Sentenza n. 25/1961
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/05/1961 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 4legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei DD.PP.RR. 30 agosto
1951, nn. 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 933, promosso con
ordinanza emessa il 27 aprile 1960 dalla Corte di appello di Roma nel
procedimento civile vertente tra l'Ente per la colonizzazione della
Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino e Torlonia
Alessandro, Anna Maria e Giulia, e il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, iscritta al n. 79 del Registro ordinanze 1960 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 15
ottobre 1960.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 22 marzo 1961 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
uditi gli avvocati Leopoldo Piccardi e Rosario Nicolò, per i
Torlonia, l'avv. Guido Astuti, per l'Ente per la valorizzazione del
territorio del Fucino, e il sostituto avvocato generale dello Stato
Francesco Agrò, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza 27 aprile-29 luglio 1960 la Corte d'appello di
Roma ha sottoposto all'esame di questa Corte due questioni di
legittimità costituzionale, sollevate l'una e l'altra con l'appello
incidentale proposto dai signori Alessandro, Giulia e Anna Maria
Torlonia contro la sentenza del Tribunale di Roma 11 febbraio-21
giugno 1954.
La prima questione trarrebbe origine dal fatto, lamentato appunto
dai Torlonia nell'appello incidentale, che il Tribunale di Roma,
violando l'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, aveva ritenuto
produttivo di effetto retroattivo il verificarsi, al 28 novembre 1950,
della condizione, apposta nei due testamenti di Alessandro e Anna Maria
Torlonia - rispettivamente del 26 agosto 1884 e del 21 maggio 1901 -,
del raggiungimento del 25 anno di età da parte dell'istituito erede
nascituro. Da ciò la conseguenza che Alessandro Torlonia - nel quale,
in virtù delle disposizioni testamentarie ora richiamate, e nonostante
che queste prevedessero un meccanismo di chiamata all'eredità in
parte diverso (coincidevano per la persona del primo chiamato,
divergevano per i chiamati in ordine successivo), si erano in
definitiva concentrate le due vocazioni ereditarie -, doveva essere
ritenuto al 15 novembre 1949 titolare dei patrimoni provenienti
dall'eredità di Alessandro e di Anna Maria Torlonia, confusi ormai tra
loro e col suo; e con l'altra conseguenza che tre (Alessandro, Anna
Maria e Giulia Torlonia) dovevano essere considerati i soggetti da
sottoporre ad esproprio quali titolari del condominio fucense alla data
del 15 novembre 1949.
"Più specificamente" - prosegue testualmente l'ordinanza "i
Torlonia affermavano l'incompatibilità dell'art. 4 della legge 21
ottobre 1950 con i principi generali di diritto comune relativi alla
retroattività della condizione".
La seconda questione di legittimità sorge, invece, dall'altra
censura mossa dai Torlonia alla sentenza del Tribunale, secondo la
quale questo, al luogo di riconoscere l'incostituzionalità dei decreti
di esproprio perché avevano colpito beni obiettivamente
inespropriabili (1: immobili urbani, impianti industriali, impianti
ferroviari; 2: immobili posti fuori dell'ambito territoriale stabilito
dal D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66, e per giunta, in parte non
ricompresi neppure nei piani particolareggiati), aveva disposto
soltanto una consulenza tecnica.
Soggiunge l'ordinanza: "È evidente, pertanto, che con tale
doglianza i Torlonia denunciavano la violazione in genere della legge
21 ottobre 1950, n. 841".
Le due questioni di legittimità costituzionale definite così,
mediante riferimento all'appello incidentale dei signori Torlonia, sono
state ritenute non manifestamente infondate dalla Corte d'appello di
Roma che in conseguenza ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti a
questa Corte.
L'ordinanza, notificata alle parti costituite nel giudizio e
comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 30 luglio 1960,
è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 1960, n.
254.
2. - I termini delle proposte questioni sono chiariti
dall'esposizione che l'ordinanza fa delle tesi che le parti sostennero
davanti al Tribunale di Roma, poi davanti alla stessa Corte d'appello
e che sono in massima parte quelle medesime illustrate e difese nelle
deduzioni e nelle memorie depositate davanti a questa Corte.
a) Sostiene, infatti, la difesa dei Torlonia nelle deduzioni
depositate in cancelleria il 4 novembre dello scorso anno, che i
decreti di esproprio avrebbero violato le norme contenute nell'art. 4
della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c. d. legge stralcio), in quanto
non avrebbero rispettato la condizione giuridica dei beni dei Torlonia
al momento dell'entrata in vigore della legge stralcio, identificando
al luogo di cinque, quattro soggetti passivi dell'espropriazione con la
conseguenza di ricomprendere illegittimamente nella espropriazione
circa 650 ettari di terreno.
Infatti, non essendosi verificata alla data dell'entrata in vigore
della legge la condizione apposta ai due testamenti sopra ricordati
(del compimento del 25 anno di età dell'istituito erede nascituro),
ne conseguiva che Alessandro Torlonia fu Carlo a quel momento era
destinatario soltanto di un'aspettativa e non poteva essere considerato
erede; e, inoltre, che i patrimoni provenienti dall'eredità di
Alessandro Torlonia e di Anna Maria Torlonia dovevano ritenersi
separati tra loro e separati da quello di Alessandro Torlonia e
caratterizzati dall'autonomia che è peculiare delle eredità
giacenti. L'Ente per la colonizzazione della Maremma e del Fucino,
pertanto, violò i limiti posti dalla legge di delegazione, procedendo,
come procedé, all'espropriazione di Giulia Torlonia per 25/144
dell'agro fucense, di Anna Maria Torlonia per altrettante quote, di
Alessandro Torlonia sempre per questo stesso numero di quote e ancora
per 69/144 di Alessandro Torlonia "quale erede del patrimonio destinato
al nascituro dei defunti principi Alessandro Torlonia e Anna Maria
Torlonia".
I 69/144 dell'agro fucense sarebbero stati arbitrariamente riuniti
mentre si sarebbe dovuto procedere all'esproprio tenendo distinti i
44/144 provenienti dall'eredità di Anna Maria Torlonia, dai 15/144
provenienti dall'eredità di Alessandro Torlonia.
b) La seconda questione di legittimità nascerebbe, come s'è
visto, dall'espropriazione che l'Ente Maremma avrebbe fatta di beni
oggettivamente non espropriabili perché esclusi dall'ambito di
applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Tali beni sarebbero i seguenti:
a) il gruppo di fabbricati siti nella piazza Torlonia di Avezzano;
b) gli immobili già appartenenti alla s. p. a. S.A.I.L.A. e destinati
alla lavorazione del legno; c) i fabbricati dell'ex cantiere Incile,
tuttora adibiti alla manutenzione, oltre che del vecchio emissario,
della centrale idroelettrica di Capistrello e Canistro e delle linee
telefoniche ed elettriche; d) altri beni elencati nella perizia
descrittiva del 12 marzo 1959 del dott. A. Ravaglia sotto le voci d,
e, f, g, h; beni destinati a un' azienda industriale per la lavorazione
dello zucchero, o impianti ferroviari, o impianti di pompaggio
dell'acqua per lo zuccherificio, o palazzine padronali di caccia, case
di guardia, scuole.
Ora, di questi beni taluni - e sono la maggior parte - non si
troverebbero nella zona di applicazione della legge stralcio, che
dovrebbe considerarsi limitata, in base al D.P.R. 7 febbraio 1951, n.
66, al solo territorio del Fucino e, quindi, alla parte del territorio
dei Comuni elencati in questo medesimo decreto, ricadente in detto
territorio; altri sono beni urbani per natura e per destinazione, così
qualificati anche in catasto e di più, in parte, nemmeno inseriti nei
piani particolareggiati di esproprio.
E poiché la legge di delegazione consentirebbe l'espropriazione
soltanto della "proprietà terriera", non di quella urbana, e soltanto
di beni compresi nella zona di riforma, sarebbe evidente anche sotto
questo secondo aspetto - dell'oggetto dell'espropriazione -,
l'illegittimità dei decreti di esproprio.
La difesa dei signori Torlonia conclude chiedendo alla Corte la
dichiarazione di illegittimità costituzionale dei decreti 30 agosto
1951, nn. 904, 905, 906, 907, 908, 933, 909, 910 e 2 dicembre 1952, nn.
1299, 1300, in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione e 1, 2,
4 della legge n. 230 del 1950.
3. - L'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino
(succeduto all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco- laziale
e del territorio del Fucino, a norma della legge 9 agosto 1954, n.
639, e del D.P.R. 30 novembre 1954, n. 1246) si è costituito nel
presente giudizio mediante il deposito delle sue deduzioni il 3
novembre dello scorso anno.
La difesa dell'Ente sostiene questa tesi: che essendosi verificata
la condizione, apposta ai due testamenti sopra ricordati, del
raggiungimento del 25 anno di età nella persona del figlio di Carlo
Torlonia, Alessandro, nel quale si erano concentrate a suo tempo le due
vocazioni ereditarie, il 28 novembre 1950, dopo, cioè, la data del 15
novembre 1949 e prima della pubblicazione dei piani e decreti di
esproprio, codesto avveramento, giusta i principi e le norme del
diritto civile, avrebbe avuto effetto retroattivo quanto meno sino dal
momento della nascita di Alessandro Torlonia. Dovrebbe trarsene la
conseguenza che questi era al 15 novembre titolare delle due quote di
eredità, che avevano cessato di costituire due distinte eredità
giacenti, confondendosi nel suo patrimonio. Aggiunge la difesa
dell'Ente che a rigore l'espropriazione si sarebbe dovuta dirigere
contro tre e non, come invece fece l'Ente, quattro titolari del
condominio fucense, anche se questo modo di procedere dell'Ente, del
quale si danno quelle che ad avviso della difesa sono le ragioni
giustificatrici, non ha prodotto alcuna conseguenza giuridica o
materiale, lesiva dei diritti soggettivi degli eredi Torlonia, come,
del resto, sarebbe ammesso dalla parte avversa che fa derivare
l'illegittimità costituzionale dei decreti di esproprio tutta dal
punto che i soggetti da sottoporre all'espropriazione avrebbero dovuto
essere individuati in cinque e non in quattro, tanto meno, dunque, in
tre.
Del resto, la difesa dell'Ente sostiene che anche sugli effetti che
conseguono dall'avverarsi della condizione sospensiva apposta nelle
disposizioni di ultima volontà, siano a titolo universale o
particolare, e dalla accettazione, da parte dell'erede, dell'eredità,
una volta verificata la condizione, non ci sarebbe contrasto tra le
parti, ma che il contrasto sorgerebbe sul valore o l'efficacia,
derogatoria oppure non delle norme di diritto comune, delle norme
contenute nell'art. 4 della legge stralcio, che a torto la difesa dei
Torlonia interpreterebbe nel senso che cristallizzino in ogni caso la
situazione nello stato anche apparente in cui essa si trovasse al 15
novembre 1949.
Su questo punto la difesa dell'Ente si richiama alla tesi
costantemente sostenuta nel corso dei giudizi che hanno preceduto
questo di legittimità costituzionale ed accolta nella sentenza già
ricordata del Tribunale di Roma, secondo la quale l'art. 4 della legge
stralcio non conterrebbe alcuna disposizione che in questa materia
deroghi al diritto comune. Le norme di quell'articolo, infatti, pur
vietando di prendere in considerazione (sono all'incirca le parole del
Tribunale) fatti o negozi giuridici che comportino traslazione della
proprietà da chi era titolare al 15 novembre 1949 a titolari
successivi, non vieterebbe punto di prendere cognizione difatti
sopravvenuti ai quali la legge attribuisca effetti rilevanti al fine di
determinare quale soggetto debba essere ritenuto proprietario alla
data del 15 novembre 1949 o all'altra dell'entrata in vigore della
legge nel caso previsto dal quinto comma del medesimo art. 4. In altri
termini la legge di riforma impone che si proceda all'espropriazione
di coloro ai quali i beni appartenevano al 15 novembre 1949, ma non
detta norme che regolino come codesta appartenenza debba essere
identificata alla data del 15 novembre 1949; o, detto diversamente,
"non sancisce in base a quali principi si debba ricercare se una
persona fosse o non fosse proprietaria di un terreno" a quella data.
Sulla seconda questione: 1) sostiene la difesa dell'Ente che l'art.
1, n. 7, del ricordato D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66, non avrebbe
limitato l'espropriabilità ai soli terreni emersi dal prosciugamento
del Fucino, ma avrebbe ricompreso nella zona di applicazione della
riforma, l'intera circoscrizione dei dieci Comuni ivi elencati; 2) la
pretesa destinazione urbana o industriale di taluno dei beni
espropriati non sussisterebbe. Premesso che nei confronti di un
dominio terriero dell'estensione del Fucino il rapporto di servizio o
la "destinazione pertinenziale" devono essere calcolati con criteri
diversi da quelli di solito seguiti per individuare le pertinenze di un
modesto fondo rustico, e premesso anche che sarebbe incontrovertibile
che gli immobili, pertinenza di un fondo rustico, possono essere
costruiti in zone piu o meno adiacenti al fondo al cui servizio sono
destinati, la difesa dell'Ente afferma che tutti gli immobili
espropriati, senza alcuna eccezione, erano regolarmente iscritti nel
catasto rustico in vigore al 15 novembre 1949 e come tali continuarono
ad essere iscritti nel nuovo catasto terreni entrato in conservazione
in alcuni Comuni del Fucino e i cui dati particellari furono assunti a
base dei decreti di esproprio; 3) in particolare la relazione tecnica
dell'Ente Fucino, allegata agli atti, dimostrerebbe: a) che i terreni
e fabbricati siti in Avezzano erano al 15 novembre 1949 o terreno
coltivabile e coltivato o edifici qualificabili come pertinenze di una
grande azienda agricola; b) che l'ex cantiere Incile era un deposito
di attrezzi e di vario materiale di uso aziendale per la manutenzione
dei fabbricati, strade (per 270 km.) e canali (per 250 km.); c) che i
magazzini già della S.A.I.L.A., cessata che fu la loro originaria
destinazione industriale, furono utilizzati a scopi esclusivamente
rurali e, anche dopo la vendita fatta alla S.A.Z.A. con atto
inefficace di diritto, a norma dell'art. 20 della legge 21 ottobre
1950, n. 841; d) che tutte le altre costruzioni erano case
d'abitazione di guardiani addetti alla sorveglianza delle opere
idrauliche, delle strade, delle piantagioni, oppure erano case
coloniche; e) che le particelle cedute alla S.A.Z.A. con atti stipulati
tra il febbraio e l'aprile del 1951, quindi inefficaci di diritto nei
confronti dell'Ente di riforma, rappresenterebbero superfici aziendali
riservate al servizio dei circa 9000 affittuari del territorio del
Fucino per il trasporto, il controllo e la pesatura dei prodotti che
essi vendevano alla società dello zuccherificio.
Prosegue la difesa dell'Ente che un esame dei dati
storico-giuridici della situazione catastale contestata tra le parti
confermerebbe la tesi che l'Ente di riforma nel compilare il piano di
espropriazione delle proprietà Torlonia in Comune di Avezzano si
sarebbe attenuto alla consistenza catastale al 15 novembre 1949, la
quale comprendeva, e sin dal 1924, tutti i beni indicati nel piano e,
quindi, nei decreti di espropriazione.
La difesa dell'Ente conclude prospettando subordinatamente la tesi
che l'accoglimento di una o più delle questioni relative alla natura
ed espropriabilità di taluni tra i beni espropriati, dovendo trovare
fondamento nel contrasto coi criteri e le norme della legge di
delegazione, dovrebbe portare, se mai, a una dichiarazione di
illegittimità parziale dei decreti delegati di esproprio.
4. - Si è costituita in giudizio anche l'Amministrazione
dell'agricoltura e foreste, nella persona del Ministro pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, che nelle
deduzioni depositate il 22 agosto 1960 sostiene le medesime tesi
prospettate dalla difesa dell'Ente, alle quali, dunque, è sufficiente
fare riferimento.
Viceversa, nella memoria depositata il 1 marzo 1961, l'Avvocatura
espone la tesi che uno dei principi fondamentali della legislazione di
riforma fondiaria sarebbe questo: che agli Enti di riforma è
attribuito un potere di scelta sui terreni da assoggettare ad
esproprio, al quale potere corrisponderebbe un vincolo di
indisponibilità di codesti terreni che dura fino a quando non sia
attuato l'intento espropriativo della legge. Il momento nel quale
questa indisponibilità si pone è stabilito dalla legge al 15
novembre 1949, con la conseguenza che devono considerarsi inefficaci -
di un inefficacia da ricondurre a una presunzione assoluta di frode
tutti gli atti dispositivi tendenti a un mutamento della consistenza
della proprietà terriera. Ma se questa è la ratio della norma, non
sarebbe sostenibile la tesi che mira a togliere ogni effetto a una
condizione sospensiva casuale - quale sarebbe quella della quale si
discute - la cui apposizione - scrive l'Avvocatura - "non è in alcun
modo riconducibile alla cennata ragione di inefficacia".
5. - In una memoria depositata il 9 marzo scorso la difesa dei
signori Torlonia ribadisce con molta diffusione le sue tesi,
segnatamente quelle che, a suo avviso, sorreggerebbero la fondatezza
della prima questione di legittimità costituzionale. In particolare
essa si prospetta l'obiezione che alla sua interpretazione delle norme
contenute nell'art. 4 della legge stralcio è stata mossa dalla difesa
dell'Ente e del Ministero dell'agricoltura ed è stata fatta propria
dal Tribunale di Roma, secondo la quale - così come la formula la
difesa dei Torlonia - la retroattività dell'acquisto del titolo di
erede comporterebbe l'inapplicabilità della disposizione contenuta
nell'art. 4 della legge stralcio. Senonché la legge speciale non
avrebbe potuto prendere in considerazione quel principio della
retroattività dell'acquisto mortis causa, perché, ponendo un termine
finale per l'esercizio del potere di espropriazione (31 dicembre 1952),
non poteva subordinare l'esercizio di siffatto potere alle situazioni
di pendenza esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge.
Del che si troverebbe conferma nella costante giurisprudenza di questa
Corte che ha tenuto ben distinta la "dichiaratività" dalla
"retroattività", escludendo sempre la rilevanza di fatti costitutivi o
modificativi intervenuti dopo il 15 novembre 1949, anche quando questi
fatti fossero capaci, per i principi del diritto comune, di avere una
efficacia retro attiva.
Ora l'evento che condiziona un acquisto avrebbe carattere di
efficacia costitutiva; ad esso, una volta verificato, si
ricollegherebbe immediatamente una modificazione della situazione
preesistente, di maniera che il normale effetto retroattivo, che la
legge comune ricollega all'avverata condizione, non sarebbe se non "un
contingente modo di essere della modificazione intervenuta, non
connaturale a questa, ma che troverebbe la sua esclusiva
giustificazione nella legge" e che, pertanto, non opererebbe quante
volte - e questo della legge stralcio sarebbe un caso - "la legge abbia
mostrato di volerlo limitare o di escluderlo rispetto a certe
situazioni".
In conseguenza di ciò il problema si ridurrebbe a vedere quale
trattamento debba essere riservato a un complesso di beni ereditari che
alla data del 15 novembre 1949 costituissero una eredità giacente, e
la soluzione, in analogia anche qui con la giurisprudenza della Corte,
sarebbe di considerare codesti beni come costituenti un patrimonio
autonomo. Di qui il vizio dei decreti di esproprio che hanno
considerato le due eredità giacenti riunite in un patrimonio unico per
il motivo che il chiamato era per entrambi i patrimoni la medesima
persona, motivo irrilevante perché non poteva escludersi in ipotesi
che la condizione alla quale era subordinata la vocazione ereditaria
non si verificasse e, dato il diverso ordine successorio fissato nei
due testamenti, i patrimoni avessero in definitiva destinazioni
soggettive diverse.
Relativamente alla seconda questione di legittimità, la difesa dei
signori Torlonia adduce ed illustra norme, dati e circostanze, con
riferimento segnatamente alla perizia del dottor Ravaglia, che
suffragherebbero la tesi secondo la quale furono espropriati
illegittimamente: 1) beni non compresi nei piani di esproprio, tutti di
preminente natura urbana e industriale (palazzo Torlonia e annessi;
opificio industriale ex S.A.I.L.A.; cantieri Incile) e posti tutti al
di fuori del Fucino e a distanza notevole da questo; 2) beni inclusi
nel piano di esproprio ma certamente non rurali, di natura urbana e
industriale (ferrovie con relativa sede, piazzale, piani di
caricamento, impianto sollevamento dell'acqua industriale, depositi per
bietole occorrenti per l'industria). In particolare, la difesa dei
Torlonia sottolinea il fatto che la questione non è stata sollevata
per i molti fabbricati, case per guardiani e dirigenti agricoli,
magazzini, officine, rimesse e via, beni che, pur non potendo essere
qualificati rustici, destinati come sono, tuttavia, ad assolvere le
necessarie funzioni di controllo e di manutenzione del capitale
fondiario, sono stati ampiamente ricompresi nell'espropriazione, ma
soltanto per quelle che per la loro evidente natura urbana e per la
loro ubicazione fuori del territorio del Fucino non può dubitarsi che
non rientrino nell'ambito delle leggi di riforma fondiaria, che parlano
costantemente di proprietà terriera privata. Né varrebbe il richiamo
che la difesa dell'Ente farebbe alla categoria giuridica delle
pertinenze, stante che il rapporto pertinenziale non sorge senza un
atto di volontà del proprietario della cosa principale e della cosa
accessoria, idoneo a creare il collegamento funzionale tra l'una e
l'altra e senza che questo collegamento sia effettivo e che, quindi,
risulti dalla situazione di fatto: condizioni tutte che non si
verificherebbero in riferimento ai beni espropriati ai signori Torlonia
a questo titolo.
6. - La difesa dell'Ente Fucino ha presentato una memoria
illustrativa delle sue tesi, che per essere stata depositata fuori
termine non può essere presa in considerazione.
All'udienza del 22 marzo 1961 la difesa dei signori Torlonia, la
difesa dell'Ente Fucino e l'Avvocatura dello Stato hanno con molta
diffusione ribadito le loro rispettive posizioni difensive e insistito
nelle già prese conclusioni. Considerato in diritto :
1. - La prima questione non è fondata.
La Corte d'appello di Roma l'ha formulata facendo riferimento quasi
esclusivamente ai motivi dell'appello incidentale dei signori Torlonia,
e perciò non con la precisione che sarebbe stata desiderabile. E in
qualche imprecisione è incorsa anche la difesa dei signori Torlonia
nell'atto di intervento (non più nella memoria illustrativa), nel
quale sono indicati, tra i decreti impugnati d'illegittimità
costituzionale, decreti che, viceversa, non figurano nell'ordinanza e
il contrasto è stato proposto come esistente non già con la legge 21
ottobre 1950, n. 841 (cosiddetta legge stralcio), ma con la precedente
legge 12 maggio 1950, n. 230 (cosiddetta legge Sila). Tuttavia
l'ordinanza stessa, che è assai diffusa nella narrazione dei
precedenti che hanno condotto al presente giudizio di legittimità,
come non lascia dubbi sul fatto che i decreti impugnati per
incostituzionalità sono i decreti 30 agosto 1951, nn. 904, 905, 906,
907, 908, 909, 910 e 933, così consente di individuare esattamente la
questione sottoposta all'esame della Corte, che sta tutta e soltanto
nel decidere se l'ordinario effetto retroattivo assegnato al
verificarsi della condizione sospensiva, apposta a una istituzione
ereditaria, sia limitato o escluso dalla disposizione contenuta
nell'art. 4 della citata legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale
sottopone all'espropriazione di una quota determinata, sulla base di
certi criteri, "la proprietà privata nella sua consistenza al 15
novembre 1949".
È, infatti, pacifico tra le parti che il signor Alessandro
Torlonia, compiuto il venticinquesimo anno di età il 28 novembre 1950
- dopo l'entrata in vigore della legge di riforma, dunque, ma prima
della pubblicazione dei piani particolareggiati e dei decreti di
espropriazione - abbia acquistato la titolarità dei beni provenienti
da due distinte vocazioni ereditarie che, in base a vicende che non è
necessario qui ricordare, si erano concentrate nella sua persona; e
che tale acquisto, giusta le norme e i principi di diritto civile che
regolano le istituzioni ereditarie soggette a condizione e
l'accettazione dell'eredità (artt. 646 e 459 Cod. civ.), abbia effetto
retroattivo.
In verità, la difesa dei signori Torlonia sostiene che siffatto
effetto non è necessariamente legato al verificarsi della condizione,
evento di natura costitutiva e modificativa di una situazione
preesistente, e non già dichiarativa, ma che esso discende
normalmente dalla legge la quale perciò, può, quando voglia,
limitarlo e escluderlo. Ma è evidente che questa tesi, della
fondatezza della quale la Corte non deve occuparsi, non altera i
termini della questione, che resta pur sempre quella sopra definita di
accertare se codesto normale effetto retroattivo voluto dalla legge
comune sia stato eliminato, per i casi che riguardano la riforma
fondiaria, dalla norma richiamata dell'art. 4 della cosiddetta legge
stralcio.
Ora, la Corte non ritiene che questa norma abbia imposto al
legislatore delegato l'obbligo di procedere all'espropriazione muovendo
dall'apparente "consistenza" della proprietà terriera al 15 novembre
1949 e senza tenere alcun conto degli effetti che, secondo le regole
del diritto comune, eventi successivi a quella data potessero
determinare relativamente alla titolarità e alla situazione dei beni
assoggettabili ad espropriazione. Le disposizioni contenute nella
legge stralcio al quinto comma di questo medesimo art. 4 o nell'art.
20, le quali stabiliscono, con riferimento a termini anche diversi da
quello del 15 novembre 1949, l'inefficacia di diritto, nei confronti
degli enti incaricati della riforma fondiaria, di atti tra vivi o
mortis causa a titolo gratuito o a titolo oneroso, si pongono come
deroghe eccezionali; ma, appunto per questo loro carattere di
eccezionalità, non possono offrire giustificazione per interpretare la
norma dell'art. 4 come una deroga generale a tutte quante le norme del
diritto comune, per effetto delle quali la reale consistenza della
proprietà terriera, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello
oggettivo, sia diversa da quella apparente alla data del 15 novembre
1949. Il legislatore ha voluto che fosse colpita la proprietà terriera
a questa data, ma nella sua situazione reale, non già nella sua
consistenza apparente.
A un interpretazione diversa ripugna non soltanto la lettera e il
sistema della legge di riforma, ma la ragione sua e gli scopi che volle
perseguire, che non furono già quelli di trasferire allo Stato o ad un
ente pubblico beni oggettivamente idonei a conseguire un fine di
pubblica utilità - (come è, invece, dell'ordinaria espropriazione
per pubblica utilità), sibbene l'altro di colpire la proprietà
terriera eccedente certi limiti di estensione e di valore; da che la
necessità di procedere di regola, e quante volte non sia diversamente
stabilito, nei confronti non già di chi apparisse, ma di chi fosse
titolare dei beni da esproriare e per l'effettivo valore dei beni
stessi alla data del 15 novembre 1949.
Non vale opporre a questo, che è un principio fondamentale della
legge di riforma fondiaria, la brevità del termine entro il quale (31
dicembre 1952), il potere di espropriazione poteva essere esercitato:
le difficoltà e gli inconvenienti che codesta brevità può aver
provocati, come è stato già affermato dalla Corte, non possono
modificare o deformare il sistema della legge, né giustificarne un
interpretazione che autorizzi a sottoporre ad espropriazione chi non
fosse il vero proprietario al 15 novembre 1949, o ad esimerne chi,
invece, lo era. Del resto, nel caso del quale si discute nel presente
giudizio, queste difficoltà o inconvenienti non sussistevano, dato che
la condizione si era avverata il 28 novembre 1950, prima ancora che
l'Ente di riforma procedesse alla compilazione dei piani
particolareggiati e prima ancora che fossero pubblicati i decreti
delegati di espropriazione. A questi criteri, infine, la Corte si è
costantemente ispirata nelle sue decisioni in materia di riforma
fondiaria (cfr. sentenze nn, 67 del 1957, 17, 56 e 57 del 1960). Si
tratta sì di casi non perfettamente identici a quello che forma
oggetto del presente giudizio, ma la soluzione che la Corte ne ha data
è ispirata al medesimo principio che si applica in questa decisione,
secondo il quale l'efficacia retroattiva riconosciuta dalla legge
comune a eventi o atti successivi al 15 novembre 1949, e collegati a
situazioni in via di formazione anteriormente a tale data, non trova
ostacolo nella norma dell'art. 4 della cosiddetta legge stralcio.
2. - La difesa dei signori Torlonia sostiene anche che il
legislatore delegato, procedendo all'espropriazione di terreni non
ricadenti nel territorio del Fucino, avrebbe violato i limiti della
delegazione quali, per questa parte, risultano fissati dal D.P.R. 7
febbraio 1951, n. 66. La questione è fondata e comporta
l'illegittimità, sotto questo profilo, dei decreti di esproprio.
Il decreto ora ricordato, infatti, al n. 7 dell'art. 1 inserisce
tra i territori ai quali, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della
legge 21 ottobre 1950, n. 841, si devono applicare le disposizioni
contenute nelle leggi di riforma, il "territorio del Fucino (prov. de
L'Aquila) Comuni di Aielli, Avezzano, Celano, Cerchio, Collarmele,
Luco dei Marsi, Ortucchio, Pescina, S. Benedetto dei Marsi, Trasacco".
Ora non pare dubbio alla Corte che con questa formula il legislatore
abbia voluto identificare il territorio del Fucino, quale si è formato
storicamente sulla base della prima concessione borbonica, e che di
conseguenza l'elenco dei Comuni che segue all'intitolazione "territorio
del Fucino" stia a indicare non già per intero la circoscrizione
territoriale di quei Comuni come zona di attuazione della riforma, ma
soltanto quella parte di essi che ricomprende i terreni che concorrono
a costituire appunto quel territorio. Era a questo che il legislatore
voleva si applicasse la riforma fondiaria, ed a questo soltanto volle
fare immediato e diretto riferimento, sicché l'indicazione dei Comuni
sopra elencati non è se non un ulteriore elemento di identificazione
del comprensorio del Fucino, quale unica zona territoriale della
Provincia de L'Aquila alla quale doveva essere applicata la riforma. Di
che è conferma il medesimo decreto, che in tutti gli altri casi ha
adottato una diversa formulazione, indicando dapprima la Provincia,
poi i Comuni colpiti nell'ambito di questa e, infine, nell'ambito di
questi, le parti del territorio che costituivano la sfera di
applicazione della legge.
Vero è che il D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66, non è una legge di
delegazione, bensì anch'esso, a sua volta, un decreto delegato.
Senonché la Corte ritiene che l'inosservanza nei singoli decreti di
esproprio delle zone territoriali fissate da quel decreto, configuri
egualmente un vizio di costituzionalità e si risolva in una
violazione della legge di delegazione, la quale, stabilendo, nel
secondo comma dell'art. 4, la regola che la determinazione dei
"territori" deve essere fatta dal Governo entro il 30 giugno 1951 con
decreti aventi valore di legge ordinaria, e fissando per i decreti di
espropriazione un termine diverso e più largo, ha voluto chiaramente
che quella determinazione, una volta che il legislatore delegato
l'avesse compiuta, fosse definitiva e vincolatrice e non potesse essere
modificata di volta in volta ad opera dei singoli decreti di
espropriazione.
3. - In terzo ed ultimo luogo i decreti impugnati avrebbero violato
i limiti della delegazione assoggettando ad espropriazione beni che,
per la loro natura urbana, o per la loro destinazione industriale,
sfuggono alla sfera di efficacia della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
La questione è fondata. Non vale opporre, come oppongono la difesa
dell'Ente e l'Avvocatura dello Stato, che quei beni fossero iscritti
nel catasto rustico e costituissero pertinenze dei fondi rustici
espropriati. Per rimuovere la prima eccezione basta rilevare - a
prescindere dal fatto che quella iscrizione è dubbia e contestata tra
le parti - che il fatto che un bene di sua natura urbano sia iscritto
nel catasto rustico, non muta la natura di questo bene, non lo
trasforma cioè in "proprietà terriera", così come la intende la
legge di riforma fondiaria.
Un discorso più lungo richiede, invece, la seconda eccezione.
Occorre appena ricordare che la legge 21 ottobre 1950, n. 841, non
menziona tra i beni espropriabili le pertinenze, ma si limita a
dichiarare che oggetto dell'espropriazione è soltanto "la proprietà
terriera privata". Con che non si vuol dire che il legislatore abbia
voluto escludere dall'espropriazione le pertinenze, ma che di queste
esso ha accolto il concetto adottato dal Codice civile, giusta il quale
pertinenze, alle quali si estende la sorte della cosa principale (art.
818 Cod. civ.), sono da intendere le "cose destinate in modo durevole a
servizio o ad ornamento di un'altra cosa" (art. 817, primo comma, Cod.
civ.). Sostenere un concetto più ampio delle pertinenze o
addirittura un concetto variabile a seconda dell'entità dei beni
soggetti all'espropriazione, sicché quel che vale nella generalità
dei casi non dovrebbe valere nei confronti del territorio del Fucino,
è una tesi che non trova alcun fondamento nella legge di delegazione,
che ha dimostrato anche qui, in maniera non equivoca, di voler seguire
e applicare le regole generali.
Che al lume di quel concetto possano ritenersi pertinenze dei fondi
espropriati gli impianti necessari per assicurare la difesa dei terreni
dalle acque e tutelare le opere di bonifica compiute in così lungo
spazio di tempo, pare alla Corte, ma pare anche, viceversa, che non
possano ricondursi sotto quel concetto impianti ferroviari, opifici
industriali, un palazzo sede di uffici sito nel cuore di una città.
Certamente nel corso dell'opera di bonifica del lago del Fucino e per
il conseguente sviluppo economico-sociale, sono sorti vincoli e legami
tra città e campagna, tra attività agricola e attività industriale,
reciprocamente integrantisi, ma si tratta di un generale fenomeno
storico che non può essere né spiegato, né ricondotto ai concetti
privatistici di cosa principale e di pertinenza, né regolato alla
stregua di questi.
Né gioverebbe alla tesi della difesa dell'Ente il ricorso dal
concetto di azienda come complesso di beni organizzati
dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. In primo luogo, pare
difficile considerare come appartenenti ad un'unica azienda più che
tredicimila ettari di terra variamente condotti, o direttamente dai
proprietari o mediante mezzadria o mediante affitto a migliaia di
piccoli coltivatori. Ma decisive sono le considerazioni che il nesso il
quale lega gli elementi di una azienda non può essere ricondotto al
vincolo che lega la cosa accessoria a quella principale, e l'altra che
la riforma fondiaria è diretta non già ad aziende, ma a fondi, sia
pure instructi, che non sono, come si sa, assimilabili all'azienda.
La legge 21 ottobre 1950, n. 841, parla sì di "terreni a cultura
intensiva formanti aziende agrarie organiche ed efficienti in forme
associative con i lavoratori e provvisti di impianti strumentali
moderni e centralizzati" (art. 10, primo comma), ma per escluderli di
norma dall'espropriazione, sia pure nel concorso di altre condizioni.
Di regola l'espropriazione è di una quota parte dei beni di un
soggetto privato, sicché anche quando codesti beni fossero organizzati
in un complesso aziendale unitario, l'azione espropriatrice
dissolverebbe quel complesso riconducendo i terreni alla loro unità
catastale e predisponendo così le condizioni per la costituzione
della piccola proprietà coltivatrice, punto d'arrivo della riforma
fondiaria.
Spetta al giudice del merito, sulla base degli enunciati criteri,
stabilire la esatta confinazione del territorio del Fucino e
individuare i beni che non sono pertinenza dei fondi espropriati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dei DD.PP.RR. 30 agosto 1951, nn. 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910 e
933, relativa alla identificazione delle persone assoggettate
all'espropriazione;
dichiara l'illegittimità dei sopra indicati decreti in relazione
all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli
artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto hanno incluso
nell'espropriazione beni non ricadenti nel territorio del Fucino e che
non costituiscono pertinenze dei terreni espropriati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte