetto; se detto termine fosse trascorso
senza l'instaurazione del giudizio, la domanda in via amministrativa
doveva essere riproposta, per poi adire il giudice. Sul piano
sostanziale, invece, dovevano ritenersi prescritti i ratei anteriori
ai dieci anni precedenti la presentazione del ricorso o della domanda
in sede amministrativa.
Il diritto alla pensione di vecchiaia sorge, infatti,
automaticamente, con la maturazione dei requisiti richiesti, ma non
coincide con la decorrenza delle prestazioni. Il trattamento
pensionistico originariamente aveva inizio dal primo giorno del mese
successivo a quello del compimento dell'età pensionabile o
dell'acquisizione, se posteriore, dei requisiti assicurativi e
contributivi (art. 7 d.lgt. 21 aprile 1919, n. 603, art. 7 r.d. 30
dicembre 1923, n. 3184, art. 79 del regolamento di cui al r.d. 28
agosto 1924, n. 1422, art. 62 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 9
r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636). In seguito - dopo che con la legge
delega 18 marzo 1968, n. 238 (art. 6, lett. d) e il d.P.R. 27 aprile
1968, n. 488 (art. 18) la decorrenza della pensione era stata fissata
al primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della
domanda - con l'art. 6 della l. 23 aprile 1981, n. 155 detta
decorrenza (salva la facoltà dell'assicurato di optare per il
riferimento alla data della domanda), è stata riportata al primo
giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile,
fermo l'eventuale spostamento, alla data di acquisizione dei
requisiti assicurativi e contributivi. Con la conseguenza che la
prescrizione dei ratei decorre dal momento in cui sorge il diritto a
ciascun rateo ed è interrotta dalla presentazione della domanda o
del ricorso.
4. - In relazione al prevalere, sul precedente orientamento
giurisprudenziale, di quello da ultimo ricordato circa la natura e
gli effetti del termine previsto dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del
1970, il legislatore è intervenuto con l'impugnato art. 6 del d.l.
n. 103 del 1991, avente carattere di norma d'interpretazione
autentica.
Secondo quanto più volte affermato da questa Corte detto
carattere ricorre ove la legge, senza modificare il tenore testuale
della norma interpretata, ne precisi il significato precettivo,
scegliendo una fra le interpretazioni possibili, di guisa che il
contenuto sia espresso dalla coesistenza delle due norme, le quali
permangono entrambe in vigore, incidendo la legge interpretativa
sulla norma interpretata senza abrogarla (cfr., da ultimo, le
sentenze nn. 380 e 155 del 1990; n. 6 del 1988; nonché l'ordinanza
n. 205 del 1991).
Tali elementi ricorrono puntualmente nell'art. 6 impugnato, la cui
ratio sta nella voluntas di procedere ad un'interpretazione dell'art.
47 del d.P.R. n. 639 del 1970 diversa da quella cui era pervenuta
più recentemente la giurisprudenza, esplicandone in tal senso il
contenuto. A questo fine, il legislatore ha statuito (art. 6, primo
comma) che il termine previsto dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del
1970 - così come quello quinquennale indicato dal terzo comma
dell'art. 47, estraneo all'attuale thema decidendum - deve intendersi
posto a pena di decadenza, nel senso che il suo decorso "determina
l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni
previdenziali". Ne consegue che il termine ha valore sostanziale e
non procedimentale, come invece aveva affermato la giurisprudenza
delle Sezioni unite della Cassazione.
Va precisato che in questa visione interpretativa l'art. 6, primo
comma, del d.l. n. 103 del 1991 - così come l'art. 47 del d.P.R. n.
639 del 1970 al quale si riferisce - non può riguardare la
disciplina del diritto a pensione, ma solo quella del diritto ai
ratei di essa.
Il diritto a pensione, infatti, come si è accennato, è
imprescrittibile (né sottoponibile a decadenza) secondo una
giurisprudenza non controversa, in conformità di un principio
costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative. L'ossequio a tale principio si rinviene puntualmente nell'art.
6, primo comma, del d.l. n. 103 del 1991, avendo esso -
nell'interpretare autenticamente l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970
- espressamente stabilito che la decadenza ivi prevista determina
l'estinzione del diritto "ai ratei pregressi".
5. - Le considerazioni che precedono, in ordine
all'interpretazione dell'art. 6, primo comma, del d.l. n. 103 del
1991, implicano la non fondatezza di tutte le questioni, proposte dai
giudici remittenti sulla base dell'erroneo convincimento che la norma
preveda l'estinzione - a seguito della decorrenza del termine
decennale - non soltanto dei singoli ratei, ma dello stesso diritto a
pensione.
Debbono parimenti dichiararsi non fondate le questioni che
coinvolgono la retroattività dell'art. 6, primo comma cit., definita
di per sé irrazionale e contrastante con l'esigenza di tutela dei
diritti previdenziali stabilita dall'art. 38 Cost.
La retroattività è, infatti, elemento connaturale alle leggi interpretative (sentenza n. 123 del 1988) e la conformità a
Costituzione di tali leggi si riflette anche su questo elemento (cfr.
sent. n. 118 del 1957).
6. - Nel quadro della determinazione dei limiti della
retroattività si inseriscono le questioni sollevate circa il secondo
comma dell'art. 6: questa norma ha precisato gli effetti in
praeteritum dell'interpretazione autentica data dal primo comma,
escludendola con riguardo alle domande giudiziali per il
conseguimento dei ratei, già proposte alla data dell'entrata in
vigore della norma stessa.
I giudici remittenti hanno dedotto il contrasto di siffatta
diversificazione con gli artt. 3 e 38 Cost., in quanto sarebbe
irrazionale la disciplina del trattamento, fondata sull'elemento
della proposizione della domanda.
Al riguardo alcune ordinanze chiedono l'estensione del trattamento
più favorevole anche a chi non aveva ancora esperito il giudizio
(così le ordinanze del Pretore di Verona e del Pretore di Voghera),
mentre un'ordinanza (del Pretore di Sanremo) chiede l'estensione
decadenziale anche alle domande giudiziali già proposte.
La questione deve essere dichiarata non fondata, in relazione ad
entrambi i profili su riferiti.
Il carattere retroattivo, del quale si è detto, è da connettere
alla circostanza che la legge interpretata costituisce il nucleo
centrale della fattispecie che essa realizza insieme con la legge
interpretativa, ponendosi come elemento costitutivo della struttura,
cui si collegano gli effetti del processo interpretativo, con
decorrenza, quindi, dal momento del suo venire in essere. Nella
disciplina di tale retroattività il legislatore - salvo che si
tratti di norme penali incriminatrici o introduttive di nuove pene
ovvero incrementive delle pene stesse - ha un'ampia discrezionalità,
purché non violi il principio di ragionevolezza o altri principi
costituzionalmente garantiti (cfr. da ultimo le sentenze n. 155 del
1990 e n. 822 del 1988). Appartiene quindi al potere del legislatore,
sia emanare norme retroattive, sia limitare tale retroattività anche
rispetto a norme che, per essere interpretative, hanno connaturale
efficacia retroattiva.
A questa stregua va valutato il secondo comma dell'art. 6 del d.l.
n. 103 del 1991, con riferimento alla ragionevolezza del limite alla
retroattività della interpretazione dell'art. 47 del d.P.R. n. 639
del 1970. Tale retroattività non appare irragionevole, trovando la
sua ratio nell'esigenza di garantire le posizioni di coloro che
avevano proposto domanda in giudizio, fondandola sull'interpretazione
data alla norma dalle Sezioni unite della Cassazione. Tale elemento
concretatosi nell'atto formale di promozione del giudizio, poteva ben
essere apprezzato dal legislatore come base del diverso trattamento
riservato dalla norma alla pretesa per il conseguimento dei ratei
pregressi delle prestazioni previdenziali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 6, commi primo e secondo, del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia
previdenziale), convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 166
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale),
sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli
artt. 3 e 38 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 20 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte