Sentenza n. 248/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/05/1989 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 17d.l. 283/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo
comma, del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria
dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli
accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei
Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e
militare escluso dalla contrattazione), convertito con modifiche in
legge 6 agosto 1981, n. 432, promosso con ordinanza emessa il 15
gennaio 1987 dal TAR della Toscana sul ricorso proposto da Esposito
Domenico ed altri contro il Ministero della Difesa, iscritta al n.
625 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visto l'atto di costituzione di Esposito Domenico ed altri nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Uditi l'avv. Carlo Lessona per Esposito Domenico e l'Avvocato
dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio per il riconoscimento di maggiori pretese
retributive nel pubblico impiego, il TAR della Toscana, con ordinanza
del 15 gennaio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19
ottobre 1988) ha sollevato questione di legittimità costituzionale -
in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione - dell'art.
17, terzo comma, del D.L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito con
modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui
non considera, ai fini della valutazione dell'anzianità pregressa,
quale livello iniziale il settimo anche per gli ufficiali provenienti
da carriere militari inferiori.
Il giudice a quo rileva che il decreto legge suddetto, nel
ridisciplinare l'assetto retributivo del personale militare, ha
previsto (primo comma dell'art. 17) che l'inquadramento nei livelli
stipendiali (di cui al precedente art. 16) abbia luogo, a decorrere
da una certa data, sulla base degli anni di effettivo servizio
militare comunque prestato anche anteriormente alla nomina ad
ufficiale (o a sottufficiale o a carabiniere) e ha fissato (secondo
comma dello stesso art. 17) i criteri per la determinazione dello
stipendio nei nuovi livelli retributivi, a seconda che il personale
si trovi, alla data di riferimento, nel livello retributivo iniziale
tra quelli della carriera di appartenenza (lett. a) ovvero nel
secondo livello (o in quelli successivi) della stessa carriera (lett.
b). In particolare per coloro che si trovino nel secondo livello
retributivo, la norma introduce un meccanismo di calcolo in base al
quale, determinato lo stipendio relativo al periodo prestato nel
livello inferiore, si riporta detto stipendio nel livello di
inquadramento, e si attribuisce al dipendente la classe o scatto
immediatamente superiore; tale criterio si applica anche per la
valutazione delle anzianità conseguite in carriere diverse da quella
di appartenenza (lett. c).
Il terzo comma del medesimo art. 17, poi, dispone che, per gli
ufficiali non provenienti da carriere militari inferiori, che si
trovino nel secondo livello retributivo o in quelli successivi, la
determinazione dello stipendio abbia luogo considerando come livello
iniziale il settimo.
Il giudice rimettente ritiene che tale ultima disposizione
contrasti con il criterio della ragionevolezza (art. 3 della
Costituzione) perché la sua applicazione comporta una diversa
valutazione delle anzianità per gli ufficiali provenienti o non
provenienti da carriere militari inferiori, ma tutti svolgenti le
medesime mansioni ed inquadrati nella stessa carriera di ufficiali,
per alcuni soltanto dei quali il periodo pregresso, fino alla nomina
a tenente, viene valutato come svolto nel sesto livello secondo il
meccanismo di cui al punto b) del secondo comma dell'art. 17, con
ciò operandosi per la prima volta una differenziazione tra le due
categorie di ufficiali che pur si trovano nella medesima posizione
giuridica e sono state sempre unitariamente considerate dal
legislatore.
Tanto più irrazionale appare, ad avviso del giudice a quo, il
sistema discriminatorio introdotto dalla norma denunciata, ove si
consideri che esso si applica ai militari soltanto fino al grado di
tenente colonnello, restando i colonnelli esclusi dalla relativa
disciplina.
Si sostiene, inoltre, che la norma denunciata, contrasterebbe con
gli artt. 36 e 97 della Costituzione, perché l'attribuzione di
stipendi minori ad una categoria di ufficiali (quelli provenienti da
carriere inferiori) violerebbe il principio della retribuzione
proporzionale alla quantità del lavoro nonché quello della
imparzialità dell'Amministrazione, per i quali a parità di
anzianità di servizio e di grado deve corrispondere eguale
retribuzione.
Si sono costituiti nel presente giudizio gli originari ricorrenti
nel giudizio a quo, per sostenere la fondatezza della questione
formulando considerazioni sostanzialmente conformi a quelle
dell'ordinanza di rimessione.
In difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, ha spiegato
intervento l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la
questione venga respinta in quanto infondata.
La difesa dello Stato ha chiarito che la provenienza o meno da
carriera militare inferiore è presa in considerazione dalla norma
denunciata al fine di determinare la classe o l'aumento biennale
dello stipendio previsto per il livello correlato al grado rivestito
da ciascun dipendente e non invece per attribuire un livello
inferiore o superiore.
In particolare ha rilevato che il legislatore non ha inteso
disconoscere la parità delle attuali funzioni e responsabilità
delle due categorie di ufficiali, ma, considerate meno qualificate le
funzioni svolte nelle carriere inferiori a quella di appartenenza, ha
nell'ambito del suo potere discrezionale riservato a quelle una
minore ricostruzione economica nella attuale carriera, privilegiando
invece la valutazione del servizio pregresso svolto dagli ufficiali
sempre nella carriera di appartenenza.
Infine ha precisato la inconferenza del richiamo alla disciplina
vigente per i colonnelli, appartenendo essi alla c.d. "dirigenza
militare", regolata da specifiche disposizioni rispondenti a diversi
criteri informatori generali.
In prossimità dell'udienza di discussione gli originari
ricorrenti del giudizio a quo hanno presentato memoria, nella quale
ribadiscono le ragioni già evidenziate a sostegno della fondatezza
della proposta questione. Considerato in diritto
1. - Con ordinanza in data 15 gennaio 1987, pervenuta a questa
Corte il 19 ottobre 1988, il tribunale amministrativo regionale della
Toscana sottopone all'esame della Corte questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 17, terzo comma, del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283,
convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella
parte in cui non considera, anche per gli ufficiali provenienti dalle
carriere militari inferiori, ai fini della determinazione del
trattamento economico, il settimo livello retributivo come base
iniziale per la valutazione dell'anzianità pregressa.
Ad avviso del giudice a quo viene in questo modo a determinarsi
una ingiustificata disparità di trattamento tra ufficiali che, pur
trovandosi nella medesima qualifica, non provengono da carriere
inferiori ed ufficiali che invece vi provengono, perché solo per i
primi è previsto, come base iniziale per la valutazione
dell'anzianità, il settimo livello, mentre per i secondi è
considerato come base della valutazione il sesto livello.
Altra questione di costituzionalità della stessa norma impugnata
è sollevata in riferimento agli artt. 36 e 97 della Costituzione,
nell'assunto che il trattamento più sfavorevole per la seconda
categoria di ufficiali determinerebbe la lesione del diritto
costituzionalmente garantito "ad una retribuzione proporzionata alla
quantità del lavoro svolto", risultandone anche violato il principio
di imparzialità, secondo cui, a parità di anzianità di servizio e
di grado, dovrebbe corrispondere eguaglianza di retribuzione.
2. - La questione sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione è fondata.
L'art. 17, primo comma, del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283,
convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nel
ridisciplinare al titolo V l'assetto retributivo del personale
militare, prevede che "l'inquadramento nei livelli stipendiali di cui
al precedente art. 16 è effettuato dal 1° febbraio 1981 sulla base
degli anni di effettivo servizio militare comunque prestato anche
anteriormente alla nomina ad ufficiale o a sottufficiale".
Il secondo comma dello stesso articolo disciplina i criteri con i
quali determinare lo stipendio nei nuovi livelli retributivi, sia per
il personale militare che alla data del 1° febbraio 1981 si trovi nel
livello retributivo iniziale tra quelli relativi alla carriera di
appartenenza, sia per il personale militare che alla data del 1°
febbraio 1981 si trovi nel secondo livello retributivo tra quelli
relativi alla carriera di appartenenza.
Con il terzo comma dello stesso art. 17, che è la norma
impugnata, si stabilisce poi che, ai fini della determinazione dello
stipendio di cui al precedente comma, per il personale non
proveniente da carriere militari inferiori, che alla data del 31
gennaio 1981 si trovi nel secondo livello retributivo o in altri a
questo successivi tra quelli relativi alla carriera di appartenenza,
debba considerarsi livello iniziale il 5° per i sottufficiali ed il
7° per gli ufficiali.
Orbene quest'ultima previsione determina certamente una
ingiustificata discriminazione a danno degli ufficiali provenienti da
carriere inferiori. Difatti prima della entrata in vigore della norma
di cui si tratta, il trattamento economico degli ufficiali non era
differenziato, per cui appare irragionevole che le due categorie di
ufficiali siano state discriminate fra loro, essendo stato riservato
ad una di esse un trattamento economico deteriore rispetto a quello
dell'altra senza che ciò sia conseguente, come è stato rilevato dal
giudice a quo, al superamento delle premesse che avevano determinato
il precedente giudizio di valore (sentenza n. 219 del 1975).
Né al riguardo potrebbe valere il richiamo, contenuto nella
memoria difensiva dell'Avvocatura generale dello Stato, alla
circostanza che le due categorie "presentino diversa precedente
preparazione e diversa esperienza e professionalità", in
considerazione delle quali il legislatore ha ritenuto, nel suo
discrezionale apprezzamento, di dover consentire una maggiore e
migliore ricostruzione economica agli ufficiali non provenienti da
carriere inferiori rispetto a quelli che, invece, provengano da
queste ultime.
Al riguardo va osservato che se la diversità di esperienza e
professionalità, che potrebbe emergere dalla diversità di
provenienza, può assumere valore ai fini dell'avanzamento degli
ufficiali, come già ritenuto da questa Corte (sentenza n. 224 del
1987) in quanto, a questi ultimi fini, appare ragionevole attribuire
una considerazione maggiore al servizio prestato nella medesima
carriera di ufficiale, essendo plausibile che tale servizio sia
idoneo ad ingenerare una più specifica e qualificante esperienza in
relazione alle qualifiche superiori da conferire, la medesima
diversità di provenienza non può invece giustificare, a parità di
qualifica e di funzioni, un trattamento economico differenziato,
salvo che ciò non sia determinato da altra ragionevole
giustificazione (sentenza n. 1089 del 1988) non ravvisabile della
specie.
La norma denunciata, consentendo dunque che, ai fini della
determinazione, per classe ed aumento biennale, dello stipendio
previsto per il livello correlato al grado rivestito, venga
attribuito agli ufficiali provenienti dalla carriera dei
sottufficiali una o più classi di stipendio inferiori, è
costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
3. - L'accoglimento della questione di legittimità costituzionale
della norma denunciata in riferimento all'art. 3 della Costituzione
è assorbente rispetto all'altra questione sollevata in riferimento
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma,
del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei
decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi
contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché
concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare
escluso dalla contrattazione), convertito con modificazioni nella
legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui non considera, anche
per gli ufficiali provenienti dalle carriere militari inferiori, ai
fini della determinazione del trattamento economico, il settimo
livello retributivo come base iniziale per la valutazione
dell'anzianità pregressa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:248 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte