Corte costituzionale

Ordinanza n. 247/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1994 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 146, n. 3, del

codice penale, aggiunto dall'art. 4 del decreto-legge 12 novembre

1992, n. 431 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento

dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di

persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo

unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per

l'attivazione di nuovi uffici giudiziari), promosso con ordinanza

emessa il 15 dicembre 1992 dal Tribunale di Sorveglianza di Torino

nel procedimento di sorveglianza relativo a Nigito Salvatore,

iscritta al n. 809 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino ha sollevato,

in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma,

n. 3, del codice penale, aggiunto dall'art. 4 del decreto-legge 12

novembre 1992, n. 431 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento

dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di

persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo

unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per

l'attivazione di nuovi uffici giudiziari), nella parte in cui prevede

il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per i soggetti

affetti da infezione da HIV nei casi previsti dall'art. 286-bis,

primo comma, del codice di procedura penale;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;

Considerato che il decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, non è

stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta

dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12

gennaio 1993, e che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di

questa Corte (vedi, da ultimo, la sentenza n. 70 del 1994 e

l'ordinanza n. 435 del 1993), la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, n. 3, del

codice penale, aggiunto dall'art. 4 del decreto-legge 12 novembre

1992, n. 431, (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento

dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di

persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo

unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per

l'attivazione di nuovi uffici giudiziari), sollevata, in riferimento

agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione dal Tribunale di

sorveglianza di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:247 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte