Ordinanza n. 25/1956
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1956 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
applicata al caso
citata
- art. 27Costituzione
- art. 57legge 87/1953
- art. 27legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in Camera di Consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1 del Cod.
pen. promossi con le seguenti ordinanze:
1) Ordinanza 29 febbraio 1956 della Corte di appello di Bologna nel
procedimento penale a carico di Tortonesi Vasco, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 30 marzo 1956 ed iscritta
al n. 79 del Registro ordinanze 1956;
2) Ordinanza 28 febbraio 1956 del Tribunale di Torino nel
procedimento penale a carico di Goria Giulio ed altro, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 14 aprile 1956 ed
iscritta al n. 90 Reg. ord. 1956;
3) Ordinanza 3 marzo 1956 del Tribunale di Genova nel procedimento
penale a carico di Cavassa Umberto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 116 del 12 maggio 1956 ed iscritta al n. 105 Reg.
ord. 1956;
4) Ordinanza 23 marzo 1956 del Tribunale di Verona nel procedimento
penale a carico di Segala Renzo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 116 del 12 maggio 1956 ed iscritta al n. 133 Reg.
ord. 1956:
Viste le deduzioni presentate in cancelleria il 28 marzo 1956 dagli
avvocati Arturo Orvieto e Filippo Ungaro nell'interesse di Segala
Renzo;
Visto l'atto di intervento di: Renato Angiolillo, Nino Badano,
Marco Franzetti, Antonio Borgoni e Angelo Magliano, direttori di vari
quotidiani i primi quattro e direttore dell'agenzia A.N.S.A. il quinto,
rappresentati e difesi dagli avvocati: Annibale Angelucci, Domenico
D'Amico, Giuseppe Sardo, Filippo Lupis, Giorgio Lais, Nino Gaeta,
Vincenzo Lombardi, Giuseppe Berlingeri, Carlo D'Agostino, Fabio
Montefoschi, Fausto Gullo, Giuliano Vassalli e Filippo Ungaro; nonché
l'atto di intervento di: Remigio Rispo, Luigi Repetto, Fausto Coen,
Giuseppe Pedercini, Agnello Coppola, Andrea Pirandello e Alberto
Ronchej, tutti direttori di quotidiani, rappresentati e difesi come
sopra;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Ritenuto
Che nel corso di vari procedimenti penali fu sollevata questione di
legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1 del Cod. pen. e che la
decisione di tale questione è stata dai giudici rimessa alla Corte con
le quattro ordinanze sopra elencate;
Che in tutti e quattro i giudizi si è costituita la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello
Stato concludendo in via pregiudiziale per l'incompetenza della Corte
costituzionale e nel merito contro la dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell'art. 57, n. l, Cod. pen.;
Che delle parti si è costituito soltanto il signor Renzo Segala
concludendo per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale
dell'art. 57, n. 1, Cod. pen.;
Che nel giudizio di legittimità costituzionale proposto con
l'ordinanza 29 febbraio 1956 della Corte di Appello di Bologna hanno
proposto intervento il signor Renato Angiolillo ed altri concludendo
per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 57, n.
1;
Considerato
Che la Corte ha già dichiarato la propria competenza a giudicare
le questioni di legittimità costituzionale delle leggi anteriore
all'entrate in vigore della Costituzione (sentenza n. 1 del 5 giugno
1956);
Che la Corte ha pure dichiarato l'inammissibilità nei giudizi di
legittimità costituzionale tanto della figura del controinteressato
quanto di quella dell'interventore volontario (ordinanza pronunziata
nella pubblica udienza del giorno 30 maggio 1956);
Che nelle more del giudizio la Corte ha già deciso la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1 (sentenza n. 3 del 15
giugno 1956);
Che tale decisione, non essendovi ragioni in contrario, va
confermata per le questioni di legittimità dedotte con le sopra
ricordate ordinanze;
Che lo stesso deve dirsi della questione di cui all'ordinanza del 3
marzo 1956 del Tribunale di Genova circa la natura e la portata
dell'art. 27 della Costituzione, proponibile in questa sede soltanto in
relazione con l'art. 57, n. 1 del Cod. pen., del quale appunto è
stata dichiarata la non incompatibilità con detto art. 27;
Visti gli artt. 26, comma 2, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e l'art. 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte Costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956);
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Respinta l'eccezione di incompetenza sollevata dalla Avvocatura
dello Stato;
Dichiarato inammissibile l'intervento proposto dal signor Renato
Angiolillo ed altri;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 57, n. 1 Cod. pen. e ordina che gli atti
relativi siano restituiti alle competenti autorità giudiziarie.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 5 luglio 1956.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1956:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte