Corte costituzionale

Ordinanza n. 248/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/1987 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 57 d.P.R. 20

dicembre 1979, n.761 (Stato giuridico del personale delle unità

sanitarie locali), dell'art. 85 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto

degli impiegati civili dello Stato), dell'art. 66, lett. a), d.P.R.

15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e

degli aiutanti ufficiali giudiziari), e art. 41 legge 5 marzo 1961,

n. 90 (Stato giuridico degli operai dello Stato), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 luglio 1985 dal TAR del Friuli-Venezia

Giulia sul ricorso proposto da Pizzamiglio Attilo Cesare contro

U.S.L. n. 10 del Maniaghese e dello Spilimberghese iscritta al n. 274

del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 30, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 21 maggio 1986 dal TAR per la Lombardia

sul ricorso proposto da Carena Maurizio contro Ministero delle

Finanze iscritta al n. 13 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale,

dell'anno 1987;

3) ordinanza emessa il 3 luglio 1986 dal TAR della Liguria sul

ricorso proposto da Andolfi Paolo contro Ministero di Grazia e

Giustizia ed altra iscritta al n. 53 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª serie

speciale, dell'anno 1987;

4) ordinanza emessa l'11 luglio 1986 dal TAR per la Calabria sul

ricorso proposto da Sinopoli Arturo contro Ministero dei Lavori

Pubblici iscritta al n. 103 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, 1ª serie speciale,

dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione di Pizzamiglio Attilo Cesare;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che questione incidentale di legittimità costituzionale

è stata sollevata dai Tribunali amministrativi regionali per il

Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Calabria, degli articoli,

rispettivamente: 57 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico

del personale delle unità sanitarie locali); 85 d.P.R.10 gennaio

1957 n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato); 66, lett. a),

d.P.R.15 dicembre 1959 n.1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari

e degli aiutanti ufficiali giudiziari); 41 l. 5 marzo 1961 n. 90

(Stato giuridico degli operai dello Stato) insieme con il cit. art.

85 d.P.R. n. 3 del 1957;

che le norme impugnate vertono tutte sulla destituzione di

diritto prevista per i pubblici dipendenti a seguito di condanna

penale; destituzione che si assume in contrasto con i precetti

costituzionali riportati, in quanto prevista senza alcun previo

procedimento disciplinare atto a valutare in concreto le

caratteristiche del commesso reato, la personalità del delinquente,

l'offesa per il prestigio dell'Amministrazione, creando così

irrazionale equiparazione relativamente a comportamenti

diversificati, in violazione altresì del principio di imparzialità

e buon andamento dell'Amministrazione, a danno, comunque, della

tutela del lavoro;

che nel giudizio di cui all'ord. n. 274/86 si è costituito A.

C. Pizzamiglio, rappresentato e difeso dall'avv. F. Benvenuti;

Considerato che gli odierni incidenti concernono questioni

identiche o comunque connesse, talché appare opportuna la relativa

riunione;

che questa Corte con la sentenza n. 270 del 1986 ha dichiarato

inammissibili, in relazione agli artt. 3, 4, 24, 35, 97 e 113 Cost.,

le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 85 d.P.R. 10

gennaio 1957 n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato); 41

legge 5 marzo 1961 n. 90 (stato giuridico degli operai dello Stato);

8, primo comma, lett. b), d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737 (Sanzioni

disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica

sicurezza), nonché dell'art. 247 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (testo

unico legge comunale e provinciale) nel testo sostituito con legge 27

giugno 1942 n. 851 e dell'art. 57, lett. a), d.P.R. 20 dicembre 1979

n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali),

aventi tutte per oggetto, nei rispettivi ambiti, la destituzione di

diritto del dipendente pubblico condannato, per determinati reati,

con sentenza passata in giudicato;

che le odierne ordinanze di rimessione ripropongono, per

argomenti, profili e parametri, questioni identiche a quelle già

prese in esame con la citata sentenza n. 270 (e con la successiva

ordinanza n. 187 del 1987) coinvolgendo, oltre agli artt. 85 d.P.R.

n. 3 del 1957, 57 d.P.R. n. 761 del 1979 e 41 l. n. 90 del 1961,

anche l'art. 66, lett. a), d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229

(Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali

giudiziari), disposizione, peraltro, riproducente anch'essa quelle

sulla destituzione di diritto;

che, pertanto, non ravvisandosi validi motivi o argomentazioni

nuove tali da indurre questa Corte a modificare il proprio

orientamento, va dichiarata la manifesta inammissibilità delle

sollevate questioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 57 d.P.R. 20

dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità

sanitarie locali); 85 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (Statuto degli

impiegati civili dello Stato); 66, lett. a), d.P.R. 15 dicembre 1959

n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali

giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari); 41 l. 5 marzo

1961 n. 90 (Stato giuridico degli operai dello Stato) sollevate, con

le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97

Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° luglio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:248 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte