Corte costituzionale

Ordinanza n. 246/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1994 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 103, nono

comma, del d.P.R. 11 (recte: 15) giugno 1959, n. 393 (Testo unico

delle norme sulla circolazione stradale), nel testo introdotto

dall'art. 13 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16 (Disposizioni

urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale),

convertito in legge 30 marzo 1987, n. 132, promosso con ordinanza

emessa il 5 novembre 1993 dal Pretore di Verona nel procedimento

civile vertente tra Boran Massimo ed il Prefetto di Verona, iscritta

al n. 742 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno

1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Verona ha sollevato, con l'ordinanza in

epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell'art. 103,

nono comma, del d.P.R. 11 (recte: 15) giugno 1959, n. 393 (Testo

unico delle norme sulla circolazione stradale), nel testo introdotto

dall'art. 13 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito in

legge 30 marzo 1987, n. 132, in riferimento agli articoli 3, 4 e 35

della Costituzione;

che, ad avviso del rimettente, la norma impugnata, in quanto

colpisce con la sanzione della sospensione della patente di guida una

categoria di cittadini che usa il proprio veicolo come strumento di

lavoro, si porrebbe in contrasto con la rilevanza costituzionale del

lavoro (artt. 4 e 35 della Costituzione) quale espressa nelle

decisioni di questa Corte che hanno dichiarato l'incostituzionalità

di limitazioni tali da comportare la pratica soppressione o la grave

compressione della sfera di libertà lavorativa dell'individuo;

che la norma sarebbe altresì in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione in quanto prevede, per una stessa violazione, un

trattamento differenziato a seconda che la violazione venga commessa

da un conducente di veicolo pesante ovvero da un conducente di

autovettura; disparità, questa, che il nuovo codice della strada

(art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) avrebbe

inteso eliminare, con significativa incidenza ai fini della

complessiva valutazione della fondatezza della questione sollevata;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per una declaratoria di inammissibilità o

comunque di infondatezza della questione.

Considerato che l'ordinanza di rimessione è priva di elementi

idonei alla individuazione della fattispecie dedotta nel giudizio

principale e, quindi, alla verifica del carattere di necessaria

pregiudizialità della questione sottoposta all'esame della Corte

rispetto al giudizio a quo;

che, d'altra parte, neppure risultano elementi idonei a tal fine

gli accenni, contenuti nell'ordinanza di rinvio, dai quali

induttivamente potrebbe ricavarsi un sommario quadro dell'oggetto del

giudizio principale (sanzione collegata a violazione del limite di

velocità da parte di conducente di mezzo pesante), giacché

l'esclusivo riferimento della questione alla sanzione accessoria

della sospensione della patente di guida si pone in ogni caso in

contraddizione con la specificazione della norma denunciata (art.

103, nono comma, del d.P.R. n. 393 del 1959), che non contempla detto

istituto, previsto nel successivo undicesimo comma, seconda parte; il

che rimarca l'impossibilità del controllo sul necessario requisito

della rilevanza della questione;

che di quest'ultima, pertanto, in accoglimento della conforme

eccezione dell'Avvocatura dello Stato, deve dichiararsi la manifesta

inammissibilità, come da costante orientamento di questa Corte (da

ultimo, ordd. nn. 136 e 43 del 1994).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 103, nono comma, del d.P.R. 15

giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione

stradale), nel testo introdotto dall'art. 13 del decreto-legge 6

febbraio 1987, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di

autotrasporto di cose e di sicurezza stradale), convertito in legge

30 marzo 1987, n. 132, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35

della Costituzione, dal Pretore di Verona con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte