Corte costituzionale

Ordinanza n. 247/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1996 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 665

(recte: 655) del codice di procedura civile e 2884 del codice

civile, promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1995 dal pretore

di Ancona, sez. distaccata di Jesi, nel procedimento civile vertente

tra Scipioni Pietro e Ferretti Luigi, iscritta al n. 888 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a decreto

ingiuntivo il pretore di Ancona, sezione distaccata di Jesi, dopo

aver sospeso la provvisoria esecuzione del decreto opposto, a seguito

di istanza dell'opponente affinché fosse anche disposta la

cancellazione dell'ipoteca iscritta in virtù di detto decreto, ha

sollevato, con ordinanza emessa il 25 ottobre 1995, questione di

legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione - degli artt. 665 (recte: 655) del codice di procedura

civile e 2884 del codice civile, nella parte in cui non consentono di

disporre detta cancellazione;

che il giudice a quo si duole del fatto che la normativa in

questione non gli consenta di valutare la sussistenza di gravi motivi

idonei a giustificare "la cancellazione in via provvisoria

dell'ipoteca giudiziale", così vulnerandosi gli evocati parametri

per la disparità di trattamento tra ingiunti che ottengano la

sospensione prima o dopo l'iscrizione e per l'impossibilità

dell'opponente di porre rimedio agli effetti di una garanzia reale,

non utilizzabile dal creditore;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'infondatezza della questione, tenuto conto dell'eventualità di un

rigetto dell'opposizione, dell'adeguatezza della tutela ottenibile

attraverso la sospensione dell'esecuzione, nonché dell'onerosità

delle operazioni d'iscrizione e cancellazione dell'ipoteca;

Considerato che questa Corte, nelle sentenze nn. 65 e 200 del 1996,

ha già escluso il contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione,

del complessivo sistema della concessione e della sospensione della

provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nel relativo

giudizio;

che, in particolare nella sentenza n. 200 del 1996, si è

affermata la coerenza, con il bilanciamento degl'interessi in tale

giudizio dedotti, della sospensione dell'esecutività del titolo -

intesa come attitudine ad iniziare o proseguire il processo esecutivo

- escludendosi viceversa la prospettata illegittimità costituzionale

della non revocabilità ex tunc della stessa;

che tale conclusione si fonda sull'esigenza che non resti

vanificata la pregressa fase monitoria, per cui "la conservazione

degli atti in ipotesi già compiuti", quale "l'iscrizione d'ipoteca",

si palesa pienamente giustificata nell'ottica di attesa dell'esito

del processo senza pregiudizio per la possibilità di realizzazione

di un credito già ritenuto meritevole della speciale tutela appunto

prevista dall'art. 642 cod. proc. civ.;

che, pertanto, la questione, anch'essa prospettata al fine di

ottenere, attraverso la revoca, una definitiva rimozione degli

effetti del decreto (non essendo logicamente concepibile una

cancellazione "provvisoria" dell'ipoteca), va dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 655 del codice di procedura civile e 2884

del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Jesi, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:247 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte