Sentenza n. 246/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1995 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13 e
dell'art. 125, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285
(Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 6
ottobre 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Bari nel procedimento penale a carico di Petruccelli David
Fabio, iscritta al n. 753 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie
speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Petruccelli
David Fabio, imputato del reato previsto dall'art. 116, comma 13, del
codice della strada (di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285) per aver guidato l'11 maggio 1994 una moto con cilindrata pari a
250 centimetri cubi, essendo privo della patente di categoria A, ma
in possesso di quella B conseguita in data successiva al 26 aprile
1988, il Pretore di Bari ha sollevato, in relazione all'art. 3 della
Costituzione, questione di costituzionalità degli artt. 116, comma
13, e 125, comma 3, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada).
Ha osservato il giudice rimettente che il combinato disposto degli
articoli predetti sanziona penalmente il comportamento di colui che
guida un motociclo essendo munito della patente di categoria B, C o D
rilasciata in una data successiva al 26 aprile 1988. Al contrario, è
soggetto a una sanzione di tipo amministrativo chi - essendo munito
di una patente appartenente alle categorie B, C o D - guida un
autoveicolo per il quale è richiesta una categoria diversa da quella
in suo possesso. Ne risulterebbe dunque una disparità di trattamento
in presenza di situazioni analoghe, ancor più evidente se si pensi
che, prima della novella introdotta dal decreto legislativo 10
settembre 1993, n. 360 (Disposizioni correttive e integrative del
codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285), il caso di specie veniva sanzionato solo in via
amministrativa.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la non fondatezza della questione sollevata.
Le situazioni raffrontate nell'ordinanza di rimessione sono, ad
avviso dell'Avvocatura, tra loro eterogenee e ben giustificano il
diverso trattamento sanzionatorio. In particolare, la fattispecie
prevista dall'art. 125, comma 3, che sanziona in via amministrativa
la guida di un autoveicolo per il quale è richiesta una patente di
categoria diversa da quella posseduta dal conducente, si riferisce
soltanto alle patenti B, C e D che sono idonee esclusivamente per la
guida dei veicoli a quattro ruote, onde la sanzione amministrativa
punisce la guida per chi sia validamente abilitato per altro veicolo.
In ragione della peculiare specializzazione richiesta per la guida
dei motocicli, l'art. 125, comma 3, ha invece volutamente irrogato la
sanzione penale a tutti i titolari di categoria di patenti diversa
dalla A, ad eccezione di coloro i quali, in base alla precedente
normativa, avevano già acquisito il diritto alla guida dei
motocicli, loro riconosciuto (fino alla data del 26 aprile 1988) ai
sensi dell'art. 129 del decreto legislativo n. 360 del 1993, che ha
modificato l'art. 236 del decreto legislativo n. 285 del 1992. Per la
guida dei motocicli occorre, insomma, una specializzazione che - se
non conseguita direttamente - comporterebbe carenza di titolo
abilitativo, sanzionata in modo più grave rispetto alle ipotesi,
nell'ambito dello stesso genus, previste per i veicoli a quattro
ruote. Considerato in diritto
1. - Viene all'esame della Corte, perché sospettata di violare il
principio di uguaglianza, la previsione della sanzione penale,
stabilita dall'art. 116, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nei confronti del
conducente munito di patente B, C o D, conseguita in una data
posteriore al 26 aprile 1988, che sia trovato a guidare un motociclo
per il quale è richiesta, invece, la patente A. La denunciata
disparità si configurerebbe in relazione alla previsione di una
sanzione amministrativa stabilita dall'art. 125, comma 3, dello
stesso codice per la guida di autoveicolo da parte di chi possegga
titolo abilitativo diverso da quello prescritto.
2. - La questione è inammissibile.
Compiendo una scelta opposta a quella del vecchio codice della
strada, nel suo articolato originario, la legge 13 giugno 1991, n.
190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la
disciplina della circolazione stradale), indicava nella
depenalizzazione il principio direttivo al legislatore delegato, ma
con la previsione, "nelle ipotesi più gravi di comportamento, da cui
derivi pericolo o pregiudizio per la circolazione e per la sicurezza
individuale e collettiva, di nuovi reati e modifica delle sanzioni
penali vigenti" (art. 2, lett. gg).
La legge di delega conteneva, come primo criterio ispiratore,
l'"adeguamento della disciplina alla normativa comunitaria" (art. 2
lettera a). Ma essendo, nel frattempo, entrata in vigore la legge 18
marzo 1988, n. 111 (Norme sulla istituzione della patente di guida
comunitaria) occorreva, in sede di redazione del nuovo codice,
tenerne conto sia per la disciplina della guida dei motoveicoli, con
l'introduzione d'una prova pratica per il rilascio della patente A,
sia per la regolamentazione delle patenti del medesimo tipo,
conseguite in epoca anteriore all'entrata in vigore (24 aprile 1988)
della citata legge. Il nuovo codice della strada ha quindi stabilito
che "chiunque guida un veicolo per il quale è richiesta una patente
di categoria diversa da quella della patente di cui è in possesso
..è soggetto alla sanzione amministrativa" (art. 125, comma 3), di
contro alla previsione del reato per colui che "guida autoveicoli o
motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida" (art. 116,
comma 13).
Se era chiara per la parte riguardante le sanzioni
(amministrative) applicabili ai sensi dell'art. 125, comma 3, la
posizione dei titolari di patenti diverse da quella del tipo A, non
lo era per i diritti quesiti per la guida di motoveicoli, prima della
legge n. 111 del 1988, dai titolari degli altri tipi di patenti di
guida, avendo il nuovo codice, all'art. 231, espressamente abrogato
quella legge. In proposito, il decreto legislativo 10 settembre 1993,
n. 360 (Disposizioni correttive e integrative del codice della
strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) ha,
da un lato, precisato la sorte dei diritti quesiti, riconoscendo la
possibilità di guidare i motocicli anche ai titolari di patenti B, e
superiori, rilasciate prima del 26 aprile 1988 (art. 129 che ha
modificato l'art. 236, comma 1, ultima parte del nuovo codice della
strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992) e, dall'altro,
ha introdotto, una differenziazione nei trattamenti sanzionatori per
coloro che guidano un veicolo con patente di tipo diverso da quella
necessaria. L'art. 125, comma 3, del nuovo codice della strada ha
visto infatti restringersi l'area della sanzione amministrativa alle
ipotesi di guida con patente diversa soltanto per gli autoveicoli,
con la esclusione dei motocicli.
Da questa modifica conseguirebbe - secondo il giudice a quo -
l'assoggettabilità alla sanzione penale dei possessori delle patenti
di categoria B, C e D, facendo rientrare tali comportamenti nella
generale previsione incriminatrice dell'art. 116, comma 13. La
ricostruzione, avvalorata dalla dottrina, sembrerebbe ispirata dalla
riconsiderazione delle peculiari caratteristiche tecniche dei
motocicli (guida su due ruote), dalla loro diffusione, dalle
difficoltà di guida nel traffico urbano e dalla notevole velocità
che si può raggiungere in ambiti autostradali e assimilati.
3. - Non v'è, tuttavia, chi non veda la sproporzione del
trattamento riservato a coloro che - per essere in possesso di
patente del tipo diverso da quello prescritto - guidano un motociclo,
per quanto di ampia cilindrata, rispetto a quello previsto per coloro
che commettono una pari o più grave infrazione guidando mezzi
pesanti. Ciononostante, la censura di irragionevolezza e disparità
di trattamento - volta a conseguire la omogenizzazione delle
previsioni sanzionatorie, riportando, sul piano amministrativo, anche
per la condotta attualmente configurata come criminosa ai sensi
dell'art. 116, comma 13, - non può trovare accoglimento. Il
legislatore non è infatti tenuto a una scelta obbligata nel senso
della depenalizzazione, in una materia delicata come quella in esame,
restando libero - nella sua discrezionalità - anche di
razionalizzare le previsioni normative, uniformandole tutte nel senso
della sanzione penale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 116, comma 13 e dell'art. 125, comma 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore
di Bari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte