Sentenza n. 249/1983
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/07/1983 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
dichiarata illegittima
citata
- art. 27legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 204,
secondo comma e 219, comma primo, del codice penale, promosso con
ordinanza emessa il 15 ottobre 1982 dalla Corte d'assise d'appello di
Cagliari nel procedimento penale a carico di Russino Agostinangelo,
iscritta al n. 859 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 108 del 1983;
udito, nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Russino
Agostinangelo - condannato in primo grado alla pena di tre anni di
reclusione e venti giorni di arresto per i reati di tentato omicidio e
porto abusivo di coltello (con le attenuanti generiche, dell'avvenuto
risarcimento del danno e del vizio parziale di mente) e assoggettato
perciò al ricovero in una casa di cura e di custodia per un tempo non
inferiore ad un anno - la Corte d assise d'appello di Cagliari, con
ordinanza del 15 ottobre 1982, sollevava questione di legittimità
costituzionale degli artt. 204, secondo comma, e 219 primo comma,
codice penale, assumendone il contrasto con l'art. 3, primo comma
Cost..
Premesso che l'art. 204, secondo comma, statuisce, rispetto a casi
espressamente determinati, una presunzione assoluta di pericolosità
sociale ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza, e che
l'art. 219, primo comma, nel prevedere uno di tali casi, stabilisce che
il condannato per delitto non colposo a una pena diminuita per cagione
di infermità psichica è senza altro ricoverato in una casa di cura e
di custodia per un tempo non inferiore ad un anno quando (come nella
specie) la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a 5
anni di reclusione, la Corte osservava che tale presunzione assoluta di
pericolosità sociale, riferita al momento del fatto, si basa su una
analoga presunzione assoluta di immutabilità, quanto a natura ed
intensità, dell'infermità psichica.
Ad avviso della Corte rimettente, quest'ultima presunzione non ha
alcun fondamento logico e scientifico, anche alla stregua della comune
esperienza, ed è perciò priva di ogni base razionale; e d'altro lato
comporta l'applicazione del ricovero in casa di cura e di custodia
tanto a chi sia tuttora seminfermo di mente quanto a chi sia nel
frattempo guarito. Di qui il contrasto delle norme impugnate con l'art.
3 Cost., in quanto non subordinano l'applicazione della predetta misura
di sicurezza al previo accertamento da parte del giudice della
persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima.
In punto di rilevanza, la Corte osservava che la pericolosità
sociale del prevenuto era stata esclusa in sede di perizia
psichiatrica.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, veniva pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 20 aprile 1983.
Nel giudizio così instaurato non vi è stata costituzione di
parti. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'Assise
d'Appello di Cagliari dubita, in riferimento all'art. 3, primo comma,
Cost., della legittimità costituzionale degli artt. 204, secondo comma
e 219, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non
subordinano il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di
custodia dell'imputato, condannato per delitto non colposo ad una pena
diminuita per cagione d'infermità psichica, al previo accertamento da
parte del giudice della persistente pericolosità sociale derivante
dall'infermità medesima al tempo dell'applicazione della misura di
sicurezza.
In particolare, il giudice a quo assume che la presunzione assoluta
di pericolosità sociale posta dalle suddette norme sarebbe arbitraria,
in quanto fondata su un'altra presunzione - di immutabilità
dell'infermità psichica - priva di base logica e scientifica e perciò
tale da condurre - irragionevolmente - ad applicare la misura suddetta
sia a chi è tuttora seminfermo di mente, sia a chi seminfermo più non
è.
2. - La questione è fondata.
Dopo l'emanazione dell'ordinanza di rimessione, questa Corte, con
la sentenza n. 139 del 1982, ha, tra l'altro, dichiarato
l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 204 secondo comma,
nonché degli artt. 222, primo comma e 205 secondo comma n. 2 del
codice penale "nella parte in cui non subordinano il provvedimento di
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto
per infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice
della cognizione o della esecuzione della persistente pericolosità
sociale derivante dalla infermità medesima al tempo dell'applicazione
della misura".
A tale decisione la Corte è pervenuta considerando priva di
ragionevolezza la presunzione assoluta di persistenza - al momento
dell'applicazione della predetta misura di sicurezza - della infermità
psichica accertata rispetto all'epoca del fatto. Una presunzione del
genere, implicita nella disposizione di cui all'art. 222, primo comma,
del codice penale - che cioè l'infermità psichica non possa subire
mutamenti significativi dal momento del delitto a quello del giudizio -
non poggia, infatti, su dati di esperienza suscettibili di
generalizzazione, ma anzi costituisce un'inversione totale della logica
del giudizio scientifico.
Le medesime ragioni, allora riferite alla totale infermità di
mente, valgono anche, all'evidenza, per la presunzione assoluta di
pericolosità sociale sancita - a specificazione di quella posta in via
generale dall'art. 204 secondo comma del codice penale - dall'art. 219,
primo comma, stesso codice. La disposizione in esame, infatti,
sottende anch'essa l'ulteriore presunzione di persistenza, al momento
dell'applicazione della misura di sicurezza della casa di cura e di
custodia, della condizione di seminfermità psichica accertata rispetto
all'epoca del fatto; condizione che ben può, viceversa, aver subito
nel frattempo una positiva evoluzione fino alla completa guarigione.
La presunzione di cui all'art. 219, primo comma del codice penale
risulta, anzi, ancor più irragionevole per un duplice ordine di
considerazioni.
Da un lato, la possibilità che, in genere, si verifichi una
positiva evoluzione è maggiore che non nei casi di totale infermità
psichica, data la minore intensità e, talvolta, la diversa e meno
grave natura delle affezioni psicopatologiche che danno luogo al vizio
parziale di mente.
Dall'altro lato, mentre in caso di totale infermità psichica la
vicinanza temporale tra il giudizio e l'esecuzione della misura è,
nell'ipotesi normale, assicurata dalla immediata esecutività della
sentenza di proscioglimento per inimputabilità, nel caso di specie
l'applicazione della misura consegue ad una condanna (definitiva) a
pena diminuita; dopo l'eventuale espletamento, quindi, dei vari gradi
di giurisdizione, e, normalmente, dopo, e non prima, la stessa
espiazione della pena (art. 220 codice penale). Tutto ciò
evidentemente comporta, o può comportare, un'ulteriore dilatazione
dell'intervallo temporale tra il momento cui è riferito l'accertamento
della seminfermità psichica e quello in cui viene applicata la misura
di sicurezza, la quale è, per definizione, finalizzata (anche) alla
cura.
3. - Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la
dichiarazione d'illegittimità costituzionale delle disposizioni di
legge denunziate (artt. 204, secondo comma, e 219, primo comma, del
codice penale) va estesa al secondo comma del medesimo art. 219 del
codice penale, che prevede una fattispecie in tutto analoga a quella di
cui al primo comma, e dalla quale differisce solo per aspetti (pena
edittale prevista per il delitto commesso e durata minima della misura
di sicurezza) privi di rilievo rispetto al profilo d'illegittimità
costituzionale dianzi illustrato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 204,
secondo comma e 219, primo comma del codice penale, nella parte in cui
non subordinano il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di
custodia dell'imputato condannato per delitto non colposo ad una pena
diminuita per cagione di infermità psichica al previo accertamento da
parte del giudice della persistente pericolosità sociale derivante
dalla infermità medesima, al tempo dell'applicazione della misura di
sicurezza.
2) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 219, secondo comma, del
codice penale, nella parte in cui non subordina il provvedimento di
ricovero in una casa di cura e di custodia dell'imputato condannato ad
una pena diminuita per cagione di infermità psichica per un delitto
per il quale è stabilita dalla legge la pena dell'ergastolo o della
reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, al previo
accertamento da parte del giudice della persistente pericolosità
sociale derivante dalla infermità medesima, al tempo della
applicazione della misura di sicurezza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:249 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte