Corte costituzionale

Ordinanza n. 246/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/05/1993 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 55, primo comma,

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina

dell'I.V.A.), promossi con due ordinanze emesse il 28 novembre

1991 dalla Commissione tributaria di 2 grado di L'Aquila sui ricorsi

proposti da Vella Carmela e da S.d.f. Rossi e Minicucci contro

l'Ufficio I.V.A. di L'Aquila, iscritte ai nn. 337 e 341 del registro

ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Premesso che, secondo l'ordinanza di rimessione, non sarebbe

manifestamente infondata la questione: a) della violazione dell'art.

3 della Costituzione quando, a parità di condotta (omessa

dichiarazione annuale), la categoria dei contribuenti a contabilità

ordinaria (art. 27 cit. d.P.R.) non subisce pregiudizio avendo la

possibilità di far detrarre, in sede di accertamento induttivo, i

versamenti annotati sulle operazioni passive nelle liquidazioni

mensili che precedono la dichiarazione annuale, mentre per l'altra

categoria di contribuente a contabilità semplificata (art. 33 cit.

d.P.R.) non sarebbe detratta - in quanto non annotata - l'imposta

assolta sulle operazioni passive dell'ultimo trimestre in mancanza

della liquidazione contestuale alla omessa dichiarazione annuale; b)

della violazione dell'art. 53 della Costituzione perché la norma

denunziata, non consentendo detta detrazione, grava d'imposta un

reddito oltre la misura di quello effettivamente prodotto;

Considerato che precedenti questioni, che investivano lo stesso

art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in fattispecie pressoché

analoghe a quella presente, sono state decise (con ordinanze nn. 108,

817, 1038 del 1988 e n. 385/1989) nel senso della manifesta

inammissibilità;

Ritenuto che, sia pure tenendo conto degli specifici aspetti del

presente giudizio, va confermata l'esattezza dei seguenti principi:

a) che la rilevata diversità di trattamento normativo riguarda due

categorie di contribuenti le quali non si trovano in situazioni

identiche, soprattutto perché la categoria a regime di contabilità

semplificata si giova di una dilazione nel versamento dell'imposta;

b) che il vantaggio di conglobare la liquidazione dell'ultimo

trimestre contestualmente alla dichiarazione annuale comporta il

rischio che l'omessa dichiarazione non porta a conoscenza

dell'Ufficio la situazione di detto trimestre; c) che tuttavia

l'Ufficio tiene conto di questa ultima situazione in diversi casi

(come quelli della dichiarazione tardiva, del versamento effettuato

anche senza la relativa dichiarazione, della scelta del metodo di

accertamento analitico); d) che se in altri casi le imposte non

risultanti dalla dichiarazione (omessa) non vengono riconosciuti,

ciò si configura anche come ragionevole misura diretta a prevenire

l'evasione d'imposta, per la quale il regime agevolato fornisce

maggiori "opportunità" con conseguente aggravio del rischio per le

entrate fiscali; e) che, secondo la costante giurisprudenza, il

legislatore può, nella sua discrezionalità, dettare misure atte a

prevenire l'inosservanza dei doveri di lealtà e correttezza da parte

del contribuente, purché non risultino superati i limiti della

ragionevolezza; il che non si verifica in questa ipotesi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 55, primo comma, d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'I.V.A.) sollevata

in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione nell'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte