Art. 220 c.p.Esecuzione dell'ordine di ricovero

[1]L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia e' eseguito dopo che la pena restrittiva della liberta' personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta.

[2]Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d'infermita' psichica del condannato, puo' disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della liberta' personale.

[3]Il provvedimento e' revocato quando siano venute meno le ragioni che lo determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito nell'articolo precedente.

[4]Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, e' sottoposto all'esecuzione della pena.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art220 · fonte su Normattiva