Corte costituzionale

Ordinanza n. 247/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/05/1991 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice

penale militare di pace, in relazione all'art. 5 del codice penale,

promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1990 dal Tribunale

militare di Padova nel procedimento penale a carico di Bandiera

Marino iscritta al n. 116 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie

speciale, dell'anno 1991.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che nel corso del giudizio penale a carico di Bandiera

Marino, imputato del reato di mancanza alla chiamata alle armi

aggravata, il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 4

dicembre 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 39 del codice penale militare di pace, in relazione

all'art. 5 del codice penale, con riferimento agli artt. 2, 3, 25,

secondo comma, 27, primo comma, e 52, terzo comma, della

Costituzione, sul presupposto che, nonostante l'omessa presentazione

alle armi dell'imputato sia stata determinata "dall'erronea

convinzione, a sua volta cagionata da erronee comunicazioni

dell'autorità, di non essere tenuto a presentarsi alle armi

sulla base del solo pubblico manifesto", l'art. 39 del codice penale

militare di pace varrebbe ad escludere ogni rilievo dell'ignoranza

delle norme che impongono la presentazione sulla base dei pubblici

manifesti anche nei casi in cui manchi il precetto personale,

ignoranza che, invece, assumerebbe valore scriminante "a norma

dell'art. 5 del codice penale, come modificato con la sentenza della

Corte costituzionale n. 364 del 1988, alle condizioni nella medesima

precisate";

E che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, in

subordine, infondata;

Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi su questione

analoga (sentenza n. 325 del 1989), ha osservato come la passata

interpretazione data dalla dottrina e dalla giurisprudenza militare

all'art. 39 del codice penale militare di pace, "nel senso che ivi

sarebbe posta una limitazione - in relazione ai doveri militari -

all'efficacia scusante dell'errore extra penale di cui all'art. 47,

ultimo comma, del codice penale", pur se "certamente rispondente

all'ideologia degli autori del codice, non è più oggi

giustificabile, sia perché contraria ai principi fondamentali del

diritto penale (che sono princìpi di civiltà), sia perché nel

nuovo ordinamento democratico, anche militare, quei princìpi sono

collegati all'ispirazione di fondo della Costituzione che rende ormai

anacronistica quella interpretazione", sicché per "ignoranza dei

doveri" deve intendersi "ignoranza delle fonti normative dei doveri",

mentre "gli atti amministrativi che condizionano il dovere in

concreto sono 'fatti' od 'atti' (come il manifesto) che rendono

operante il dovere in astratto disciplinato dalla norma giuridica, e

perciò si ricollegano al principio di cui alla prima parte dell'art.

47 del codice penale"; linea interpretativa, quella testé enunciata,

che del resto ha ormai finito per prevalere nella stessa

giurisprudenza militare, "la quale ha appunto ritenuto che errore

sulla portata del manifesto, vertendo su un atto amministrativo, è

in realtà errore sul presupposto storico per l'attuazione del dovere

in concreto", di talché, proprio in quanto errore di fatto che

incide sul dolo, se ne postula la rilevanza "anche nell'area

dell'art. 39 del codice penale militare di pace" in base alla

disciplina generale sancita dall'art. 16 del codice penale;

che nella specie deve ritenersi del tutto escluso qualsiasi

rilievo della "ignoranza dei doveri" nel senso dianzi precisato

(ignoranza dei doveri "in astratto", ossia delle relative fonti

normative), posto che il rimettente per un verso dà per pacifico che

l'imputato "già residente all'estero, ben sapeva che chi rientra in

Italia anteriormente al compimento del 26° anno di età è tenuto a

svolgere il servizio militare, e da amici aveva pure appreso che ciò

disponevano anche i pubblici manifesti", mentre, sotto altro profilo,

assume come provata la circostanza che l'imputato medesimo omise di

prestare attenzione ai bandi di chiamata, a seguito di erronee

informazioni fornitegli dai militi della locale Stazione dei

Carabinieri in occasione del ritiro del precetto personale;

che, pertanto, l'errore che profila il rimettente si esaurisce

in un tema di mero fatto che rinviene disciplina generale nell'art.

47, primo comma, del codice penale, di tal che l'ignoranza del

manifesto non assume nel procedimento a quo rilevanza alcuna sotto il

profilo della conoscenza astratta dei doveri e della conseguente e

dedotta interferenza che verrebbe a stabilirsi tra l'art. 5 del

codice penale - così come dichiarato parzialmente illegittimo con

sentenza di questa Corte n. 364 del 1988 - e l'art. 39 del codice

penale militare di pace;

E che, quindi, la questione ora proposta deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare

di pace, in relazione all'art. 5 del codice penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo comma,

e 52, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di

Padova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:247 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte