Sentenza n. 249/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1992 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 417/1978
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo,
della legge 26 luglio 1978, n. 417 (Adeguamento del trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali)
promosso con ordinanza emessa il 18 aprile e 21 giugno 1991 dal
Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, sul ricorso
proposto da Esposito Salvatore contro il Presidente del Consiglio dei
ministri ed altri, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Esposito Salvatore, già dipendente distaccato del Comune di
Angri e, successivamente, inquadrato nel ruolo del personale
direttivo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei
ministri, in servizio a Salerno, presso la sede distaccata del
Tribunale amministrativo regionale della Campania, il 1° dicembre
1982 veniva chiamato ad espletare le stesse funzioni presso la sede
napoletana di quel tribunale. Il ricorrente aveva percepito il
trattamento di missione sino al 30 aprile 1984, con il relativo onere
a carico dell'amministrazione di provenienza (il comune di Angri);
ma, una volta inquadrato alle dipendenze della Presidenza del
Consiglio dei ministri, con decreto del 2 maggio 1984, non aveva
percepito alcun ulteriore, similare, trattamento economico.
Proponeva, pertanto, ricorso contro la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Consiglio di Stato e il Tribunale amministrativo
regionale della Campania nonché del Consiglio di Presidenza della
Giustizia Amministrativa per la declaratoria del proprio diritto alla
corresponsione dell'indennità di missione per tutto il periodo di
lavoro nella diversa sede e la conseguente condanna
dell'amministrazione al pagamento dell'indennità, oltre svalutazione
monetaria e interessi legali.
Investito della questione il Tribunale amministrativo regionale
della Basilicata, con sentenza non definitiva (n. 347 del 1991),
accoglieva parzialmente la domanda accertando il diritto del
ricorrente alla corresponsione del trattamento di missione per 240
giorni a decorrere dal 2 maggio 1984 e condannava l'amministrazione
resistente al pagamento del dovuto.
Il Tribunale, inoltre, sollevava d'ufficio la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 26
luglio 1978, n. 417, (Adeguamento del trattamento economico di
missione e di trasferimento dei dipendenti statali) per contrasto con
gli artt. 36 e 3 della Costituzione, e sospendeva la restante parte
del giudizio.
2. - Osserva il tribunale che la norma censurata, vietando il
pagamento dell'indennità "dopo i primi 240 giorni di missione
continuativa nella medesima località" si pone in contrasto con i
detti parametri costituzionali, perché consentirebbe
all'amministrazione, legittimamente, di far prestare servizio ai
propri dipendenti, in sedi diverse da quelle abituali, anche oltre
quel termine temporale.
Essendo il trattamento di missione diretto a tenere indenne il
dipendente dalle maggiori spese che deve sopportare a causa della non
volontaria prestazione del servizio in luogo diverso dalla abituale
sede di servizio, la limitazione temporale posta dalla norma
impugnata lederebbe il principio della giusta retribuzione sancito
dall'art. 36 della Costituzione, poiché il maggior onere economico
verrebbe a incidere direttamente sulla sua retribuzione, rendendo
meno remunerato il lavoro svolto rispetto all'analogo lavoro
espletato dagli altri dipendenti. Sotto tale ultimo aspetto si
coglierebbe, del pari, la violazione del principio di uguaglianza.
La rilevanza della questione consisterebbe nella possibilità di
riconoscere il diritto all'indennità di missione, oltre il 240°
giorno, solo accogliendo la questione di legittimità costituzionale
della norma censurata.
3. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, a
mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con atto d'intervento con
il quale si chiede la declaratoria d'infondatezza della questione
sollevata.
Ha osservato l'Avvocatura che il tribunale remittente ha omesso
del tutto di considerare la natura, la ratio e i limiti dell'istituto
della missione. Questa, infatti, si caratterizzerebbe solo per
soddisfare un'esigenza di carattere transitorio, spettando, in caso
contrario, una somma una tantum a titolo di indennità di
trasferimento e di prima sistemazione. Per questa ragione il limite
massimo di permanenza nella medesima località, al fine del godimento
dell'indennità di missione, sarebbe di soli 240 giorni, non
prorogabili.
Coerentemente con questa impostazione il Consiglio di Stato, con
la pronuncia in data 9 dicembre 1989, n. 789, ha osservato che il
pubblico dipendente inviato in missione per un periodo superiore a
quello di 240 giorni indennizzati, "senza la predeterminazione di un
termine finale pari o inferiore ai 240 giorni, può legittimamente
opporsi, nelle forme e con le modalità consentite dall'ordinamento,
alla determinazione dell'amministrazione di appartenenza, richiamando
quest'ultima al rispetto del divieto legislativo". E, perciò, ha
escluso la non manifesta infondatezza della questione di
costituzionalità della norma censurata dai giudici del Tribunale
amministrativo regionale della Basilicata.
In via subordinata, l'Avvocatura ha osservato che l'indennità di
missione non potrebbe mai farsi rifluire nel concetto di
retribuzione, per il carattere temporaneo ch'essa deve avere. Del
resto, la giurisprudenza della Corte Costituzionale avrebbe più
volte affermato che la tutela apprestata dall'art. 36 della
Costituzione non si estenderebbe
ad ogni compenso, corrispettivo d'una qualsiasi prestazione
accessoria ovvero corrispettivo di particolari sacrifici previsti per
talune categorie, dovendosi avere riguardo alla globalità della
retribuzione e non ai singoli emolumenti che la compongono (sentenze
nn. 131 del 1982, 176 del 1980 e 141 del 1979). Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Basilicata
dubita, in relazione agli artt. 36 e 3 della Costituzione della
legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 26
luglio 1978, n. 417 (Adeguamento del trattamento economico di
missione e di trasferimento dei dipendenti statali), che limita ai
primi 240 giorni il trattamento di missione continuativa nella
medesima località, corrisposto al dipendente in servizio presso
altra sede.
2. - La questione è infondata.
Com'è noto, la missione consiste in un incarico di servizio
temporaneo che l'impiegato deve svolgere fuori dalla sua sede
ordinaria. Esso si caratterizza per la transitorietà dell'esigenza
organizzativa, in difetto della quale, dove l'impiego del dipendente
fuori della sede di servizio venga disposto in via definitiva, si
deve ritenere trattarsi d'un vero e proprio trasferimento. Con la
conseguenza che allo stesso dipendente non competerà il trattamento
economico di missione, ma una vera e propria indennità di
trasferimento e di prima sistemazione.
Il carattere transitorio dell'esigenza organizzativa è previsto,
in via generale per tutti i pubblici dipendenti, dall'articolo 1,
terzo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, che limita ai primi
240 giorni il trattamento di missione continuativa nella medesima
località, corrisposto al dipendente in servizio presso altra sede.
Detta temporaneità della missione, inoltre, è stata più volte
ribadita dalla giurisprudenza amministrativa che ha affermato
l'inderogabilità del limite dei 240 giorni.
Attenendosi a questa linea giurisprudenziale, il collegio
remittente ha prospettato la questione di legittimità costituzionale
di tale limite, ma dopo che essa era stata ritenuta già
manifestamente infondata dallo stesso Consiglio di Stato, il quale ha
osservato che il pubblico dipendente "può legittimamente opporsi,
nelle forme e con le modalità consentite dall'ordinamento, alla
determinazione dell'amministrazione di appartenenza, richiamando
quest'ultima al rispetto del divieto legislativo".
3. - Osserva la Corte che la richiesta di tutela da parte del
pubblico dipendente, il quale lamenti una sua utilizzazione oltre i
limiti massimi di legge in una sede di lavoro posta in località
diversa da quella ordinaria, deve essere soddisfatta con le
prescritte forme e nelle competenti sedi della giurisdizione
amministrativa, non certo attraverso un uso improprio del giudizio di
costituzionalità delle leggi. Atteso che sia le pronunce dei
tribunali amministrativi regionali, sia quelle del Consiglio di Stato
indicano forme e strumenti per la tutela del pubblico dipendente
utilizzato oltre misura con un uso improprio dello strumento della
missione in luogo del trasferimento di sede.
Deve, pertanto, concludersi per l'infondatezza della proposta
questione di costituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, terzo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417
(Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento
dei dipendenti statali), sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 3
della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della
Basilicata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:249 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte