Art. 13

Nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia puo' emanare norme legislative, le relative potesta' amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia. Restano ferme le attribuzioni delle Province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente Statuto. Lo Stato puo' inoltre delegare, con legge, alla Regione, alla Provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato. La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potra' essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica.

Testo vigente dal 13 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art13 · fonte su Normattiva