Ordinanza n. 246/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/05/1993 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 55, primo comma,
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina
dell'I.V.A.), promossi con due ordinanze emesse il 28 novembre
1991 dalla Commissione tributaria di 2 grado di L'Aquila sui ricorsi
proposti da Vella Carmela e da S.d.f. Rossi e Minicucci contro
l'Ufficio I.V.A. di L'Aquila, iscritte ai nn. 337 e 341 del registro
ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Premesso che, secondo l'ordinanza di rimessione, non sarebbe
manifestamente infondata la questione: a) della violazione dell'art.
3 della Costituzione quando, a parità di condotta (omessa
dichiarazione annuale), la categoria dei contribuenti a contabilità
ordinaria (art. 27 cit. d.P.R.) non subisce pregiudizio avendo la
possibilità di far detrarre, in sede di accertamento induttivo, i
versamenti annotati sulle operazioni passive nelle liquidazioni
mensili che precedono la dichiarazione annuale, mentre per l'altra
categoria di contribuente a contabilità semplificata (art. 33 cit.
d.P.R.) non sarebbe detratta - in quanto non annotata - l'imposta
assolta sulle operazioni passive dell'ultimo trimestre in mancanza
della liquidazione contestuale alla omessa dichiarazione annuale; b)
della violazione dell'art. 53 della Costituzione perché la norma
denunziata, non consentendo detta detrazione, grava d'imposta un
reddito oltre la misura di quello effettivamente prodotto;
Considerato che precedenti questioni, che investivano lo stesso
art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in fattispecie pressoché
analoghe a quella presente, sono state decise (con ordinanze nn. 108,
817, 1038 del 1988 e n. 385/1989) nel senso della manifesta
inammissibilità;
Ritenuto che, sia pure tenendo conto degli specifici aspetti del
presente giudizio, va confermata l'esattezza dei seguenti principi:
a) che la rilevata diversità di trattamento normativo riguarda due
categorie di contribuenti le quali non si trovano in situazioni
identiche, soprattutto perché la categoria a regime di contabilità
semplificata si giova di una dilazione nel versamento dell'imposta;
b) che il vantaggio di conglobare la liquidazione dell'ultimo
trimestre contestualmente alla dichiarazione annuale comporta il
rischio che l'omessa dichiarazione non porta a conoscenza
dell'Ufficio la situazione di detto trimestre; c) che tuttavia
l'Ufficio tiene conto di questa ultima situazione in diversi casi
(come quelli della dichiarazione tardiva, del versamento effettuato
anche senza la relativa dichiarazione, della scelta del metodo di
accertamento analitico); d) che se in altri casi le imposte non
risultanti dalla dichiarazione (omessa) non vengono riconosciuti,
ciò si configura anche come ragionevole misura diretta a prevenire
l'evasione d'imposta, per la quale il regime agevolato fornisce
maggiori "opportunità" con conseguente aggravio del rischio per le
entrate fiscali; e) che, secondo la costante giurisprudenza, il
legislatore può, nella sua discrezionalità, dettare misure atte a
prevenire l'inosservanza dei doveri di lealtà e correttezza da parte
del contribuente, purché non risultino superati i limiti della
ragionevolezza; il che non si verifica in questa ipotesi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 55, primo comma, d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'I.V.A.) sollevata
in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione nell'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte