Corte costituzionale

Ordinanza n. 248/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1998 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 491, comma 2,

del codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse

il 25 settembre 1997 ed il 2 gennaio 1998 dal tribunale di Firenze

nei procedimenti penali a carico di D. S. e di C. G. ed altro,

iscritte ai nn. 883 del registro ordinanze 1997 e 110 del registro

ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn 2 e 10, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che nel corso di un dibattimento relativo ai delitti di

atti di libidine violenti e di violenza sessuale, commessi in danno

di minori prima dell'entrata in vigore della legge 15 febbraio 1996

n. 66, il tribunale di Firenze, richiesto dal pubblico ministero di

integrare il contenuto del fascicolo per il dibattimento con gli atti

di querela, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 491, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte

in cui, mediante il richiamo al comma 1 della medesima disposizione,

prevede che le questioni concernenti il contenuto del fascicolo per

il dibattimento sono precluse se non sono proposte subito dopo

compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle

parti;

che la medesima questione è stata sollevata dallo stesso

tribunale di Firenze in un distinto procedimento, relativo al

delitto, pure esso perseguibile a querela, di diffamazione a mezzo

stampa;

che ad avviso del tribunale rimettente la norma impugnata

contrasta con:

l'art. 3 della Costituzione, in quanto, non distinguendo ai fini

degli effetti preclusivi ivi previsti gli atti a contenuto probatorio

da quelli relativi alle condizioni di procedibilità, sottopone

irragionevolmente al medesimo regime atti aventi diversa valenza e

funzione processuali;

l'art. 112 della Costituzione, in quanto il mancato inserimento

nel fascicolo per il dibattimento della querela ritualmente proposta

imporrebbe al giudice di dichiarare non doversi procedere per

mancanza della condizione di procedibilità;

che, trattandosi di atti non aventi contenuto probatorio, il

giudice non potrebbe fare ricorso ai poteri di cui all'art. 507 cod.

proc. pen., in quanto tale norma opera solo nei confronti dei mezzi

di prova;

che, in particolare, l'irragionevolezza della disciplina

denunciata emergerebbe dalla constatazione che il legislatore, al

fine di dare attuazione al principio della formazione della prova in

dibattimento nel contraddittorio tra le parti, ha voluto limitare il

bagaglio di conoscenze del giudice del dibattimento agli atti non

ripetibili compiuti durante le indagini preliminari, mentre gli atti

relativi alle condizioni di procedibilità non hanno significato

probatorio e la loro conoscenza è finalizzata alla verifica della

sussistenza di tali condizioni;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che in relazione all'identico tenore delle due

ordinanze deve disporsi la riunione dei relativi giudizi;

che l'art. 431, comma 1, lettera a) cod. proc. pen. stabilisce

che nel fascicolo del dibattimento - formato dalla cancelleria

secondo le prescrizioni del giudice - devono essere inseriti gli atti

relativi alla procedibilità dell'azione penale;

che l'art. 431, insieme all'art. 433 cod. proc. pen., realizza il

sistema del "doppio fascicolo", che rappresenta, in attuazione del

principio che le prove debbono formarsi in dibattimento nel

contraddittorio tra le parti, una delle scelte più significative del

nuovo codice di rito;

che, in particolare, nell'art. 431 cod. proc. pen. sono indicati

gli atti destinati ad essere raccolti nel fascicolo per il

dibattimento, tra cui figurano i verbali degli atti non ripetibili e

quelli degli atti assunti nell'incidente probatorio (lettere b, c e

d), nonché, tra gli atti a contenuto non probatorio, quelli relativi

alla procedibilità dell'azione penale (lettera a), mentre gli atti

diversi da quelli elencati formano il fascicolo del pubblico

ministero (art. 433 cod. proc. pen.);

che la ratio della norma impugnata, coerentemente con il

principio ispiratore del sistema del doppio fascicolo, è di

garantire che il giudice del dibattimento non sia "pregiudicato"

dalla conoscenza degli atti raccolti durante le indagini preliminari;

che - come è stato messo in rilievo in dottrina - la preclusione

relativa ai termini di proposizione delle questioni concernenti il

contenuto del fascicolo per il dibattimento ha ragion d'essere solo

con riguardo agli atti a contenuto probatorio inseriti in detto

fascicolo, dei quali sia opinabile, ad esempio, la natura di atti non

ripetibili, cioè di atti la cui conoscenza materiale potrebbe

orientare i comportamenti del giudice già nel corso

dell'acquisizione probatoria dibattimentale;

che, stante la ratio sopra evidenziata, deve ritenersi che non

operi alcun effetto preclusivo, ex art. 491, commi 1 e 2, cod. proc.

pen., con riguardo agli atti non aventi contenuto probatorio (se non

per aspetti meramente processuali), originariamente destinati ad

essere allegati al fascicolo per il dibattimento ed erroneamente non

inseriti nello stesso, quali appunto quelli relativi alle condizioni

di procedibilità;

che quindi di tali atti può essere chiesto in ogni tempo

l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento;

che restano comunque salvi la facoltà delle parti di chiedere

l'ammissione delle prove a norma dell'art. 493 cod. proc. pen.,

nonché il potere del giudice di disporne d'ufficio l'assunzione a

norma dell'art. 507 cod. proc. pen;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata, in quanto basata su un erroneo presupposto interpretativo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 491, comma 2, del

codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

112 della Costituzione, dal tribunale di Firenze, con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.

Il cancelliere: Milana

ECLI:IT:COST:1998:248 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte