Sentenza n. 25/1957
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/01/1957 · relatore Mario Cosatti
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale, limitatamente alle
norme contenute nell'art. 1 della legge provinciale approvata dal
Consiglio provinciale di Bolzano il 12 luglio 1955 e riapprovata il 19
ottobre 1955 concernente "l'ordinamento delle scuole materne", promosso
dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 4
febbraio 1956, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale
il 13 febbraio successivo ed iscritto al n. 6 del Reg. ric. 1956.
Visto l'atto di intervento della Provincia di Bolzano in persona
del Presidente della Giunta provinciale;
udita nell'udienza pubblica del 28 novembre 1956 la relazione del
Giudice Mario Cosatti;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Cesare Arias e gli
avvocati Giorgio Balladore Pallieri e Raffaele Resta per la Provincia
di Bolzano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Consiglio provinciale di Bolzano il 12 luglio 1955 approvava un
disegno di legge sull'"ordinamento delle scuole materne" nella
Provincia di Bolzano.
Con telegramma 12 agosto 1955, diretto al Commissario del Governo
in Trento, il Presidente del Consiglio dei Ministri rinviava il disegno
al Consiglio provinciale, considerando che la nuova formulazione
dell'art. 1 del disegno di legge, già altre volte rinviato, non era
idonea a superare la questione relativa al riparto delle competenze tra
organi dello Stato e della Provincia in relazione agli articoli 13 e 15
dello Statuto per il Trentino - Alto Adige, in quanto il Provveditorato
agli studi verrebbe funzionalmente a dipendere dagli organi
provinciali, mentre per le norme dell'art. 15 dello Statuto non è
consentito alla Provincia di istituire nei riguardi del Provveditorato
un rapporto di supremazia gerarchica soprattutto in mancanza di norme
di attuazione in materia.
Il Consiglio provinciale il 19 ottobre 1955 nuovamente approvava il
disegno di legge, mantenendo nell'art. 1 le medesime disposizioni già
comprese nello schema rinviato.
Con nota 7 novembre 1955, diretta al Commissario del Governo in
Trento, il Presidente del Consiglio dei Ministri comunicava, ai sensi
dell'art. 49, secondo comma, dello Statuto speciale per il Trentino -
Alto Adige e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1951, n. 574, contenente norme di attuazione dello Statuto
speciale, che il Governo intendeva impugnare davanti alla Corte
costituzionale il disegno di legge per la questione di legittimità che
aveva dato motivo al rinvio del precedente disegno.
Il Commissario del Governo con nota 11 novembre 1955 dava, a nome
del Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicazione di quanto
sopra al Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano.
Il Consiglio dei Ministri, nella riunione 1 febbraio 1956,
approvava la proposta di impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale
del detto disegno di legge e il Presidente del Consiglio, rappresentato
e difeso dall'avvocato generale dello Stato, proponeva ricorso contro
il disegno di legge in parola; ricorso notificato al Presidente della
Giunta provinciale di Bolzano in data 4 febbraio 1956 e depositato
nella cancelleria di questa Corte il 13 febbraio 1956. Con esso si
chiede che la Corte voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale
dell'art. 1 del disegno di legge in quanto viola l'art. 12, n. 2, dello
Statuto speciale in relazione agli artt. 13 e 15 dello Statuto stesso.
Per ordine del Presidente di questa Corte costituzionale, di tale
ricorso si dava notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 84
del 7 aprile 1956 e nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 del 20
marzo 1956.
Nel ricorso si osserva che con il primo comma dell'art. 1 del
disegno di legge la Provincia di Bolzano viene ad attribuirsi le
competenze amministrative già spettanti all'amministrazione dello
Stato nel detto settore, che è compreso tra le materie per le quali la
Provincia, in base all'art. 12 dello Statuto, ha facoltà di emanare
norme legislative nei limiti indicati dall'art. 5 dello Statuto stesso.
Tale attribuzione di potestà si riporta al disposto dell'art. 13
dello Statuto, che riconosce di regola alla Regione e alle Provincie la
facoltà di esercitare la potestà amministrativa nelle materie per le
quali detti enti hanno facoltà di emanare norme legislative. Senonché
tale correlazione, nella specie, contrasta con le disposizioni
dell'art. 15, che mantiene anche nella Provincia di Bolzano il
Provveditorato agli studi quale organo dello Stato e quindi sottrae
alla competenza amministrativa della Provincia la materia oggetto del
disegno di legge.
Nel secondo comma dell'art. 1 si dispone che rimangono ferme le
funzioni amministrative che dalle leggi vigenti sono attribuite al
Provveditorato agli studi; ma tal formula non esclude, anzi - se messa
in relazione con il disposto di cui al primo comma - importa
necessariamente il passaggio funzionale del Provveditorato alle
dipendenze della Provincia.
L'art. 15 dello Statuto, nello stabilire la conservazione del
Provveditorato agli studi quale organo dello Stato, pone una eccezione
al sistema statutario del parallelismo tra potestà legislativa e
potestà amministrativa; ma lo Statuto non determina quali siano i
limiti di questa eccezione, nel senso che non stabilisce quali funzioni
amministrative siano da ritenere conservate al Provveditorato agli
studi e quali, eventualmente possano venire esercitate dalla Provincia
per effetto degli artt. 15 e 13 dello Statuto. Al riguardo sono
necessarie norme di attuazione dirette a coordinare le disposizioni
degli articoli anzidetti.
Su conforme deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano in
data 11 gennaio 1956, il Presidente della Giunta stessa è intervenuto
in giudizio, costituendosi con il deposito in cancelleria, in data 23
febbraio 1956, della procura speciale all'avvocato Giorgio Balladore
Pallieri e delle deduzioni.
Con esse la difesa eccepisce, in via pregiudiziale, la
irricevibilità del ricorso per inosservanza delle disposizioni di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951,
n. 574, assumendo al riguardo che l'intendimento di impugnare un
disegno di legge, regionale o provinciale, deve essere oggetto di
deliberazione del Consiglio dei Ministri e non soltanto del Presidente
del Consiglio.
Nel merito, osserva che dalla disposizione di carattere
amministrativo contenuta nell'art. 15 dello Statuto, disposizione che
riserva allo Stato la nomina del Provveditore agli studi, non può
discendere lo spostamento a favore dello Stato della potestà
amministrativa in materia scolastica, essendo essa attribuita alla
Provincia dall'art. 13 nelle materie e nei limiti della competenza
legislativa.
La qualifica di "Provveditorato agli studi", con cui viene
designato l'organo amministrativo previsto dall'art. 15, non può far
ritenere che trattisi di un organo dello Stato; né a ciò può
condurre la circostanza che allo Stato compete la nomina del
Provveditore, perché vari sono i casi in cui ad organi di un ente
compete di nominare organi di enti diversi. Il Provveditorato di
Bolzano non è quello dell'ordinamento scolastico italiano, ma ha suoi
caratteri peculiari.
La difesa conclude chiedendo, in via pregiudiziale, che la Corte
dichiari irricevibile il ricorso presentato dal Presidente del
Consiglio ove non sia fornita prova che entro il termine prescritto sia
stata adottata deliberazione del Consiglio dei Ministri agli effetti
del primo comma dell'art. 4 del decreto n. 574 del 1951; nel merito,
che sia respinto il ricorso.
L'Avvocatura generale dello Stato ha in data 24 aprile 1956
depositato una memoria contenente controdeduzione alla difesa del
Presidente della Giunta provinciale.
Sulla questione pregiudiziale, osserva che la difesa confonde la
riserva di impugnativa della legge regionale o provinciale e la
relativa comunicazione per la quale non è richiesta deliberazione del
Consiglio dei Ministri, con l'impugnativa effettiva per la quale detta
deliberazione è necessaria. Sarebbe eccessivo, rileva l'Avvocatura,
richiedere deliberazione del Consiglio dei Ministri per un atto
puramente conservativo quale è la riserva di impugnativa.
Per quanto riguarda il merito della controversia, l'Avvocatura
dello Stato si richiama ai motivi del ricorso e precisa che con essi ha
inteso affermare che la Provincia ha ecceduto dalla propria competenza
legislativa concorrente, in quanto ha dato alla posizione del
Provveditore agli studi disciplina che è in contrasto con quella
delineata dall'art. 15 dello Statuto e dalle leggi dello Stato, i cui
principi la Provincia deve rispettare ai sensi dell'art. 5 dello
Statuto stesso. Conseguentemente confuta la tesi secondo la quale il
Provveditore agli studi, benché nominato dal Ministro per la pubblica
istruzione, sarebbe un organo della Provincia di Bolzano.
Se il Provveditore fosse un organo amministrativo di quella
Provincia ed il Provveditorato un ufficio provinciale, non si
comprenderebbe la ragione per la quale il detto funzionario viene
assegnato dal Ministro sentito il parere del Presidente della Giunta
provinciale anziché essere nominato direttamente dal Presidente della
Giunta.
A dissipare ogni residua dubbiezza sta un decreto legislativo
statale che contiene norme riprodotte quasi testualmente nell'art. 15.
In tale decreto - 16 maggio 1957, n. 555, concernente l'insegnamento in
lingua materna nelle scuole elementari dell'Alto Adige - si prevede
appunto l'assegnazione all'Ufficio scolastico di Bolzano di un vice
provveditore, di ispettori scolastici e di direttori didattici che
abbiano anche il requisito della conoscenza della lingua tedesca.
L'Avvocatura insiste pertanto nelle conclusioni già enunciate.
All'udienza del 7 maggio 1956, fissata per la discussione del
ricorso, la difesa della Provincia è stata integrata con la produzione
di procura speciale all'avvocato Raffaele Resta.
La discussione, rinviata a richiesta dell'Avvocatura generale dello
Stato cui ha aderito la difesa della Provincia, è stata nuovamente
fissata per l'udienza odierna, nella quale il sostituto avvocato
generale dello Stato e la difesa della Provincia svolgono e illustrano
le rispettive deduzioni e conclusioni. Considerato in diritto :
1. - La difesa della Provincia alla pubblica udienza ha dichiarato
di rinunciare alla discussione sulla eccezione pregiudiziale di
irricevibilità del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, poiché la questione è stata già risolta con precedente
sentenza della Corte costituzionale.
La Corte respinge l'eccezione di cui trattasi per gli stessi
motivi, che qui conferma, enunciati nella sua sentenza n. 6 del 15
giugno 1956.
2. - Passando al merito, giova anzitutto trascrivere il testo
dell'art. 1 del disegno di legge sull'"ordinamento delle scuole
materne", quale è stato riapprovato il 19 ottobre 1955 dal Consiglio
provinciale di Bolzano: "La Giunta provinciale esercita le potestà
amministrative già esercitate dagli organi centrali dello Stato per
quanto concerne l'istruzione elementare del grado preparatorio nelle
scuole materne.
Rimangono ferme le funzioni amministrative che dalle leggi vigenti
sono attribuite al Provveditorato agli studi".
Con il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri si
impugnano tali disposizioni per illegittimità costituzionale in quanto
violerebbero l'art. 12, n. 2, in relazione agli artt. 13 e 15 dello
Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige.
L'art. 12, n. 2, attribuisce alle Provincie di Trento e di Bolzano
potestà legislativa in materia di scuole materne ed altri ordini di
scuole nei limiti di cui agli artt. 4 e 5 dello Statuto e l'art. 13
attribuisce alle Provincie stesse le potestà amministrative nelle
materie e nei limiti entro cui esse possono emanare norme legislative.
L'art. 15 tra l'altro statuisce che l'assegnazione del Provveditore
agli studi di Bolzano è disposta dal Ministro per la pubblica
istruzione sentito il parere della Giunta provinciale e che per la
gestione dei servizi relativi alle scuole indicate nel primo comma
dell'articolo stesso e per la vigilanza sulle medesime sono assegnati
al Provveditorato un vice provveditore nonché ispettori e direttori
didattici.
Occorre anzitutto esaminare e precisare quale natura e quale
posizione abbiano secondo l'art. 15 dello Statuto speciale il
Provveditorato agli studi e i funzionari ad esso assegnati.
La difesa della Provincia ammette che il Provveditore deve essere
assegnato a Bolzano dal Ministro per la pubblica istruzione ma in base
all'art. 13 dello Statuto deduce che il Provveditorato nel suo insieme
deve ritenersi organo della Provincia e che da essa debbono essere
nominati i funzionari del Provveditorato.
La Corte non può seguire la difesa in tale assunto. Non è
anzitutto priva di rilievo la circostanza che con l'art. 15 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555,
emanato in epoca precedente alla promulgazione dello Statuto speciale,
venne disposto l'ordinamento del Provveditorato di Bolzano con
struttura analoga a quella di poi fissata con la norma costituzionale
dell'art. 15 dello Statuto: fu stabilito che il Provveditore fosse
scelto tra i funzionari appartenenti al ruolo nazionale dei
provveditori agli studi e prevista l'assegnazione di ispettori e
direttori didattici, con facoltà di modificare il numero delle
circoscrizioni scolastiche e dei circoli didattici e il numero dei
posti di ruolo degli ispettori e dei direttori didattici. Nessun dubbio
che - per il ricordato decreto legislativo - statale era l'Ufficio
scolastico di Bolzano, statali i funzionari ad esso assegnati; ora la
circostanza che nell'art. 15 dello Statuto sono state sostanzialmente
trasfuse le norme contenute nel citato decreto legislativo costituisce
argomento per dedurre che non diverse debbano ritenersi la natura e la
struttura attuali del Provveditorato, l'attuale posizione dei
funzionari ad esso addetti.
Di ciò trovasi conferma nella disposizione contenuta nell'art. 15
dello Statuto, in base alla quale l'assegnazione del Provveditore deve
essere disposta sentito il parere del Presidente della Giunta
provinciale. E pur non dimenticando la prudenza e i limiti con i quali
può farsi in genere ricorso a lavori preparatori, nel caso particolare
da quelli che condussero alla redazione dello Statuto possono invero
trarsi elementi che consentono di rafforzare l'opinione sopra
enunciata.
In base alle disposizioni contenute negli articoli 12, n. 2, 13 e
15 dello Statuto si determina una situazione per la quale da un lato
alla Provincia è attribuita in materia una potestà legislativa nei
limiti stabiliti dagli articoli 4 e 5 e negli stessi limiti una
correlativa potestà amministrativa; dall'altro, l'Ufficio scolastico
è organo statale e statali i funzionari che vi sono assegnati.
L'art. 1 del disegno di legge provinciale - riapprovato con
formulazione che nella sostanza appare non diversa da quella dei testi
precedentemente elaborati e rinviati - ha inteso risolvere la delineata
situazione, stabilendo senz'altro che nella materia in discussione le
potestà amministrative già esercitate dagli organi centrali dello
Stato verrebbero esercitate dalla Giunta provinciale: in altre parole,
passaggio del Provveditorato alle dirette dipendenze della Giunta con
supremazia di organo provinciale su organo statale.
Ora, in armonia con criteri d'ordine generale cui in altre
occasioni ha la Corte informato le sue decisioni, non si appalesa
costituzionalmente legittimo che la Provincia con sue disposizioni
legislative provveda a porre un organo statale, e come tale conservato
in virtù di una norma costituzionale, sotto la supremazia di un organo
provinciale.
Appare qui manifesta non solo l'opportunità ma la necessità di
idoneo coordinamento tra le richiamate norme, coordinamento che non
può essere predisposto ed elaborato all'infuori di partecipazione ed
intervento dello Stato. In questi sensi, e tenuto conto delle premesse
considerazioni, devesi accogliere il ricorso proposto dal Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione pregiudiziale di irricevibilità;
dichiara l'illegittimità costituzionale, nei sensi di cui in
motivazione, delle norme contenute nell'art. 1 della legge approvata il
12 luglio 1955 dal Consiglio provinciale di Bolzano e riapprovata dallo
stesso Consiglio il 19 ottobre 1955 concernente l'ordinamento delle
scuole materne nella Provincia di Bolzano, con riferimento all'art. 12,
n. 2, in relazione agli artt. 13 e 15 dello Statuto speciale per il
Trentino - Alto Adige emanato con legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 5.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte