Sentenza n. 248/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1997 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.lgs. 509/1994
- art. 1legge 537/1993
- art. 32legge 136/1991
- art. 24legge 136/1991
usata come parametro
citata
- art. 11legge 537/1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del
d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita
dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 in
materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) e dell'art.
24 (recte: 32) della legge 12 aprile 1991, n. 136 (Riforma dell'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari) come
interpretato autenticamente dall'art. 11, comma 26, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica),
promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1996 dal pretore di Torino
sul ricorso proposto da Aimerito Paolo Adriano ed altri contro
l'ENPAV, iscritta al n. 959 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie
speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di costituzione di Aimerito Paolo Adriano ed altri e
dell'ENPAV e gli atti di intervento dell'ENPAM, della Cassa nazionale
del Notariato ed altri, della Fondazione ENPAIA, della Cassa
nazionale previdenza e assistenza forense, dell'ONAOSI e del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1997 il giudice relatore
Cesare Ruperto;
Uditi gli avv.ti Paolo Boer per Aimerito Paolo Adriano ed altri,
Giuseppe Abbamonte e Paolo de Camelis per l'ENPAV, Walter Prosperetti
per l'ENPAM, Massimo Luciani per la Cassa nazionale del Notariato ed
altri e per la Cassa nazionale previdenza e assistenza forense, Lucio
Iannotta per la Fondazione ENPAIA, Gianpaolo Rossi per l'ONAOSI e
l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti, veterinari
iscritti negli albi professionali prima dell'entrata in vigore della
legge 12 aprile 1991, n. 136, e perciò tenuti alla contribuzione
all'ENPAV, avevano chiesto dichiararsi l'inesistenza dell'obbligo
d'iscrizione all'Ente, il pretore di Torino, con ordinanza emessa il
22 aprile 1996, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 18 e 38
della Costituzione - questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione
della delega conferita dall'art. 1, comma 32, dellalegge 24 dicembre
1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche
private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e
assistenza) e dell'art. 24 della legge 12 aprile 1991, n. 136
(Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
veterinari), come autenticamente interpretato dall'art. 11, comma 26,
della legge n. 537 del 1993 (Interventi correttivi di finanza
pubblica), nella parte in cui tale obbligatorietà d'iscrizione
prevedono nonostante l'avvenuta privatizzazione dell'ente
previdenziale. Non ignora il rimettente la sentenza n. 88 del 1995,
nella quale questa Corte ha affrontato analoga questione in
riferimento a molteplici parametri costituzionali, dichiarandola non
fondata, ma ritiene che la privatizzazione dell'ENPAV, medio tempore
intervenuta, abbia modificato i presupposti di fatto sui quali tale
decisione si basa, ed inoltre esclude che la sentenza in parola abbia
esaminato tale nuovo profilo. A parere del giudice a quo
l'imposizione del vincolo associativo nel caso di specie non sarebbe
giustificata dal fine pubblico che si intende perseguire, in quanto
ai veterinari di cui è causa le prestazioni previdenziali sono già
garantite per via della loro iscrizione all'INPDAP (in quanto
veterinari delle Unità sanitarie locali); mentre, viceversa, proprio
a causa della sopravvenuta trasformazione da ente pubblico in
associazione privata, l'ENPAV, nell'ipotesi di disavanzo economico e
finanziario, potrebbe andare soggetto alle norme sulla liquidazione
coatta, in quanto applicabili, e quindi non garantire più
l'erogazione delle pensioni (posto che la riserva tecnica e quella
legale assicurano tali prestazioni solo per cinque annualità o poco
più). Opina quindi il pretore nel senso dell'esclusione del fine
pubblico dall'obbligo d'iscrizione all'ENPAV ed assimila la funzione
di tale ente a quella di un soggetto erogatore di previdenza
complementare. Ma quest'ultima - prosegue il rimettente - dovrebbe
essere interamente rimessa alla volontà del singolo, sicché
l'adesione alla stessa non può essere imposta, a fortiori se difetta
la certezza dell'erogazione della prestazione. In tal senso andrebbe
riesaminata l'affermazione di questa Corte che individuava la causa
della contribuzione nella possibilità di godere delle prestazioni
previdenziali, posto che queste non apparirebbero più garantite in
caso di persistenza dello stato di disavanzo.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
nel senso dell'inammissibilità ovvero dell'infondatezza della
questione, ricordando anzitutto come la Corte abbia escluso
l'incidenza della privatizzazione sull'obbligatorietà d'iscrizione
all'ENPAV. Rispetto all'evocata garanzia della libertà di non
associarsi, osserva l'Avvocatura che lo Stato ben può creare
strutture ed enti per raggiungere specifici fini pubblici, sicché
l'obbligo d'iscrizione a questi ultimi si pone come limite alla
libertà predetta. Inoltre il rimettente non avrebbe considerato che
il decreto legislativo n. 509 del 1994 (che riguarda in tutto ben
sedici enti) ha stabilito (artt. 3 e 4) disposizioni che confermano
il perseguimento del fine (pubblico) previdenziale. In tale ottica si
collocherebbero l'istituzione presso il Ministero del lavoro di un
apposito albo, nel quale sono iscritti tutti gli enti trasformati in
persone giuridiche private, nonché le diverse forme di vigilanza da
parte della pubblica amministrazione sia sullo statuto di detti enti
che sulla loro vita sociale. Inoltre è previsto il controllo
generale da parte della Corte dei conti sulla gestione delle
assicurazioni. Infine - rileva l'Avvocatura - entro un anno dalla
privatizzazione i lavoratori già iscritti a tali istituti possono
optare per l'iscrizione all'AGO, con facoltà di trasferimento della
loro posizione assicurativa.
3.1. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituite le
parti private. I ricorrenti veterinari affermano che la connotazione
solidaristica dell'assicurazione ENPAV (richiamata dalla Corte nella
sentenza n. 88 del 1995) è venuta meno a séguito della
privatizzazione, la quale trae origine dalla legge 24 dicembre 1993,
n. 537, che all'art. 1, comma 32 e seguenti, autorizza il Governo ad
eliminare le duplicazioni organizzative attraverso l'incorporazione
di funzioni di un ente in un altro, secondo una logica di equità di
trattamenti e semplificazione amministrativa. Tali principi e
criteri direttivi sono peraltro ritenuti congiuntamente dal
legislatore, onde la privatizzazione degli enti si è realizzata
ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione
e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di
personale a favore dei quali essi risultano istituiti (lett. a),
punto 4, art. 1, comma 33, della legge n. 537 del 1993).
Osservano i ricorrenti che, nell'ipotesi di liquidazione coatta
amministrativa dell'impresa assicuratrice, l'art. 1902 codice civile
(applicabile in virtù del rinvio contenuto nell'art. 1886 stesso
codice) prevede lo scioglimento del contratto, in particolare
specificando che i contratti di assicurazione sulla vita sono
trasferiti all'INA a determinate condizioni. In ogni caso è escluso
l'accollo delle prestazioni pensionistiche a carico di un fondo di
garanzia ed inoltre non sono neppure assicurate le stesse
obbligazioni in cifra capitale poiché l'attivo concorsuale può in
concreto risultare incapiente. Analoga previsione di liquidazione
ricorre anche per la previdenza complementare, ove però l'adesione a
ciascun fondo è volontaria, attesa l'espressa previsione di cui
all'art. 38 della Costituzione, che distingue nettamentela previdenza
pubblica da quella privata. Secondo la parte, o si vuole sgravare lo
Stato dalla responsabilità finanziaria ed allora l'ente gestore si
deve configurare come una previdenza libera, o si ritiene essenziale
il bisogno previdenziale ed allora va garantita la solidarietà
collettiva. Parimenti sarebbe violato l'art. 18 della Costituzione,
anche alla stregua delle affermazioni di questa Corte secondo cui
l'obbligo di iscrizione risulta legittimo allorché rappresenti lo
strumento più idoneo al perseguimento di finalità pubbliche, là
dove l'ENPAV si configurerebbe in modo analogo ad un fondo
complementare, precludendo peraltro agl'iscritti l'accesso ad altri
fondi, in ragione del carattere forzoso del prelievo. Si osserva
infine che l'introduzione della volontarietà della contribuzione
produrrebbe conseguenze di particolare gravità poiché essa sarebbe
limitata agli iscritti ad altre forme non privatizzate e poiché
l'ENPAV potrebbe introdurre un sistema di calcolo analogo a quello
già in essere per i veterinari iscritti agli albi dopo la legge n.
136 del 1991.
3.2. - L'ENPAV ha a sua volta chiesto la declaratoria
d'infondatezza della questione, anzitutto richiamandosi alle
affermazioni contenute nella sentenza n. 88 del 1995 di questa Corte,
pressoché integralmente riportate in memoria. A parere della difesa
dell'ente, la tesi dei ricorrenti circa il venir meno della
connotazione solidaristica della previdenza in parola a séguito
della privatizzazione sarebbe del tutto "stravagante", e sarebbe
altresì infondato vuoi il richiamo all'art. 1902 codice civile vuoi
l'eventualità della messa in liquidazione, non vertendosi in tema di
società per azioni, bensì di enti che di privato hanno solo la
gestione ma la cui operatività è necessaria. Viene poi ricostruita
dall'ENPAV la vicenda storica della privatizzazione. A riguardo esso
ricorda come la delega contenuta nell'art. 1, comma 33, lettera a)
punto 4, della legge n. 537 del 1993, fissasse tre aspetti
fondamentali: a) il finanziamento esclusivamente privato, b)
l'obbligo di raggiungere le finalità istitutive, c) le garanzie di
autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile. La
figura soggettiva che scaturisce da tale processo non sarebbe già
quella della società per azioni, bensì di un ente sui generis in
quanto senza scopo di lucro, inquadrabile semmai nell'a'mbito delle
associazioni o fondazioni. Di qui la specialità dello statuto legale
degli enti, costituito dal decreto legislativo n. 509 del 1994,
dalla normativa precedente e dalle norme civilistiche. La difesa
dell'ente confuta quindi alcuni profili d'illegittimità
costituzionale prospettati dai ricorrenti e non considerati
nell'ordinanza di rimessione, sottolineando altresì che quest'ultima
ha fatto propria l'impostazione come sopra contestata, salvo
aggiungere l'ulteriore profilo della violazione dell'art. 18 della
Costituzione. La difesa, in proposito, ricorda come tale libertà
possa venire compressa o limitata per finalità schiettamente
pubblicistiche, secondo la giurisprudenza costituzionale, a
condizione che non vengano lesi altri diritti costituzionalmente
rilevanti.
Non sarebbe infine configurabile l'ipotesi di liquidazione coatta,
posto che l'art. 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994 si limita
a prevedere la nomina di un commissario liquidatore con i poteri
previsti dalle norme sulla liquidazione coatta amministrativa in
quanto applicabili, ma questi non potrebbe in nessun caso procedere
alla liquidazione di un ente necessario. Sarebbe poi da escludere una
sopravvenuta facoltatività del fine previdenziale come conseguenza
della privatizzazione, in quanto la prima farebbe venir meno gli
elementi organizzativi e finanziari indispensabili per il
perseguimento del fine previdenziale. Inoltre gli artt. 18 e 38 della
Costituzione vanno coordinati nel senso che gli associati devono
essere chiamati a concorrere a detto fine; ed allora l'impugnata
normativa ottempera al precetto posto dall'art. 38 della Costituzione
assicurando la previdenza per malattia, invalidità e vecchiaia
attraverso lo strumento associativo. Il rifiuto di adesione,
perciò, non può risolversi in un ostacolo ad attività dovuta in
forza degli stessi precetti costituzionali.
4. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte hanno depositato atti
l'ENPAM (Ente nazionale previdenza e assistenza medici), l'ENPAIA
(Ente nazionale previdenza e assistenza impiegati agricoltura), la
Cassa nazionale del Notariato, la Cassa nazionale di previdenza e
assistenza a favore dei dottori commercialisti, la Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti
commerciali, l'ENPACL (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per
i consulenti del lavoro), l'INARCASSA (Cassa nazionale di previdenza
ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti),
la Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi
professionisti, chiedendo di essere ammessi a partecipare al
giudizio; ma, con ordinanza dibattimentale, gli interventi sono stati
dichiarati inammissibili, in difetto della qualità di parti nel
giudizio a quo ovvero della titolarità di situazioni giuridiche
dirette e individualizzate su cui l'esito del giudizio stesso sia
suscettibile di incidere.
5. - Nell'imminenza dell'udienza hanno presentato memorie entrambe
le parti.
I ricorrenti nel giudizio a quo hanno insistito sulla tesi del
doppio livello di tutela previdenziale, una pubblica di base ed
un'altra complementare, che scaturiscono dall'unica attività
professionale svolta e s'inseriscono nella "cornice" dell'art. 38
della Costituzione a séguito del decreto legislativo n. 124 del
1993. Solo per la prima varrebbe ormai il concetto di solidarietà
categoriale, mentre la seconda dovrebbe basarsi su una struttura
volontaria: in sostanza la relazione tra le posizioni gestionali
dell'INPDAP e quelle dell'ENPAV sarebbe descrivibile in termini
gerarchici: di base, ex art. 38, comma secondo, della Costituzione
quella del primo, secondaria e riflessa e perciò necessariamente
volontaria, quella dell'ENPAV. La negazione di tale paradigma
comporterebbe la violazione della citata norma costituzionale; del
resto la Cassa privatizzata avrebbe anche le caratteristiche
finanziarie della previdenza complementare, in quanto autofinanziata
e potenzialmente soggetta a fallimento.
L'ENPAV ha ribadito che la trasformazione degli enti (a cui si era
obbligatoriamente iscritti) in soggetti privati non ha fatto venir
meno il carattere facoltativo della previdenza, là dove, viceversa,
l'obbligatorietà della contribuzione è essenziale per la stessa
sopravvivenza dell'ente gestore: la necessità del fine
previdenziale, insomma, non resta snaturata dalla forma associativa
creata per perseguirlo. Quanto alla prospettata violazione dell'art.
18 della Costituzione, sarebbe significativo il fatto che il primo
comma di questo afferma il diritto di associarsi senza
autorizzazione, in antitesi al potere, mentre nel caso in esame, è
la legge ad imporre l'associazione onde perseguire un fine
costituzionalmente voluto e garantito. Considerato in diritto
1. - Il pretore di Torino dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e dell'art.
24 della legge 12 aprile 1991, n. 136 "come autenticamente
interpretato dall'art. 11, comma 26, della legge n. 537 del 1993",
nella parte in cui mantengono fermo l'obbligo d'iscrizione e
contribuzione all'ENPAV dei veterinari già iscritti all'albo alla
data di entrata in vigore della predetta legge n. 136 del 1991 ed
assoggettati anche a contribuzione INPDAP, nonostante l'avvenuta
privatizzazione dell'ente previdenziale. A parere del giudice a quo,
la trasformazione dell'ENPAV da ente pubblico in associazione privata
comporterebbe la modifica della forma di previdenza da esso gestita,
assimilabile - secondo la prospettazione - ad una copertura
assicurativa complementare, ma in cui non è più garantita
l'erogazione delle prestazioni in caso di dissesto dell'ente. Con la
conseguenza di un'asserita irragionevolezza del mantenimento
dell'obbligo contributivo, nonché della violazione dell'art. 38
della Costituzione, che distingue nettamente la previdenza pubblica
obbligatoria da quella privata, complementare e volontaria, e
dell'ulteriore lesione dell'art. 18 della Costituzione, che
garantisce la libertà anche di non associarsi.
2. - La questione è infondata.
2.1. - La censura si appunta segnatamente sulla normativa di
privatizzazione, nella parte in cui essa (art. 1, comma 3, del
decreto legislativo n. 509 del 1994) tiene ferma l'obbligatorietà
della iscrizione e della contribuzione a carico delle categorie di
lavoratori e professionisti per le quali gli enti sono stati
istituiti. Ma è anche impugnata la previsione contenuta nell'art. 24
della legge di riforma dell'ENPAV, che il rimettente definisce
"autenticamente interpretata" dall'art. 11, comma 26, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e dalla quale egli fa discendere l'attualità
dell'obbligo di contribuzione per i veterinari di cui al giudizio a
quo già assoggettati a contribuzione in favore dell'INPDAP siccome
pubblici dipendenti.
In realtà tale ultimo effetto si produce a carico dei predetti
lavoratori in virtù del combinato disposto dell'art. 11, comma 26,
della legge n. 537 del 1993 e dell'art. 32 della legge n. 136 del
1991: è quest'ultima infatti la norma abrogatrice dell'originario
obbligo di contribuzione, e in virtù della quale l'iscrizione
all'ENPAV dei veterinari lavoratori dipendenti era divenuta
facoltativa, ridiventando obbligatoria proprio a séguito
dell'interpretazione introdotta dal citato art. 11, per i soli
veterinari iscritti nell'albo al momento di entrata in vigore della
legge n. 136 del 1991. Al di là della sua imperfetta formulazione,
la questione coincide quindi in parte qua con quella già esaminata
dalla Corte nella sentenza n. 88 del 1995, che ha escluso
l'illegittimità costituzionale di tale intervento legislativo. Il
pretore rimettente, peraltro, assume che la privatizzazione medio
tempore intervenuta avrebbe "modificato la situazione di fatto su cui
si è basata" allora la Corte stessa.
2.2. - Tanto premesso, deve escludersi che la trasformazione
dell'ENPAV in associazione privata, con effetto dal 1 gennaio 1995,
abbia inciso nel senso prospettato dal giudice a quo sulla natura
dell'attività svolta dall'ente medesimo, così determinando una
sostanziale modificazione dei caratteri del rapporto previdenziale in
esame. Con l'art. 1, commi 32 e 33, lettera a), punto 4, della legge
n. 537 del 1993 è stata conferita delega al Governo per riordinare
o sopprimere enti pubblici di previdenza ed assistenza, ed è stata
in particolare prevista la possibilità di privatizzare - nelle forme
dell'associazione o della fondazione - gli enti che non usufruiscono
di finanziamenti pubblici, con garanzie di autonomia ma "ferme
restando le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e
contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di
personale a favore dei quali gli enti stessi risultano istituiti".
In attuazione di tale delega, l'art. 1 del decreto legislativo n. 509
del 1994 contempla siffatto tipo di trasformazione, condizionandolo
all'assenza di finanziamenti pubblici ed esplicitamente sottolineando
la continuità della collocazione dell'ente nel sistema, come centro
d'imputazione dei rapporti e soprattutto come soggetto preposto a
svolgere le attività previdenziali ed assistenziali in atto.
All'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile riconosciuta
ai singoli enti in ragione della loro mutata veste giuridica fanno
riscontro un articolato sistema di poteri ministeriali di controllo
sui bilanci e d'intervento sugli organi di amministrazione, nonché
una generale funzione di controllo sulla gestione da parte della
Corte dei conti. Particolare attenzione ha poi posto il legislatore
al fine di prevenire situazioni di crisi finanziaria e dunque di
garantire l'erogazione delle prestazioni: è stato così sancito il
vincolo d'una riserva legale a copertura per almeno cinque anni delle
pensioni in essere (art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 509
del 1994) e, più recentemente in sede di riforma del sistema
pensionistico generale, è stata prevista l'obbligatorietà della
predisposizione di un bilancio tecnico attuariale per un arco
previsionale di almeno quindici anni (art. 3, comma 12, della legge 8
agosto 1995, n. 335). Il già citato comma 4 dell'art. 2 consente
inoltre, nel caso di disavanzo economico finanziario, la nomina di un
commissario straordinario che adotti i provvedimenti necessari per il
riequilibrio della gestione; e solo ove sia accertata
l'impossibilità di tale operazione, dopo un triennio dalla suddetta
nomina, è previsto l'intervento di un commissario liquidatore con i
poteri attribuiti dalle norme in materia di liquidazione coatta
amministrativa.
2.3. - Dal quadro così tracciato emerge che la suddetta
trasformazione ha lasciato immutato il carattere pubblicistico
dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli
enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli
strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei
soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un corollario,
appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine
previdenziale. L'esclusione di un intervento a carico della
solidarietà generale consegue alla stessa scelta di trasformare gli
enti, in quanto implicita nella premessa che nega il finanziamento
pubblico o altri ausili pubblici di carattere finanziario. E dunque
l'asserita insufficienza delle garanzie che in un remoto futuro
potrebbe pregiudicare l'erogazione delle prestazioni, secondo quanto
il rimettente paventa, non può fondare il dubbio di legittimità
costituzionale circa l'imposizione dell'obbligo contributivo. Più
in dettaglio, la censura si rivela inconsistente non appena la si
verifichi in rapporto al profilo rilevante nel giudizio a quo che
concerne i veterinari gravati dalla doppia contribuzione: in ragione
della discrezionalità riconosciuta al legislatore nel graduare il
passaggio dal regime dell'iscrizione obbligatoria generalizzata a
quello bimodale (iscrizione obbligatoria accanto a quella
facoltativa), questa Corte nella citata sentenza n. 88 del 1995 ha
osservato come, nel tempo, verrà a ridursi la percentuale dei
veterinari che sono mantenuti nel vecchio regime della generalizzata
iscrizione obbligatoria. Parallelamente l'ampia estensione
temporale, in cui si è inteso garantire l'equilibrio finanziario
dell'ente nei modi suddetti, induce ad escludere l'attendibilità del
dissesto evocato in via meramente ipotetica nella prospettazione.
Meno che mai tale eventualità e le conseguenze che se ne vogliano
rappresentare in danno degli assicurati, valgono ad argomentare nel
senso del venir meno del fine pubblico ed a qualificare la previdenza
in discorso come complementare conclusione, ripetesi, non
giustificata dal solo fatto della mutata natura giuridica dell'ente
gestore per inferire una sopravvenuta non obbligatorietà della
contribuzione.
A riguardo resta valido quanto osservato nella citata sentenza n.
88 del 1995 circa la giustificazione dell'obbligo, da ricercarsi nel
rafforzamento della tutela previdenziale degli obbligati al doppio
contributo (possibili beneficiari futuri di una doppia pensione) e,
insieme, nella solidarietà endocategoriale che il legislatore si è
preoccupato di non far venire improvvisamente meno, onde assicurare
l'idonea provvista di mezzi: considerazione, quest'ultima, tanto più
valida ora, in un sistema dichiaratamente autofinanziato.
2.4. - Le conclusioni raggiunte circa l'immutata natura della
previdenza consentono quindi di assimilare integralmente l'ipotesi in
esame a quella oggetto del precedente scrutinio e di richiamare le
motivazioni allora svolte nell'escludere che la doppia previdenza
concreti violazione dell'art. 38 della Costituzione anche in ragione
del carattere programmatico del principio che ne impone il
superamento.
2.5. - Ma la permanente vigenza del fine pubblicistico generale
dell'attività che gli enti svolgono, consente altresì di respingere
la sostanziale richiesta di riesame in cui si concreta la
prospettazione anche sotto l'ulteriore profilo dedotto, concernente
l'art. 18 della Costituzione. Questa Corte ha escluso che sia lesiva
della libertà (negativa) di associazione l'imposizione da parte
della legge, per la tutela di altri interessi costituzionalmente
garantiti, di obblighi di appartenenza ad un organismo pubblico a
struttura associativa, "purché non siano altrimenti offesi libertà,
diritti e principi costituzionalmente garantiti (diversi dalla
libertà negativa di associarsi)", e risulti al tempo stesso che tale
previsione "assicura lo strumento meglio idoneo all'attuazione di
finalità schiettamente pubbliche, trascendenti la sfera nella quale
opera il fenomeno associativo costituito per la libera determinazione
dei privati" (sentenza n. 40 del 1982), o di un fine pubblico "che
non sia palesemente arbitrario, pretestuoso o artificioso" (sentenza
n. 20 del 1975; e cfr. anche le sentenze n. 120 del 1973 e n. 69 del
1962). Tanto può affermarsi anche con riguardo agli scopi
previdenziali perseguiti dall'ENPAV, nel quadro della già richiamata
solidarietà interna ai professionisti, a vantaggio dei quali l'ente
è stato istituito: la comunanza d'interessi degli iscritti comporta
che ciascuno di essi concorra con il proprio contributo al costo
delle erogazioni delle quali si giova l'intera categoria, di talché
il vincolo può dirsi presupposto prima ancora che imposto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione
della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre
1993, n. 537 in materia di trasformazione in persone giuridiche
private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e
assistenza), dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136 (Riforma
dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari) e
dell'art. 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
(Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 18 e 38 della Costituzione, dal pretore di
Torino, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:248 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte