Sentenza n. 246/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1997 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 33,
comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), promosso con ordinanzaemessa il 26 gennaio 1996 dal
T.A.R. per la Calabria, sezione di Catanzaro, sul ricorso proposto da
Scarfone Elsa contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri,
iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale,
dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il tribunale amministrativo regionale per la Calabria, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32 e 38 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 21
e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), perché assicurano il diritto di precedenza
nell'assegnazione della sede di lavoro soltanto al disabile che abbia
un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni
iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A
annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 (art. 21) e comunque "in
situazione di gravità" (art. 33, comma 6), anziché riconoscere
tale diritto a tutti i disabili. Siffatta limitazione violerebbe gli
artt. 4 e 38 della Costituzione, che tutelano il diritto al lavoro
come strumento di integrazione sociale (si richiamano, nella
giurisprudenza di questa Corte, le sentenze n. 163 del 1983 e 50 del
1990), i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 della Costituzione),
il principio di eguaglianza (si richiama la fattispecie, più
favorevole rispetto a quelle in esame, di cui al comma 5 dell'art. 33
della legge n. 104 del 1992). Vi sarebbe altresì lesione dell'art.
32 della Costituzione, dal momento che la garanzia della vicinanza
del luogo di lavoro, rispetto alla residenza, agevola la tutela
dell'integrità fisica del disabile.
2. - È intervenuto nel senso dell'inammissibilità, e comunque
dell'infondatezza, il Presidente del Consiglio dei Ministri
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato.
L'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 - assunto dal
giudice rimettente quale tertium comparationis - varrebbe per
l'assistenza continuativa di un disabile grave. Il giudice a quo -
prosegue l'Avvocatura - richiede alla Corte una sentenza additiva che
estenda la tutela a tutti i disabili, la cui individuazione sarebbe
rimessa non a dati tecnici prestabiliti, ma al bisogno individuale
accertato in sede giudiziale; le forme di tutela e i benefici
accordati ai disabili incidono, però, su diritti e aspettative di
altri soggetti e sull'organizzazione del lavoro pubblico e privato. Considerato in diritto
1. - Il tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha
sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32 e 38 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 21
e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), perché assicurano il diritto di precedenza
nell'assegnazione della sede di lavoro soltanto al disabile che abbia
un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni
iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A
annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 (art. 21) e comunque "in
situazione di gravità" (art. 33, comma 6), anziché riconoscere il
diritto a tutti i disabili: a tal riguardo, il Collegio richiama
l'art. 33, comma 5, della stessa legge n. 104 del 1992, relativo
all'assistenza del disabile da parte del genitore o del familiare
lavoratore, che può scegliere la sede di lavoro più vicina al
domicilio.
2. - La questione non è fondata.
Esaminando alcuni aspetti della legge n. 104 del 1992, questa Corte
ne ha sottolineato l'ampia sfera di applicazione, diretta ad
assicurare la tutela dei disabili: essa incide sul settore sanitario
e assistenziale, sulla formazione professionale, sull'integrazione
scolastica, e risponde all'auspicio rivolto al legislatore per
l'introduzione di una normativa di garanzia (sentenze nn. 325 del
1996, 406 del 1992, 215 del 1987).
Tale disciplina è espressione di una complessa ponderazione
legislativa delle diverse esigenze; le norme denunciate dal giudice a
quo si inseriscono razionalmente nel sistema.
Non vi è lesione del principio di uguaglianza, perché non vale il
richiamo, quale tertium comparationis, dell'art. 33, comma 5, della
legge n. 104, che riguarda una fattispecie diversa da quella in esame
e che, inoltre, è stato interpretato da una parte della
giurisprudenza in senso restrittivo, per la sola assistenza
continuativa di un disabile grave. Né è fondata la censura mossa
con riguardo all'art. 2 della Costituzione: la garanzia dei diritti
inviolabili dell'uomo è proprio il fine ispiratore della legge n.
104; e non se ne può isolare una singola disposizione - che
introduce una disciplina favorevole al disabile, seppur circoscritta
dai requisiti prima illustrati - per ipotizzare la lesione del citato
parametro costituzionale.
La garanzia della vicinanza del luogo di lavoro rispetto alla
residenza è strumento che agevola la tutela dell'integrità fisica
del disabile, ma non può certo dedursi la violazione dell'art. 32
della Costituzione con riferimento alle condizioni poste al "diritto
di precedenza" nell'assegnazione della sede. Considerazioni analoghe
valgono per i parametri concernenti la tutela del diritto al lavoro
(artt. 4 e 38 della Costituzione) che vanno interpretati riconoscendo
al legislatore uno spazio per operare la ragionevole ponderazione
degli interessi in gioco, e dunque l'introduzione di limiti
nell'attribuzione di diritti e nel riconoscimento di altre situazioni
soggettive di garanzia dei lavoratori disabili.
Nel dichiarare infondate le censure mosse agli artt. 21 e 33, comma
6, della legge n. 104, la Corte deve però segnalare l'esigenza di
una verifica della normativa, con particolare riguardo
all'adeguatezza della tabella A allegata alla legge 10 agosto 1950,
n. 648: essa descrive le lesioni e le infermità che danno diritto
alla pensione vitalizia o all'assegno rinnovabile, ed è richiamata
dall'art. 21 della legge n. 104 per individuare i soggetti che hanno
diritto di precedenza nell'assegnazione della sede di lavoro. La
tabella risente, evidentemente, del tempo in cui è stata redatta, e
non tiene conto di menomazioni di indubbia gravità, come quelle che
discendono da interventi chirurgici.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate), sollevata, in riferimento agli artt. 2,
3, 4, 32 e 38 della Costituzione, dal Tribunale regionale
amministrativo per la Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte