Corte costituzionale

Ordinanza n. 249/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/05/1990 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

citata

  • art. 23legge 87/1953
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 554 del

codice di procedura penale e 158 del decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 28

novembre 1989 dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura

circondariale di Pescara nel procedimento penale a carico di Stuard

Massimo, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,

dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 28 novembre 1989 (R.O. n. 14

del 1990), il Sostituto Procuratore della Repubblica presso la

Pretura circondariale di Pescara, nel corso di un procedimento penale

a carico di Stuard Massimo, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 554 del codice di procedura penale del

1988 e 158 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nella

parte in cui dette norme prevedono che il giudice delle indagini

preliminari, qualora non accolga la richiesta di archiviazione del

pubblico ministero, restituisca con ordinanza gli atti allo stesso

pubblico ministero, disponendo che questi, entro dieci giorni,

formuli l'imputazione ai fini degli adempimenti di cui agli artt. 555

e seguenti del codice di procedura penale, e, cioè, ai fini della

emissione del decreto di citazione a giudizio da parte del pubblico

ministero;

che, ad avviso del Sostituto Procuratore della Repubblica

remittente, sarebbero violati gli artt. 101 e 107 della Costituzione,

in quanto il pubblico ministero verrebbe sottoposto alla volontà e

al punto di vista del giudice delle indagini preliminari, dal quale,

in concreto, sarebbe svolta la funzione di esercizio dell'azione

penale; nonché gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la

differente disciplina prevista per i procedimenti davanti al

Tribunale, e perché, nel giudizio pretorile, l'imputato non avrebbe

alcuno strumento giuridico da opporre immediatamente al giudice delle

indagini preliminari che ne sollecita il rinvio a giudizio;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

concludendo per la manifesta inammissibilità della questione;

Considerato che questa Corte ha ripetutamente affermato (sentenze

nn. 40, 41 e 42 del 1963; ordinanze nn. 186 del 1971, 5 del 1979, 163

del 1981, 285 del 1989) che il pubblico ministero non ha il potere di

emettere provvedimenti decisori e che, conseguentemente, non è

legittimato, in base all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, a

promuovere giudizi di legittimità costituzionale, sostituendosi

all'autorità giurisdizionale competente: linea interpretativa che va

tanto più riaffermata nel sistema del nuovo codice di procedura

penale, il quale riconosce al titolare dell'azione penale "per intero

e senza concessione ad ibridismi di sorta, la posizione di 'parte'"

(v. Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale,

pag. 33);

che, pertanto, la proposta questione di legittimità

costituzionale va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto

di legittimazione del pubblico ministero a sollevarla;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 554 del codice di procedura

penale e 158 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale), in riferimento agli artt. 101, 107, 3 e 24 della

Costituzione, sollevata dal Sostituto Procuratore della Repubblica

presso la Pretura Circondariale di Pescara con la ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:249 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte