Sentenza n. 25/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/02/1974 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2237Codice civile
- art. 10legge 144/1949
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2237, secondo
e terzo comma, del codice civile, e dell'art. 10, secondo comma, della
legge 2 marzo 1949, n. 144 (Approvazione della tariffa degli onorari
per le prestazioni professionali dei geometri), promosso con ordinanza
emessa il 17 dicembre 1969 dal pretore di Postiglione nel procedimento
civile vertente tra Viggiano Nicola e Carleo Nicola, iscritta al n. 159
del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 151 del 16 giugno 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 1973 il Giudice
relatore Edoardo Volterra;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento civile vertente tra Viggiano Nicola
ed il geometra Carleo Nicola, il pretore di Postiglione con ordinanza
emessa il 17 dicembre 1969 ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2237, secondo e terzo comma, del codice
civile e 10, secondo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 144,
limitatamente alla parte in cui dispongono che il professionista può
recedere dal contratto solo per giusta causa ed in modo da evitare
pregiudizio al cliente.
Ritenuta la rilevanza della questione - trattandosi di opposizione
a decreto ingiuntivo fondata su eccezione di avvenuto recesso del
contratto senza giusti motivi da parte del geometra Carleo - il giudice
a quo d'ufficio ha rilevato il contrasto delle norme denunciate con
l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento tra le
parti nel rapporto di prestazione d'opera intellettuale.
Infatti l'esercizio del potere di recesso del professionista è
subordinato alla sussistenza di una "giusta causa", cioè di un evento
che renda impossibile la prosecuzione del rapporto, richiedendosi
inoltre che il recesso stesso sia esercitato in modo da evitare
pregiudizio al cliente, laddove questi può anticipatamente porre fine
ad nutum al rapporto anche per mero capriccio e, quindi, prescindendo
dalla esistenza o meno di una giusta causa e di danni eventualmente
cagionati all'altra parte, col semplice rimborso, in favore del
prestatore d'opera, delle spese sostenute e col pagamento del compenso
per l'opera svolta.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
È intervenuto dinanzi alla Corte costituzionale il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, per chiedere che la questione proposta venga dichiarata
infondata.
Secondo l'Avvocatura il contratto di prestazione d'opera
intellettuale riposa sul carattere assolutamente fiduciario del
rapporto tra cliente e professionista, sicché è sembrato del tutto
conseguenziale a tale concreta esigenza il fatto di consentire al primo
di risolvere unilateralmente il rapporto, anche senza obbligo di
giustificazione alcuna, quando detto rapporto fiduciario venga comunque
a cessare.
Garantendo inoltre al professionista, così come le norme impugnate
in effetti contemplano, l'integrale rimborso delle spese eventualmente
da lui sostenute ed il pagamento del compenso per l'opera comunque
prestata, si è venuta praticamente a coprire ogni eventuale
possibilità di pregiudizio per gli interessi del medesimo, nel caso di
revoca ad nutum del mandato conferitogli, dal momento che, oltre ai
diritti patrimoniali di cui sopra, non sembra configurabile alcuna
altra pretesa giuridica del prestatore d'opera intellettuale meritevole
di tutela, tanto meno quella di un qualunque diritto alla prosecuzione
del rapporto nonostante la dichiarata cessazione della fiducia del
cliente nei suoi confronti.
Considerazioni analoghe non possono valere, invece, per ciò che
concerne la posizione contrattuale del professionista: egli ha, è
vero, il diritto di rifiutare, quando lo ritenga, l'accettazione
dell'incarico ed è appunto in quella sede, nella fase cioè
preliminare alla conclusione del contratto, che l'indubbio potere
discrezionale di scelta, che anche al professionista deve essere
riconosciuto, ha modo di potersi attuare.
Ma, quando tale scelta sia stata positivamente operata mediante
l'accettazione dell'incarico, è evidente allora l'opportunità che la
ipotesi della susseguente rinuncia venga ad essere ancorata alla
sussistenza di valide ed obiettive ragioni, piuttosto che alla semplice
volontà discrezionale del professionista, sia perché nei riguardi di
quest'ultimo non appaiono invocabili quei motivi di ordine
essenzialmente fiduciario che presiedono per contro alla scelta da
parte del cliente, sia soprattutto a causa dell'assai grave e talvolta
irreparabile pregiudizio agli interessi del committente che l'eventuale
unilaterale abbandono del mandato da parte del professionista potrebbe
in effetti determinare.
Se dunque non è contestabile la difformità di trattamento
riservato dalle norme impugnate alle due summenzionate categorie
contrattuali, sarebbe tuttavia da escludere che tale difformità si
risolva in una violazione del precetto costituzionale di eguaglianza,
rispondendo la stessa all'esigenza di disciplinare in modo diverso
situazioni giuridiche diverse. Considerato in diritto :
1. - Il giudice a quo solleva la questione di legittimità
costituzionale riguardo all'art. 2237, secondo e terzo comma, del
codice civile e all'art. 10, secondo comma, della legge 2 marzo 1949,
n. 144, limitatamente alla parte in cui dispongono che il
professionista può recedere dal contratto solo per giusta causa e in
modo da evitare pregiudizio al cliente. Queste norme, secondo
l'ordinanza, contrasterebbero con l'art. 3 della Costituzione in quanto
creerebbero una disparità di situazione del professionista rispetto al
cliente, il quale, invece, in base al disposto dei medesimi articoli,
potrebbe porre fine ad nutum al rapporto, "anche", come afferma
l'ordinanza, "per mero capriccio", prescindendo dall'esistenza o meno
di una giusta causa e di danni eventualmente cagionati all'altra parte,
col semplice rimborso, in favore del prestatore d'opera, delle spese
sostenute e col pagamento del compenso per l'opera svolta.
2. - La questione è infondata. Le disposizioni denunciate non sono
in contrasto con il principio di uguaglianza consacrato nell'art. 3
della Costituzione in quanto regolano razionalmente situazioni diverse
che necessariamente sorgono dalla natura stessa del contratto di
prestazione d'opera intellettuale e sono a questo consequenziali.
Come è unanimemente riconosciuto e confermato dalla dottrina e
dalla giurisprudenza, tale contratto si basa sul carattere fiduciario
del rapporto fra cliente e professionista. La prestazione che questo
ultimo è tenuto a fornire non è fungibile e dipende dalla sua
capacità personale: pertanto è proprio della natura stessa del
contratto che al committente, il quale dubita che il prestatore dia
sufficiente affidamento a che la sua opera possa realizzarsi e pertanto
che si raggiunga lo scopo prefisso dal rapporto obbligatorio, sia
riconosciuta la facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto con
effetto ex nunc.
Il diritto di recesso unilateralmente riconosciuto al cliente non
crea una disparità di situazione nei confronti del prestatore d'opera,
ma si sostanzia in una posizione contrattuale derivante razionalmente
dalla struttura stessa del rapporto contrattuale e dalla diversa natura
delle relative prestazioni.
Data la natura del contratto, è del tutto razionale che il
prestatore d'opera non abbia diritto alla prosecuzione del rapporto,
una volta che il committente abbia revocato l'incarico, così come è
razionale che il medesimo prestatore d'opera non possa recedere
discrezionalmente dal contratto se non per giusta causa ed in modo da
evitare ogni pregiudizio al cliente. Egli, infatti, nella fase
preliminare del contratto è libero di accettare o rifiutare l'incarico
offertogli per la fiducia che il cliente ha riposto in lui. Una volta
però che il prestatore d'opera abbia operato questo diritto di scelta
e si sia obbligato a compiere l'attività commessagli, non può
sottrarsi a tale obbligo se non per validi ed obbiettivi motivi e può
recedere solo se non arreca pregiudizio agli interessi del committente.
Non può pertanto ravvisarsi alcun contrasto dell'art. 2237 del
codice civile e dell'art. 10, secondo comma, della legge 2 marzo 1949,
n. 144, con l'art. 3 della Costituzione in quanto la disparità delle
situazioni e del trattamento del committente e del prestatore d'opera
contemplate nell'articolo impugnato è del tutto razionale e risponde a
imprescindibili esigenze oggettive.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2237 del codice civile e dell'art. 10, secondo comma, della
legge 2 marzo 1949, n. 144 (Approvazione della tariffa degli onorari
per le prestazioni professionali dei geometri), in riferimento all'art.
3 della Costituzione, sollevata dall'ordinanza del pretore di
Postiglione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte