Corte costituzionale

Ordinanza n. 25/1956

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1956 · relatore Giovanni Cassandro

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 27Costituzione
  • art. 57legge 87/1953
  • art. 27legge 87/1953
  • art. 26legge 87/1953
  • art. 9legge 87/1953

Epigrafe

ha deliberato in Camera di Consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1 del Cod.

pen. promossi con le seguenti ordinanze:

1) Ordinanza 29 febbraio 1956 della Corte di appello di Bologna nel

procedimento penale a carico di Tortonesi Vasco, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 30 marzo 1956 ed iscritta

al n. 79 del Registro ordinanze 1956;

2) Ordinanza 28 febbraio 1956 del Tribunale di Torino nel

procedimento penale a carico di Goria Giulio ed altro, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 14 aprile 1956 ed

iscritta al n. 90 Reg. ord. 1956;

3) Ordinanza 3 marzo 1956 del Tribunale di Genova nel procedimento

penale a carico di Cavassa Umberto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 116 del 12 maggio 1956 ed iscritta al n. 105 Reg.

ord. 1956;

4) Ordinanza 23 marzo 1956 del Tribunale di Verona nel procedimento

penale a carico di Segala Renzo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 116 del 12 maggio 1956 ed iscritta al n. 133 Reg.

ord. 1956:

Viste le deduzioni presentate in cancelleria il 28 marzo 1956 dagli

avvocati Arturo Orvieto e Filippo Ungaro nell'interesse di Segala

Renzo;

Visto l'atto di intervento di: Renato Angiolillo, Nino Badano,

Marco Franzetti, Antonio Borgoni e Angelo Magliano, direttori di vari

quotidiani i primi quattro e direttore dell'agenzia A.N.S.A. il quinto,

rappresentati e difesi dagli avvocati: Annibale Angelucci, Domenico

D'Amico, Giuseppe Sardo, Filippo Lupis, Giorgio Lais, Nino Gaeta,

Vincenzo Lombardi, Giuseppe Berlingeri, Carlo D'Agostino, Fabio

Montefoschi, Fausto Gullo, Giuliano Vassalli e Filippo Ungaro; nonché

l'atto di intervento di: Remigio Rispo, Luigi Repetto, Fausto Coen,

Giuseppe Pedercini, Agnello Coppola, Andrea Pirandello e Alberto

Ronchej, tutti direttori di quotidiani, rappresentati e difesi come

sopra;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Ritenuto

Che nel corso di vari procedimenti penali fu sollevata questione di

legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1 del Cod. pen. e che la

decisione di tale questione è stata dai giudici rimessa alla Corte con

le quattro ordinanze sopra elencate;

Che in tutti e quattro i giudizi si è costituita la Presidenza del

Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello

Stato concludendo in via pregiudiziale per l'incompetenza della Corte

costituzionale e nel merito contro la dichiarazione di illegittimità

costituzionale dell'art. 57, n. l, Cod. pen.;

Che delle parti si è costituito soltanto il signor Renzo Segala

concludendo per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale

dell'art. 57, n. 1, Cod. pen.;

Che nel giudizio di legittimità costituzionale proposto con

l'ordinanza 29 febbraio 1956 della Corte di Appello di Bologna hanno

proposto intervento il signor Renato Angiolillo ed altri concludendo

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 57, n.

1;

Considerato

Che la Corte ha già dichiarato la propria competenza a giudicare

le questioni di legittimità costituzionale delle leggi anteriore

all'entrate in vigore della Costituzione (sentenza n. 1 del 5 giugno

1956);

Che la Corte ha pure dichiarato l'inammissibilità nei giudizi di

legittimità costituzionale tanto della figura del controinteressato

quanto di quella dell'interventore volontario (ordinanza pronunziata

nella pubblica udienza del giorno 30 maggio 1956);

Che nelle more del giudizio la Corte ha già deciso la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1 (sentenza n. 3 del 15

giugno 1956);

Che tale decisione, non essendovi ragioni in contrario, va

confermata per le questioni di legittimità dedotte con le sopra

ricordate ordinanze;

Che lo stesso deve dirsi della questione di cui all'ordinanza del 3

marzo 1956 del Tribunale di Genova circa la natura e la portata

dell'art. 27 della Costituzione, proponibile in questa sede soltanto in

relazione con l'art. 57, n. 1 del Cod. pen., del quale appunto è

stata dichiarata la non incompatibilità con detto art. 27;

Visti gli artt. 26, comma 2, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e l'art. 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte Costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956);

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Respinta l'eccezione di incompetenza sollevata dalla Avvocatura

dello Stato;

Dichiarato inammissibile l'intervento proposto dal signor Renato

Angiolillo ed altri;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 57, n. 1 Cod. pen. e ordina che gli atti

relativi siano restituiti alle competenti autorità giudiziarie.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 5 luglio 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1956:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte